Copyright © AmbienteDiritto
Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 101
Ulteriori disposizioni per la
modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
(GU n. 137 del 15-6-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3
marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Norme in materia di soggetti ed attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura.
Art. 1.
Imprenditore agricolo professionale
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «societa» e' soppressa;
b) dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro.», sono aggiunti i
seguenti periodi: «Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse
le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in
presenza dei requisiti di conoscenze e
competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e'
idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo
professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso
di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa',
in presenza dei predetti
requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e'
idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore
agricolo professionale.».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' soppressa;
b) alla lettera c), dopo le parole: «di capitali», sono inserite le seguenti: «o
cooperative», e dopo le parole: «un amministratore», sono aggiunte le seguenti:
«che sia anche socio per le societa' cooperative,»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere
apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.».
3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e'
sostituito dal seguente:
«4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella
gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le
agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso
della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma
1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle
agevolazioni medesime.».
4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 e'
sostituito dai seguenti:
«5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa'
agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono
considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del
presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella
gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di
societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di
capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per
l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma
3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si
applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso
dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di
riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita
certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento,
salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve
risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle
entrate definiscono modalita' di comunicazione delle informazioni relative al
possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore
agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo
professionale, come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, e' abrogato.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura,
della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle
foreste).
- 1.Il Governo e' delegato ad
adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo
altresi' conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica
agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per completare il processo di
modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della
Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai
seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle
finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e
all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato,
regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di
competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di
competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il
Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio
dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta
regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche
l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero
competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia
di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in
relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive
dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico
procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura,
della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti
previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto
stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare
il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza
adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di favorirne
il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale,
garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con
le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della
continuita' della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi
pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e
dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di
forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonche' di una disciplina
tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive, favorendone
l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca
l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori
agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui
siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle
imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con
le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte
concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la
competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche
alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il superamento da parte
delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi
calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche
attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel
settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita' all'etichettatura e
alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita' differenziate per filiera, anche attraverso la
modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con
il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro
diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi
agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e
accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,
sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei
produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica
dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di
consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola,
per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare
la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a
36 mesi, e permettendo, altresi' la vendita del prodotto in nome e per conto dei
soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con
particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti
con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le
regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di
favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di
una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di
armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro
sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello
interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi
modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni
sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori
agricoli, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo
n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le
nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la
disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi
in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le
attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226
del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e
nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la
modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del
2001, nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della
navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa
vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al
fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura
e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la
modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art.
4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata in
favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche'
le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il
riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche
attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto,
anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia
di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e
chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono
strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino
all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione
delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di
cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinche'
sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro
il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere
parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui
ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
- L'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e
altre disposizioni connesse», cosi' recita:
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi correttivi o
modificativi dei decreti legislativi gia' emanati ai sensi dell'art. 21, comma
15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai
principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed
i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10, comuni 2, 3 e 4, della legge
6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra
uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 13,
comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
6. All'art. 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto"
e' sostituita dalla seguente:
"trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea,
le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea,
le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
8. All'art. 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le
parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
9. All'art. 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
10. Il termine di cui all'art. 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e'
differito al 20 luglio 2004.
11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole,
rispettivamente: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".
12. All'art. 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole:
"due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All'art. 1-sexies, comma 7, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004".
13. All'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la
parola: "nonche'" e' sostituita dalle seguenti: "ma non".».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - 1. Ai fini dell'applicazione
della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il
quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5
del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi
alle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o
in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio
tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il
cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni
genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da
lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le
cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza
dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far
acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al
riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di
capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza
dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e
reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone
svantaggiate di cui all'art. 17 citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al
comma 1. E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute
necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile,
sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda
quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui
all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita
la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) (soppresse);
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative, quando almeno un
amministratore che sia anche socio per le societa' cooperative, sia in possesso
della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata
da parte dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella
gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le
agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso
della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di
applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo
professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa'
agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono
considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del
presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella
gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di
societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di
capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per
l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3,
della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si
applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso
dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di
riconoscimento della qualifica alla regione competente che rilascia apposita
certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto
interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1
e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di comunicazione delle
informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore
agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo
professionale, come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, e' abrogato.
Art. 2.
Societa' agricole
1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nuova» e' soppressa;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ogni altro adempimento a
tal fine necessario».
2. L'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e'
sostituito dal seguente: «4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma
3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le
agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso
della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle
agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale
determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4
e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa'
agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa'
agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche'
alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore
diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni
caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere
riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei
requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione
delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Societa' agricole). - 1. La ragione sociale o la denominazione sociale
delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle
attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di
societa' agricola.
2. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto,
che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella
ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «societa'
agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono
esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della
ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici
registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'art. 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'art. 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola di persone
qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore
diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima
societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le agevolazioni previdenziali
ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori
agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia
di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore
delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La
perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di
applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo
professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa'
agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa'
agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche'
alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore
diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni
caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere
riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei
requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione
delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
Art. 3.
Conservazione dell'integrita' fondiaria
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il
comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla
parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale
ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o
trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna
maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta',
possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui
al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento
a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte,
mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle
forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati
in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6,
comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto
del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Conservazione dell'integrita' fondiaria). - 1. Dopo l'art. 5 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale).
- 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si
intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo
di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per
l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n.
1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si
impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in
qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un
periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari
notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in
favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano
comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i
fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma
di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad
acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il
compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento
della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per
effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto
vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a cura dei
notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei
pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli
gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il
frazionamento del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non
confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse
ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto
disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede
all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la
richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non
soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura
della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o
relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul
compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale
ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto ministeriale 1° luglio
2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i
diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote
produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della
successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' per
la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni,
province, comuni e comunita' montane.
10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 2.
11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla
parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale
ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o
trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna
maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta',
possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui
al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento
a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte,
mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle
forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati
in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'art. 6, comma
2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai approvata con decreto del
Ministero della giustizia del 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001".».
Art. 4.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il
comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle
aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle
macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui
all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono
soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica
non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di
organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con
cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali
cicli, su terreni nonboscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del
citato articolo 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in
materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati
colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le
attivita', di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di
applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
2. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, dopo le parole: «urbanistici vigenti», sono aggiunte le seguenti: «, a
condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire
l'efficiente prosecuzione dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il
riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore
attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.».
3. All'articolo 11, dopo il comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'articolo 11 della legge 14
agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati
attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi',
revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare,
limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa
finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da
parte di un soggetto pubblico o privato.
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata,
spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi
dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica.
n. 327 del 2001, e successive modificazioni.».
4. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed
agroalimentari, lo Stato, le regioni, gli enti locali, si svolgono con modalita'
informatizzata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie ed il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 31
dicembre 2005, le modalita' di attuazione del presente comma.
5. All'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo
le parole: «delle imprese agricole», sono inserite le seguenti: «e da quelle che
svolgono l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5».
6. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 13 e'
sostituito dal seguente:
«13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di
cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da
quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui
all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi). - 1. Per i
pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE)
n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per
l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attivita'
agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni
contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di firma sicure
attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e
la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le
modalita' previste dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attivita' agricola
modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo'
altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003, nonche' dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'art.
13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi
all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva
92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n.
1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla
regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio
dell'attivita' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite
dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica
amministrazione, nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il
provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia'
istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la
domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che
esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di inoltro
dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i
termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto
dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18
dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano ottenuto la
concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove
istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito
variazioni.
8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che
esercitano l'attivita' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni
contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi
compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente
in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di
interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico
delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del
Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono
trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al
comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie,
umane e strumentali.
11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e'
sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n.
2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento
(CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti
qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche
agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal comma 1.».
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata
sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attivita'
agromeccanica, di cui all'art. 5 provviste di officina non e' soggetta alle
disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di
cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da
quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'art.
5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle
attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle
aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle
macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui
all'art. 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis qualora abbiano capacita' geometrica
non superiore a 25 metri cubi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministero dell'interno 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi
vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli
colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli,
su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato
l'art. 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in materia di
boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture
permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le
attivita', di cui al precedente art. 5, sono esclusi dal campo di applicazione
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 11 (Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice). - 1.
Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in
materia di formazione e di arrotondamento di proprieta' coltivatrice e' ridotto
da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i
suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni
dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo
vincolativo di cui ai comuni 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola,
alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di
parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano
l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile,
come sostituito dall'art. 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente
all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire
l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il
prepensionamento nel settore.
4. All'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:
"quindici anni";
b) il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato, secondo le modalita' di
cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del
fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che la
porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione
dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da
parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno
all'epoca dell'assegnazione.
4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'art. 11 della legge 14 agosto
1971, n. 817, come modificato dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo del
18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di
aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di
terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto pubblico o
privato.
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata,
spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, e successive
modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi
dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di
acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di
entrata in vigore del presente decreto.».
Capo II
Norme in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole
Art. 5.
Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese
1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
dopo le parole: «dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonche'
quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della
legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma
5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento
delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire
una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita' anche
attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese). - 1. La
Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e
passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti
bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'art. 2
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese
di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di
prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime,
assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio
di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di
garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione
delle garanzie previste dal presente articolo, nonche' quelle previste dall'art.
1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto
disposto dal predetto art. 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo
interbancario di garanzia di cui all'art. 45 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli
eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del
comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata
legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia
di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzata
ad esercitare la propria attivita' anche attraverso propria societa' di capitali
dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente
una relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il
decreto ministeriale 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' abrogato.».