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Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102
Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e),
della legge 7 marzo 2003, n. 38.
(GU n. 137 del 15-6-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione del 18 febbraio 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari
regionali e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Soggetti economici
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE)
n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri
prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;
b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima
la propria produzione affinche' venga da essa commercializzata;
c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;
d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e
commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione,
distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che
abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la
stipula di contratti quadro;
e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come
scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari;
f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui
agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno
o piu' prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di
praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le
condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione,
allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti
contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e
commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro,
nonche' la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative
condizioni e modalita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38
(Disposizioni in materia di agricoltura):
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura,
della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle
foreste).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le
procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e
della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione
europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca,
dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136,recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse):
«11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole,
rispettivamente: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli allegati I e II del regolamento (CEE) 14 luglio
1992, n. 2081, regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari, cosi' come modificato dal regolamento CE n. 692/2003:
«Allegato I
Prodotti alimentari di cui all'art. 1, paragrafo 1:
birre;
bevande a base di estratti di piante;
prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria;
gomme e resine naturali;
pasta di mostarda;
paste alimentari.».
«Allegato II
Prodotti agricoli di cui all'art. 1, paragrafo 1:
fieno;
oli essenziali;
sughero;
cocciniglia (prodotto greggio di origine animale);
fiori e piante ornamentali;
lana;
vimine.».
- Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una
delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita'
connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi
comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
Art. 2.
Organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la
commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono
riconosciute ed in particolare di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa
alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli
associati;
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose
dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la
qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita'
delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche'
favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
f) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli
associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
g) realizzare iniziative relative alla logistica;
h) adottare tecnologie innovative;
i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o
uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di
cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio
alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al
valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni
di finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto in materia di aiuti
di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione
vigente.
Nota all'art. 2:
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio,
n. 178/02, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1°
febbraio 2002, n. L 31.
Art. 3.
Requisiti delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme
giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori
agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa'
cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile,
costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere
espressamente:
a) l'obbligo per i soci di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le
regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' della
organizzazione, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente
dall'organizzazione, con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei
soci fino al venticinque per cento del prodotto;
4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del
recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di
commercializzazione;
b) disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione
ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o piu' produttori in
relazione alla gestione e al funzionamento;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in
particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole
fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione.
3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un
numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione,
conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le
organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori
aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati,
commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.
4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in
parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il
numero minimo di produttori di cui al comma 3 e' calcolato in base al numero di
produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.
5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.
6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di
produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni
comuni di mercato.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2615-ter del codice civile:
«Art. 2615-ter (Societa' consortili). - Le societa' previste nei capi III e
seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati
nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare
contributi in denaro.».
Art. 4.
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei
requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3,
possono essere definite le modalita' di riconoscimento in caso di mancata
adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di
un provvedimento espresso di diniego.
2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale
delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali e' comunicato dalle regioni tramite il Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo,
oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle
leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e
per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il
rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresi' le
modalita' per la revoca del riconoscimento.
4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di
cui al comma 2.
5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre
1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme
societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalita' posti in
essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi
tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In
mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette
associazioni.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2193 del codice civile:
«Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei quali la legge prescrive
l'iscrizione e non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da
chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi
ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere
opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.».
- L'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57), e successive modificazioni, abrogato dal presente decreto, recava:
«Organizzazioni di produttori».
- La legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei
produttori agricoli, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1978, n.
311.
Art. 5.
Forme associate delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una
organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1,
per il perseguimento dei seguenti scopi:
a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i
contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni
dei produttori;
b) gestire le crisi di mercato;
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;
d) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori;
e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la
valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni
associate allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita' delle stesse;
f) svolgere azioni di supporto alle attivita' commerciali dei soci, anche
mediante la creazione di societa' di servizi.
2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano
gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme
societarie di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di
riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di
organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30
luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi
differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del
loro riconoscimento.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle
seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli
interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in
sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e acquacoltura, in materia di
gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e
di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione
comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione
degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura
(FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario,
compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA,
sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di
cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualita';
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come
definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita'
europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno
1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e
ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione
ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette; certificazione
delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex
alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
prevenzione e repressione - attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi
di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita'
delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.».
Art. 6.
Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di
produttori
1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono
prevedere espressamente:
a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:
1) aderire ad una sola organizzazione comune;
2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita'
istituzionali;
3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del
recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di
commercializzazione;
b) disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico
dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di
influenza di una o piu' organizzazione in relazione alla gestione e al
funzionamento;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in
particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole
fissate dall'organizzazione comune.
2. L'organizzazione comune deve:
a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che
commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta
milioni di euro;
b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;
c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di
contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del
riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.
4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo
di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta', ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la
sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla
ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non
emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata
si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri
di controllo del Ministero.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla
organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attivita',
anche su base informatica, nonche' con controlli in loco a cadenza almeno
annuale.
6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei
seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento;
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del
controllo;
d) irregolarita' gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali
da impedire il conseguimento delle finalita' istituzionali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -Testo
A):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che
applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta).
-1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano
a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare
anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita'
di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.».
Art. 7.
Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme
associate
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un
fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato
da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei
prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi
operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e
del suo legame con il territorio, nonche' ad assicurare la trasparenza dei
processi produttivi e commerciali sino alconsumatore. In particolare i programmi
debbono prevedere:
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione
commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro
promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di
certificazione della qualita' e della tracciabilita' dei prodotti, alla
creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione
ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di
tecniche rispettose dell'ambiente, nonche' l'impiego delle risorse umane e
tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o
qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalita'.
2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i
programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali
finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono
erogati alle organizzazioni comuni.
3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono
concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme
associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita', conformemente
agli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato nel settore agricolo.
Art. 8.
Gestione delle crisi di mercato
1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri
generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare
conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai
produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate che
hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facolta' di non commercializzare,
per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione
conferito dagli aderenti.
2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al
comma 1 e' verificata ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
3. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate stabiliscono la
destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il
normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualita'
delle acque e del paesaggio rurale.
4. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate versano ai
produttori associati una indennita' di ritiro, corrispondente alla perdita di
reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo
corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima
organizzazione.
5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio
di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le
modalita' di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e
nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili
destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale,
ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli
impianti produttivi.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le
relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini
dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute
idonee per il prodotto in causa.
7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), nell'ambito dei compiti istituzionali stabiliti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, puo' stipulare contratti con le
forme associate di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di
mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71:
«Art. 1-bis (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato).
-1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' dichiarato
lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita' europea per le quali si sia verificata
la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per
cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, le cui
produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono
accedere ai benefici di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta'
nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con
riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la
sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi
tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi
versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi
imprenditori e' disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate
e degli effetti del credito agrario.
3. L'operativita' del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione da
parte della Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
(Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio
1975, n. 354):
«Art. 4 (Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale). - 1. In
attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli
indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle
forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli
aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle
operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di
prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle
relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui
mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi
dell'Europa centro-orientale (P.E.C.O.) e le Repubbliche dell'ex Unione
Sovietica, tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere ad acquisti
in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di
organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo
nazionale, gia' attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da
regolamenti comunitari.
2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli
indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di:
a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per
periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea
sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso,
provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato
italiano, anche in conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero
degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e
la cooperazione con gli altri Paesi.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della
prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia
e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i
prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime
doganale.
4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne
informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente
l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.».
Capo II
Intese per l'integrazione di filiera
Art. 9.
Intesa di filiera
1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli
interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del
mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul
mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare
nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine,
indicazioni geografiche e marchi di qualita';
e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di
provenienza;
f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato
attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola
alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della
produzione,
della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli
e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di
filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle
intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli
di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni
interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione
di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della
produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di
miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione
del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la
compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale.
Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57):
«Art. 20 (Istituti della concertazione).
-1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del
Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre
rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Organizzazioni interprofessionali).
- 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
"Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:
a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita'
economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei
prodotti agricoli;
b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o
associazioni che la compongono;
c)svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo conto degli interessi dei
consumatori:
1)migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
2)contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;
3)elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
4)accrescere la valorizzazione dei prodotti;
5)ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri
fattori di produzione e a garantire la qualita' dei prodotti nonche' la
salvaguardia dei suoli e delle acque;
6)mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita' dei prodotti;
7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine,
i marchi di qualita' e le indicazioni geografiche;
8)promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi
dell'ambiente;
9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione
e alla commercializzazione, regole piu' restrittive di quelle previste dalle
normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.
1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione,
della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli
e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli
organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di
riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
b) la nomina degli amministratori;
c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti
le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione
interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della
produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.
2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini
istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese
aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal
decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e
delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole
di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola organizzazione
interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi in sezioni regionali o
interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non
possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che
risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in
funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della
qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di
offerta.
Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli associati
interessati al prodotto. 2-quater. (Soppresso).».
Capo III
Regolazione di mercato
Art. 10
Contratti quadro
1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del
regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive
modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere
contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:
a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare
la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e
qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e
stabilita' del mercato;
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
c) migliorare la qualita' dei prodotti con particolare riguardo alle diverse
vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalita'
perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunita' europea;
e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del
mercato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere
definite, per singole filiere, modalita' di stipula dei contratti quadro in
mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita' specifica,
determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte
dei soggetti economici di cui al capo I.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del trattato istitutivo della Comunita'
europea:
«Art. 33. - 1. Le finalita' della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso
tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure
un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in
particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano
nell'agricoltura;
c) stabilizzare i mercati;
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che
questa puo' implicare, si dovra' considerare:
a) il carattere particolare dell'attivita' agricola che deriva dalla struttura
sociale dell'agricoltura e dalle disparita' strutturali e naturali fra le
diverse regioni agricole;
b) la necessita' di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;
c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore
intimamente connesso all'insieme dell'economia.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962,
del Consiglio, del 4 aprile 1962:
«1. L'art. 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e
pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di
un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento
degli obiettivi enunciati nell'art. 39 del trattato. Non si applica in
particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di
associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni
appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi
l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la
vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il
deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che
la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che
siano compromessi gli obiettivi dell'art. 39 del trattato.».
Art. 11.
Modalita'
1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attivita' e l'area geografica
nei cui confronti e' applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la
durata e le condizioni del suo rinnovo.
2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali:
a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi
commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;
b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del
contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento
anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che
incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto
quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite
altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i
contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche
nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni
stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite
nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta
negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti
individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice
civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento
degli eventuali danni;
d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo
da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle
caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il
raggiungimento delle finalita' dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai
soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la
lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle
produzioni agricole ed agroalimentari. E' facolta' delle cooperative agricole e
dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.
4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative
a:
a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato
rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli
contratti;
b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale
rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi
quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di
rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia
tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei
contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione
del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal
comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un
collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalita' di procedura previsti
nella presente lettera b). Il danno e' liquidato con valutazione equitativa;
c) le modalita' di corresponsione, da parte di ciascun produttore,
trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni
firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese
previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e -
attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e
lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti
quadro. Il contributo puo' essere determinato da una quota percentuale del
prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;
d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento
parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi
disciplinate dagli articoli 12 e 13.
5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato
nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.
6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti
contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, puo'
formulare osservazioni circa la rappresentativita' delle parti contraenti e la
conformita' degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale
termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono
efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e
forestali e su quelli delle regioni interessate.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 1453 e 1455 del codice civile:
«Art. 1453 (Risolubilita' del contratto per inadempimento). - Nei contratti con
prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione
del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso
per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e'
stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere
la propria obbligazione.».
«Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento).
-Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha
scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.».
- Il testo dell'art. 33 del trattato istitutivo della Comunita' europea e'
riportato nelle note all'art. 10.
Art. 12.
Recesso, cessione di azienda, e privilegio
1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di coltivazione,
allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa
almeno una campagna completa di consegne.
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un
imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione,
allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente e'
tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il
cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne
l'esecuzione.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente
e' obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa
in mancanza di esatta determinazione, ed e' assoggettato alle sanzioni ed agli
indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso
di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori,
commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti
stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui
mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del
codice civile.
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2751-bis del codice civile:
«Art. 2751-bis. - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei
coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese
artigiane. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro
subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi
previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del
danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di
prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario,
mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi
della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati
dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od enti cooperativi di
produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita
dei manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i
corrispettivi della vendita dei prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati
alle imprese utilizzatrici.».
Art. 13.
Obblighi degli acquirenti
1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un
contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso
previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro
contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati
nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle
organizzazioni firmatariedel contratto quadro.
2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di
contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e
fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono
pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto
accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni
firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini
degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto
delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del
contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto
l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si
applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b).
Nota all'art. 13:
- Il testo degli articoli 1453 e 1455 del codice civile e' riportato nelle note
all'art. 11.
Art. 14.
Incentivi
1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di
coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro
costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita' stabilite in ciascun
bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e
la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento
sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi
associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura
qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10.
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere
e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
3. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66,
commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di
cui al comma 1.
4. Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di contributi alle
imprese di cui al comma 1.
5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso
anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289:
«Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1. Al fine di favorire
l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il
Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato
con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente
legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla
realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale,
in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in
agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di
cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.
488:
«4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di
qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed
ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta,
tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto
nazionale dellanutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla
ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita'
dei prodotti agricoli offerti.».
Art. 15.
Altri accordi del sistema agroalimentare
1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli
ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta
(DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificita' (AS)
riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di
produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del
regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati
dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere
stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non puo' essere superiore
a tre anni e possono riguardare soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del
mercato;
b) un piano di miglioramento della qualita' dei prodotti, avente come
conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della
produzione degli aderenti.
2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra
produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento
o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle
organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE)
n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97
del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui
all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita'
produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato,devono essere autorizzati
dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere
adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la
materia dei prezzi. La durata degli accordi non puo' eccedere un anno.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere
restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati
nei medesimi commi, ne' possono eliminare la concorrenza da una parte
sostanziale del mercato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Note all'art. 15:
- Il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, pubblicato
nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208, e' relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari.
- Il regolamento CEE n. 2082/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, pubblicato
nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208, e' relativo alle attestazioni di
specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Il regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, pubblicato
nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198, e' relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari.
- Il regolamento (CE) n. 2200/96, del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato
nella G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 297, e' relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
- Il regolamento (CE) n. 952/97, del Consiglio del 2 maggio 1997, pubblicato
nella G.U.C.E. 2 giugno 1997, n. L 142, e' relativo alle associazioni di
produttori e le relative unioni.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287:
«Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di concorrenza). - 1. Sono
considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
anche attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli
investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per
essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».
Art. 16.
Disposizioni finali e abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, e' abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono soppresse le seguenti norme:
a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
successive modificazioni;
b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti
ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.
4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo
1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza
degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente
rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme
di cui al presente decreto.
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione,
della trasformazione, del commercio e delladistribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli
organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di
riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
b) la nomina degli amministratori;
c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti
le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione
interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della
produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.».
6. Il comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, e' soppresso.
7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 16:
- La legge 16 marzo 1988, n. 88, abrogata dal presente decreto, recava norme
sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei
prodotti agricoli.
- Gli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:
«Requisiti delle organizzazioni di produttori.».
«Programmi di attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro forme
associate.».
«Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.».
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n 173, abrogato dal presente
decreto, recava: «Accordi del sistema agroalimentare.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e'
riportato nelle note all'art. 9.