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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

 

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

 

(GU n. 248 del 24-10-2005- Suppl. Ordinario n.169)

 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del-l'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e altri prodotti possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la direttiva 92/76/CEE;
Vista l'adesione dell'Italia dal 1° gennaio 1948, all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) e successivamente sostituito dall'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization - WTO) dal 1° gennaio 1995;
Visto il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, ed in particolare l'allegato 4;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, che recepisce le direttive 95/65/CE e 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997, che recepisce la direttiva 96/78/CE della Commissione, del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998, che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE del 12 marzo 1996, 96/15/CE del 14 marzo 1996, 96/76/CE del 29 novembre 1996 e 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, nonche' la direttiva 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998, che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998, che recepisce le direttive della Commissione 98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998, che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999, che recepisce la direttiva 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE del 19 marzo 2002, che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 febbraio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 14 luglio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004, che modifica gli allegati al citato decreto 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalita' della normativa
1. Il presente decreto ha per oggetto:
a) le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;
b) l'attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000;
c) l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato fitosanitario» e «certificato fitosanitario di riesportazione» o i loro equivalenti elettronici.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 31ottobre 2003, n 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».
"Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».
- La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 355 del 30 dicembre 2002. - La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 169 del 10 luglio 2000.
- La legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1931, n. 194.
- Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, reca: «Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987».
- La direttiva 95/44/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 184 del 3 agosto 1995.
- La direttiva 2001/32/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 127 del 9 maggio 2001.
- La direttiva 92/76/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 305 del 21 ottobre 1992.
- Il regolamento (CEE) n. 1262/84 e' pubblicato nella GUCE n. L 126 del 12 maggio 1984.
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e' pubblicato nella GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992.
- La direttiva n. 91/683/CEE, e' pubblicata nella GUCE n. L 376 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 95/65/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 308 del 21 dicembre 1995.
- La direttiva 95/66/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 308 del 21 dicembre 1995.
- La direttiva 96/78/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 321 del 12 dicembre 1996.
- La direttiva 96/14/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 68 del 19 marzo 1996.
- La direttiva 96/15/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 70 del 20 marzo 1996.
- La direttiva 96/76/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 317 del 6 dicembre 1996
- La direttiva 97/14/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 87 del 2 aprile 1997.
- La direttiva 77/93/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 26 del 31 gennaio 1977.
- La direttiva 97/46/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 204 del 31 luglio 1997.
- La direttiva 95/44/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 184 del 3 agosto 1995.
- Le direttive 98/1/CE e 98/2/CE sono pubblicate nella GUCE n. L 15 del 21 gennaio 1998.
- La direttiva 98/2/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 126 del 28 aprile 1998.
- La direttiva 1999/53/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 142 del 5 giugno 1999.
- La direttiva 2001/33/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 127 del 9 maggio 2001.
- La direttive n. 2002/28/CE e 2002/29/CE sono pubblicate nella GUCE n. L 77 del 20 marzo 2002.
- La direttiva 2002/36/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 116 del 3 maggio 2002.
- La direttiva 2003/21/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 78 del 28 marzo 2003.
- La direttiva 2003/22/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 78 del 25 marzo 2003.
- Le direttive 2003/46/CE e 2003/47/CE sono pubblicate nella GUCE n. L 138 del 5 giugno 2003.
- La direttiva 2003/116/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 321 del 6 dicembre 2003.
- Le direttive 2004/31/CE e 2004/32/CE sono pubblicate nella GUCE n. L 85 del 23 marzo 2004.
- La direttiva 2004/70/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 127 del 29 aprile 2004.
- La direttiva 2004/102/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 309 del 6 ottobre 2004.
Nota all'art. 1:
- Per le direttive 2002/89/CE e 2000/29/CE, vedi note alle premesse.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) vegetali:
1) le piante vive;
2) le parti di piante vive che comprendono:
a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
d) i fiori recisi;
e) i rami con foglie;
f) gli alberi tagliati, con foglie;
g) le foglie e il fogliame;
h) le colture di tessuti vegetali;
i) il polline vivo;
l) le gemme, le talee, le marze;
3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali;
c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;
d) vegetali destinati alla piantagione:
1) vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;
g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o piu' organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o piu' parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;
2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati in altre aree dell'Unione europea;
h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:
1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilita', da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;
i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;
l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;
n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);
o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;
p) partita: un numero di unita' di una singola merce, identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalita' doganali o per altre formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o piu' partite;
r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice doganale comunitario»;
s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;
t) centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;
u) mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata l'azienda;
v) vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.

Note all'art. 2:
- Il regolamento 2454/93 e' pubblicato nella GUCE n. L 253 dell'11 ottobre 1993.
- Per il Regolamento (CEE) n. 2913/92, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 91, del Codice doganale comunitario, citato nelle premesse.
«Art. 91. - 1. Il regime di transito esterno consente la circolazione da una localita' all'altra del territorio doganale della Comunita':
a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, ne' alle misure di politica commerciale;
b) di merci comunitarie che formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessita' della loro esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalita' doganali d'esportazione.
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata:
a) in base al regime di transito comunitario esterno;
b) in base a carnets TIR (convenzione TIR), sempreche':
1) essa sia iniziata o debba concludersi all'esterno della Comunita', oppure
2) riguardi spedizioni di merci che debbono essere scaricate nel territorio doganale della Comunita' e che sono trasportate assieme a merci da scaricare in un paese terzo, oppure
3) sia effettuata da una localita' all'altra della Comunita' attraversando il territorio di un paese terzo;
c) in base a carnets ATA (convenzione ATA), utilizzati come documenti di transito;
d) in base al manifesto renano (art. 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
f) a mezzo posta (compresi i pacchi postali).
3. Il regime di transito esterno si applica fatte salve le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di merci vincolate ad un regime doganale economico.».

Art. 3.
Legname
1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.
2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, e' disciplinato dal presente decreto anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

Art. 4.
Viaggiatori
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

Titolo II
PROIBIZIONI E RESTRIZIONI

Art. 5.
Divieto per organismi dell'allegato I
1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.
2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, previste nell'allegato VI, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

Art. 6.
Divieto per organismi dell'allegato II
1. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.
2. E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

Art. 7.
Divieto per organismi dell'allegato III e IV
1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.
2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.
3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.
4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

Art. 8.
Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale
1. E' fatto obbligo a chiunque ne e' a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale, della comparsa nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonche' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente.
2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II devono tempestivamente comunicarne i risultati al Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 9.
Divieto di commercializzazione
1. E' vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attivita' a titolo professionale nel processo produttivo.
2. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi regolamentati, pericolose e diffusibili.

Art. 10.
Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale
1. I divieti stabiliti dal presente titolo non si applicano ai materiali introdotti secondo le modalita' descritte nel titolo X.

Titolo III
CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE

Art. 11.
Ispezioni
1. Le ispezioni, le misure ufficiali e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolte dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.
2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;
c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

Art. 12.
Frequenza delle ispezioni
1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:
a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
b) sono effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;
c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.

Art. 13.
Ispezioni con esito positivo
1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A.

Art. 14.
Ispezioni con esito negativo
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11 ed eseguita conformemente all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte l'autorizzazione all'uso del passaporto non viene rilasciata, ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.
2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.

Art. 15.
Misure ufficiali
1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali:
a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;
b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;
c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
d) distruzione.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.

Art. 16.
Sospensione delle attivita'
1. Nei casi in cui si applica l'articolo 14 le attivita' del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finche' non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

Art. 17.
Controlli ufficiali
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalita':
a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;
b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti;
c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
2. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto.
3. Le ditte che acquistano i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci conservano, per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.
4. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad essi correlati.
5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorita' unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha gia' adottato.

Art. 18.
Rischio fitosanitario alla circolazione
1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

Titolo IV
AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI

Art. 19.
Autorizzazione
1. Chiunque svolge attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal presente decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e deve essere richiesta da:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A.
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ed i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.
4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).

Art. 20.
Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori
1. I soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B devono presentare richiesta di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno sede legale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX.
2. I soggetti di cui al comma 1 se posseggono centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.
4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.
5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalita' da esso stabilite.
6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito.

Art. 21.
Obblighi dei soggetti autorizzati
1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:
a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;
b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresi' l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con essi in ogni altro modo;
i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attivita';
l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione.
2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda.
3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).
4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i).
5. I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 22.
Prescrizioni ufficiali
1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identita' del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.
2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.

Art. 23.
Verifica periodica
1. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, il registro e i documenti relativi.

Art. 24.
Sospensione dell'iscrizione al RUP
1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti iscritti al RUP non soddisfano piu' agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, ne sospendono l'iscrizione, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

Titolo V
PASSAPORTO DELLE PIANTE


Art. 25.
Passaporto delle piante
1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.
2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44.

Art. 26.
Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante
1. I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII.
2. Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettere d) ed e).

Art. 27.
Tipologia di passaporto delle piante
1. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A, conformemente ai modelli tipo A, B o C, di cui all'allegato XIII B.
2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.
3. Il passaporto per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L. e' costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla direttiva 2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura «passaporto delle piante». Sull'etichetta o su un altro documento commerciale viene indicato che i prodotti sono conformi alle disposizioni sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.
4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto e' invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

Nota all'art. 27:
- La direttiva 2002/56/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 193 del 20 luglio 2002.

Art. 28.
Passaporto delle piante «semplificato»
1. E' altresi' consentito l'uso del passaporto «semplificato» costituito da un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C, contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A, nonche' da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.
2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato puo' accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonche' le quantita' dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

Art. 29.
Uso del passaporto delle piante
1. I soggetti interessati provvedono, sotto la loro responsabilita', ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.
2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali pos-sono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. Il soggetto interessato dovra' informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.
3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno.
4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante.
5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto vegetale o altre voci non originario della Comunita' riporta sullo stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o, se del caso, del Paese di spedizione.
6. Al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, puo' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano.

Art. 30.
Passaporto delle piante di sostituzione
1. Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;
b) su richiesta del soggetto interessato iscritto al RUP.
2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».
3. Il passaporto di sostituzione puo' essere rilasciato soltanto previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale e' situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione puo' essere concessa solo ai richiedenti che offrono garanzie circa l'identita' dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

Titolo VI
ZONE PROTETTE

Art. 31.
Circolazione in zone protette
1. Le zone della Comunita' elencate nell'allegato VI sono «zone protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nello stesso allegato.
2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.

Art. 32.
Idoneita' per zone protette
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 dovra' specificare la validita' per eventuali zone protette che riguardano i prodotti elencati.
2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinche' l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneita' di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneita' deve essere specificamente riportata sul documento fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante per la partita in questione.

Art. 33.
Condizioni per il transito in una zona protetta
1. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:
a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identita' resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;
c) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopra menzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.
2. Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:
a) sigillatura dell'imballaggio;
b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;
c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.


Titolo VII
ISPETTORI FITOSANITARI

Art. 34,
Ispettori fitosanitari
1. I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da Ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o, sotto il loro controllo, presso altre amministrazioni pubbliche.
2. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari pubblici, tecnicamente qualificati. Essi svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dai Servizi fitosanitari di competenza ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.
3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validita' quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 52.
4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione al registro nazionale, gia' istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
5. I requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione al registro nazionale di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attivita'.
7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.
8. In fase di prima applicazione del presente decreto, sono iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 34, comma 5, i funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in possesso della qualifica di Ispettore fitosanitario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Nota all'art. 34:
- L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, cosi' recita:
«Art. 4 (Competenze del Servizio fitosanitario centrale). - 1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la determinazione degli standard tecnici di cui all'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo;
b) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui all'art. 3, lettera d) e la effettuazione di controlli nell'esercizio di poteri sostitutivi conseguenti ad inadempienze;
c) i rapporti con i corrispondenti servizi fitosanitari dei paesi comunitari e terzi e con le organizzazioni internazionali operanti nel settore;
d) la raccolta dei dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e la loro divulgazione a livello nazionale ed internazionale;
e) la diffusione delle informazioni sia normative che tecniche derivanti da organizzazioni comunitarie o internazionali;
f) la tenuta del registro nazionale dei produttori di cui all'art. 6;
g) la tenuta del registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari».

Art. 35.
Funzioni degli Ispettori fitosanitari
1. Gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
2. Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.
3. Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al presente decreto e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi.
4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.
5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.
6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Nota all'art. 35:
- L'art. 57 del codice procedura penale, cosi' recita:
«Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.».


Titolo VIII
CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 36.
Formalita' all'importazione
1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f) e g), del Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;
c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7;
d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.
3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.
4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facolta' di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalita' prescritte e si e' pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.
5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, comma 15, lettere b), c), d) ed e) del Codice doganale comunitario o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, comma 16, lettere b) e c), di medesimo codice.
6. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato XXI e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente, su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato.
7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle formalita' doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono piu' mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.

Nota all'art. 36:
- L'art. 37, comma 1, l'art. 4, comma 15, lettere b), c), d) ed e), comma 16, lettere b) e c) del Codice doganale comunitario, cosi' recita:
«Art. 37. - 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorita' doganali conformemente alle disposizioni vigenti.».
«Art. 4. - Ai fini del presente codice, s'intende per:
(Omissis);
15) destinazione doganale di una merce:
a) (Omissis);
b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;
c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunita';
d) la sua distruzione;
e) il suo abbandono all'Erario;
16) regime doganale:
a) (Omissis);
b) il transito;
c) il deposito doganale;».

Art. 37.
Scopo dell'ispezione
1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti ispezioni minuziose:
a) su ciascuna spedizione per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita' doganali, che e' costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3;
b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita' doganali, che e' costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.
2. Lo scopo dell'ispezione e' stabilire se:
a) la spedizione o la partita, e' accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli documentali»;
b) interamente o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi la spedizione o la partita e' costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: «controlli di identita»;
c) interamente, o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: «controlli fitosanitari».
3. Il «certificato fitosanitario»» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del Paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di tale Paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati al Servizio fitosanitario italiano o di altro Paese membro dell'Unione europea.
4. Il certificato deve essere compilato non oltre il quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano il Paese terzo in cui e' stato rilasciato.
5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.
6. Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato cosi' come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di Paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea.
7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» quali requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione puo' avvenire mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.
8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel Paese terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine».
9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» puo' essere stato rilasciato nel Paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come «Paese di provenienza».

Art. 38.
Esecuzione delle ispezioni
1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un Paese terzo, per le quali non e' dichiarato nell'ambito delle formalita' doganali che consistono di o contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano ispezionate, se vi sono seri motivi di ritenere che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.
2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la partita proveniente da un Paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente, nell'ambito delle forme di cooperazione tra Servizio fitosanitario e autorita' doganali di cui all'articolo 39.
3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in merito all'identita' del prodotto, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.
4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, non si applica:
a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunita' europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno;
b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunita' nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 rispetto all'allegato III e purche' non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, non si applica l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.
6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, introdotti secondo le modalita' previste dal titolo X, per prove, per scopi scientifici nonche' per lavori di selezione varietale.
7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, il Servizio fitosanitario regionale competente puo', in deroga all'articolo 36, comma 1, autorizzare l'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera.
8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del comma 7 sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.

Art. 39.
Obblighi degli importatori
1. Le formalita' precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalita' necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.
2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:
a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della «tariffa doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)»;
b) dichiarazione «La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;
c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;
d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo.
4. I «controlli documentali», i «controlli di identita» e i «controlli fitosanitari» nonche' la verifica del rispetto dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata unitamente alle formalita' doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato
con le autorita' doganali, diverso dal luogo di destinazione.
5. I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.
6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che non sussistano rischi fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.

Nota all'art. 39:
- Per il Regolamento (CEE) n. 1262/84, vedi note alle premesse.


Art. 40.
Misure ufficiali all'importazione
1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato XXI risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorita' doganale competente.
2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potra' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».
3. Se si ritiene, in esito alle formalita' previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o piu' delle seguenti misure ufficiali:
a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o di una parte dei prodotti;
b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale;
c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;
d) la distruzione;
e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;
f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se il Servizio fitosanitario regionale, sentito il Servizio fitosanitario centrale, ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.
4. Per i casi in cui si applica il comma 1, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o «documento annullato» nonche' l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea.
5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.

Art. 41.
Rischio fitosanitario all'importazione
1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.
3. I controlli di identita' e i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta nelle ipotesi di cui all'allegato XVIII.

Art. 42.
Punti di entrata
1. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38.
2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attivita', comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.
3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.

Titolo IX
ESPORTAZIONE

Art. 43.
Ispezioni per l'esportazione
1. Gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un «certificato fitosanitario» conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.
2. In caso di rispedizione viene rilasciato un «certificato fitosanitario di riesportazione», se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.
3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

Art. 44.
Certificati fitosanitari
1. I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato VII.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate, iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalita' di controllo doganale.
3. E' consentito il rilascio dei certificati fitosanitari di riesportazione o, se del caso, di esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente risultano «allo Stato estero».

Note all'art. 44:
- Il Regolamento (CE) 1808/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 250 del 19 settembre 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44:
«2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
- Il Regolamento (CE) n. 338/97 e' pubblicato nella GUCE n. L 61 del 3 marzo 1997.

Titolo X
INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI MATERIALE PER PROVE O SCOPI SCIENTIFICI E PER LAVORI DI SELEZIONE VARIETALE.

Art. 45.
Richiesta di autorizzazione
1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attivita», degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II e III, di seguito denominati «il materiale», e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:
a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita';
b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi;
c) il tipo di materiale;
d) la quantita' di materiale;
e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;
l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.

Art. 46.
Autorizzazione
1. Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attivita' indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, puo' revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformita' e' venuta meno.
2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.
3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunita' europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25 e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi del primo comma; il passaporto deve recare la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva 95/44/CE».
4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e' ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attivita', sempreche' sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.
5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere
scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi del primo comma; il certificato deve recare, alla voce «dichiarazione supplementare», la dicitura «Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE» e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

Nota all'art. 46:
- Per la direttiva 95/44/CE, vedi note alle premesse.

Art. 47.
Controlli ufficiali di quarantena
1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attivita' approvate e vigila affinche' durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attivita'.
3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena, nonche' ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunita' europea e non elencato nel presente decreto.
4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.
5. I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.
6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attivita' approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attivita', il Servizio fitosanitario regionale provvede affinche':
a) il materiale, nonche' gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali e' stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;
b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attivita' vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.
7. La persona responsabile delle attivita' deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunita' dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attivita', nonche' qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.
8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinche' siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attivita' in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato XVII. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.
9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII.

Titolo XI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Art. 48.
Servizio fitosanitario nazionale
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali».

Nota all'art. 48:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.».

Art. 49.
Servizio fitosanitario centrale
1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono rappresentanti dell'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
c) la determinazione degli standard tecnici, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
d) la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita' e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla F.A.O. e alla E.P.P.O. relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla C.I.P.V.
3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e cio' comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.

Nota all'art. 49:
- Per i riferimenti della direttiva 2000/29/CE si veda nelle note alle premesse.

Art. 50.
Servizi fitosanitari regionali
1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:
a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;
c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche' dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
e) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
f) l'effettuazione dei controlli documentati, d'identita' e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a preve-nire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;
q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;
r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, identificato nella figura dell'«Ispettore fitosanitario».

Art. 51.
Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata
1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono garantire:
a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi;
b) disporre di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificati all'allegato XIX.

Art. 52.
Comitato fitosanitario nazionale
1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;
c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario.
2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al Servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.

Art. 53.
Cooperazione fra i laboratori
1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.
2. I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonche' le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.
3. La responsabilita' tecnica dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.
4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera c).
5. La rete nazionale di laboratori e' sottoposta al coordinamento e alla valutazione del Comitato.
6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilita' delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato.
7. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato, puo' individuare uno o piu' laboratori della rete quali unita' di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.
8. Il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.

Nota all'art. 53:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, reca: «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Titolo XII
SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 54.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.
3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
4. Chiunque esercita attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza dell'autorizzazione prescritta nell'articolo 19, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
7. Chiunque acquista, al fine di porli in commercio al pubblico, vegetali, prodotti vegetali od altre voci, ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere h), i) ed l) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00.
11. Chiunque emetta il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non compila il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui agli articoli 27, commi 2, 3 e 4, 28, comma 2, 29, commi 1, 2 e 5, e 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e' punito con al sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.
21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancanza ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00; gli organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.
25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei ommi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.
27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.

Art. 55.
Tariffa fitosanitaria
1. Gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonche' per le verifiche di cui agli articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di identita' e fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.
2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.
4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto conto dei seguenti costi:
a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
d) prove di laboratorio;
e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.
6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.
7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attivita' particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.
8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

Note all'art. 55:
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, reca: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 62.».
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario.

Art. 56.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Nessun indennizzo e' dovuto per la distruzione di vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali in genere eseguita in applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in applicazione del presente decreto sono a carico dei soggetti interessati.
3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.
Adeguamenti tecnici
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, e' modificato l'allegato VIII relativo ai punti di entrata di cui all'articolo 42.
3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Nota all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'art. 13, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

Art. 58.
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge 18 giugno 1931, n. 987, ed il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del regio decreto n. 1700 del 1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni.
2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
3. E' abrogato il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, ad eccezione dell'articolo 49, comma 4.
4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996;
b) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;
c) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;
d) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998;
e) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998;
f) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998;
g) decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999;
h) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001;
i) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;
l) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003;
m) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;
n) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004;
o) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004;
p) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004;
q) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegati omessi