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Decreto 1 agosto 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

(GU n. 212 del 12-9-2005- Suppl. Ordinario n.152)


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare il titolo I «Classificazione dei prodotti», modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001 concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili (in via obbligatoria) nel settore degli ortofrutticoli freschi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 della Commissione del 5 marzo 2003;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, in particolare l'art. 4 che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti;
Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, in particolare l'art. 1, di modifica dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che dispone che l'Agecontrol Spa effettua i controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38, in particolare, l'art. 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari, modificato dalla citata legge n. 71/2005;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, modificato dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 71/2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001 e successive modifiche, recante disposizioni nazionali di attuazione del citato regolamento (CE) n. 1148/2001, in cui, fra l'altro, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' individuato quale autorita' nazionale di coordinamento, ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e successive modifiche, con il quale stato adottato il manuale operativo delle procedure dei controlli conformita' alle norme comuni di qualita', di cui all'art. 9 del citato decreto 28 dicembre 2001;
Tenuto conto che occorre prevedere una fase di adeguamento del sistema dei controlli, pur mantenendo alcune specifiche attivita' nell'ambito delle strutture tecniche gia' preposte a tali scopi in attesa degli atti consequenziali alla citata legge n. 71/2005;
Considerata l'indicazione all'Agecontrol, con nota del 25 marzo 2005 n. S-830, di stipulare nella predetta fase di adeguamento degli atti convenzionali con l'Istituto per il commercio con l'estero(ICE), allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento dei controlli, in base ai precisi obblighi comunitari;
Considerata, conseguentemente, la necessita' di emanare disposizioni di attuazione del citato regolamento (CE) n. 1148/2001 che garantiscano l'omogeneita' delle caratteristiche qualitative dei prodotti e la continuita' del relativo sistema di controlli nel comparto ortofrutticolo, in ottemperanza al vigente ordinamento delle competenze, di cui alla richiamata legge n. 71/2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto detta disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001, relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) individuazione dell'autorita' incaricata del coordinamento e degli organismi responsabili del controllo;
b) costituzione, gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli;
c) definizione delle attivita' e procedure dei controlli di conformita' sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione, anche a destinazione industriale.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «operatore»: persona fisica o giuridica che detiene, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, prodotti ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di commercializzazione, destinati ad essere esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti commercializzati, per conto proprio o per conto terzi, sul territorio comunitario e/o destinati all'importexport con Paesi terzi;
b) «controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale, ai sensi della legge n. 71/2005»: comprendono i controlli compiuti per verificare la conformita' degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione, di cui al titolo I «Classificazione dei prodotti», del regolamento (CE) n. 2200/96, secondo le procedure obbligatorie, sia in termini qualitativi che quantitativi, previste, per i controlli sul mercato interno, all'importazione e
all'esportazione, anche con destinazione industriale, dal predetto regolamento e dal relativo regolamento applicativo (CE) n. 1148/2001, e riprese nel programma nazionale di controllo e nel manuale operativo delle procedure.
c) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione del 12 giugno 2001;
d) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;
e) «autorita' di coordinamento»: l'autorita' unica incaricata del coordinamento e del raccordo degli organismi interessati nelle materie disciplinate dal regolamento;
f) «Agea»: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
g) «Organismi di controllo»: organismi a cui viene demandata l'attivita' di controllo secondo l'ambito di competenze, di cui al successivo art. 3, commi 3 e 4 del presente decreto;
h) «Agecontrol»: Agecontrol Spa;
i) «ICRF» Ispettorato centrale repressione frodi: organismo che svolge i propri controlli istituzionali ai sensi della legge 29 aprile 2005, n. 71, attraverso appositi programmi e comunica i risultati acquisiti all'autorita' di coordinamento;
l) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio.
m) «manuale»: manuale operativo delle procedure di controllo ai sensi del decreto legislativo n. 306/2002, di cui al successivo art. 8 del presente decreto;
n) «SIAN»: sistema informativo agricolo nazionale.

Art. 3.
Organismi competenti
1. L'autorita' incaricata del coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui all'art. 2, paragrafo 1 del regolamento, e' il Ministero.
2. L'autorita' di coordinamento, anche mediante i servizi del SIAN, assicura tra l'altro le seguenti funzioni:
a) stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, sentiti gli organismi di controllo, il programma nazionale delle attivita', in conformita' alle disposizioni dettate dal regolamento, nonche' le relative procedure di controllo, compresa l'estrazione del campione da assoggettare a verifica sulla base di una analisi dei rischi;
b) impartire istruzioni, al fine di assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui all'art. 2 del presente decreto, e verificarne, anche con visite in loco l'efficacia e la conformita';
c) effettuare, in collaborazione con gli organismi di controllo, il monitoraggio delle attivita' di verifica, definendo in accordo con 'AGEA gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
d) acquisire le risultanze e accertare le disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie.
3. L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attivita' legate ai controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale, come definiti all'art. 2 comma 1, lettera b) del presente decreto, in ordine alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 2 del regolamento, e' l'Agecontrol.
4. Le regioni svolgono controlli di conformita', secondo modalita' e termini dalle stesse stabiliti, non compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, fornendo apposita comunicazione all'autorita' di coordinamento.
5. L'autorita' di coordinamento assicura, altresi', la necessaria concertazione con le regioni, in particolare, con quelle che intendono proseguire attivita' gia' intraprese e integrare le attivita' di controllo previste dalla richiamata normativa, anche ai fini del funzionamento della banca dati e delle modifiche o integrazioni al manuale operativo delle procedure di controllo di cui ai successivi articoli 4 e 8 del presente decreto.

Art. 4.
Banca dati nazionale degli operatori
1. Gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione risultano iscritti nella apposita banca dati nazionale, istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento, realizzata all'interno del SIAN, e messa a disposizione degli organismi di controllo che ne curano il relativo aggiornamento.
2. Per la costituzione della banca dati, di cui al comma 1, gli operatori presentano alla regione ove hanno la propria sede legale apposita domanda di iscrizione e di aggiornamento, utilizzando la modulistica predisposta dall'autorita' di coordinamento, recata dal manuale.
3. Le regioni trasmettono le domande di cui al comma 2 all'Agecontrol, che ne cura l'istruttoria, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute all'interno dell'apposita banca dati nazionali di cui al precedente comma 1, nonche' l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati.
4. Gli organismi di controllo hanno facolta' di verificare gli elementi esposti nella domanda nonche' di acquisire ulteriori informazioni per gli operatori gia' iscritti, ai fini dell'aggiornamento della banca dati, di cui al comma 1.
5. La classificazione delle categorie, di cui all'art. 3 del regolamento, concernenti gli operatori che sono tenuti o meno ad iscriversi nella banca dati, di cui al comma 1, e' riportata nel manuale.
6. La banca dati, di cui al comma 1, e' resa accessibile agli organismi di controllo, in base alle procedure previste nel manuale.
7. L'AGEA assicura, mediante i servizi del SIAN la realizzazione e la manutenzione delle procedure per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

Art. 5.
Controlli sul mercato interno
1. Gli ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale secondo le disposizioni dell'art. 4 del regolamento e del manuale, tenuto conto dell'ambito di competenza di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. Gli operatori forniscono le informazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento, agli organismi di controllo sulla base delle modalita' riportate dal manuale.
3. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'art. 3 del regolamento e del manuale, sono tenuti al rispetto delle norme di commercializzazione.
4. Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento, gli organismi di controllo autorizzano gli operatori ad apporre su ogni confezione una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato III del regolamento, purche' siano in possesso dei requisiti e dimostrino il rispetto delle condizioni, indicate dal predetto art. 4 del regolamento.

Art. 6.
Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione
1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli gli operatori che per l'attivita' svolta rientrino nei casi e rispettino le condizioni previste dall'art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Art. 7.
Controlli nella fase di importazione, di esportazione e di destinazione industriale - Comunicazioni
1. L'Agecontrol effettua i controlli ed ogni altro adempimento prescritto, per le fasi di esportazione ed importazione dei prodotti ortofrutticoli, anche a destinazione industriale, da o verso i Paesi terzi, sulla base delle disposizioni, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del regolamento e del manuale.
2. L'Agecontrol, in caso di riscontro sul territorio nazionale di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, di cui all'art. 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento, ne da' immediata comunicazione al Ministero, quale autorita' di coordinamento, che a sua volta informa la Commissione CE.
3. Il Ministero, in qualita' di autorita' di coordinamento, comunica alla Commissione CE le informazioni trasmesse dall'Agecontrol, di cui all'art. 7, paragrafo 6 ed all'art. 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento.

Art. 8.
Manuale operativo delle procedure di controllo
1. Allo scopo di adeguare al vigente ordinamento nazionale le modalita' applicative di controllo, di cui all'art. 9 del regolamento, il manuale operativo delle procedure, di cui all'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 306/2002, e' adottato sulla base delle disposizioni del presente decreto, di cui costituisce parte integrante, fermo restando che i successivi aggiornamenti e integrazioni al manuale ed alla relativa modulistica sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 9.
Accertamento delle violazioni
1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 306/2002, gli organismi di controllo, di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del presente decreto, provvedono nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.
Norme transitorie e di coordinamento
1. Il Ministero, quale autorita' di coordinamento, assicura, nel corso del 2005, la graduale transizione dall'attuale sistema di controllo alle attivita' previste dal presente decreto, in attuazione della legge n. 71/2005.
2. In tale contesto, l'Agecontrol puo' delegare, mediante apposite convenzioni, alle regioni che gia' svolgono l'attivita' e che ne facciano richiesta, la totalita' o parte dei controlli previsti nella medesima regione dal programma nazionale.
3. La contestazione delle violazioni amministrative accertate e l'applicazione delle relative sanzioni per le irregolarita' constatate nel corso del 2005, competono alle regioni.
4. Le domande di cui all'art. 4, comma 2 del presente decreto, pervenute alle regioni nel corso del 2005, sono trattate conformemente al comma 3 del medesimo art. 4.
Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 28 dicembre 2001 e 3 dicembre 2003 sono sostituite da quelle del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 3

Manuale omesso