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Decreto 7 luglio 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari».

(GU n. 160 del 12-7-2005)



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto, in particolare l'art. 8, paragrafo 1 del citato reg. (CEE) n. 2092/91 con il quale si stabilisce che gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 dello stesso regolamento ai fini della loro commercializzazione devono a) notificare tale attivita' all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'attivita' stessa e' esercitata e b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'art. 9 dello stesso regolamento;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto in particolare il punto 7 del citato decreto legislativo n. 220/1995 riguardante la modulistica ad uso degli operatori interessati a notificare la propria attivita' ai sensi dell'art. 8 del reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, che reca modalita' di attuazione del reg. (CE) n. 1804/99 e in particolare l'art. 1 alle III che dispone modifiche alla notifica di attivita' di produzione con metodo biologico in attuazione al reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il reg. (CE) n. 392/2004 del Consiglio del 24 febbraio 2004 che modifica il reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto in particolare l'art. 1, punto 2 del predetto regolamento n. 392/2004 che:
modifica l'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, integrando nella categoria degli operatori biologici, coloro che immagazzinano e coloro che commercializzano prodotti di cui all'art. 1 del citato reg. (CEE) n. 2092/91;
prevede la possibilita' per gli Stati membri di esentare dall'applicazione dell'art. 8, paragrafo 1 gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un Paese terzo;
Visto l'art. 2 del citato reg. (CE) n. 392/2004 che rende applicabile l'art. 1, punto 2 dello stesso regolamento a partire dal 1° luglio 2005;
Preso atto che sulla possibilita' di esentare alcuni operatori dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, come modificato dal paragrafo 2), art. 1 del reg. (CE) n. 392/2004, sono state effettuate consultazioni e incontri con le regioni e le provincie autonome e con il comitato consultivo agricoltura biologica ed ecocompatibile;
Preso atto che da tali consultazioni e' emersa unanime posizione favorevole ad esentare dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, come modificato dal paragrafo 2), art. 1 del reg. (CE) n. 392/2004, gli operatori che rivendono i prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE) n. 2029/91 al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e pre-etichettato e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita o non li importano da un Paese terzo;
Considerato che occorre prevedere apposita modulistica per le nuove categorie di operatori che restano fuori dal regime di esenzione previsto al precedente paragrafo, trattasi degli operatori che immagazzinano e degli operatori che commercializzano prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE) n. 2029/91, destinati al consumatore o utilizzatore finale, in imballaggio non preconfezionato e non pre-etichettato;
Considerato che tale modulistica si rende necessaria a partire dal 1° luglio 2005 al fine di consentire agli operatori interessati di notificare la propria attivita' ai sensi dell'art. 8 del reg. (CEE) n. 2092/91 sopra richiamato e che la stessa andra' in applicazione a partire dal 1° luglio 2005 e comunque a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.
Gli operatori che rivendono i prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE) n. 2029/91 al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e pre-etichettato e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita o non li importano da un Paese terzo, sono esentati dagli obblighi previsti dall'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91 modificato.

Art. 2.
E' approvata la modulistica, facente parte del presente decreto e riportata nell'allegato 1.

Art. 3.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 vanno in vigore a partire dal 1° luglio 2005 e comunque a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella serie generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005
Il Ministro: Alemanno


Allegato
Omesso