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Testo coordinato del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182
Testo del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari».
(GU n. 263 del 11-11-2005)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola
(( 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che,
ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71,
per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di
interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da
vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n.
22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si
applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della
pesca.
2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella
relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma
di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai
produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai
produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti
parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o
unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a
6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a
3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla
lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a
0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla
lettera b).
3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi
previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di
cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69
milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non
venga interamente utilizzata, l'AGEA e' autorizzata a destinare le somme residue
ai produttori di vino di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA e'
autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila
quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del
limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata
legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di euro».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie
all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a
5. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 1 del decreto-legge 28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71, recante «Interventi urgenti nel settore agroalimentare»:
«1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito
medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al
reddito medio del triennio precedente, e' concessa alle imprese agricole, a
domanda e nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti
dovuti per l'anno 2005.
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere
sulle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica
delle imprese stesse, al tasso di cui all'art. 5, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'art. 17 del
medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere
sulle medesime disponibilita' di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, contributi
in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola.».
- Il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, e' pubblicato nella GUCE
serie L 325 del 28 ottobre 2004.
- Si trascrive il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea:
«Art. 87 - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi
tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione
che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali
oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica
federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura
in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale
divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto
di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».
«Art. 88 - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato
comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le
loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure
che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa
non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia,
in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o
da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura
prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura
fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della
richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che
un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.
Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».
- Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,
(CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE)
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e'
pubblicato nella GUCE serie L 270 del 21 ottobre 2003.
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71,
come modificato dalla presente legge:
«3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole
colpite da calamita' naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, e' aumentata di 120 milioni
di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera,
destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati
all'art. 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto
di 120 milioni di euro.».
Art. 1-bis.
Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi
(( 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7
dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le
attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
a) puo' stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de
minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6
ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1,
commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di
21 milioni di euro;
b) puo' realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro
servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione,
per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e
nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2
milioni di euro. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n.
122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale»:
«7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale
promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei
prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6
agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale
n. 255 del 29 ottobre 1999, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.».
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale»:
«4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie
per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per
l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la
pesca, progetti speciali promozionali e connesse attivita' creditizie nei campi
delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva,
dell'agrumicoltura, della zootecnica e della commercializzazione dei prodotti
agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.».
Art. 1-ter.
Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud
(( 1. Nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso
specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il
funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi
settori di intervento.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilita'
esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche
attraverso specifiche convenzioni con:
a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di
contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;
b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore
vitivinicolo;
c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualita'
per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la
conoscenza delle peculiarita' delle produzioni agricole mediterranee, e in
particolare siciliane. ))
Art. 1-quater.
Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta
(( 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di
anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati
italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani
produttivi per la qualita' e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a
cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma
15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione
delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino
di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualita' delle produzioni.
I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per
lo sviluppo di nuovi mercati, nonche' specifici strumenti finalizzati a
garantire o aumentare la qualita' del prodotto finale. Il mancato pagamento dei
contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, e' sanzionato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul
valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di
cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni,
anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi
dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il
10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il
triennio precedente.
4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della
denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilita' di
utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile
1998, n. 128. 5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere
accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.
6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero
delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del
piano.
7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine
dei prodotti agricoli ed alimentari, e' pubblicato nella GUCE serie L 208 del 24
luglio 1992.
- Si trascrive il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997):
«15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di
specificita' sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno
funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del
consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.
Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel
pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di
tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su
incarico dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei
casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro
attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti
consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di
adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in
termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche,
organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i contenuti di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche'
rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP,
della IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza
sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e
comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni
livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della
trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi,
nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme
di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi possiedano i
requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto
20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato.
Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso
provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei
rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92
e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP,
IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di
tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi
medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai
disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle
strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione
che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al
sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita'
contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori
secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole
e forestali.».
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari»:
«4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel
sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli
obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di
tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto, previa
verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo
pecuniario accertato.».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:
«3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro
il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni
dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per
studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di
sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle
conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la
riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita'
operative del fondo.».
Art. 1-quinquies.
Garanzie creditizie in agricoltura
(( 1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e'
autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite
dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli
interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, a decorrere
dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al
cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita'
di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»:
«4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso l'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di
2.320.000 euro annui.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese). - 1. La
Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e
passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti
bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'art. 2
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese
di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di
prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime,
assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio
di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di
garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione
delle garanzie previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste in
attuazione dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tenuto
conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare
delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli
eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del
comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia
di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzato
ad esercitare la propria attivita' anche attraverso propria societa' di capitali
dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente
una relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il
decreto ministeriale 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' abrogato.».
- Si trascrive il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dal presente
decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per
l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a
decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824
miliardi per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella
C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli
ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
Art. 1-sexies.
Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue
(( 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni interessate secondo
la tabella A allegata al presente decreto, e' destinata alla concessione da
parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004
e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante
nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonche' alla
concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento
situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte
alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti
emessi dalle autorita' sanitarie.))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 250 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
«250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui
all'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25
milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.».
Art. 2.
Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi
nelle filiere agroalimentari
(( 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualita' e
dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del
consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori edella difesa del made in
Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive
impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati
ed elementi in possesso degli osservatori dei prezzi del Ministero delle
politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive,
effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei
prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche
agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto
della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai
Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «, con l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole
e con l'Agenzia delle dogane».
2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 e
all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e'
organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni
generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e
dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie,
degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della
qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di
assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo
onere e' compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unita'
effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella
dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto
ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di
livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla
peculiarita' dell'attivita' istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le
conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali,
nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica
complessiva.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attivita' degli
organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei
Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate
misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi
volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di
acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di
prodotti agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate,
nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di
rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle
filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno
specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,
recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari», come modificato dalla presente legge:
«7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia
tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello
Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche
agricole e con l'Agenzia delle dogane».
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49,
recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto
rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.»:
«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1,
e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e
forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa.».
- Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione
organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il
loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati
dalla disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei
rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono
la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni
generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in
materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non
devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono
tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri
fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di
ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con
decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla
revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative
relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari
(( 1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli,
freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese
di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei
centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in cui si esercita anche attivita' di vendita di prodotti agricoli,
siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel
territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua
percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente
acquistata.
2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di
filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui
all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito
delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il comune, sulla base delle
disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione
dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree
riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che
esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228». ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo degli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.
1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire
l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori.
L'intesa puo' definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del
mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul
mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare
nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine,
indicazioni geografiche e marchi di qualita';
e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di
provenienza;
f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del
mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione
agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli
organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della
produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei
prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano
la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la
stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di
funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni
interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione
di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della
produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di
miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione
del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la
compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al
comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.»
«Art. 14 (Incentivi). - 1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di
singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai
contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita'
stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali
per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e
di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di
conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i
rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e
fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'art.
10.
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere
e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
3. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'art. 66,
commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di
cui al comma 1.
4. Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di contributi alle
imprese di cui al comma 1.
5. Il valore preminente previsto dall'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso anche alle
produzioni agricole oggetto di contratti quadro.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto).
- 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri
utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio
interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede
fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a
150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250
mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella
quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di
vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o
privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono
l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita'
medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano
esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e
successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della
legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di
vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile,
alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui all'art. 1 del
regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive
modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per
uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di
distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge
8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a
questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del
servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli
o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti
ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro
che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di
erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle
dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
l) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle
fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori,
purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il
periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali
partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro
materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla
legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonche' dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, come modificato dalla presente legge:
«15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce
l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita',
nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i
criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli
imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni
possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle
fiere.».
Art. 3.
Attuazione della politica agricola comune
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce
il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal
fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore
intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per
tipologia e valore.
2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo
21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n.
796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate nell'articolo 10
del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati
nel Registro di cui al comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi
ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno
precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la
comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle
operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei
confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette
decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE)
n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale
nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.
(( 5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie
previste dalla Comunita' europea la cui erogazione e' affidata all'AGEA, nonche'
agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente
mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere
indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.
5-ter. Il beneficiario potra' chiedere, in alternativa alle modalita' di cui al
comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori
mediante «bonifico domiciliato» presso gli uffici postali, con riscossione
diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori
inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalita'
di pagamento di cui al presente comma sara' utilizzata d'ufficio dagli organismi
pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del
beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione
dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonche' i bonifici
domiciliari effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi
pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto
tesoriere delle somme ivi indicate.
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per
l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi
contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione a
condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti
dalla normativa comunitaria.
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di
conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973,
n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attivita' l'ISMEA e' autorizzato ad
accedere al Registro nazionale titoli, nonche' alle informazioni e ai dati di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
1973, n. 532, e' abrogato.
5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i
percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste
dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado
uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai
crediti dello Stato per tributi.
5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e'
aggiunto il seguente comma:
«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso
istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette
amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle
funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai
sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni.».
5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».
5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, e' sostituito dal seguente:
«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni
dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui
erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Conimissione, del 7 luglio 1995, non possono
essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi
compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli
organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi
pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate
alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di
conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti
cautelari. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173»:
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di semplificazione ed
armonizzazione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del
1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000,
il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati
aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle
informazioni di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure
progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto
all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla
consistenza aziendale, con l'obbligo di confermame l'attualita' ovvero di
comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette
procedure sono indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o le
integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle
procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini
della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile
all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali,
la stessa e' tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero
delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con
le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonche' dal
protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide
anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle
camere di commercio con le modalita' di cui all'art. 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano
iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano
all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario,
nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio
richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.».
- Il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante
modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, e' pubblicato nella GUCE serie L 141 del 30
aprile 2004.
- Il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che
stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto
riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia»,
e' pubblicato nella GUCE serie L 158 dell'8 luglio 1995.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, reca:
«Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita' europee relativa alla
sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie
delle Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della
politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1970, n. 1185 (IV provvedimento)».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, recante «Attuazione della decisione
del Consiglio delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi
finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e dei
regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricole comune,
in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, (Quinto
provvedimento)», come modificato dalla presente legge:
«Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni
dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui
erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del
regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono
essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi
compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli
organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 13 (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore). - 1. Il
fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre l999, n. 503, unico per azienda, e' integrato con i
dati di cui all'art. 18, paragrafo 1, lettera c), e all'art. 21 del regolamento
(CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio. L'aggiornamento del
fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato dai soggetti di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1999, nonche' dai soggetti di cui all'art. 3-bis del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel
fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle
informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione del soggetto che vi
abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici
economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al
soggetto che esercita attivita' agricola in attuazione della normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza con
l'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23
febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto previsto dal decreto ministeriale
19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive modificazioni, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999,
costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita
attivita' agricola anche ai sensi all'art. 18, paragrafo 1, lettera f), del
regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi del titolo II, capitolo 4,
regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la
realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' di quanto previsto dai
commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del
1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'art. 19, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalita' operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo
aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il
loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si trascrive il testo dell'art. 2752 del codice civile:
«Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore
aggiunto e per tributi degli enti locali). - Hanno privilegio generale sui
mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma
dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione
e nell'anno precedente. Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le
sopratasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per
le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per
la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita'
e ai diritti sulle pubbliche affissioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato», come modificato dalla presente legge:
«Art. 69. - Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i
pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato,
nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta
ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che
risultino gia' emessi. Potra', per altro, il creditore fare tale notificazione
all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli
ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca,
rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti
nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o
diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di
credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda
la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del
provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso
istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette
amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle
funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai
sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Ordinamento contabile). - 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia
inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il
bilancio preventivo e' deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31
ottobre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al
Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le
linee del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del Governo.».
Art. 4.
Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il
comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie
dotazioni di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto
pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo
pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio,
alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio
privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai
sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi). - 1. Per i
pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE)
n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per
l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attivita'
agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni
contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di firma sicure
attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e
la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le
modalita' previste dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attivita' agricola
modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo'
altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003, nonche' dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'art.
13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi
all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva
92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n.
1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla
regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio
dell'attivita' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite
dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica
amministrazione, nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il
provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia'
istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la
domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che
esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di inoltro
dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i
termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto
dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18
dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano ottenuto la
concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove
istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito
variazioni.
8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che
esercitano l'attivita' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni
contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi
compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente
in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di
interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico
delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del
Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono
trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al
comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie,
umane e strumentali.
10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce
una societa' a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica
maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle
predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo
del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e'
sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n.
2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento
(CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti
qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche
agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal comma 1.».
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata
sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attivita'
agromeccanica, di cui all'art. 5 provviste di officina non e' soggetta alle
disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di
cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da
quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'art.
5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle
attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle
aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle
macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui
all'art. 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica
non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al decreto ministeriale 19
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi
vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli
colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli,
su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato
art. 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in materia di
boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture
permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le
attivita', di cui al precedente art. 5, sono esclusi dal campo di applicazione
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
Art. 5.
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per il
potenziamento del Corpo forestale dello Stato
1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/1992
della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, e'
autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio
destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalita'
di utilita' sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di
lucro aventi finalita' assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle
produzioni ritirate dal mercato.
(( 2. Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122,
introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, ))
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilita' di destinare le
produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale.».
3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette
istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi
finalita' assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le
produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e'
autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la
cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».
4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed
il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente
articolo.
(( 4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio
ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli
4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201, e successive modificazioni, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o
durante i controffi nei settori agroalimentare e forestale,». Al relativo onere,
valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le fmalita' di cui all'articolo
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti
affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3,
comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore,
per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita' di effettivo
servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia
compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.». ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 della Commissione, del 29 ottobre 1992,
recante modalita' d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti
dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella omunita', e' pubblicato
nella GUCE serie L 313 del 30 ottobre 1992.
- Si riporta il comma 7-bis dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122,
recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina
il settore agricolo e forestale», come modificato dalla presente legge:
«7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il
commissario ad acta per le attivita' di cui all'art. 19, comma 4, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di
produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle
di cui al comma 7, purche' classificate come svantaggiate, con possibilita' di
destinare le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», come modificato dalla presente legge:
«4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di
qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed
ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta,
tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto
nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla
ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita'
dei prodotti agricoli offerti. Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le
organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono
altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili
allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti
diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle
condizioni suddette.».
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 4 e del comma 7-bis dell'art. 32
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante «Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, come
modificato dalla presente legge:
«4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire
con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli
superstiti, nonche' i fratelli, qualoraunici superstiti, degli appartenenti alle
Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a
causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori
agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di
cui al comma 2.».
«7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire
con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli
superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti
alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a
causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riprtate nell'espletamento
di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori
agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di
cui al comma 2.».
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'art. 3 del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89,
recante «Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» come modificato dalla presente legge:
«2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2006. Per la promozione alla qualifica di dirigente
superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita' di
effettivo servizio nella qualfica di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia
compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.».
Art. 5-bis.
Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare
(( 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare
del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29
dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione
medesima, e' differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro
per l'anno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai flni del bilancio triennale 2005- 2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413,
recante «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto
alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua
esecuzione»:
«Art. 3. - 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione
europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) e' incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della
quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli
affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».
Art. 6.
Ente irriguo Umbro-Toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro
per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita'
di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno
2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441,
recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048,
gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e'
prorogato di cinque anni.».
Art. 7.
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo
italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e'
autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attivita' connesse alle
celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti
finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al
comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro
2.276.000.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca «Costituzione del Comitato
nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».
- Si trascrive il testo del comma 27 e del comma 57 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di
spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un
apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le
anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i
relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro,
sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla
Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorita' fissate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa
depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le
predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si
riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari.
"57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla
presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre
associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale,
possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di
personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003
incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate
per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese
di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli
enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario
nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi
prevista.".
Art. 8.
Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche
1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle
amministrizioni preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le
risorse umane e strumentali gia' assegnate a legislazione vigente alle predette
amministrazioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
"Tabella A
(articolo 1-sexies)
| |Indennizzi |
| |restrizione |
|Indennizzi |movimentazione |
Regione |profilassi euro |euro |Totale euro
---------------------------------------------------------------------
Lazio |1.740.973,55 |0,00 |1.740.973,55
---------------------------------------------------------------------
Campania |2.026.014,80 |0,00 |2.026.014,80
---------------------------------------------------------------------
Marche |3.087,85 |5.457,30 |8.545,16
---------------------------------------------------------------------
Molise |413.816,49 |0,00 |413.816,49
---------------------------------------------------------------------
Umbria |59.151,06 |0,00 |59.151,06
---------------------------------------------------------------------
Toscana |2.670.353,25 |10.031,12 |2.680.384,37
---------------------------------------------------------------------
Sardegna |6.068.397,31 |0,00 |6.068.397,31
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo |81.193,80 |82.422,91 |163.616,72
---------------------------------------------------------------------
Basilicata |2.581.041,54 |0,00 |2.581.041,54
---------------------------------------------------------------------
Calabria |432.264,94 |0,00 |432.264,94
---------------------------------------------------------------------
Puglia |1.873.003,84 |0,00 |1.873.003,84
---------------------------------------------------------------------
Sicilia |75.701,56 |0,00 |75.701,56
---------------------------------------------------------------------
Liguria |0,00 |9.782,94 |9.782,94
---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna |0,00 |617.305,72 |617.305,72
---------------------------------------------------------------------
Totale generale | | |
... |18.025.000,00 |725.000,00 |18.750.000,00}.