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Circolare 31 gennaio 2006
Agenzia per le erogazione in agricoltura. Modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 2080/2005 inerente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.
(GU n. 35 del
11-2-2006- Suppl. Ordinario n.38)
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali
Alle Regioni - Assessorati
agricoltura
Alle province autonome
All'AGECONTROL
Alla COLDIRETTI
Alla CONFAGRICOLTURA
Alla CIA
Alla COPAGRI
Alle Unioni nazionali olivicole
Alle Associazioni olivicole
indipendenti
Alla FEDEROLIO
Alla ASSITOL
Alle Associazioni di frantoiani
A tutte le organizzazioni di categoria
A tutti gli operatori del settore
1. Riferimenti normativi.
Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Regolamento CE n. 865/2004 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante
modifica del Regolamento CE n. 827/68;
Regolamento CE n. 2080/2005, recante le modalita' di applicazione del Reg. CE n.
865/04 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del
settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento.
Decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006, recante modalita' di
applicazione del regolamento CE n. 865/04 del Consiglio, concernente le
organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita'
e il relativo finanziamento.
2. Descrizione dell'intervento.
Il contributo e' concesso al fine di finanziare le misure relative a cinque
tipologie di attivita' nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:
a) monitoraggio e gestione amministrativa, intesa come raccolta di dati sul
settore ed elaborazione di studi su temi correlati alle altre attivita'
previste dal progetto;
b) miglioramento dell'impatto ambientale, inteso come operazioni di mantenimento
degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono,
elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, progetti di
dimostrazione di pratiche di tecniche olivicole, inserimento di dati ambientali;
c) miglioramento della qualita' della produzione, inteso come miglioramento
delle condizioni di coltivazione, varietale degli oliveti in singole aziende,
delle condizioni di magazzinaggio e valorizzazione dei residui della produzione
di olio di oliva e di olive da tavola, assistenza tecnica all'industria di
trasformazione, creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di
oliva, formazione di assaggiatori per il controllo organolettico del prodotto;
d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', intesa come creazione
e gestione di sistemi di rintracciabilita' del prodotto, di certificazione della
qualita', controllo del rispetto delle norme di autenticita', qualita' e
commercializzazione dell'olio di oliva;
e) diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di
operatori ai fini del miglioramento della qualita' dell'olio di oliva e
delle olive da tavola, intesa come diffusione di informazioni sulle attivita'
svolte dalle organizzazioni di operatori nell'ambito delle precedenti tipologie
di cui ai punti a), b), c) e d) .
L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita'
in argomento e la relativa ripartizione per tipologia d'attivita' e' stata
determinata con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n.
31 del 30 gennaio 2006 (di seguito denominato decreto).
Il finanziamento comunitario per le sopra citate attivita' riguarda: fino ad un
massimo del 100 per cento delle spese ammissibili, per le attivita' nei settori
di cui alle lettere a) e b); il 100 per cento delle spese ammissibili per gli
investimenti fissi (immobilizzazioni) e il 75 per cento delle spese ammissibili
per le altre attivita' (spese variabili) nel settore di cui alla lettera c); il
75 per cento delle spese ammissibili per i programmi di attivita' realizzati in
almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di
operatori riconosciute di almeno due Stati membri nei settori di cui alle
lettere d) ed e); fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili
per gli altri programmi di attivita' in questi ultimi due settori.
Le attivita' non finanziate al 100 per cento dal bilancio comunitario sono
co-finanziate dallo Stato membro e dall'organizzazione di operatori
secondo la misura stabilita dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CE n.
865/04, come si rileva dall'allegato 1.
Le attivita' potranno essere eseguite da organizzazioni di operatori del settore
oleicolo, aventi i requisiti previsti dal regolamento CE n. 2080/2005 (di
seguito denominato Regolamento) e dotate di riconoscimento.
3. Procedura di riconoscimento delle organizzazioni.
Con il Regolamento sono state altresi' stabilite le modalita' di riconoscimento
delle organizzazioni di operatori e delle loro associazioni, delle
organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del
settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
Le organizzazioni che intendono svolgere le attivita' debbono essere
riconosciute, in base ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento,
dal Ministero delle politiche agricole e forestali dalle regioni e dalle
province autonome, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Decreto.
I suindicati organismi preposti adottano un provvedimento di riconoscimento ai
sensi del Regolamento, sia per le organizzazioni di nuovo riconoscimento sia per
quelle gia' riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 1334/02, in quanto in
possesso dei requisiti richiesti ed attribuiscono a ciascuna organizzazione un
numero progressivo, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento.
Immediatamente dopo l'effettuazione del riconoscimento e comunque non oltre il
1° aprile di ciascun anno, a partire dal 1° aprile 2006, i suindicati organismi
preposti provvedono a far pervenire all'AGEA l'atto di riconoscimento, corredato
dal relativo numero progressivo attribuito.
4. Approvazione dei programmi di attivita'.
Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute potra' presentare un
unico programma di attivita' della durata massima di tre anni, da
realizzarsi nel periodo 1° aprile 2006-31 marzo 2009.
Il programma dovra' pervenire all'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura - Settore promozione, miglioramento ed aiuti sociali, via
Torino n. 45 - 00184 Roma, contestualmente ad una domanda di finanziamento
comunitario, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento, entro il 15
febbraio di ciascun anno, a partire dal 15 febbraio 2006.
Fara' fede la data riportata nel timbro apposto dall'Ufficio accettazione dell'AGEA.
I programmi pervenuti successivamente a tale data verranno dichiarati
irricevibili. I plichi possono essere inviati per posta, a mezzo raccomandata,
la cui integrita' ed il cui recapito nel termine suindicato sono a totale
rischio del proponente, ovvero possono essere consegnati, personalmente o a
mezzo terzi, all'Ufficio accettazione AGEA.
La documentazione inviata, prodotta in originale e sottoscritta dal legale
rappresentante dell'organizzazione che presenta il programma, dovra' contenere:
a) il programma in duplice copia;
b) l'identificazione dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di
cui trattasi;
c) le informazioni relative ai criteri di selezione specificati all'art. 9,
paragrafo 1, del Regolamento, articolate in conformita' alla griglia dei criteri
di valutazione di cui all'allegato 5 del decreto;
d) certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria e artigianato di
iscrizione al Registro delle imprese, recante lo stato di vigenza e la
dicitura antimafia o autocertificazione equipollente (corredata da copia
integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita) da redigere in
base al modello allegato (allegato 2);
e) certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di competenza ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per pagamenti
relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937,06;
f) la descrizione, la giustificazione ed il calendario delle attivita' proposte;
g) il piano di spesa ripartito secondo le attivita' ed i settori di attivita'
elencati all'art. 5 del Regolamento, che prevede la distinzione tra le spese
generali, che non possono superare il 2% del totale, e le altre principali
voci di spesa, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 3) e da
trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel). Tutte le spese devono
essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro onere aggiuntivo, ad
eccezione degli oneri sociali;
h) il piano di finanziamento, da redigere secondo lo schema allegato (allegato
4) e da trasmettere anche su supporto magnetico (formato excel), ripartito
secondo le attivita' e i settori di attivita' specificati all'art. 5 del
Regolamento, suddiviso in quote di dodici mesi a decorrere dalla data di
approvazione del programma di attivita', indicando, in particolare, il
contributo comunitario richiesto, compresi gli anticipi, ed eventualmente i
contributi finanziari degli operatori e il contributo dello Stato membro;
i) la domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del
Regolamento;
j) la descrizione degli indicatori quantitativi e qualitativi di efficacia, che
consentano la valutazione in itinere ed ex post del programma di attivita';
k) una cauzione bancaria emessa da Primario Istituto di Credito pari almeno al
5% del finanziamento comunitario richiesto per l'intero periodo di durata del
programma, da redigere in conformita'al modello allegato (allegato 5). La durata
della cauzione deve essere determinata nel testo della cauzione stessa, in
funzione della durata del programma secondo quanto riportato nella tabella di
cui all'allegato 6. Rispetto a tale data, la cauzione deve prevedere
l'automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'AGEA, con motivata
richiesta, inviata almeno
quindici giorni prima della scadenza della durata massima, puo' richiedere
ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel
limite di sei semestri;
l) una domanda di anticipo conformemente all'art. 11 del Regolamento;
m) la dichiarazione dell'organizzazione interessata in cui si attesta che le
attivita' del programma non beneficiano e non hanno beneficiato di un altro
finanziamento comunitario e che l'organizzazione rinuncia ad altri
finanziamenti, di qualunque natura, per la stessa attivita', da redigere secondo
il modello allegato 7;
n) per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni
di produttori l'identificazione delle organizzazioni di operatori del
settore oleicolo responsabili dell'effettiva esecuzione delle attivita'
contenute nei loro programmi e subappaltate;
o) per le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che fanno parte di
una associazione di produttori o di un organizzazione interprofessionale
un attestato da cui risulti che le attivita' previste nei loro programmi non
sono oggetto di altra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del
regolamento in questione;
p) una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, con cui si accettano
tutte le norme e condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale,
nonche' dalla presente circolare;
q) una dichiarazione del legale rappresentante attestante l'impegno
dell'organismo proponente a far fronte all'impegno di spesa relativo alla quota
del progetto non finanziato dalla Comunita' ed allo Stato Membro;
r) idonea dichiarazione di Primario Istituto di Credito che garantisca che
l'organismo proponente disponga della capacita' economica e finanziaria
corrispondente alla quota del programma non finanziata dalla Comunita' e dallo
Stato Membro da redigere secondo il modello di cui all'allegato 8;
s) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti
l'impegno dell'organizzazione proponente a non svolgere, nell'ambito di
altri programmi, azioni in qualita' di delegato e/o subappaltatario negli stessi
settori di attivita' per i quali viene presentato il programma;
t) fotocopia integrale (fronte e retro) di un documento di identita' in corso di
validita' del legale rappresentante dell'organizzazione proponente,
sottoscrittore di tutta la documentazione presentata.
Contestualmente alla trasmissione della suddetta documentazione all'AGEA, le
organizzazioni di operatori trasmettono, al fine della acquisizione del
parere e della dichiarazione di conformita' di cui all'art. 6 paragrafo 3 del
Decreto, copia del programma di attivita' e della relativa domanda di
finanziamento al Ministero delle politiche agricole e forestali o alla regione o
alla provincia autonoma competente per territorio, per i settori di rispettiva
competenza secondo quanto stabilito dal Decreto.
L'AGEA provvedera' ad effettuare la verifica della conformita' amministrativa e
finanziaria della documentazione pervenuta nei termini.
I programmi non corredati dalla documentazione prevista dalla normativa
comunitaria e nazionale, nonche' dalla presente circolare o corredati da
documentazione non conforme a quanto prescritto, saranno respinti.
In caso di esito positivo della suddetta verifica tali programmi, corredati da
tutta la documentazione, nonche' dal parere emanato dalle regioni o dalle
province autonome o dalla dichiarazione di conformita' emessa dal Ministero
delle politiche agricole e forestali in ottemperanza all'art. 6, comma 3, del
decreto, saranno trasmessi al Comitato tecnico di valutazione.
Qualora non pervenga la dichiarazione di conformita' da parte del Ministero o il
parere da parte della regione o provincia autonoma si fara' riferimento
all'art. 5, comma 4 del decreto. Il Comitato dovra' far pervenire all'AGEA entro
il 10 marzo di ciascun anno, a partire dal 10 marzo 2006, l'esito della
valutazione per ciascun programma presentato (inclusivo della ripartizione del
finanziamento comunitario, nazionale e dell'organizzazione), nonche' i prospetti
contabili recanti il dettaglio dei dati riconciliati nel rispetto del plafond
comunitario massimo, dei budget finanziari assegnati alle singole regioni o
province autonome e delle percentuali minime fissate per i settori di cui alle
lettere b) e d) del paragrafo 2 della presente circolare. L'AGEA prende atto
dell'esito della valutazione operata dal predetto Comitato ed adotta il
conseguente provvedimento sulla domanda presentata, entro il 15 marzo 2006 di
ogni anno, a partire dal 15 marzo 2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9,
paragrafo 3 del Regolamento, in materia di programmi per i quali il Comitato
tecnico propone all'organizzazione interessata specifici emendamenti.
Annualmente le regioni vengono informate, per quanto di competenza, sullo stato
di attuazione dei programmi, con una relazione conforme allo schema di cui
all'allegato 9.
5. Modifica dei programmi di attivita'.
Possono essere richieste modifiche al programma di attivita' gia' approvato,
purche' esse non comportino aumenti di spesa, rispetto al programma inizialmente
approvato.
Le modifiche richieste dovranno pervenire all'AGEA, debitamente motivate e corredate da documenti tecnici e amministrativi che ne precisino la natura e le conseguenze, non oltre sei mesi antecedenti l'inizio della realizzazione dell'attivita' per la quale si chiede la modifica.
Fermo restando l'importo complessivo del progetto, le modifiche possono
distinguersi in formali e sostanziali.
Sono modifiche formali:
1. le variazioni pari ad un importo complessivo massimo di 5.000 euro;
2. le variazioni dell'importo approvato, purche' effettuate all'interno della
medesima tipologia di attivita' (sorveglianza e gestione amministrativa,
miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualita' della
produzione, tracciabilita', certificazione e tutela della qualita', diffusione
di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ecc. );
3. le variazioni, pari o inferiori al 10% dell'importo approvato per singole
voci di spesa, operate tra diverse tipologie di attivita' (sorveglianza e
gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento
della qualita' della produzione, tracciabilita', certificazione e tutela della
qualita', diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni
di operatori ecc).
Sono modifiche sostanziali: le variazioni superiori al 10% dell'importo
approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie di
attivita' (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto
ambientale, miglioramento della qualita' della produzione, tracciabilita',
certificazione e tutela della qualita', diffusione di informazioni sulle
attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ecc), purche' ovviamente
superiori all'importo complessivo massimo di 5.000 euro.
Le modifiche formali necessitano solo della comunicazione motivata, mentre le
modifiche sostanziali necessitano della preventiva approvazione da parte del
Comitato tecnico di valutazione.
In esito alle determinazioni del suddetto Comitato, l'AGEA comunica
all'organizzazione interessata l'avvenuta approvazione o diniego, totale o
parziale, della modifica sostanziale.
6. Richiesta dell'anticipo del finanziamento.
Tutte le erogazioni relative al finanziamento del programma approvato verranno
effettuate esclusivamente tramite versamento su conto corrente bancario,
appositamente acceso (conto corrente dedicato).
Contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento deve essere
presentata anche una domanda di anticipo.
L'accettazione di detta domanda da parte dell'AGEA e' condizionata al
riconoscimento dell'organismo di operatori oleicoli e all'approvazione del
programma di attivita', nonche' all'invio di tutta la documentazione richiesta e
alla conformita' della medesima al disposto della normativa vigente in materia e
della presente circolare.
Sotto il profilo contabile, il programma viene gestito per distinte annualita',
per ciascuna delle quali l'organizzazione di operatori puo' disporre di due
quote di anticipo e di un saldo del finanziamento.
Ai fini del versamento della prima rata dell'anticipo di ciascun anno (pari a
1/3 dell'importo complessivamente richiesto in anticipo), secondo quanto
previsto dall'art. 8 del Regolamento, le organizzazioni interessate dovranno far
pervenire all'AGEA entro il 10 aprile di ciascun anno (limitatamente al primo
anno di attivita' entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento di approvazione del programma), i seguenti documenti:
1) cauzione, in conformita' al regolamento n. 2220/85, per un importo pari al
110% dell'anticipo complessivo chiesto, che non puo' eccedere il 90 per cento
del contributo comunitario approvato, da redigere in base al modello allegato
(allegato 10). La durata della cauzione dovra' essere determinata, nel testo, in
funzione della durata del programma, secondo quanto riportato nella tabella di
cui all'allegato 6. Rispetto a tale data, la cauzione deve prevedere
l'automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'AGEA, con motivata
richiesta, inviata almeno quindici
giorni prima della scadenza della durata massima, puo' richiedere ulteriori
proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di
sei semestri.
L'esigenza principale connessa alla costituzione della cauzione dell'anticipo e
all'eventuale svincolo della stessa, cosi' come di quella di cui al paragrafo 4
della presente circolare, e' l'esecuzione integrale, sotto la supervisione e la
responsabilita' dell'organizzazione di operatori proponente, del programma
approvato;
2) certificato rilasciato dalla camera di commercio industria e artigianato di
iscrizione al registro delle imprese recante lo stato di vigenza e la dicitura
antimafia o autocertificazione equipollente (corredata da copia integrale di un
documento di riconoscimento in corso di validita) da redigere in base al modello
allegato (allegato 2).
3) Certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di competenza ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per pagamenti
relativi a programmi di importo complessivo superiore ad Euro 154.937, 06;
4) comunicazione delle coordinate bancarie complete da parte dell'Istituto di
credito presso il quale e' stato acceso il conto corrente bancario dedicato, nel
quale far confluire tutte le somme afferenti il programma.
Tali certificati dovranno avere validita' a carattere continuativo e dovranno,
quindi, essere rinnovati e trasmessi periodicamente all'AGEA a cura delle
organizzazioni interessate.
La cauzione dell'anticipo potra' essere sia assicurativa che bancaria,
rilasciata da primari istituti di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive
modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
41 del 19 febbraio 2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'ISVAP
all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione europea.
Sono esclusi dalla possibilita' di presentare cauzioni a favore dell'AGEA gli
enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti de Settore promozione,
miglioramento qualita' e aiuti sociali dell'AGEA.
Tutte le cauzioni verrano svincolate secondo il disposto della normativa
comunitaria, ma sempre su richiesta dell'organizzazione interessata.
Al fine di poter procedere alla liquidazione dei restanti 2/3 dell'anticipo di
ciascun anno, l'AGEA dovra' acquisire oltre ai documenti sopraelencati, la
specifica domanda da parte dell'organizzazione che attesti l'effettiva spesa del
precedente anticipo di 1/3 e l'accertamento contabile dal quale risulti
l'effettiva spesa dell'intera somma gia' erogata a titolo di prima rata di
anticipo, tramite la verifica dei giustificativi di spesa e l'effettivo
svolgimento delle relative azioni.
Per giustificativi di spesa si intendono fatture, ricevute e documenti contabili
riconosciuti e regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari.
L'acquisizione dell'esito positivo dei suddetti accertamenti e' condizione
necessaria per la liquidazione del contributo inerente la seconda rata.
L'organizzazione di operatori, al fine di consentire i controlli contabili,
dovra' tenere una contabilita' separata per tutte le operazioni inerenti
l'applicazione del Regolamento, nonche' aprire un apposito conto corrente
bancario nel quale far confluire esclusivamente tutte le somme derivanti sia dal
finanziamento comunitario, sia dal co-finanziamento nazionale, sia dal
finanziamento complementare del beneficiario stesso, a copertura delle spese
previste per la realizzazione del relativo programma di attivita'.
Nel suddetto conto corrente bancario dovranno rimanere depositate le somme a
titolo di interessi generate dai contributi della Comunita' e dello Stato
membro. Tali somme verranno detratte dal contributo comunitario e nazionale.
7. Richiesta di svincolo parziale.
Entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attivita' (31 marzo),
a partire dal 31 marzo 2007, le organizzazioni di operatori interessate possono
far pervenire all'AGEA una domanda di svincolo della cauzione dell'anticipo per
un importo non superiore alla meta' delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate.
Gli svincoli corrispondenti verranno effettuati, previa verifica istruttoria,
entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda.
8. Richiesta del saldo del finanziamento.
A decorrere dal 2007, le organizzazioni di operatori dovranno presentare,
anteriormente al 1° maggio di ogni anno, relazioni annuali sulla stato di
realizzazione dei programmi di attivita' nell'anno civile precedente, recanti
tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Regolamento.
Entro tre mesi a decorrere dalla fine di ogni anno di esecuzione del programma
di attivita' (30 giugno), a partire dal 30 giugno 2007, le organizzazioni di
operatori che hanno attuato il programma dovranno far pervenire all'AGEA la
domanda per ottenere il versamento del saldo annuale del finanziamento.
Le domande di saldo annuale presentate dopo il 30 giugno di ogni anno, a partire
dal 30 giugno 2007, saranno irricevibili.
Nell'ambito del rendiconto finale, l'effettivo sostenimento della spesa dovra'
essere provato dall'emissione delle relative fatture debitamente quietanzate.
La domanda di rimborso del saldo annuale dovra' essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione di congruita' tecnico ammini-strativa, come da schema allegato
11, da cui si rilevi l'ammontare del rimborso, nonche' la dichiarazione di
responsabilita' da parte dell'organizzazione circa la buona esecuzione sia
tecnica che contabile delle attivita' e rispettive azioni approvate nel
programma;
b) tabella riepilogativa contabile, da presentare anche su supporto magnetico
(formato excel), recante il computo totale di tutte le spese sostenute per
ciascuna delle attivita' effettuate (allegato 12 );
c) tabella riepilogativa contabile, per ciascuna tipologia di attivita', da
presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante le singole
voci di spesa sostenute (allegato 13);
d) tabella analitica contabile, per ciascuna tipologia di attivita', da
presentare anche su supporto magnetico (formato excel), recante
l'indicazione degli estremi di ciascun documento di spesa (allegato 14).
Tra i dati riportati nelle tabelle di cui ai punti b), c) e d), i cui totali
devono essere coerenti con la somma indicata nel certificato di congruita', deve
esserci la quadratura contabile;
e) relazione redatta secondo il disposto dell'art. 12 paragrafo 2, punto b), del
Regolamento.
Tutte le spese, sostenute a titolo di acconto e saldo, devono essere
rendicontate al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo ad
eccezione degli oneri sociali, in quanto non sono previsti rimborsi per tali
oneri anche per la quota nazionale prevista come cofinanziamento. Il
finanziamento comunitario rappresenta, infatti, un contributo diretto a fondo
perduto che l'organizzazione di produttori utilizza per lo svolgimento delle
attivita' previste, senza alcun rapporto sinallagmatico e con esclusione della
possibilita' di applicazione della fattispecie «in nome e per conto della
Comunita».
Entro tre mesi a decorrere dalla data di presen-tazione della domanda di saldo
annuale, dopo aver esaminato i documenti e ricevuto i verbali di verifica (sia
tecnici che contabili) dall'organismo di controllo, recanti esito positivo, in
caso di documentazione conforme, l'AGEA provvede, in assenza di altri eventuali
elementi ostativi, alle successive fasi di liquidazione del finanziamento, ai
sensi del Regolamento.
Si richiama l'attenzione in merito all'obbligo della conservazione, presso la
sede legale dell'organizzazione di operatori, di tutta la documentazione
di spesa, a disposizione dell'AGEA, degli organismi di controllo delegati dall'AGEA
e degli altri organismi di controllo.
9. Azioni e spese eleggibili.
Nell'ambito di svolgimento del programma, sono ammissibili al finanziamento le
azioni descritte nell'art. 5 del Regolamento come specificate
nell'allegato 2 del Decreto.
Le azioni devono essere svolte nel rispetto dell'elenco delle azioni e delle
spese non eleggibili come indicate all'art. 7 del Regolamento.
Si evidenzia, in particolare, che non sono eleggibili al finanziamento, tra le
altre voci di spesa, anche le spese connesse a costi amministrativi e di
personale del beneficiario del contributo.
Infatti, il regolamento del Consiglio n. 1290/2005, recante le nuove regole
finanziarie relative alla disciplina di finanziamento della Politica
Agricola Comune, ha stabilito, all'art. 13, che:
«le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati
membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA».
Non sono altresi' eleggibili al finanziamento le spese di progettazione, essendo
relative ad azioni e costi antecedenti alla data di approvazione del programma.
Nel sopradescritto quadro di eleggibilita' delle azioni e delle spese, le
specifiche voci di costo dovranno essere imputate nel rispetto dei criteri e dei
parametri di cui all'allegato 15.
10. Criteri di rendicontazione.
In esito a quanto rilevato nella prima fase di applicazione della misura in
argomento, si specifica quanto segue:
a) Acquisti.
Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di gestione dei programmi,
per gli acquisti di materiale di consumo l'organizzazione degli operatori e'
esente dagli obblighi della richiesta dei previsti tre preventivi per gli
acquisti di importo inferiore ai mille euro;
b) Contratti con professionisti.
Nell'ambito di attuazione delle attivita' previste, i contratti stipulati con
professionisti devono rispettare la vigente normativa in materia fiscale e di
diritto del lavoro.
c) Tenuta della contabilita' separata.
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, il soggetto
beneficiario del finanziamento dovra' tenere una contabilita' separata per tutte
le operazioni inerenti l'applicazione del Regolamento. A tale scopo, fatti salvi
gli obblighi derivanti dalla normativa civilistica, fiscale e tributaria, dovra'
essere prevista una contabilita' esclusiva per il programma o, in alternativa,
in aggiunta alla contabilita' generale:
a) l'istituzione di un registro sezionale (stralcio del libro giornale) nel
quale registrare esclusivamente le operazioni contabili relative alla
realizzazione del programma approvato;
b) l'apertura, nell'ambito della contabilita' generale, di un conto mastro nel
quale rilevare tutte le operazioni riferite al programma approvato.
Il conto corrente bancario dedicato costituisce parte integrante della
contabilita' separata.
In entrambi i casi, le registrazioni aggiuntive debbono comunque indicare i
riferimenti della registrazione in contabilita' generale.
Inoltre, su ogni documento di spesa inerente il programma approvato, dovra'
essere riportata, con un timbro, la dicitura «Regolamento CE 2080/2005 -
Annualita'......./.......».
d) Quietanze dei pagamenti effettuati.
Ai fini della giustificazione delle spese rendicontate per l'ottenimento del
rimborso, e' necessario, come noto, conservare e rendere disponibili ai
controlli gli originali delle fatture,ricevute o documenti contabili
riconosciuti e regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari. Viene
illustrata, di seguito, la metodologia che deve essere adottata per la
giustificazione di alcune specifiche tipologie di spesa, per le quali l'utilizzo
del bonifico puo' risultare non praticabile:
Pagamento delle spese di missione (carburante, biglietti treno/aereo/nave,
pasti, ricevute pernottamenti, diaria, ecc.,).
Le spese di missione, liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno essere
giustificate, una volta sostenute, con un'apposita nota spese. Gli importi
anticipati dalla cassa dovranno essere con cadenza mensile girati, con
bonifico/«giro conto», dal «conto dedicato» a quello dell'organizzazione.
Pagamento di piccoli importi per l'acquisto di materiali di consumo
(francobolli, materiale di cancelleria, etc.).
Le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo nel limite massimo di
250 euro e liquidate con anticipazioni di cassa, dovranno essere giustificate,
una volta sostenute, con un'apposita nota spese. Gli importi anticipati dalla
cassa dovranno essere con cadenza mensile girati, con bonifico/«giro conto», dal
«conto dedicato» a quello dell'organizzazione.
Pagamento di importi a tecnici o
coltivatori che effettuano lavori in economia o fornitori di beni non
possessori di conto corrente.
In caso di utilizzo di assegno circolare non trasferibile, dovra' risultare
sull'assegno la firma di traenza e dovra' essere tenuta agli atti
dell'organizzazioni la documentazione rilasciata dalla banca ed una fotocopia
dell'assegno.
e) Criteri di ammortamento dei beni durevoli.
Il calcolo del rimborso dei beni durevoli potra' essere effettuato o in unica
soluzione, vincolando l'utilizzo del bene ai futuri programmi, oppure in un
periodo di ammortamento valutato secondo quanto di seguito specificato: a tre
anni ove si tratti di materiale informatico avente un valore pari o inferiore a
Euro 12.000, a cinque anni negli altri casi.
L'acquisto dei beni dovra' essere effettuato in esito ad una selezione, sulla
base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tra almeno tre
preventivi.
L'organizzazione proponente dovra', ovviamente, tenere uno specifico elenco dei
beni acquistati e/o utilizzati per la realizzazione delle azioni progettuali,
con apposizione a margine di ciascuno del numero di matricola.
Nel caso di acquisti di beni durevoli, il vincolo dei beni acquistati alla
destinazione d'uso e alla non cedibilita' prima dei suindicati periodi di tre o
cinque anni dovra' risultare da apposito atto scritto dell'organiz-zazione
interessata e dal documento comprovante l'acquisto.
f) Attivita' delegate e/o appaltate.
Le organizzazioni di operatori possono prevedere, nei loro programmi, la
possibilita' di delega e/o appalto delle attivita' contenute nei
programmi. Per lo svolgimento di tali servizi e' previsto il pagamento di un
corrispettivo unico da parte dell'organizzazione committente, con il rilascio
della relativa fattura di pagamento e/o ricevuta di rimborso spese. La
responsabilita' della corretta attuazione dell'attivita' delegata o appaltata
rimane in capo all'organizzazione di operatori proponente, anche per quanto
attiene gli obblighi di rendicontazione previsti dalla presente circolare. La
documentazione contabile relativa alla liquidazione di tali servizi -
fattura/ricevuta di rimborso spese - dovra' quindi essere corredata da una
dettagliata rendicontazione del fornitore per singola voce di spesa approvata e
da copia della documentazione di spesa, conformemente a quanto previsto dalla
presente circolare. Al fine di assicurare il rispetto dell'art. 7 del
Regolamento in materia di non eleggibilita' delle spese connesse a costi
amministrativi e di personale dei beneficiari del contributo, non sono
rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi
direttivi o facendo parte del personale dell'organizzazione appaltante,
appartiene a qualunque titolo (dipendente o organo direttivo) alla struttura del
soggetto delegato e/o subappaltatario. L'organizzazione proponente, inoltre,
dovra' tenere a disposizione, per gli eventuali controlli da parte degli organi
competenti, tutta la documentazione tecnica e contabile (elenco aziende,
schede aziendali, schede di attivita', elenco tecnici, materiali impiegati,
schede chilometriche, fatture di acquisto materiali, giustificativi di spesa
ecc.), sempre in conformita' alle prescrizioni della circolare.
g) Costi misti.
Per i beni e/o strumenti utilizzati anche per attivita' diverse da quelle
previste da programmi di cui al Regolamento (ad esempio locali, macchine
ecc.), dovra' preventivamente essere indicata la percentuale d'uso riservata,
sulla base di quanto previsto dal programma approvato, per la realizzazione
delle azioni ivi previste.
11. Attivita' di controllo.
I controlli istruttori contabili e tecnici, finalizzati alla verifica della
eleggibilita' delle spese, verranno svolti da AGECONTROL in regime di delega ai
sensi del regolamento CE 1663/95.
Dopo l'approvazione dei programmi, l'AGEA trasmette all'AGECONTROL copia del
fascicolo relativo a ciascun programma, chiedendo l'avvio delle procedure di
verifica. L'organizzazione di operatori e' tenuta a comunicare per iscritto alla
AGEA e all'AGECONTROL l'inizio delle attivita'.
Tutti i pagamenti effettuati dall'AGEA (con esclusione della prima rata di
anticipo erogata su cauzione) sono subordinati all'acquisizione del verbale e
del rapporto di controllo emanato dall'AGECONTROL, di esito positivo e con
l'indicazione degli importi effettivamente sostenuti e quietanzati.
I controlli verranno svolti secondo la procedura di seguito descritta.
In applicazione dell'art. 14 del Regolamento si procedera', sotto il profilo
generale, a:
a) costituire i fascicoli individuali per ciascuna organizzazione di operatori
del settore oleicolo;
b) monitorare le attivita' di controllo;
c) acquisire le risultanze e svolgere l'accertamento delle irregolarita'
constatate nell'esecuzione dei controlli, ai fini dell'adozione delle misure
d'intervento necessarie.
L'AGECONTROL assicura, in particolare:
l'esecuzione dei controlli con proprio personale munito di adeguato titolo di
studio ed idoneo per numero, qualifica, formazione ed esperienza;
un'azione di controllo efficace anche sotto il profilo della prevenzione e
dell'indirizzo e l'effettuazione dei controlli nel rispetto dei termini imposti
dal regolamento per la regolaree secuzione delle procedure amministrative
afferenti il pagamento degli anticipi e dei saldi,nonche' l'eventuale svincolo
delle cauzioni.
Articolazione dei controlli.
I controlli riguardano le attivita' eseguite dalle organizzazioni di operatori
ed hanno il fine di verificare il rispetto di quanto previsto nei programmi
approvati.
Le attivita' di controllo si sostanziano in controlli di natura contabile (che
sono effettuati ad attivita' avviate o concluse) e controlli di natura tecnica.
1. Controlli contabili.
I controlli contabili hanno quale scopo principale la verifica del rendiconto e
della documentazione contabile inerente le attivita' poste in essere.
I controlli si sostanziano:
- nella verifica dell'ammissibilita' delle spese sostenute secondo i criteri di
ammissibilita' delle stesse indicati nella presente circolare;
- nella verifica della concordanza delle spese sostenute con la documentazione
inerente l'attivita' in essere, come meglio specificata nella presenta
circolare, comprendente i documenti giustificativi (ove per documenti
giustificativi si intendono fatture, ricevute o altri documenti contabili
regolarmente quietanzati tramite bonifici bancari);
- nella verifica della rispondenza tra l'importo assegnato distinto per le
singole voci di spesa ed i prospetti di rendicontazione allegati alle richieste
di anticipo, di svincolo parziale della cauzione, di liquidazione del
finanziamento (o del saldo finale) o di svincolo totale della cauzione. Tale
attivita' potra' svolgersi per tutto il periodo previsto per la realizzazione
delle azioni stabilite dal programma approvato. Le verifiche si svolgeranno in
corrispondenza dele seguenti fattispecie:
- domanda di anticipo del finanziamento;
- domanda di svincolo parziale della cauzione relativa all'anticipo richiesto;
- domanda di saldo del finanziamento.
La presentazione delle suddette domande determina, quindi, altrettante fasi in
cui l'AGECONTROL e' chiamata ad effettuare verifiche nei confronti
dell'Organizzazione proponente.
Le visite ispettive verranno effettuate nel rispetto dei termini di seguito
indicati:
a) prima dell'erogazione della seconda rata di anticipo (pari ai 2/3
dell'importo garantito complessivo), al fine di verificare l'effettiva spesa,
nel rispetto dei criteri di ammissibilita', dell'intera somma erogata a titolo
di prima rata di anticipo (pari a 1/3 dell'importo garantito complessivo).
b) Entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda di svincolo
parziale della cauzione di anticipo, per un importo non superiore alla
meta' delle spese effettivamente sostenute, come previsto dall'art. 11, comma 5
del Regolamento. Tale domanda dovra' pervenire all'AGEA entro la fine di ogni
anno di esecuzione del programma, a partire dal 31 marzo 2007. La visita ha il
fine di verificare che siano state effettivamente sostenute le spese, nel
rispetto dei criteri di ammissibilita', con riferimento alle quali viene chiesto
lo svincolo.
c) Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di saldo
previsto dall'art. 12, comma 2 del Regolamento. Tale domanda dovra' pervenire
all'AGEA entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun anno di esecuzione del
programma, a decorrere dal 30 giugno 2007. La visita ha il fine di verificare
l'effettivo sostenimento delle relative spese rendicontate nel rispetto dei
criteri di ammissibilita'.
Le visite ispettive di cui sopra dovranno essere effettuate presso la sede
amministrativa dell'organizzazione a cui si riferisce il programma approvato e
potranno avvenire previo preavviso non anteriore a quarantotto ore da notificare
all'organizzazione interessata.
2. Controlli tecnici.
I controlli contabili di cui al paragrafo 1 saranno integrati da controlli
tecnici, finalizzati alla verifica dell'effettiva e corretta attuazione delle
azioni previste nei programmi di attivita' approvati ed al rispetto delle
condizioni di riconoscimento.
I controlli si esplicheranno nelle varie sedi di svolgimento delle attivita' e/o
nelle sedi amministrative di riferimento. Le fasi di controllo.
Prima fase.
Contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento
l'organizzazione puo' presentare una richiesta di anticipo (non superiore
al 90% del finanziamento complessivo), previa costituzione di una cauzione per
un importo pari al 110% dell'anticipo. L'AGEA, previa verifica del ricorrere
delle condizioni previste dalla normativa e nel caso di approvazione del
programma, versera' all'organizzazione un terzo della somma richiesta entro il
mese successivo.
In tale circostanza prima di poter procedere alla liquidazione dei restanti due
terzi dell'anticipo l'AGEA dovra' acquisire - oltre alla documentazione
contabile ed amministrativa prevista - l'esito del controllo effettuato dall'AGECONTROL,
dal quale risulti:
- l'effettiva spesa dell'intera
somma gia' erogata a titolo di prima rata di anticipo, tramite la verifica di
giustificativi di spesa regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari, e
comunque riconducibili alle voci di spesa ammesse;
- l'effettivo e corretto svolgimento delle relative azioni in attuazione del
programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra quelle da
assoggettare a controlli tecnici.
Condizione necessaria per la liquidazione della seconda rata dell'anticipo e',
quindi, l'acquisizione dell'esito del controllo eseguito dell'AGECONTROL.
Seconda fase.
Le organizzazioni possono presentare entro la fine di ogni anno di esecuzione
del programma di attivita' la domanda di svincolo parziale della cauzione
dell'anticipo, a decorrere dal 31 marzo 2007.
Prima di procedere allo svincolo parziale della cauzione l'AGEA dovra' acquisire
- oltre alla documentazione contabile ed amministrativa prevista - l'esito del
controllo effettuato dall'AGECONTROL, dal quale risulti:
- l'effettiva spesa dell'intera somma oggetto della richiesta di svincolo
parziale della cauzione, tramite la verifica dei giustificativi di spesa
regolarmente quietanzati attraverso bonifici bancari, e comunque riconducibili
alle voci di spesa ammesse;
- l'effettivo e corretto svolgimento delle relative azioni in attuazione del
programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra i quelle da
assoggettare a controlli tecnici.
Condizione necessaria per lo svincolo parziale della cauzione e', quindi,
l'acquisizione dell'esito del controllo eseguito dell'AGECONTROL.
Terza fase.
Le organizzazioni sono tenute a presentare entro i tre mesi successivi al
termine di svolgimento delle attivita' di ciascun anno, a decorrere dal 30
giugno 2007, una domanda di saldo del finanziamento annuale.
L'AGEA eroga il saldo del finanziamento annuale, previa verifica delle spese
effettivamente sostenute dall'organizzazione in attuazione delle attivita'
previste.
Prima di procedere all'erogazione del saldo del finanziamento annuale, l'AGEA
dovra' acquisire, oltre alla documentazione contabile ed amministrativa
prevista, l'esito del controllo effettuato dall'AGECONTROL, dal quale risulti:
- l'effettiva spesa dell'intera somma oggetto della richiesta di saldo, tramite
la verifica dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati attraverso
bonifici bancari, e comunque riconducibili alle voci di spesa ammesse;
- l'effettivo e corretto svolgimento delle relative azioni in attuazione del
programma, nel caso in cui l'organizzazione proponente rientri tra i quelle da
assoggettare a controlli tecnici.
Condizione necessaria per l'erogazione del saldo del finanziamento annuale e',
quindi, l'acquisizione dell'esito del controllo eseguito dell'AGECONTROL.
Per tutto quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda al
disposto del regolamento CE n. 865/04 e n. 2080/05 ed alla normativa
comu-nitaria e nazionale vigente.
12. Allegati
Costituiscono parte integrante della presente circolare i seguenti allegati:
1) struttura del finanziamento per tipologia di attivita';
2) dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle
imprese di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3) prospetto delle spese ripartito secondo le attivita' e i settori di attivita'
costi previsti per singola voce di spesa;
4) prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per settori di attivita';
5) schema di polizza fidejussoria bancaria a garanzia della corretta esecuzione
delle attivita' di cui al Regolamento CE n. 2080/05;
6) periodo di durata delle cauzioni per durata del programma;
7) dichiarazione sostitutiva di non sovrapponibilita';
8) dichiarazione bancaria;
9) relazione regionale sullo stato di attuazione dei programmi;
10) schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per l'anticipo del
contributo delle spese di realizzazione del programma operativo di cui al
regolamento CE n. 2080/05;
11) dichiarazione di congruita' tecnico-amministrativa;
12) quadro riepilogativo generale dei costi ripartito per attivita';
13) quadro riepilogativo generale delle singole voci di spesa;
14) quadro analitico delle singole voci di spesa ripartito per attivita';
15) criteri di imputabilita' delle spese.
Il titolare: Gulinelli
Omissis