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Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 2

 

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.

 

(GU n. 8 del 11-1-2006)

 

Convertito, con modificazioni, in Legge 11 marzo 2006, n. 81

 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare le problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli ed alle operazioni catastali, alla crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, al rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi agroalimentari, nonche' di disciplinare l'installazione di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per lo sviluppo e la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto(**)
1. Per l'anno 2006, sono rinviati al 1° marzo gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dal 1° gennaio 2006», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° marzo 2006».
3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3.
5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «0,001»(*);
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6.

 

(*) N.d.R.: la Tariffa è stata così rettificata con Errata - Corrige pubblicato nella GU n. 9 del 12.1.2006

(**) N.d.R.: si veda il D.L. 173/2006, convertito, con modificazioni in L. 228/2006



Art. 2.
Interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).
4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo - saccarifero in Italia, nonche' le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo - saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.

Art. 3.
Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».
2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento».

Art. 4.
Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali
1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la
qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o piu' denominazioni protette»;
b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».
3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
Interventi urgenti nel settore della pesca
1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, e' fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000.

Art. 6.
Cessione di partecipazioni
1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d'imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.
Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231»;
b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231».

Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Micciche', Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Castelli