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Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217
Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.
(GU n. 141 del 20-6-2006- Suppl. Ordinario n.152)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e
successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del
territorio, per gli affari regionali e delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE)
n. 2003/2003;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul
mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 13.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle qualie' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 13 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O., cosi' recita:
«Art. 13 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue
molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai
sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'art.
6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con
l'indicazione «concimi CE»;
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformita' dei concimi, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n.
2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto
previsto al comma 6 dell'art. 1».
- Il regolamento (CE) n. 2003/2003 e' pubblicato nella GUCE n. L 304 del 21
novembre 2003.
- Il regolamento (CE) n. 2092/91 e' pubblicato nella GUCE n. L 198 del 22
luglio 1991.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» qualsiasi
prodotto o materiale di seguito definito:
a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale e' fornire elementi nutritivi
alle piante. I concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i
cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE)
n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
b) «elementi chimici della fertilita», sono considerati:
1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e
potassio;
2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese,
molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantita' esigue in confronto a
quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di
prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti
prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;
e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine
vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;
f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati
sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o
processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere
classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi
prodotti di condensazione e associazione, nonche' i concimi contenenti
microelementi chelati o complessati;
g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole
organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole
elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione
tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati
1, 2, 3, 4, 5, e 6;
l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale
sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi
principali;
m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di
almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per
miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;
n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per
soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile
il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di
questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi
nutritivi dichiarati;
o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco
piu' concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine
animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi
principali della fertilita' sono chimicamente legati in forma organica o
comunque fanno parte integrante della matrice;
q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno
o piu' concimi organici e/o di una o piu' matrici organiche, all'uopo
autorizzate nell'allegato 5, con uno o piu' concimi minerali;
r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente
identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e
destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;
s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione
dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;
t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;
u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;
v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide
sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per
conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attivita'
biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;
aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per
modificare e migliorare proprieta' chimiche anomale del suolo dipendenti da
reazione, salinita', tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono
riportati nell'allegato 3;
bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove
sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati
nell'allegato 4;
cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro
fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano
l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di
tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.
2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) «dichiarazione»: la precisazione della concentrazione dei parametri
quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o
caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;
b) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali e'
consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui al
regolamento (CE) n. 2092/1991, e successive modificazioni, individuati e
definiti nell'allegato 13;
c) «titolo dichiarato»: la percentuale di peso della caratteristica o delle
caratteristiche previste nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati ove
questo e' previsto, da dichiarare da parte del fabbricante, riferita al «tal
quale», cioe' al peso del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi
espressamente indicati negli allegati. Per i prodotti fluidi e' ammessa in
aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del
titolo in peso-volume a 20 °C;
d) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo
valore dichiarato;
e) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione)
ufficialmente riconosciute dalla Comunita', i cui numeri di riferimento sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea;
f) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per
contenere, proteggere, maneggiare e fornire
fertilizzanti con una capacita' non superiore ai 1000 kg;
g) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;
h) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o
gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un
fertilizzante nel territorio doganale della Comunita' europea e' considerata
immissione sul mercato;
i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del
fertilizzante sul mercato; in particolare, e' considerato fabbricante il
produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o
ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non
e' considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche
del fertilizzante.
Note all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 2092/91, vedi note alle premesse.
Art. 3.
Limiti di tolleranza
1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri
fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di
tolleranza stabiliti nell'allegato 7.
2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1 devono tener conto delle variazioni
in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze
includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai
fini del controllo.
3. Il fabbricante non puo' trarre sistematicamente profitto dai limiti di
tolleranza indicati nell'allegato 7.
4. Le modalita' di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze
sono stabilite nell'allegato 12.
Art. 4.
Immissione sul mercato
1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio qualora siano
soddisfatte le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel
presente decreto.
2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13 che utilizzano nella
composizione prodotti trasformati di origine animale possono essere immessi sul
mercato purche' questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di
trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive
modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di
applicazione del citato regolamento.
Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella GUCE n. L 273 del 10
ottobre 2002.
Art. 5.
Clausola di salvaguardia
1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi
alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a
condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri interessati, quando i predetti
fertilizzanti abbiano caratteristiche che possano rappresentare un rischio per
la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un
rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa immediatamente gli
altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.
Art. 6.
Norme per il controllo delle caratteristiche
1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per
l'accertamento della conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n.
2003/2003 e del presente decreto.
2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformita' rispetto
ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi
fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilita' di
tali elementi e'
accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed
analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20
febbraio 2006, n. 82, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo parere della
Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna
le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle
tolleranze, di cui all'allegato 12.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali pubblica annualmente
l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a
prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui
al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere
ai requisiti di cui all'allegato 11.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Ministero
delle attivita' produttive, per la successiva notifica alla Commissione europea,
l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare
la rispondenza dei concimi CE.
Note all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante:
«Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente
l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino. «Art. 44 (Commissione
consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Premesso
il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita la commissione
consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai
prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per
gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o
metodi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),
in relazione all'art. 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del citato
regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto
del Ministero delle politiche agricole forestali, e' composta da rappresentanti
dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle
finanze, della salute e delle attivita' produttive, nonche' eventualmente di
enti o istituiti specializzati nei particolari settori.
3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il
Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto,
articolare la commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni,
determinandone la composizione.
4. Le mansioni di segreteria delle commissione di cui al comma 1 e delle
sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero
delle politiche agricole e forestali.».
Art. 7.
Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto
1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad
elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di
nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti piu'
del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico.
Questo tipo di concimi puo' contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi
sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve
aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione.
2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato
ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettano le disposizioni di cui
all'allegato 9.
3. Il fabbricante garantisce altresi' che ogni tipo di concime CE a base di
nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di
detonabilita', eseguita secondo le modalita' previste nell'allegato 9.
4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo
dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo
d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui
all'allegato 9.
5. Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad
elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la
registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti
presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale
registrazione e' resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati
membri, fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo
che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti
agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.
Art. 8.
Tracciabilita'
1. Ai fini della tracciabilita' dei prodotti di cui al presente decreto,
sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari, il «Registro dei
fertilizzanti» di cui all'allegato 13, che contiene una sezione specifica per
quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di
fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti
di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del
fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve
essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul
mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per
garantire la tracciabilita' dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva
registrazione sull'origine dei concimi.
Essa e' messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
4. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1,
si effettuano da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali con le
risorse umane e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 9.
Commissione
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita una
Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere
il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e
nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da
apportare agli allegati al presente decreto.
2. La Commissione e' composta da:
a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di
cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale
repressione frodi;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle
dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali ed accise -
Laboratori chimici);
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti,
designati dalle Associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di
categoria piu' rappresentative;
m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di
categoria piu' rappresentativa;
n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato
dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa;
o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi:
quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la
nutrizione delle piante, scelti dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 2,
lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti,
di volta in volta.
4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo
utile, la Commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la
meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono
esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali
coadiuvato da un membro della Commissione stessa.
5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun
compenso o rimborso spese.
Art. 10.
Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati
1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi,
substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica,
rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi
di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui
all'articolo 9.
2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di
nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e
forestali, corredandola della necessaria documentazione tecnica, di cui
all'allegato 10, nonche' della specifica indicazione dei metodi di analisi. I
metodi presentati a corredo della domanda devono essere visionati dalla
Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine
di verificarne la applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare
o meno l'attivita' necessaria per la successiva ufficializzazione.
Note all'art. 10:
- Per l'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, vedi note all'art. 6.
Art. 11.
Misure di controllo
1. L'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche
agricole e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle
dogane, area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise -
Laboratori chimici) nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono attivita'
di controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
decreto, utilizzando a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle relative norme di attuazione.
Note all'art. 11:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».
Art. 12.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul
mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel
presente decreto e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel Paese
dell'Unione europea di produzione, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato
fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente
decreto e ai suoi allegati, e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie
per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi
minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di
fertilizzanti nazionali, qualora la composizione non corrisponda alle
indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai
suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste. Nel caso
in cui venga calcolato il grado di irregolarita' espresso come \varepsilon
secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali
questo e' applicabile, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata
secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a
seimila euro;
2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a
ventunomila euro;
3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da
seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila
euro.
Per il calcolo del grado di irregolarita' espresso come \varepsilon per i
fertilizzanti previsti dal presente decreto si applicano al singolo campione i
criteri riportati nel citato allegato12, paragrafo c;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, qualora le indicazioni
obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui
documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in
parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, qualora risulti che le tolleranze di cui
all'allegato 7 siano state sistematicamente messe a profitto. In particolare,
per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante
per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi
organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato
12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in
sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, qualora
siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad
elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e
all'allegato 9. Resta inteso che qualora si rinvenga una partita di
fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilita' il
fabbricante e' perseguibile penalmente;
e) da cinquemila euro a diecimila euro, qualora non abbia ottemperato
all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, qualora non abbia ottemperato all'obbligo
di cui all'articolo 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarita' delle
registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se alla richiesta dell'organo di controllo
si rifiuta di esibire la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, o non la
conserva per almeno due anni.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano al
commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo
fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformita' alle norme del
presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la
composizione dei prodotti e purche' la confezione originale non presenti
alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta
alterazione o manomissione del fertilizzante.
4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le
irregolarita' di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2 del presente
articolo, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle
norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione
dell'atto di diffida.
In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro
il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la
contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
in tale ipotesi e' escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della citata legge.
Note all'art. 12:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle premesse.
- L'art. 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi' recita:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quanto e' possibile,
deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente
con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da
un funzionario dell"amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio
non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo
comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Art. 13.
Autorita' competente ad irrogare le sanzioni
1. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate
all'articolo 12 e' l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle
politiche agricole e forestali che provvede utilizzando a tale fine le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
Note all'art. 13:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note all'art. 11.
Art. 14.
Tariffe
1. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10 sono coperti
con gli introiti conseguenti al pagamento dalle tariffe stabilite sulla base del
costo effettivo del servizio. Le predette somme saranno versate su apposito
capitolo d'entrata del Ministero delle politiche agricole e forestali per essere
successivamente destinate alla copertura dei relativi costi.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 15.
Norme transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un
periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali prodotti e
commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul mercato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti
ovvero al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8 entro
il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente
decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Art. 16.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e
provincia autonoma.
Note all'art. 16:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
Art. 17.
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge 19 ottobre 1984, n. 748. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 17:
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6
novembre 1984, n. 305, S.O., abrogata dal presente decreto, recava: «Nuove norme
per la disciplina dei fertilizzanti».
Allegati omessi