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Decreto 12 aprile 2006
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
(GU n. 153 del 4-7-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive
modificazioni;
Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica
la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali;
Considerato che l'istituzione della tariffa fitosanitaria per l'esportazione di
cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 214, non prevista dalla direttiva
2002/89/CE, e' stata proposta dai Servizi fitosanitari regionali, in seno alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in occasione del recepimento della direttiva
2002/89/CE anzidetta;
Considerato che i Servizi fitosanitari regionali, nella riunione del Comitato
fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214, hanno
concordato di rimodulare gli importi della tariffa fitosanitaria per
l'esportazione, al fine di allineare gli importi suddetti ai costi
effettivamente sostenuti dai Servizi fitosanitari regionali e di fornire
certezza agli operatori circa il pagamento della tariffa annua prevista per i
controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato
XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005;
Considerato che la tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed
alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n.
214/2005, previsti per le aziende iscritte al R.U.P., per le aziende iscritte al
RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non
protette e per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del
passaporto delle piante per zone protette, non prevede scadenze per il
pagamento;
Ritenuto necessario fornire certezze
agli operatori ed uniformare i termini di pagamento;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta
del 14 dicembre 2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del
1° marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e'
sostituito dall'allegato al presente decreto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il pagamento della tariffa annua per i
controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato
XX, parte B, ha validita' 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Il pagamento
della tariffa e' effettuato entro e non oltre il 31 gennaio.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto la tariffa e' versata
entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 287
Allegato omissis