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Decreto 13 giugno 2006
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
(GU n. 151 del 1-7-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle
denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede
disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di
capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a
denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle
caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle
fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di
origine controllata e garantita;
Viste le istanze pervenute da parte
di alcune Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli
operatori del settore dei vini D.O.C.G., intese ad ottenere la proroga del
termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle
preesistenti disposizioni nonche' la semplificazione di taluni adempimenti
amministrativi connessi alla gestione delle nuove fascette;
Ritenuto opportuno, nello spirito della semplificazione del procedimento
amministrativo, accogliere le predette istanze e conseguentemente apportare le
relative modifiche agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 8
febbraio 2006;
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 7, comma 2, del decreto 8 febbraio 2006, e' sostituito dal
seguente testo:
«2. Le stesse Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenute a
comunicare al Ministero con cadenza annuale i quantitativi delle fascette
distribuite.».
2. I comma 2 e 3, dell'art. 8 del decreto 8 febbraio 2006 sono sostituiti dal
seguente testo:
«2. Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle
fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni e' fissato al
31 dicembre 2006».
3. I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma 2, applicate
entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento
delle scorte, purche' entro il 15 gennaio 2007 le ditte interessate comunicano
all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale
repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto
contrassegnato con le predette fascette. Entro lo stesso termine del 15 gennaio
2007 le ditte interessate sono tenute a comunicare al predetto ufficio nonche'
alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela i quantitativi di
fascette di cui al precedente comma rimaste inutilizzate.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 giugno 2006
Il Ministro: De Castro