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Decreto 14 febbraio 2006
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Determinazione dei prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006.
(GU n. 44 del 22-2-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali
e da eventi climatici avversi (nuova normativa del Fondo di solidarieta'
nazionale);
Visto in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che
disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
(2000/C 28/02) e in particolare i punti 11.3 e 11.5;
Visto il piano assicurativo 2005, approvato con decreto 17 marzo 2005, n.
100.817, che si intende prorogato per il 2006, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del medesimo decreto e conformemente alla proposta della Commissione tecnica
istituita con decreto 30 luglio 2004;
Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la
individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate,
sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto
per studi, ricerca e informazioni sul mercato);
Visto il decreto 29 luglio 2005 che, in attuazione della riforma della politica
agricola comune, stabilisce i seguenti tassi di disaccoppiamento per il
settore tabacco: 100% per le superfici della regione Puglia; 40 % per le
superfici di tutte le altre regioni;
Visti i prezzi di mercato delle produzioni agricole forniti dall'ISMEA, rilevati
alla produzione nel triennio 2003-2005;
Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei
singoli prodotti, rilevati dall'ISMEA nel triennio 2003-2005, quali importi
massimi entro cui contenere i prezzi unitari per la determinazione dei valori
delle produzioni assicurabili nel 2006;
Ritenuto di confermare i prezzi unitari adottati nel 2005, per le
strutture-serre, per le reti antigrandine e per gli indennizzi di mancato
reddito per le epizoozie;
Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione nazionale allevatori), dei costi
di smaltimento dei capi bovini e bufalini morti, secondo le convenzioni
stipulate dalle Associazioni provinciali allevatori;
Decreta:
1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali
e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori
assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2006, in attuazione del Piano
assicurativo approvato con decreto 17 marzo 2005, sono riportati nel elenco
allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale per le produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi.
3. Per i prodotti vegetali non riconducibili a quelli riportati nell'elenco allegato, puo' essere applicato il prezzo della categoria similare, dandone immediata comunicazione a questa Amministrazione per la verifica della congruita'. Per la determinazione della spesa assicurativa ammissibile a contributo statale deve essere applicato il prezzo unitario comunicato da questa Amministrazione dopo la verifica di congruita'.
4. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a Euro 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente.
5. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 febbraio 2006
Il Ministro: Alemanno
Allegato
Omissis