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Decreto 20 marzo 2006
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera.
(GU n. 86 del 12-4-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto
2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti
di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e
successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2
dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8
gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2004, che dispone la
sospensione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e
procedure per l'attuazione dei contratti di filiera;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 14 maggio 2005; supplemento ordinario n. 91 e, in particolare, l'art.
10-ter, comma 1, che prevede che, ferme restando le competenze di approvazione
del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu
decreti, puo' affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A.
le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di
filiera di cui nella richiamata normativa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 settembre
2005 recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi
per le imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2005, n.
273;
Ravvisata l'opportunita' di definire taluni aspetti procedurali relativi alla
stipula e gestione dei contratti di filiera nonche' le modalita' di
presentazione dei progetti esecutivi e le variazioni al programma
d'investimenti, successivi all'approvazione da parte del CIPE;
Decreta:
Art. 1.
Stipula e contenuto del contratto di filiera
1. I contratti di filiera approvati dal CIPE sono stipulati tra il Ministero
delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente del contratto
stesso[, che sottoscrive in nome e per conto di tutti i soggetti beneficiari
delle agevolazioni](*).
2. I termini per la stipula, quali indicati dalla circolare 2 dicembre 2003,
decorrono dalla data di ricezione da parte del proponente della versione
definitiva del contratto.
3. Nel contratto sono definiti i seguenti elementi:
programma di investimenti, articolato per beneficiario e per tipologia di
investimento ammissibile; contenuto e articolazione dei progetti esecutivi;
agevolazioni concesse, distinte in contributo in conto capitale e finanziamento
agevolato, per ciascun beneficiario e per tipologia di investimento; rapporti
tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente,
ai fini dell'attuazione del contratto di filiera; obblighi a carico del
proponente, modalita' di erogazione delle agevolazioni e garanzie; variazioni
del programma di investimenti; monitoraggio e controllo; cause di revoca e
modalita' di recupero delle agevolazioni erogate.
(*) N.d.R.: Periodo abrogato dal
D.M. 30 giugno 2006, pubblicato su G.U. n. 233 del 6.10.2006
Art. 2.
Progetti esecutivi
1. I progetti esecutivi devono essere presentati dal proponente al Ministero
delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di stipula
del contratto.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati del relativo piano finanziario e
cronogramma delle attivita', con l'indicazione, per ciascun anno, delle fonti di
copertura (contributo pubblico e risorse private).
3. I progetti esecutivi ed i relativi piani di erogazione delle agevolazioni,
sono approvati con decreto direttoriale, previa istruttoria svolta
dall'Amministrazione o da altro soggetto dalla medesima incaricato della
gestione dei contratti di filiera.
Art. 3.
Variazioni del programma di investimenti
1. Entro il limite massimo delle agevolazioni concesse al singolo
beneficiario con la delibera CIPE di approvazione del contratto di filiera,
l'Amministrazione potra' autorizzare eventuali variazioni della tipologia degli
investimenti, a parita' di intensita' massima dell'aiuto e purche' i nuovi
investimenti siano conformi con il regime di aiuti n. N 381/2003 e coerenti con
il piano progettuale.
2. Possono essere proposte all'approvazione del CIPE, previa valutazione
positiva da parte dell'Amministrazione, eventuali modifiche del programma di
investimenti, entro il limite delle risorse gia' assegnate con delibera del CIPE
ai singoli contratti di filiera.
Roma, 20 marzo 2006
Il Ministro: Alemanno