Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 23 marzo 2006
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' operative per l'esecuzione dei controlli prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/89, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
(GU n. 106 del 9-5-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, recante
attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli
Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;
Visto il regolamento CEE n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, e
successive modificazioni, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri,
delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 10, che ha previsto
l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in particolare, l'art. 2, comma 2,
secondo il quale l'Ispettorato centrale repressione frodi e' organizzato in
struttura dipartimentale;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente l'ordinamento del Corpo
forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 2006, n. 81 ed in particolare l'art. 4, comma 4, che ha
demandato al Corpo forestale dello Stato ed all'Ispettorato centrale repressione
frodi l'esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento CEE n. 4045/1989;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1996 recante istituzione del Servizio
specifico per l'espletamento dei controlli sulle restituzioni alle esportazioni
e sugli interventi di mercato, attribuiti rispettivamente al Ministero delle
finanze ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in
attuazione dell'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/1989;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2005 recante individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale
centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2005 recante revisione degli uffici e
dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale
repressione frodi;
Ritenuta la necessita' di prevedere nuove disposizioni applicative per la
esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento CEE n. 4045/1989 di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione di
quanto disposto dal sopraindicato decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito
nella legge 11 marzo 2006, n. 81;
Ritenuto necessario prevedere, in fase di prima applicazione, misure transitorie
idonee ad assicurare il corretto espletamento delle attivita' di controllo
attualmente in corso;
Decreta:
Art. 1.
1. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, da effettuare ai sensi del regolamento CEE n. 4045/1989
- ferma restando la competenza in materia di restituzioni alle esportazioni
dell'Agenzia delle dogane - sono espletati, per quanto concerne le operazioni
finanziate dal Feoga sezione garanzia, dal Corpo forestale dello Stato e
dall'Ispettorato centrale repressione frodi con le modalita' indicate nel
presente decreto.
2. Il Servizio specifico di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/1989
opera presso il Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari -
Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR IX.
Art. 2.
1. Le attivita' di controllo di cui al regolamento CEE n. 4045/1989 sono
organizzate in modo da assicurare che i controlli medesimi vengano svolti da
strutture operative differenti ed indipendenti da quelle eventualmente impiegate
in ciascun settore nelle verifiche ex ante.
2. Nell'espletamento dell'incarico il personale addetto ai controlli si avvale
della cooperazione della polizia tributaria
competente per territorio.
Art. 3.
1. Il Servizio specifico predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
programma annuale di controllo di cui all'art. 10, comma 1, del regolamento CEE
n. 4045/1989, e d'intesa con il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato
centrale repressione frodi provvede alla ripartizione, fra i predetti organismi,
dei controlli da svolgere in ciascuno dei periodi annuali previsti (1° luglio -
30 giugno). Ai fini della predisposizione del programma annuale di controllo,
AGEA - area coordinamento - fornisce al Servizio specifico i dati di spesa,
nonche' ogni utile informazione connessa, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. La ripartizione dei controlli fra gli organismi sopraindicati e' predisposta
dal Servizio specifico in modo da assicurare la diversificazione operativa
indicata nell'art. 2, comma 1, del presente decreto.
3. Il Servizio specifico comunica alla Commissione europea le informazioni
previste dalla normativa comunitaria vigente.
4. Entro il 15 di ogni mese gli organismi preposti all'attivita' di controllo
fanno pervenire al Servizio specifico l'elenco del personale incaricato dei
controlli nel mese successivo, con l'indicazione della localita' sede di
controllo e della data a partire dalla quale sara' effettuato il controllo
medesimo. Il Servizio specifico provvede alla predisposizione di tutta la
documentazione necessaria ai fini dei controlli.
5. Le relazioni sui controlli svolti e la relativa documentazione sono trasmessi
al Servizio specifico entro il secondo mese successivo alle operazioni di
controllo eseguite.
6. Ai fini della predisposizione da parte del Servizio specifico della relazione
annuale, di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 4045/1989, gli organismi
preposti all'attivita' di controllo, fanno pervenire entro il 15 novembre di
ogni anno un rapporto dettagliato sull'attivita' espletata comprensiva di
prospetti riepilogativi.
Art. 4.
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto e non oltre il 30
giugno 2006 le attivita' di controllo continuano ad essere svolte conformemente
a quanto disposto dal decreto ministeriale 1° aprile 1996. A partire dal 1°
luglio 2006 i controlli sono esclusivamente svolti dal Corpo forestale dello
Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo quanto disposto dal
presente decreto.
2. Al fine di assicurare una piu' efficace formazione del personale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, fino al 30 giugno 2006 il predetto
personale viene associato in qualita' di osservatore alla attivita' di controllo
svolta ai sensi del comma 1.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2006
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2,
foglio n. 26