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Decreto 2 maggio 2006
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.
(GU n. 184 del 9-8-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge n. 81 dell'11 marzo 2006 che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa;
Visto l'art. 1-bis, comma 7, della medesima legge, che prevede a favore degli
allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne
avicola, nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso, talune agevolazioni fiscali e
previdenziali;
Visto l'art. 1-bis, comma 12, della richiamata legge, che dispone che il
Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute
adottino, con decreto di natura non regolamentare, le disposizioni applicative
dei commi 8, 10 e 11 della legge medesima;
Sentito il parere della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano espresso nell'adunanza del 20 aprile 2006;
Decretano:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81, a
decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, e' concessa la
sospensione dei termini relativi a adempimenti e versamenti tributari nonche' il
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi
o altri oneri, a favore di:
a) imprese di allevamento avicolo anche della filiera avicola rurale, biologica,
e della fauna selvatica, compresi gli incubatoi e i centri di imballaggio delle
uova;
b) imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola;
c) imprese mangimistiche operanti
nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole.
2. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle
operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere
dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
3. Le imprese di cui al comma 1, possono accedere ad operazioni di
consolidamento dell'indebitamento. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione
sviluppata dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi
erogati ai sensi del presente decreto. Il prestito agevolato consente di
accedere alle garanzie previste al comma 2 dell'art. 2.
Art. 2.
1. Gli interventi previsti dal comma 8, lettera a), dell'art. 1-bis della
legge 11 marzo 2006, n. 81, devono essere conformi agli Orientamenti comunitari
(C244 del 1° ottobre 2004). Le aziende in possesso dei requisiti previsti dalla
procedura semplificata, di cui al punto 30 dei citati Orientamenti, possono
accedere ad un'anticipazione finanziaria per un importo massimo corrispondente a
quanto risultante dalla formula di calcolo prevista dall'allegato I dei medesimi
Orientamenti. I relativi adempimenti istruttori sono curati da ISA S.p.a.
2. Per le micro, piccole e medie imprese possono essere effettuate operazioni di
ristrutturazione del debito in applicazione del regime di aiuto di cui alla
Decisione comunitaria C (2006) 643 Def dell'8 marzo 2006. Le imprese di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), possono accedere ad operazioni di
consolidamento dell'indebitamento. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione
sviluppato dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi
erogati ai sensi del presente decreto.
3. Per gli interventi previsti dal
presente articolo e' utilizzata la somma di 10 milioni di euro di cui 5 milioni
per le misure di cui al comma 1 e 5 milioni per le misure di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Ai sensi del comma 8, lettera b), dell'art. 1-bis della legge 11 marzo
2006, n. 81 sono concesse:
a) nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione
dell'influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale,
alle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento avicolo,una
indennita' compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese
sopportate a causa del verificarsi dell'evento nella misura prevista ai sensi
dell'art. 7;
b) a favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento
avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo
produttivo a seguito di provvedimenti sanitari, una indennita' per danni
indiretti nella misura prevista ai sensi dell'art. 8.
Art. 4.
1. L'aiuto di cui al comma 8, lettera c) dell'art. 1-bis della legge 11
marzo 2006, n. 81, e' concesso agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile, che esercitano un'attivita' di allevamento avicolo compresi
anche agricoltori della filiera agricola rurale, biologica e della fauna
selvatica, che abbandonino l'attivita' produttiva di allevamento avicolo.
2. L'abbandono comporta la cessazione dell'intera capacita' produttiva avicola che fa capo all'allevatore medesimo, identificata attraverso il codice ASL. Il beneficiario dovra' dimostrare l'effettivo e totale abbandono sotto il profilo oggettivo, mediante la cancellazione dal pertinente registro o anagrafe.
3. Il beneficiario dovra' presentare
domanda, alla Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano in cui ha sede
l'impresa, entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 4,
identificando le particelle catastali su cui insistono le strutture dedite
all'allevamento cessato. Il vincolo riguardante le strutture si applica anche in
caso di alienazione a terzi, limitatamente all'allevamento avicolo.
4. Con provvedimento dell'autorita' sanitaria regionale, da adottare entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
zone ad alta densita' produttiva avicola, dove l'intervento e' attivabile, in
considerazione di motivi di carattere sanitario o ambientale.
5. L'aiuto concedibile e' calcolato in base alla media del numero di capi
allevati dal beneficiano nell'ultimo triennio, moltiplicato per il valore medio
a capo risultante dai bollettini ISMEA, del primo semestre 2005, aumentato del
20% a titolo di incentivo, ai sensi del punto 9.6 degli Orientamenti comunitari
per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. In ogni caso l'aiuto non potra'
superare 130.000 Euro per beneficiario. In assenza delle rilevazioni ISMEA, si
applica quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.
298 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198).
Art. 5.
1. Ai sensi del comma 8, lettera d), dell'art. 1-bis della legge 11 marzo
2006, n. 81, e' concesso:
a) il rimborso del 100% delle spese sanitarie sostenute ai fini della
prevenzione dell'influenza aviaria, a far data dal 1° settembre 2005. Sono
oggetto di rimborso le spese sostenute per la vaccinazione delle specie avicole
ai sensi del programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria approvato
dalla Commissione europea con Decisione 2005/926 del 21 dicembre 2005, nonche'
le spese sostenute per i test di monitoraggio sierologico, per l'attuazione di
sistemi di tracciabilita' di filiere ed etichettatura, come previsto dall'O.M.
del 26 agosto 2005;
b) agli imprenditori esercenti attivita' di allevamento dei soggetti delle
specie sensibili, agli imprenditori esercenti
attivita' di incubazione ed agli imprenditori esercenti attivita' di
macellazione e trasformazione delle carni avicole, un contributo per le spese
sostenute nell'anno 2006 per l'applicazione delle misure di biosicurezza
indicate dal Ministero della salute.
2. Le spese sanitarie di cui al
comma 1, lettera a) sono riconosciute a fronte di documentazione comprovante le
spese sostenute; le spese sostenute per il rafforzamento delle misure di
biosicurezza urgenti di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo sono
riconosciute a fronte di documentazione comprovante le spese sostenute. Il
finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento
puo' essere corrisposto fino al 50% nelle zone svantaggiate; qualora gli
investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni
dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati fino al 55%. In ogni
caso l'aiuto non potra' superare 75.000 Euro per beneficiario.
Art. 6.
1. Ai sensi del comma 8, lettera e), dell'art. 1-bis della legge 11 marzo
2006, n. 81, e' concessa un'indennita' pari al 100% del valore degli animali e
delle uova non incubabili per gli interventi effettuati ai fini del benessere
degli animali per il periodo dal 26 agosto 2005 al 31 dicembre 2006.
2. Le indennita' sono corrisposte agli imprenditori avicoli esercenti attivita'
di allevamento delle filiere intensiva e rurale e agli incubatoi per le specie e
tipologie di seguito elencate, nonche' per l'allevamento della fauna selvatica,
in seguito a verifica documentale da parte delle autorita' sanitaria
competente per ilterritorio:
a) uova da cova avviate alla trasformazione o alla distruzione;
b) soggetti soppressi per sovraffollamento della struttura;
c) riproduttori macellati anticipatamente o soppressi;
d) fermo produttivo per motivi di benessere animale.
3. Il valore dell'indennita' sara' determinato per gli animali sulla base del
listino pubblicato da ISMEA valido per il calcolo degli indennizzi di cui alla
legge n. 218/1988 e per le uova da cova sulla base della circolare n. 12/2005
del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa alle modalita' di
indennizzo delle uova avviate alla trasformazione o alla distruzione. I
parametri della circolare sono aumentati del 15%. In assenza delle rilevazioni
ISMEA, si applica quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 20 luglio
1989, n. 298 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1989, n. 198).
Art. 7.
1. Ai sensi del comma 10, dell'art. 1-bis della legge 11 marzo n. 81, e'
concessa una indennita' compensativa per il mancato reddito causati dalla
sospensione dell'attivita' di allevamento per provvedimenti sanitari.
2. L'indennita' concedibile e' pari all'80% del mancato reddito agli allevatori
avicoli che a conclusione del ciclo produttivo abbiano dovuto interrompere l'attivita'
per imposizione della pubblica autorita' in quanto le loro aziende ricadono in
«Area di restrizione della attivita' e della movimentazione"».
Art. 8.
1. Ai sensi del comma 11, dell'art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81,
a seguito di provvedimenti sanitari, e' concessa:
a) agli imprenditori esercenti attivita' di allevamento delle specie avicole,
ivi comprese quelle della fauna selvatica, ed agli incubatoi - - con esclusione
degli svezzatori e dei commercianti facenti parte della filiera rurale - un'indennita'
per fermo produttivo determinata dal prolungamento del vuoto biologico di cui
all'Allegato A, capitolo «Pulizie e disinfezioni», punti 3 e 4 dell'O.M. del 10
ottobre 2005 fino ad un massimo di ulteriori ventuno giorni, determinati dalla
Regione competente, sentite le organizzazioni rappresentative della pertinente
filiera. L'indennita'
massima ammissibile per giorni di fermo o per uovo non incubato e' determinata
nell'80% del mancato reddito;
b) agli svezzatori della filiera avicola e rurale, per il periodo dal 26 agosto
2005 al 31 dicembre 2006, un'indennita' compensativa della perdita di reddito a
seguito dei provvedimenti restrittivi di cui all'O.M. 26 agosto 2005 e
successive modifiche, oltre a quelli adottati su base locale. L'indennita'
massima ammissibile per soggetto e' determinata nell'80% del mancato reddito.
6.2. Le Regioni potranno disporre il fermo programmato prolungato fino a sei
mesi per le imprese di allevamento delle specie maggiormente sensibili
all'influenza aviaria situate in zone ad alta densita' avicola o situate in zone
considerate ad alto rischio, in quanto interessate dalle rotte migratorie dei
volatili selvatici.
3. Le misure di cui al comma 1,
lettera a) e del comma 2 sono alternative.
Art. 9.
1. Il presente decreto e' notificato alla Commissione europea per la
verifica della compatibilita' con la normativa sugli aiuti di Stato; per le
misure di aiuto riguardanti l'indennizzo per mancato reddito si applicano i
regimi di aiuto n. N808/2002, n. N289/A/2003 e n. N82/2004.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto della consistenza numerica dei capi allevati e
del volume della produzione del comparto avicolo, provvede con decreto al
riparto dell'importo di 90 milioni di euro del «Fondo per l'emergenza avicola»
da trasferire alle Regioni per l'attuazione delle misure di cui agli articoli da
3
ad 8. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si
provvede mediante giro conto.
3. Le somme erogate, nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 2 a 8 sono
registrati, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 3 del regolamento
(CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, nonche' ai sensi
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive
modificazioni.
4. L'AGEA, con propri provvedimenti,
disciplina le modalita' per l'effettuazione delle registrazioni di cui al comma
3.
Art. 10.
1. Le risorse non utilizzate confluiscono al «Fondo per l'emergenza avicola»
di cui al comma 8 dell'art. 1-bis della legge 11 marzo 2006, n. 81 ed utilizzare
per un ulteriore riparto tra le Regioni che ne abbiano giustificato e
documantato la necessita'.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3,
foglio n. 343
Avvertenza:
L'efficacia delle disposizini del presente decreto rimane condizionata
dall'approvazione da parte della Commissione UE.