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Decreto 5 maggio 2006
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200).
(GU n. 166 del 19-7-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione
animale» successivamente modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n.
280;
Vista la decisione della Commissione del 20 ottobre 1993, n. 93/623/CEE, che
istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi
registrati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243,
recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di
polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di
provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva
92/36/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante
norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e
registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l'art. 1,
comma 2, lettera a), che dispone la possibilita' di procedere
all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e
caprini;
Vista la decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE,
recante modifica della decisione predetta n. 93/623/CEE concernente
l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla
base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche
agricole e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e
diffusione territoriale avvalendosi anche
dell'Associazione Italiana Allevatori, attraverso le sue strutture provinciali (APA),
per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
Considerato che e' necessario, per evitare la doppia emissione di documenti di
identificazione, nonche' per consentire un collegamento tra il documento di
identificazione e l'equide identificato, che l'equide stesso sia identificato
mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione
individuale;
Considerata la necessita' di costituire una base dati unica con tutti i dati
relativi ai documenti di identificazione delle aziende, degli allevamenti e
degli equidi al fine di consentire la tutela della salute pubblica e del
patrimonio zootecnico, assicurare la regolarita' delle attivita' sportive
nonche' prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato;
Ritenuto quindi urgente definire le linee guida ed i principi in base ai quali
l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 20 aprile
2006;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Le principali finalita' dell'anagrafe equina sono:
a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione
e funzionalita' della rete di
epidemiosorveglianza);
b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
c) fornire il basilare supporto per
trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire
un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
d) assicurare la regolarita' nelle corse dei cavalli nonche' garantire
efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;
e) prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.
2. I contenuti e le modalita'
relative alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), che riguardano gli
aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare
entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) anagrafe equina: il sistema di identificazione e di registrazione degli
equidi, organizzato e gestito dall'Unione
nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria
all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi.
Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un
codice di 8 caratteri composto da:
I. codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
II. sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
III. numero progressivo dell'azienda
all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri);
c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta
intestata l'azienda.
d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda,
intesa come unita' epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In
caso di piu' allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unita'
distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene
univocamente identificato da:
I. codice azienda (di cui al punto precedente);
II. codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
III. codice della specie animale;
e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica
proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato
dal suo codice fiscale;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi
anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato, individuata
mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda, ad
esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non
coincida con il proprietario, anche quest'ultimo e' individuato con il proprio
codice fiscale correlato al codice dell'allevamento della azienda;
g) equide: un animale delle specie equina (Equus caballus), asinina (Equus
asinus), o loro incroci (muli e bardotti);
h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro
anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto
ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per
un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;
j) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione e la
tolettatura degli animali le cui carni sono
destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (CE) del 29 aprile 2004 e
identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
k) autorita' competente: il
Ministero delle politiche agricole e forestali e, ciascuno per la propria
competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
l) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e'
accettato e registrato nella banca dati degli equidi secondo quanto stabilito
dal manuale operativo;
m) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l'animale,
al momento della sua identificazione, e' stato destinato alla produzione di
alimenti per il consumo umano, ovvero escluso dalla stessa. Tale dichiarazione
deve sempre essere presente nel documento d'identificazione individuale
dell'equide;
n) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dall'UNIRE al
fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe;
o) certificato elettronico: l'abilitazione per l'accesso alla banca dati degli
equidi;
p) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe equina
emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2;
q) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalita'
stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati degli equidi
per l'implementazione dei dati.
2. L'anagrafe equina comprende i
seguenti elementi:
a) la registrazione delle aziende e degli allevamenti;
b) il registro di carico e scarico;
c) il passaporto;
d) il dispositivo (elettronico) di identificazione individuale;
e) la banca dati degli equidi, di seguito indicata con BDE;
f) le strutture accreditate ad accedere presso la BDE.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema ciascuno per le proprie
competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) proprietario dell'allevamento;
b) titolare dell'azienda;
c) i detentori degli animali;
d) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
e) le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) di cui alla
legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, se accreditate presso la
BDE;
f) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
g) l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le sue strutture
provinciali (APA) se accreditate presso la BDE;
h) l'UNIRE;
i) L'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;
j) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
k) il Ministero delle politiche
agricole e forestali ed il Ministero della salute.
4. L'anagrafe equina si basa:
a) sulle dichiarazioni del proprietario degli animali e del responsabile dello
stabilimento di macellazione;
b) sulla registrazione degli eventi nella banca dati degli equidi, da
realizzarsi nei tempi e modalita' stabiliti dal presente decreto;
c) sulla certificazione da parte dell'UNIRE dell'iscrizione del capo nella banca
BDE mediante l'emissione del passaporto, da parte delle ANA e dalla stessa
UNIRE, per gli equidi registrati, e da parte delle APA, per tutti gli altri
equidi.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1 e di controllo, l'UNIRE assicura l'accesso
alla BDE e l'acquisizione di ogni informazione ritenuta utile dalle autorita'
competenti.
Art. 3.
Identificazione degli equidi
1. Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l'applicazione
di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale e dotati di un
documento di identificazione denominato passaporto.
2. Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre
entro i 7 mesi di eta' e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la
madre. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il
proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorita' competente.
3. Gli equidi nati prima del 1°
gennaio 2007 ed identificati in conformita' con la decisione 93/623/CEE della
Commissione e la decisione 2000/68/CE della Commissione saranno considerati
rispettivamente identificati in conformita' con il presente decreto.
4. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base
alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione rispettivamente,
saranno identificati prima di qualsiasi loro spostamento, e comunque entro il 1°
marzo 2007, secondo quanto previsto dal presente decreto.
5. Gli equidi importati permanentemente provenienti da Paesi terzi devono essere
identificati entro trenta giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione
indicato nel certificato di importazione ed in ogni caso prima di lasciare
l'allevamento stesso.
6. Nel caso l'importazione temporanea di un cavallo registrato sia trasformata
in importazione definitiva in conformita' con l'art. 19 (iii) della direttiva n.
90/426/CEE l'animale sara' identificato in conformita' con il presente decreto
prima di essere rilasciato per la libera circolazione.
7. Prima dell'identificazione mediante l'applicazione di un dispositivo
elettronico di identificazione individuale sara'
verificata la presenza potenziale di altro contrassegno elettronico.
8. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di eta' e che
non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi
terzi, e' autorizzato, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui agli
articoli 4 e 5, il mezzo di identificazione definito dal manuale operativo di
cui all'art. 6, comma 2.
Art. 4.
Sistemi di identificazione
1. Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico
conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le
modalita' stabilite dal manuale operativo.
2. I sistemi di identificazione
apposti sugli animali non possono essere tolti, sostituiti o reimpiantati. In
caso di mancata lettura del dispositivo elettronico questo deve essere
reimpiantato secondo la procedura prevista dal manuale operativo di cui all'art.
6, comma 2.
Art. 5.
Documento di identificazione
1. Tutti gli equidi sono dotati del documento identificativo denominato
passaporto rilasciato dall'UNIRE, tramite le ANA e la stessa UNIRE per gli
equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi.
2. Il passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni previste
compresa la dichiarazione di destinazione finale, come definito dal manuale
operativo di cui all'art. 6, comma 2.
3. Il passaporto e' emesso a seguito della identificazione del soggetto e
dell'acquisizione del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto
dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del
nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, disciplina della
riproduzione animale.
4. Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento.
5. In caso di cessione dell'equide, a qualsiasi titolo, il documento di
identificazione relativo all'animale deve essere
consegnato al nuovo proprietario.
6. I criteri e le modalita' per il
rilascio, a complemento del documento d'identificazione previsto all'art. 3,
comma 1, di un documento elettronico (smart card) contenente tutte le
informazioni dello stesso documento d'identificazione (passaporto), saranno
definiti nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
Art. 6.
Banca dati degli equidi
1. La BDE gestita dall'UNIRE, e' realizzata in conformita' con quanto
previsto dall'art. 8, comma 15, della legge n. 200/2003 e dall'art. 4 del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 ottobre 2005 e
garantisce le funzionalita' citate al comma 1 dell'art. 8 della medesima legge
n. 200/2003.
2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con
un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da
emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'art. 19, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della
salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n.
503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del
proprietario o del detentore al fine di garantire l'interoperabilita' della BDE
con il SIAN.
Art. 7.
Registrazione dell'azienda
1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b), in cui sia
presente anche un solo equide, deve essere registrato, a cura del titolare,
presso il servizio veterinario competente per territorio conformemente a quanto
disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 317, e successive modifiche. Ogni variazione relativa all'azienda deve essere
comunicata al servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni
dall'evento.
2. Il servizio veterinario competente per territorio:
a) mette a disposizione dell'UNIRE,
entro novanta giorni dall'emanazione del manuale operativo di cui all'art. 6,
comma 2, e secondo modalita' concordate, i dati in proprio possesso relativi
alle aziende registrate in data antecedente all'attivazione della BDE di cui al
presente decreto;
b) a partire dalla data dell'attivazione della BDE di cui al presente decreto,
registra direttamente in detta BDE, secondo le modalita' stabilite dal manuale
operativo, le aziende di nuova attivazione nonche' ogni variazione relativa alle
stesse successiva all'attivazione della stessa BDE.
3. Nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sono stabilite le modalita'
di detenzione del registro di carico e scarico.
Art. 8.
Emissione passaporto
1. Entro sette giorni dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso prima che
esso lasci l'allevamento, il proprietario la comunica l'evento all'Associazione
Provinciale Allevatori (APA) utilizzando il modello definito dal manuale
operativo di cui all'art. 6, comma 2.
Per gli equidi registrati l'evento
e' comunicato anche all'ANA o all'UNIRE che gestisce il competente libro
genealogico o registro anagrafico.
2. L'APA entro duecentodieci giorni dalla comunicazione provvede secondo le
modalita' di cui al manuale operativo a:
a) identificare l'equide sotto la
madre verificando il certificato di intervento fecondativo (CIF) di cui all'art.
5, comma 3;
b) raccogliere i dati segnaletici dell'equide;
c) raccogliere la dichiarazione di destinazione finale dell'equide resa dal
proprietario e prevista nel Capitolo IX, parte
II, dell'allegato alla decisione 93/623/CEE come modificata dalla decisione
2000/68/CE e successive modifiche;
d) impiantare il dispositivo elettronico d'identificazione individuale.
3. Nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei duecentodieci giorni dalla
comunicazione e non a seguito della madre, dovra' essere identificato secondo la
procedura prevista al precedente comma 2.
4. L'APA entro dieci giorni dall'identificazione provvede a:
a) inserire i dati raccolti nella
BDE;
b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario;
c) conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione
di destinazione finale, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo.
5. Per gli equidi registrati l'operativita' prevista ai commi 2 e 3 puo' essere
assicurata dalle Associazioni Nazionali Allevatori e dalla stessa UNIRE;.
6. Le spese per il rilascio del passaporto sono a carico del proprietario
dell'equide.
Art. 9.
Obblighi del proprietario
1. Il proprietario degli equidi, ad eccezione del trasportatore, deve tenere
debitamente aggiornato il registro di carico e scarico secondo il manuale
operativo previsto dall'art. 6, comma 2.
2. Il proprietario, inoltre:
a) provvede all'aggiornamento dei dati sul passaporto inserendo la data di
ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento e la propria firma
negli spazi previsti;
b) dichiara la destinazione finale dell'equide al momento dell'identificazione
individuale. Tale dichiarazione e' riportata sul documento d'identificazione
dell'animale (passaporto) ;
c) comunica all'APA, entro sette giorni dall'evento il passaggio di proprieta'
dell'equide utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui
all'art. 6, comma 2.
3. In caso di morte o di abbattimento di un equide, il proprietario:
a) comunica immediatamente per iscritto alla APA, utilizzando il modello
definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sul quale e'
riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione
individuale dell'equide;
b) consegna il documento d'identificazione dell'animale (passaporto) alla APA;
c) garantisce l'espianto del dispositivo di identificazione elettronico secondo
modalita' stabilite dal manuale operativo.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'APA:
a) aggiorna la banca dati degli equidi;
b) annulla e conserva il documento d'identificazione (passaporto) dell'equide
morto o abbattuto per almeno 3 anni.
5. In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario:
a) comunica l'evento per iscritto all'APA competente per territorio, utilizzando
il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando
copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia, sulla quale deve
essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico
d'identificazione individuale dell'equide;
b) consegna all'APA il documento d'identificazione dell'equide smarrito o
sottratto, che provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4.
6. In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario comunica
l'evento per iscritto all'APA, utilizzando il modello definito dal manuale
operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata
alle autorita' di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice
del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'APA:
a) provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4;
b) qualora l'identita' dell'animale sia accertata tramite la verifica del
dispositivo elettronico d'identificazione individuale e corrisponda a quanto
presente nella banca dati, rilascia un documento d'identificazione sostitutivo
contrassegnato dalla dicitura «DUPLICATO», che deve riportare il medesimo numero
d'identificazione originariamente assegnato all'equide;
c) qualora i controlli di cui alla lettera b) non permettano di accertare l'identita'
dell'animale, l'equide deve essere comunque identificato ai sensi del presente
decreto e il nuovo documento d'identificazione individuale (passaporto) emesso
sara' contrassegnato come «secondo originale».
d) anche in caso di cui ai commi 5 e 6 l'APA aggiorna la BDE.
8. Il manuale operativo di cui
all'art. 6, comma 2, stabilisce modalita' per consentire ai detentori la
comunicazione per via telematica alle APA di tutti gli eventi considerati nel
presente articolo.
9. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono
stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il proprietario deve
osservare in caso di morte o di abbattimento degli equidi.
10. Il proprietario per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto
puo' delegare con atto formale il detentore.
Art. 10.
Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione
1. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta
che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che sulla base della
dichiarazione resa dal proprietario dell'equide, cosi' come riportato nel
medesimo passaporto, l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare.
2. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione autorizzato
alla macellazione degli equidi provvede a:
a) registrarsi, preventivamente,
nella BDE;
b) munirsi di apposita apparecchiatura che consenta la lettura dei dispositivi
di identificazione elettronica degli equidi;
c) comunicare alla BDE, per via informatica, entro sette giorni dalla
macellazione, tutte le informazioni relative agli equidi macellati, secondo le
modalita' definite nel manuale operativo;
d) garantire, sotto il controllo del
veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica
degli
equidi macellati comunicando i relativi codici alla BDE. Nel manuale operativo
sono stabilite le modalita' di distruzione o conservazione dei dispositivi
recuperati, fermo restando in ogni caso il divieto del loro riutilizzo.
3. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono
stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il responsabile dello
stabilimento di macellazione e il veterinario ufficiale devono osservare nel
caso di macellazione degli equidi.
Art. 11.
Scambi di equidi da Paesi comunitari
1. Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato membro dell'Unione
europea mantengono il documento d'identificazione rilasciato dalle autorita'
dello Stato di provenienza.
2. Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione presso cui sono
introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche per tali equidi
ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto entro i termini ivi
fissati attraverso l'APA secondo le procedure stabilite nel manuale operativo di
cui all'art. 6, comma 2.
3. L'APA entro cinque giorni lavorativi provvede all'inserimento dei dati nella
BDE.
4. Gli equidi da macello di cui al comma 1, introdotti in Italia per essere
destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione
nella BDE.
5. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai
fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di
registrazione nella BDE.
6. Con il decreto del Ministro della
salute di cui all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto
stabilito dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti
nel territorio nazionale in provenienza da Stati membri della UE, anche con
riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla
dichiarazione resa dal proprietario degli animali.
Art. 12.
Importazione di equidi da Paesi terzi
1. Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo devono
essere provvisti del documento di identificazione individuale conforme alle
disposizioni comunitarie e deve essere apposto loro un dispositivo individuale
d'identificazione elettronica da parte dell'APA, secondo le modalita' e i
termini stabiliti dal presente decreto, nell'azienda di prima destinazione
presso cui sono introdotti.
2. Gli equidi, importati per essere destinati direttamente al macello, sono
esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
3. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai
fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di
registrazione nella BDE.
4. Con il decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 2, sono
fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie
per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Paesi
terzi, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione
alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.
Art. 13.
Compiti delle APA accreditate
1. Ogni APA:
a) e' connessa alla BDE, secondo modalita' definite nel manuale operativo;
b) rilascia e vidima il documento d'identificazione individuale dell'equide
(passaporto);
c) e' responsabile, per le operazioni da essa svolte, dell'identificazione e
registrazione degli animali nella BDE secondo le modalita' riportate nel manuale
operativo;
d) registra nella BDE le informazioni relative alle nascite e alle morti, alla
dichiarazione di destinazione finale, alle
movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi
terzi;
e) registra nella BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei passaporti e dei
microchip;
f) stampa da sistema e rilascia il passaporto nonche' stampa e rilascia il
duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni
dalla data di notifica dell'evento.
Art. 14.
Compiti del servizio veterinario delle AASSLL
1. Ogni servizio veterinario delle aziende sanitarie:
a) e' connesso alla BDE secondo modalita' definite dal manuale operativo;
b) mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna nella stessa banca dati
le informazioni relative alle aziende, secondo le modalita' previste dal manuale
operativo;
c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attivita' finalizzata ai
controlli sanitari;
d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di
identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda.
Art. 15.
Compiti delle regioni e delle province autonome
1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome
sono connesse alla banca dati degli equidi che deve assicurare il collegamento
anche ai fini di controllo sanitario da parte dei Servizi veterinari delle
aziende sanitarie.
2. La vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del
presente decreto viene svolta dalle regioni e dalle province autonome sulla base
di linee di indirizzo stabilite dal Ministero delle politiche agricole e
forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 16.
Compiti dell'UNIRE
1. L'UNIRE:
a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e degli
equidi prevista dal presente decreto e ne
garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) accredita le APA e le ANA ai fini del presente decreto e assegna ad esse il
certificato elettronico;
c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dalla struttura
accreditata sospende o revoca l'accreditamento della predetta struttura;
d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco delle strutture
accreditate;
e) garantisce l'accesso alla BDE attraverso specifici servizi, ai fini dei
controlli di competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali, al
Ministero della salute, alle regioni e province autonome, alle ASL conformemente
alle disposizioni contenute nel manuale operativo;
f) garantisce, ai sensi della legge n. 200/2003, l'operativita' delle APA e ANA
di raccolta e aggiornamento dei dati mediante un monitoraggio costante
avvalendosi di uno specifico corpo di ispettori;
g) trasmette annualmente una relazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali, al Ministero della salute ed alle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano sullo stato della BDE.
Art. 17.
Dati disponibili BDE
1. La banca dati UNIRE contiene e rende disponibili almeno i seguenti dati:
a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
I. codice aziendale in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1996, n. 317;
II. codice fiscale del proprietario;
III. codice fiscale del detentore;
IV. tipo di produzione;
V. eventuale iscrizione ai libri genealogici di razza;
b) identificativo individuale degli equidi:
I. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale;
II. numero del passaporto;
III. data di nascita;
IV. data di apposizione dell'identificativo elettronico;
V. sesso;
VI. razza o tipo genetico;
VII. data di entrata in allevamento;
VIII. codice del libro genealogico di iscrizione;
IX. dichiarazione destinazione finale;
c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e
registrato:
I. data di uscita dall'allevamento;
II. codice di identificazione nuovo allevamento ovvero codice dello stabilimento
di macellazione;
d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:
I. data di morte;
e) dati relativi alla macellazione:
I. data di macellazione;
II. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale;
III. codice dello stabilimento di macellazione;
IV. causa di eventuale macellazione su disposizione dell'autorita' sanitaria
nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e
di campagne di profilassi;
f) anomalie rilevabili nella banca
dati e codificate nel manuale operativo;
g) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione
rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:
I. codice di identificazione dell'allevamento;
II. tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel manuale operativo;
III. data della sanzione;
IV. tipo di sanzione;
V. importo della sanzione;
h) eventuali sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' delle strutture
di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:
I. codice univoco dello stabilimento di macellazione;
II. tipo di inadempienza o
irregolarita' codificate;
III. data della sanzione;
IV. tipo di sanzione;
V. importo della sanzione;
i) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto
anabolizzante di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
l) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorita' competenti, secondo
quanto stabilito dal manuale operativo.
2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel termine previsto
dal presente decreto ovvero in mancanza di termine nelle suddette disposizioni,
entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
Art. 18.
Condizione equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo
1. Il Ministero della salute determina con proprio provvedimento d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' alla normativa
comunitaria, le modalita' della gestione dello status di equide da destinare
alla produzione di alimenti per l'uomo, nonche' le istruzioni per la
registrazione dei trattamenti farmacologici sul documento di identificazione.
Art. 19.
Disposizioni finali
1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da
consentire la piena operativita' delle disposizioni del presente provvedimento a
partire dal 1° gennaio 2007.
2. E' istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestale
un comitato tecnico di coordinamento composto da: due rappresentanti del
Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzione di
presidente ed uno con funzione di segretario, un rappresentante del Ministero
della salute, quattro rappresentanti
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, un rappresentante dell'UNIRE, un rappresentante dell'AIA.
3. Il comitato tecnico propone le modifiche al presente decreto, anche in
funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica
agricola comune in materia zootecnica, e predispone il manuale operativo e le
eventuali modifiche.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli
statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2006
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3,
foglio n. 354