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Regione Liguria
Legge Regionale n. 9 del 19-04-2006
Interventi Strutturali a Favore delle Cooperative Agricole.
(B.U.R. Liguria n. 5 del 26 aprile
2006)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Liguria favorisce le cooperative agricole attraverso aiuti per
le seguenti attività:
a) ammodernamento delle aziende agricole;
b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) acquisto collettivo di mezzi di produzione;
d) acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione
agricola.
ARTICOLO 2
(Campo di applicazione)
1. Gli aiuti per le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), sono concessi ai sensi del “Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione,
del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive
nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli”.
2. Gli aiuti per le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d),
sono concessi ai sensi del “Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)”.
3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi alle cooperative agricole
iscritte all’Albo delle società cooperative, istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive con decreto ministeriale 23 giugno 2004, nelle categorie
“cooperative di lavoro agricolo” e “cooperative di conferimento prodotti
agricoli e allevamento” e loro consorzi, a condizione che rientrino nella
definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato I del “Regolamento
(CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese”.
4. Gli aiuti per le attività di trasformazione di prodotti agricoli di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono limitati alle attività il cui prodotto
finale è un prodotto agricolo ai sensi dell’allegato I del Trattato che
istituisce la Comunità europea, esclusi i prodotti della pesca e
dell’acquacoltura.
ARTICOLO 3
(Beneficiari)
1. Gli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono concessi a favore delle
cooperative agricole che:
a) siano economicamente redditizie, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 5 e
dall’articolo 7 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004;
b) rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere
degli animali previsti dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con
decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
c) dimostrino sufficienti sbocchi di mercato per i prodotti oggetto
dell’investimento, secondo i criteri stabiliti dall’allegato A del piano
regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea
n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
d) limitatamente agli aiuti di cui all’articolo 4, dimostrino un sufficiente
livello di capacità professionale, come previsto dalla misura A(1) del piano
regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea
n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del requisito di cui
al comma 1, lettera a).
ARTICOLO 4
(Aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative)
1. Gli aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole gestite da
cooperative sono concessi conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n.
1/2004. In particolare sono concessi aiuti entro i seguenti limiti:
a) 50 per cento dei costi
ammissibili, IVA esclusa, per gli investimenti di cui al comma 2 realizzati
nelle zone svantaggiate come definite dal piano regionale di sviluppo rurale,
approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26
settembre 2000;
b) 40 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, nelle altre zone.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della
costruzione, di beni immobili funzionali alla produzione agricola, alla
trasformazione e vendita dei prodotti aziendali, ad attività complementari
realizzate all’interno delle aziende agricole che riguardano prodotti compresi
nell’allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea, esclusi i
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, a operazioni di tutela e miglioramento
dell’ambiente naturale connesse alla produzione agricola;
b) acquisto o leasing con patto di
acquisto di macchine motrici e operatrici e di attrezzature (compresi sistemi
informatici e telematici e relativi programmi) impiegate nella produzione
agricola o nelle attività complementari realizzate all’interno delle aziende
agricole, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi
al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi,
spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile;
l’acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni
previste dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n.
1/2004;
c) investimenti necessari per l’adeguamento a norme igieniche o sanitarie
comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la
promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i
termini per l’adeguamento;
d) lavori straordinari di sistemazione del terreno per assicurare la regimazione
delle acque e garantire la percorribilità da parte delle macchine, compresa la
viabilità interna aziendale;
e) investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in
base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
f) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti,
studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10 e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera c) del regolamento
(CE) n. 1/2004.
3. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1/2004,
non sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:
a) investimenti che contravvengono ai divieti e alle restrizioni stabiliti nei
regolamenti del Consiglio della Comunità europea che istituiscono organizzazioni
comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il
sostegno comunitario;
b) investimenti che hanno come effetto un aumento della capacità di produzione
per azienda superiore al 20 per cento in termini di terreno coltivato e di
bestiame allevato;
c) acquisto di diritti di produzione, animali, terreni diversi da quelli
destinati all’edilizia, piante o impianto delle stesse;
d) investimenti di mera sostituzione;
e) investimenti che riguardano i prodotti di imitazione o di sostituzione del
latte e dei prodotti lattiero-caseari e il settore dello zucchero.
4. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1/2004, il
volume massimo di investimento ammissibile all’aiuto è limitato a euro 250.000,
00 per unità di lavoro stabilmente impiegata nell’attività di conduzione
dell’azienda agricola, fino a un massimo di 2 milioni di euro, come previsto
dalla misura A(1) del piano regionale di sviluppo rurale.
5. Gli aiuti erogati a una determinata cooperativa ai sensi del presente
articolo, sommati ad altri eventuali aiuti per investimenti nella conduzione di
aziende agricole, concessi ai sensi di altri regimi di aiuto finanziati con
fondi pubblici, non possono superare le percentuali di cui al comma 1.
ARTICOLO 5
(Aiuti per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli)
1. Gli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono concessi
conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004. In particolare,
sono concessi aiuti in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della
spesa ammissibile, IVA esclusa.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della
costruzione, di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e
alla commercializzazione di prodotti agricoli, compreso l’acquisto del terreno;
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature per la
trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresi sistemi
informatici e telematici e relativi programmi, fino a un massimo del loro valore
di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi,
costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non
costituiscono una spesa ammissibile; l’acquisto di
attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste
dall’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;
c) acquisto o leasing con patto di acquisto dei mezzi di trasporto necessari per
il conferimento dei prodotti agricoli dal luogo di produzione al centro di
raccolta o di trasformazione o per i trasferimenti dei prodotti agricoli tra
diversi stabilimenti della medesima cooperativa, a condizione che si tratti di
mezzi specifici e che siano immatricolati direttamente dalla cooperativa di
trasformazione e commercializzazione, fino a un massimo del loro valore di
mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi,
costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non
costituiscono una spesa ammissibile; l’acquisto di attrezzature di seconda mano
è ammissibile alle condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 3, secondo
comma del regolamento (CE) n. 1/2004;
d) investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in
base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
e) investimenti necessari per l’adeguamento a norme igieniche o sanitarie
comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la
promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i
termini per l’adeguamento;
f) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti,
studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10 e nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera c) del regolamento
(CE) n. 1/2004.
3. Sono ammissibili investimenti, di cui al comma 2, che riguardano il commercio
al dettaglio purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) riguardino prodotti provenienti prevalentemente dalle imprese dei soci;
b) siano di importo inferiore a euro 60.000,00.
4. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1, sommati ad altri aiuti pubblici
concessi a qualunque titolo al medesimo beneficiario per il medesimo
investimento, non possono superare la percentuale di cui al comma 1 e non si
possono riferire a un volume di investimento superiore a quanto stabilito
dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2004.
5. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2004, non
sono ammissibili investimenti che contravvengono ai divieti e alle restrizioni
stabiliti nei regolamenti del Consiglio della Comunità europea che istituiscono
organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni
interessino solo il sostegno comunitario.
6. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1/2004, non
sono ammissibili investimenti che riguardano i prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il settore dello
zucchero.
ARTICOLO 6
(Aiuti per le attività relative all’acquisto collettivo di mezzi di produzione e
all’acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione
agricola)
1. Gli aiuti per le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e
d), sono concessi conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001.
In particolare, sono concessi aiuti in conto capitale fino a un massimo del 40
per cento della spesa ammissibile, IVA esclusa.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della
costruzione, di fabbricati e relative pertinenze adibiti alle attività di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), compreso l’acquisto del terreno;
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature per le
attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), compresi sistemi
informatici e telematici e relativi programmi;
c) investimenti necessari per l’adeguamento a norme igieniche o sanitarie
comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la
promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i
termini per l’adeguamento;
d) investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in
base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
e) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti,
studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.
3. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1, sommati ad altri eventuali aiuti “de
minimis” concessi al medesimo beneficiario ai sensi del regolamento (CE) n.
69/2001, non possono superare la somma stabilita dall’articolo 2, paragrafo 2,
del medesimo regolamento.
ARTICOLO 7
(Delega di funzioni)
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge rientrano nella
delega alle Comunità Montane e ai Consorzi dei Comuni per i rispettivi
territori, ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e
successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 8
(Domanda di aiuto)
1. Per ottenere gli aiuti di cui alla presente legge, gli interessati
presentano domanda agli enti di cui all’articolo 7.
2. Gli enti di cui all’articolo 7, entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda, decidono in merito alla concessione degli aiuti sulla base dei criteri
approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10. Gli aiuti sono
concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. Le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla domanda di
aiuto sono individuate con atto del dirigente della struttura regionale
competente.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’anno finanziario 2006:
a) prelevamento di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B.
18.207 “Fondo speciale di Conto Capitale”;
b) aumento di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B.
13.208 “Interventi per la cooperazione in agricoltura ”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 10
(Norma transitoria)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale:
a) stabilisce le priorità e definisce i criteri di attuazione della presente
legge, ivi compreso i parametri per definire la redditività di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a);
b) stabilisce i limiti di ammissibilità delle spese di cui agli articoli 4,
comma 2, lettera f), 5, comma 2, lettera f) e 6, comma 2, lettera e).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 19 aprile 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)