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Regione Lombardia
Legge Regionale n.3 del 07-02-2006
Modifiche a leggi regionali in
materia di
agricoltura
(B.U.R. Lombardia n. 6 del 6
febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 1 del 10
febbraio 2006 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Modifiche alla l.r. 27/2004 in materia di autorizzazioni forestali, piani
forestali e sanzioni amministrative in ambito forestale)
1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione
delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale) sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 le parole “lato minore” sono
sostituite dalla parola “larghezza”;
b) il comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito:
“1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni
intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente
oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una
utilizzazione diversa da quella forestale.”;
c) il comma 3 dell’articolo 4 è abrogato;
d) il comma 5 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei
territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione
può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per
le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie,
caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi
interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento
di cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano
scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d’alto fusto, salvo
autorizzazione della provincia territorialmente competente, dopo aver valutato
le possibili alternative, esclusivamente per:
a) opere di pubblica utilità;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti.”;
e) dopo il comma 6 dell’articolo 4 è inserito il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti:
a) gli interventi di cui alla lettera a) del comma 6 non sono assoggettati
all’obbligo di compensazione;
b) gli interventi di cui alla lettera b) del comma 6 sono soggetti ad oneri di
compensazione di minima entità.”;
f) al comma 1 dell’articolo 5 le parole “dello strato superficiale” sono
soppresse;
g) dopo il comma 4 dell’articolo 5 è inserito il seguente comma 4 bis:
“4 bis. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il versamento di
adeguate cauzioni a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.”;
h) il comma 8 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria viene attuata
preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione
boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente,
l’effetto degli organismi nocivi. L’utilizzo della lotta chimica è
ordinariamente vietato, salvo autorizzazione regionale per motivi di pubblica
utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia
dell’ecosistema
forestale.”;
i) la lettera g) del comma 5 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:
“g) le modalità e i limiti da osservare, nella redazione dei piani di indirizzo
forestale, per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di
terreni incolti, di cui all’articolo 12, comma 4;”;
j) dopo la lettera g) del comma 5 dell’articolo 11 è aggiunta la seguente
lettera g bis):
“g bis) le modalità per lo svolgimento delle attività agro-pastorali sui terreni
non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.”;
k) al comma 6 dell’articolo 17 le parole “della Giunta regionale” sono
sostituite con le parole “della Regione”;
l) il comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dai seguenti:
“2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco, di cui all’ articolo 4, senza la
prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni 10 metri
quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione,
calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per
la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti
dall’autorità.
2bis. Chiunque realizzi trasformazioni d’uso del suolo, di cui all’ articolo 5,
senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, è punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni 10
metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata
sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la
mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
2ter. Qualora con la medesima condotta siano violati gli articoli 4 e 5, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più
grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il
trasgressore dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione in sanatoria per
l’intervento realizzato. Qualora l’opera realizzata non sia comunque
autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale
dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti
gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le
modalità e i termini. Qualora il trasgressore non ottemperi, i medesimi enti,
previa diffida, dispongono l’esecuzione degli interventi con oneri a carico del
trasgressore stesso.”;
m) al comma 3 dell’articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:Tale
sanzione è elevata a 500,00 euro qualora la denuncia di inizio attività preveda
la presentazione in allegato di elaborati tecnici.”;
n) al comma 7 dell’articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle
prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 6, comma 4, sono punite con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.”;
o) dopo il comma 6 dell’articolo 25 è inserito il seguente comma 6 bis:
“6bis. I contributi previsti dalla presente legge, e riguardanti gli aiuti di
Stato saranno attivati solo dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilità
della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.”.
ARTICOLO 2
(Modifiche alla l.r. 7/2000 in materia di organizzazioni agricole e misure di
sostegno all’agricoltura)
1. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi
regionali in agricoltura) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b4) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente
lettera b4 bis):
“b4 bis) i presidenti delle
organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative in ambito
regionale”;
b) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in
base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della Giunta regionale
sono stabilite le modalità applicative e le procedure per il riconoscimento e la
revoca.”;
c) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle organizzazioni di
produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni
riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi
della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (Norme sull’associazionismo dei produttori
agricoli), che abbiano adottato le delibere di trasformazione nelle forme
giuridiche e nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente, che
rispondano ai requisiti prescritti ed abbiano ottenuto l’ulteriore
riconoscimento di cui al comma 1.”;
d) la rubrica dell’articolo 18 è così sostituita: (Interventi a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali);
e) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione assicura il tempestivo intervento finanziario, in coerenza con il
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. i), della legge 7
marzo 2003, n. 38) al fine di permettere interventi di prevenzione e la
sollecita ripresa economica dell’attività agricola, nonché di fronteggiare i
danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, alle
infrastrutture agricole e di bonifica nelle zone colpite da calamità naturali e
altri eventi eccezionali:
a) nella fase di attivazione della normativa statale, ove fosse necessario
realizzare l’anticipazione o l’integrazione delle provvidenze statali;
b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversità atmosferica o di calamità
naturale, non risulti possibile attivare la normativa statale per
l’esiguità territoriale dell’area interessata;
c) per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alle
produzioni, alle strutture e alle produzioni zootecniche.”;
f) al comma 2 dell’articolo 19 le
parole “alla legge 185/1992” sono sostituite dalle parole “al d.lgs. 102/2004”;
g) il comma 5 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:
“5. La Regione può concedere, a favore dei consorzi di difesa, una integrazione
finanziaria nella ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i
limiti del contributo di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 102/2004”;
h) dopo il comma 6 dell’articolo 19 è inserito il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti
assimilati ai consorzi di difesa di cui all’articolo 11, comma 3, del d.lgs.
102/2004”;
i) la lettera c.3) del comma 3 dell’articolo 25 è sostituita dalla seguente:
“c.3) la manutenzione, cura e
conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi,
sponde dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in
aree montane”;
j) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 è aggiunta la seguente:
“a bis) contributi in conto
corrente; consistono nell’erogazione di contributi alle comunità montane che si
avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all’articolo
25, comma 3, lettera c.3)”;
k) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: (Fondo di rotazione nel
settore primario);
2) al comma 1 le parole “in agricoltura” sono sostituite con le parole “nel
settore primario”;
3) al comma 3 la parola “quinquennale” è sostituita dalla parola “decennale”;
4) al comma 4 le parole “dalla annualità successiva a quella di erogazione del
beneficio” sono sostituite dalle parole “dalla semestralità successiva alla data
di perfezionamento del contratto di concessione del finanziamento”.
ARTICOLO 3
(Modifiche alla l.r. 76/1979 in materia di contributi all’Istituto Lazzaro
Spallanzani)
1. Alla legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione
all’istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani) sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato a seguito
dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione
tecnico-finanziaria sull’attività svolta nell’anno precedente, trasmessa
dall’istituto entro il 30 giugno di ogni anno.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. I contributi di cui alla
lettera b) del comma 1 sono erogati a seguito della stipula di apposita
convenzione tra l’istituto e la Regione.”;
c) gli articoli 2 e 3 sono abrogati.
ARTICOLO 4
(Modifiche alla l.r. 12/2001 in materia di sanzioni relative all’esercizio della
pesca)
1. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l’incremento e la
tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione
Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 5 è così sostituita:
“e) da due rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui uno designato
dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e uno dalle
altre associazioni più rappresentative a livello regionale;”;
b) la lettera f) del comma 3 dell’articolo 5 è così sostituita:
f) da un rappresentante dei
pescatori di professione, designato dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;”;
c) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chiunque eserciti la
pesca con licenza non in corso di validità o senza essere munito del tesserino
segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all’articolo 10;
b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chiunque eserciti la
pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chiunque non
ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 12. La medesima sanzione si
applica per chi non rispetta le disposizioni previste dai regolamenti, di cui
agli articoli 10 e 13, per la tutela degli storioni autoctoni;
d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chiunque violi i
divieti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito
dell’attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera
b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione
da euro 2.582,00 a euro 9.296,00. In caso di recidiva si procede alla revoca
della licenza di pesca;
e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi i
divieti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o
non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui agli articoli 10 e 13; in
caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un
massimo di tre mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della
licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi;
f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chiunque eserciti la
pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza essere munito
di licenza di tipo B esanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per
chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale
senza essere munito di licenza di tipo A;
g) sanzione amministrativa da euro
154,00 a euro 464,00 per chiunque violi i divieti di cui all’articolo 9, commi
2, 3, 4, 5, 8 e all’articolo 17, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n),p), r),
s) e u). In caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza
fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione
della licenza stessa fino a trentasei mesi;
h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chiunque eserciti la
pesca in acque dove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette
acque, nonché per chiunque in possesso di licenza per la pesca professionale,
prevista dal regolamento di cui all’articolo 16, comma 2, eserciti la pesca in
acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico
o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all’articolo 13, comma 1.
Incorre nella stessa sanzione chiunque utilizzi mezzi di navigazione a motore o
pratichi la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici provinciali. In
caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di
dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino
a ventiquattro mesi;
i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chiunque violi le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 6;
l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi ogni
altra disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonché ogni
ulteriore prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle
amministrazioni competenti.”;
d) il comma 2 è abrogato;
e) al comma 5, dopo le parole “A chi esercita la pesca con licenza” sono
inserite le parole “di tipo B”;
f) al comma 11, dopo le parole “in violazione della presente legge” sono
inserite le parole “dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici
provinciali”.
ARTICOLO 5
(Modifiche alla l.r. 3/2002 in materia di espletamento delle attività dell’ERSAF)
1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell’Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - ERSAF) è apportata la
seguente modifica:
a) al comma 19 bis dell’articolo 4, dopo le parole “operai” sono inserite le
parole “e impiegati agricoli e forestali”.
ARTICOLO 6
(Modifiche alla l.r. 26/93 in materia di caccia nelle aree contigue a parchi
regionali)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina
dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 43 sono soppresse, in fine, le
seguenti parole:
“anche ai fini dell’applicazione dell’art. 32, comma 3, della legge medesima”;
b)dopo il comma 5 dell’articolo 43 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5 bis. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali,
individuate dalla Regione ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Legge 6
dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata
ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o
comprensori alpini su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta.”.
ARTICOLO 7
(Disposizione riguardanti il settore lattiero-caseario)
1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita dei quantitativi
di riferimento individuali (quote latte) previsti dal decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49 (Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, conclusi tra
i produttori regionali e le aziende ubicate fuori dal territorio regionale, il
limite massimo di quota trasferibile è fissato nella misura del 70 % del
quantitativo di riferimento individuale, fatta salva la diversa percentuale
stabilita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (Disposizioni
urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia
di agricoltura e pesca), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2004, n. 204 o dagli eventuali accordi previsti all’articolo 10, comma 17, del
d.l. 49/2003, convertito dalla l. 119/2003.
ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per gli interventi integrativi, di cui all’articolo 18, comma 1,
della l.r. 7/2000, così come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera e)
della presente legge, si provvede con le somme appositamente stanziate al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e seguenti alle UPB
3.7.2.3.30 “Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del
consumatore” e 3.7.3.3.39 “Sostenibilità delle produzioni e contributo dei
sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed
energetiche regionali”.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 7 febbraio 2006
( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/113
del 24 gennaio 2006 )