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Ordinanza 23 gennaio 2006
Ministero della Salute. Blue tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006.
(GU n. 43 del 21-2-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, recante il
regolamento di Polizia veterinaria;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce
disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli
ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle
misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a
talune spese nel settore veterinario;
Vista la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005 che istituisce zone di
protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come
modificata dalla decisione 2005/434/CE del 9 giugno 2005 per quanto riguarda i
movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione;
Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 11 maggio 2001 concernente misure
urgenti di profilassi vaccinale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2001 e le disposizioni emanate con
provvedimenti del Direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti
del Ministero della salute prot. n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003, e successive
modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18 del 19 gennaio 2005 circa l'impiego
del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella
seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella
composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;
Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli
ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione
della Commissione 2005/723/CE del
14 ottobre 2005;
Visto il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale
degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con
nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;
Vista la nota prot. DGVA.VIII-36568-P 1.8.d/18 del 14 ottobre 2005 con la quale
sono stati forniti chiarimenti sull'impiego del vaccino inattivato e considerate
le indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua
utilizzazione;
Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili nelle dosi
necessarie a soddisfare i bisogni nazionali sono quelli vivi attenuati in quanto
la disponibilita' di vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini
spenti, e' limitata;
Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro
la blue tongue, prevede la possibilita' di movimentazione degli animali
vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti
della malattia;
Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato
nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al Ministero della salute,
nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali
sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale;
Considerato che l'ordinanza 25 ottobre 2004 del Ministro della salute di
concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 2 dicembre 2004, recante
norme relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale
degli ovini e' scaduta il 12 novembre 2005;
Considerato che l'ordinanza 8 febbraio 2005 del Ministro della salute di
concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2005, concernente
norme relative alla campagna di vaccinazione 2004/2005 e alla regolamentazione
della movimentazione degli animali sensibili in tema di febbre catarrale degli
ovini e' scaduta il 31 dicembre 2005;
Ritenuto necessario adottare nuove disposizioni in ordine alla campagna di
vaccinazione per la Blue Tongue 2005-2006;
Ordina:
Art. 1.
1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli
ovini, relativa all'anno 2005-2006, devono essere sottoposti a vaccinazione
entro il 30 aprile 2006 nel caso in cui sia impiegato il vaccino vivo attenuato
e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato:
a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati
nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato
I alla presente ordinanza, dando priorita' agli animali destinati alla rimonta,
secondo le modalita' gia' stabilite con protocollo per la vaccinazione nei
confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) trasmesso dal
Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA. VIII-2751-P I.8.d/18
del 6 febbraio 2004 e nota prot. DGVA.VIII-36568-P I.8.d/18 del 14 ottobre 2005
oltre alle indicazioni dell'azienda produttrice del suddetto vaccino per la sua
utilizzazione;
b) gli animali della specie bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento,
situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati
nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a).
2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome possono avvalersi di veterinari aziendali
appositamente formati e autorizzati.
3. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in
base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e
delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di
vaccinazione nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2005-2006,
disciplinando inoltre le movimentazioni e informandone preventivamente il
Ministero della salute e le altre regioni e province autonome.
4. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere,
nel caso dell'impiego del vaccino vivo attenuato, in base ai risultati della
sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni
fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione della stessa campagna di
vaccinazione, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2006.
5. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le
regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento
indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali nuovi vaccini
autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto
della effettiva disponibilita' degli stessi, in tal caso non deve essere
considerato il termine per la campagna di vaccinazione previsto al comma 1.
6. L'allegato I della presente ordinanza, conforme alla Decisione 2005/393/CE e
successive modifiche, puo' essere modificato in base ai risultati della
sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni
fisiologiche degli animali, con successivo provvedimento del Ministero della
salute.
Art. 2.
1. La movimentazione degli animali, dalle zone di protezione e di
sorveglianza, puo' avvenire solo se, indipendentemente dalle specie
d'appartenenza:
a) si tratta di animali vaccinati da piu' di trenta giorni e da non piu' di un
anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi
presenti nelle zone di origine;
b) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato
che non vi e' attivita' di Culicoides Imicola adulti.
2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso
contenute, occorre, inoltre:
a) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che
provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico
programma vaccinale;
b) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali
singolarmente sottoposti a vaccinazione.
Art. 3.
1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di
sorveglianza, possono essere movimentati su tutto il territorio nazionale per
essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) il servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno
48 ore prima dell'invio della partita;
b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con
esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;
c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna
sosta intermedia, o dall'azienda di origine, allo stabilimento presso il quale
devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di
macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la
vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere
annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi
veterinari della ASL di partenza della partita;
d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve
preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando cio' non sia possibile gli
animali devono essere sottoposti a trattamento con
piretroidi; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data e l'ora
del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di
determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della
macellazione.
2. Non e' consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali
sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti
o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta
giorni.
3. In deroga al comma 1, lettera c), e limitatamente ai bovini e bufalini, e'
ammessa la sosta, preferibilmente nelle ore diurne, per una durata massima di
permanenza degli animali non superiore a 6 ore presso specifiche strutture
individuate dalle Associazioni Provinciali degli Allevatori (APA) ed autorizzate
dalle regioni che devono dare immediata comunicazione delle strutture
autorizzate al Ministero della salute. Tali strutture, possono operare solo nel
rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
a) devono essere sotto costante vigilanza da parte del servizio veterinario
della ASL territorialmente competente, il quale provvedera' ad effettuare
l'invio al macello degli animali oggetto dello spostamento sotto vincolo
sanitario, informando il servizio veterinario competente sullo stabilimento di
macellazione e compilando la certificazione di accompagnamento (modello 4);
b) sia compresa entro il raggio di 1 km dalla struttura autorizzata, almeno una
stalla con animali sentinella individuata ai sensi del piano nazionale di
sorveglianza;
c) gli animali oggetto di spostamento dovranno essere sottoposti a trattamento
con «insettorepellenti», certificato dal veterinario responsabile della
struttura in conformita' a quanto disposto dal comma 1, lettera d).
Art. 4.
1. E' consentita la movimentazione di animali da macello non vaccinati,
provenienti da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso
macelli situati in tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per Blue
Tongue alle seguenti condizioni:
a) sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione almeno 48
ore prima dell'invio della partita;
b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del
veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole;
c) gli animali siano spostati nelle ore diurne e siano macellati nello stesso
giorno di arrivo;
d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga alla lettera c),
i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un
trattamento con piretroidi;
e) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto
vincolo sanitario;
f) l'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del
veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in
calce sul documento di accompagnamento
(modello 4) della partita stessa e successivamente trasmesso ai Servizi
veterinari della ASL di origine.
Art. 5.
1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da
madri non vaccinate provenienti da zone di sorveglianza, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di
48 ore via fax al Servizio veterinario della ASL di destinazione che, in
relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il
proprio nulla osta all'invio;
b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura
«animali di eta' inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della presente
ordinanza «.......» ed essere integrato riportando:
1) i codici identificativi degli animali;
2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto
utilizzato;
c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi prima della
partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di
sosta e/o centri di raccolta.
2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere
applicate le seguenti misure:
a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati 15
soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente
all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono
essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei
confronti della febbre catarrale degli ovini;
b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere
movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza
alcuna sosta intermedia.
3. Le prescrizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso di
movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.
Art. 6.
1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai
accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli
indennizzi per eventuali aborti o mortalita' rilevati, determinati dalla
profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a
condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante
contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte
del servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati
dagli assessorati regionali.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione
vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi
delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2
giugno 1988, n. 218.
Art. 7.
1. Agli aventi diritto sono concessi dalle regioni indennizzi per i danni
indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre
catarrale degli ovini rilevati dagli Assessorati regionali competenti, nonche'
indennizzi per i danni indiretti alle aziende di allevamento sottoposte alla
restrizione della movimentazione a seguito di provvedimenti emessi dall'autorita'
sanitaria per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui
all'art. 1, comma 1.
2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei
limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilita' di cui
all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2006.
Roma, 23 gennaio 2006
Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 1, foglio n. 104
Omissis