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Circolare 16 Luglio 2007, n. 463
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, in materia di contratti di filiera.
(GU n. 249 del 25-10-2007 - Suppl. Ordinario n.215)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE E DEI
MERCATI TRAGR IV - AGROINDUSTRIA
1. Premessa e campo di applicazione.
1.1. La presente circolare si applica ai contratti di filiera
finanziati con le risorse finanziarie residue indicate nelle premesse
del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
n. 452 del 3 luglio 2007.
1.2. La circolare definisce le spese ammissibili e i criteri di scelta
degli investimenti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale
1° agosto 2003, conformemente con la decisione della Commissione
europea relativa all'aiuto di Stato n. N 381/03/Italia.
1.3. La presente circolare definisce altresi' le modalita' di
presentazione delle domande, di erogazione del contributo e di gestione
dei contratti di filiera.
1.4. Il decreto ministeriale 1° agosto 2003, e successive
modificazioni, stabilisce i criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto disposto
dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove per
filiera agroalimentare si intende l'insieme delle fasi di produzione, di
trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti
agricoli, forestali ed agroalimentari. Tali contratti, da stipularsi tra
i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono finalizzati alla realizzazione di
programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e
aventi rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si
sviluppino nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un
ambito territoriale multiregionale.
1.5. Le agevolazioni si applicano ai territori coincidenti con le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1.6. Le iniziative devono avere un carattere multiregionale, svilupparsi
in un ambito territoriale riguardante almeno tre regioni ovvero due
regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai prezzi di base
e' localizzata per almeno il 30 per cento in tali regioni (media dei
dati ISTAT ultimo triennio disponibile), comportare investimenti
complessivi superiori ai 7 milioni di euro ed evidenziare un rapporto
tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione
agricola attuale coinvolta nel contratto di filiera, prodotta dai
soggetti beneficiari (valutata ai prezzi di base o equiparati), di
almeno 1 a 3; nel caso di produzioni tipiche regolamentate ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria - ivi compreso il biologico -
tale rapporto puo' ridursi ad 1 a 2. Ai fini dell'ammissibilita'
dell'iniziativa, inoltre, come previsto all'art. 6 del decreto
ministeriale 1° agosto 2003, l'ammontare degli "investimenti di
filiera" non dovra' essere inferiore al 30% del totale degli
investimenti previsti dal contratto.
1.7. Ai fini del calcolo della produzione agricola attuale coinvolta nei
contratti di filiera, si considerano le produzioni dei beneficiari delle
azioni previste nelle tabelle 1A e 2A e dei destinatari dei servizi di
cui alla tabella 3A, allegate alla presente circolare; restano invece
escluse da tale computo eventuali produzioni agricole di soggetti
beneficiari e/o destinatari di servizi nell'ambito degli aiuti di cui
alle tabelle 4A e 5A allegate alla presente circolare.
1.8. Ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 452 del 3 luglio
2007 si accede mediante presentazione di domanda, debitamente compilata,
secondo la modulistica allegata alla presente circolare.
1.9. Il sistema agevolativo e' applicato a sportello. Esso prevede la
concessione delle agevolazioni ai soggetti che ne abbiano fatto domanda,
sulla base dell'ordine di presentazione e delle risorse finanziarie
disponibili, a fronte di piani progettuali per l'attuazione di contratti
di filiera.
2. Soggetti proponenti e beneficiari.
2.1. Fermo
restando quanto specificato nel decreto ministeriale 1° agosto 2003 e
successive modificazioni, i soggetti di cui ai punti a), b), c) e d)
dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto, possono beneficiare delle
agevolazioni, purche' alla data di presentazione della domanda risultino
gia' iscritti al registro delle imprese e siano nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure
concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria.
2.2. Ai sensi della presente circolare, sono considerati beneficiari i
soggetti che sono i diretti sostenitori delle spese di cui all'allegato
A della presente circolare.
2.3. Nel caso in cui un soggetto beneficiario sia costituito in forma di
consorzio o societa' consortile avente scadenza antecedente al termine
dell'ammortamento del mutuo agevolato, i singoli soggetti consorziati
devono impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto di filiera, ad
adeguare la durata del consorzio oppure a garantire l'estinzione
anticipata del mutuo agevolato.
2.4. I soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 1° agosto 2003 e successive modificazioni, sono i soli
interlocutori del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per il contratto di filiera da loro presentato.
2.5. In caso di approvazione e comunque prima della stipula del
contratto di filiera, il proponente deve costituirsi in forma societaria
con eventuale scadenza non antecedente la data dell'ultima rata di
rimborso dei mutui agevolati concessi ai beneficiari del medesimo
contratto di filiera e comunque non prima di eventuali altri vincoli
previsti nel contratto di filiera.
3. Spese ammissibili.
3.1. Le spese ammissibili, l'intensita' massima dell'aiuto ed i
criteri di scelta degli investimenti nel settore agricolo sono riportati
negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente
circolare.
3.2. Le spese ammissibili possono riguardare una o piu' unita'
produttive relative ad uno stesso beneficiario. Ai fini della loro
ammissibilita', gli investimenti di cui alle tabelle 1A e 2A devono
essere ubicati in territori ammessi alle agevolazioni; per quanto
attiene, invece, alle spese di cui alle tabelle 3A, 4A e 5A,
l'ammissibilita' e' valutata con riferimento ai soggetti destinatari dei
servizi, che devono essere ubicati in territori ammessi alle
agevolazioni, e/o alla ricaduta dell'intervento.
3.3. Gli investimenti devono essere realizzati entro quattro anni dalla
data di stipula del contratto di filiera.
3.4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della data di
presentazione della domanda.
4. Presentazione delle domande.
4.1. Per l'accesso al contratto di filiera, la domanda, redatta
sulla base dello schema allegato n. 1 alla presente circolare e
sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto
proponente, e' presentata al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Direzione generale della trasformazione
agroalimentare e dei mercati, via XX settembre n. 20, 00187 Roma - ed
alle regioni e province autonome nelle quali sono ubicati gli impianti
dei soggetti beneficiari del contratto di filiera e i
beneficiari/destinatari delle azioni immateriali. La domanda, corredata
dalla documentazione indicata al successivo punto 4.3, deve essere
inviata mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
Per la determinazione della effettiva cronologia di presentazione delle
domande fanno fede la data e l'ora di spedizione del plico raccomandato
indirizzato al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
4.2. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito Modulo
eventualmente fotocopiato o stampato - riportato nell'allegato n. 1 alla
presente circolare.
4.3. Alla domanda devono essere allegati in duplice copia, pena l'irricevibilita'
della domanda stessa, i seguenti documenti, da riportare in apposito
elenco riepilogativo che rispetti l'ordine numerico di seguito
descritto. Tale elenco, allegato alla domanda, deve essere sottoscritto
dal soggetto proponente.
1. Scheda del piano progettuale del contratto di filiera di cui
all'allegato n. 2, completa di una parte descrittiva e del piano dei
flussi e delle fonti di finanziamento, predisposta a cura del proponente
e contenente gli elementi e le informazioni relativi all'intero piano
progettuale del contratto di filiera ed alla totalita' dei soggetti in
esso coinvolti.
2. Scheda progetto del beneficiario, predisposta da ciascun singolo
beneficiario secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, pena
l'automatica estromissione dello specifico soggetto beneficiario dal
piano progettuale del contratto di filiera e dai relativi benefici e
contestuale rideterminazione sia dell'investimento associato al piano
progettuale sia delle caratteristiche specifiche della filiera oggetto
di valutazione.
3. Atto costitutivo e Statuto, ove esistenti, relativi a ciascun singolo
beneficiario.
4. Bilanci di ciascun singolo beneficiario relativi agli ultimi tre
esercizi contabili antecedenti alla data di presentazione della domanda
e corredati di allegati esplicativi; per i beneficiari che a tale data
non sono tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione dei redditi
relativa agli ultimi tre esercizi; qualora l'ultimo bilancio non sia
stato ancora approvato, esso puo' essere trasmesso in bozza debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario purche'
corredato delle note integrative; le imprese che non dispongono ancora
dei suddetti tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di
quello/i disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei
soci riferita agli ultimi tre anni (ovvero i bilanci qualora i soci
siano societa' di capitali).
5. Certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della
competente CCIAA, corredato del nulla osta ai fini dell'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte di
ciascun singolo beneficiario (consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonche' di quanto
previsto dall'art. 75), secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.
7. Dichiarazione bancaria da parte dell'Istituto di credito di ciascun
beneficiario, finalizzata a garantire la capacita' economico-finanziaria
del soggetto nel sostenere il progetto d'investimento; tale
dichiarazione dovra' riferirsi al contratto di filiera e contenere
l'indicazione dell'importo delle spese previste dal beneficiario
nell'ambito del progetto ed il periodo di riferimento.
8. Copia della delibera del consiglio di amministrazione, ove presente,
contenente una esplicita autorizzazione a presentare il progetto, da
parte di tutti i soggetti beneficiari.
5. Istruttoria.
5.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
accerta la regolarita' e la completezza delle domande e della
documentazione allegata e le trasmette alla Commissione di servizi di
cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2003,
entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione. In tutti i casi
di irregolarita' e/o di incompletezza della documentazione, le domande
sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al
proponente entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5.2. La Commissione di servizi, entro novanta giorni lavorativi dalla
data di presentazione della domanda, non conteggiando i giorni
intercorrenti tra la richiesta e il ricevimento di eventuali
precisazioni, valuta la coerenza e conformita' del piano progettuale,
sulla base degli elementi specificati al comma 2 dell'art. 7 del decreto
ministeriale 1° agosto 2003.
5.3. La Commissione di servizi provvede a trasmettere al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro cinque giorni
lavorativi dalla conclusione della valutazione, la relazione di coerenza
e di conformita'.
5.4. In caso di conformita' della domanda, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, avvalendosi di Commissioni costituite
anche da soggetti/esperti specializzati, procede entro trenta giorni
alla valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali,
sulla base dei criteri specificati al comma 3 dell'art. 7 del decreto
ministeriale 1° agosto 2003.
5.5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al
fine della valutazione di coerenza e conformita' e/o della valutazione
di merito e tecnico economica del piano progettuale, ove necessario,
provvede a richiedere al proponente precisazioni funzionali allo
svolgimento dell'istruttoria; il proponente e' chiamato a fornire
risposta entro il termine massimo di quindici giorni dalla data
effettiva di ricevimento della richiesta (compreso nel computo):
a) nel caso in cui la precisazione riguardi il piano progettuale del
contratto di filiera nel suo complesso, la mancata precisazione entro
tale termine implichera' il rigetto della domanda;
b) nel caso in cui la precisazione riguardi, invece, singoli soggetti
beneficiari, la mancata precisazione entro tale termine implichera'
l'automatica esclusione di tale/i beneficiario/i dal piano progettuale
del contratto di filiera con conseguente rideterminazione degli importi
degli investimenti previsti.
5.6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al
termine dell'esame di merito e tecnico economico, redige una relazione
sull'esito dell'istruttoria, contenente la motivazione dell'eventuale
ammissibilita' alle agevolazioni del piano progettuale del contratto di
filiera nel suo complesso e dei singoli investimenti in cui e'
articolato, dandone comunicazione ai soggetti proponenti entro trenta
giorni.
6. Approvazione del contratto di filiera.
6.1. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali propone il contratto di
filiera al CIPE per l'approvazione, dandone comunicazione al Comitato
Tecnico Agricolo, entro quindici giorni dal completamento
dell'istruttoria.
6.2. In caso di approvazione da parte del CIPE, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva la registrazione
della Corte dei conti, predispone il contratto e provvede a darne
comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni e/o province
autonome interessate.
6.3. Il contratto di filiera e' sottoscritto tra il soggetto proponente
e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, pena la decadenza dai
benefici.
6.4. I rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e il soggetto proponente, ai fini dell'attuazione del
contratto di filiera, saranno definiti nel contratto stesso.
7. Modalita' di concessione e di erogazione del contributo.
7.1. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di
contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il contributo
in conto capitale e' accordato solo per le azioni di cui alle tabelle 3
A e 5 A ed e' pari al massimo al 10% degli investimenti ammissibili per
ciascun contratto di filiera. Per le azioni di cui alle tabelle 1 A, 2 A
e 4 A, il contributo e' concesso solo in conto finanziamento. Il
contributo complessivo non puo' superare l'80% dell'investimento
ammissibile.
7.2. La decorrenza del rimborso del mutuo di cui all'art. 4, comma 2,
lettera b), del decreto ministeriale 1° agosto 2003, inizia entro il
primo quinquennio dalla concessione del contributo, secondo un piano
pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio. La
durata massima del finanziamento e' di 10 anni, comprensivi del periodo
di preammortamento non superiore a 5 anni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del mutuo agevolato. Il tasso agevolato e' dello 0,50 per
cento annuo. Il rimborso del finanziamento e' previsto in rate annuali
costanti posticipate, la prima delle quali decorre dalla data di
conclusione del periodo di preammortamento.
7.3. Le agevolazioni sono erogate a favore del proponente - che provvede
poi a trasferire ai singoli beneficiari gli importi loro dovuti- e/o in
favore dei singoli beneficiari, secondo il piano di erogazione definito
nel contratto di filiera e su presentazione dello stato di avanzamento (SAL),
fino al 90% del contributo concesso. Il saldo del contributo, pari
almeno al 10%, e' erogato su presentazione della documentazione finale
di spesa e a seguito di collaudo delle opere. Le prime due quote possono
essere erogate come anticipo con le seguenti modalita':
a) al massimo il 30% del contributo, a titolo di prima anticipazione, su
presentazione di polizza fideiussoria da parte del proponente di importo
pari al 110% del contributo da erogare;
b) al massimo il 30% del contributo per le successive anticipazioni, su
presentazione di polizza fideiussoria da parte del proponente di importo
pari al 110% del contributo da erogare, a seguito di rendicontazione di
una spesa, in percentuale rispetto all'investimento complessivo, pari o
superiore alla percentuale del contributo liquidato con le precedenti
anticipazioni e comunque nel rispetto dell'ESL.
7.4. Salvo quanto diversamente previsto nel contratto, l'erogazione
delle agevolazioni e' richiesta con una domanda, da redigere secondo lo
schema riportato nel contratto stesso, corredata della documentazione
prevista ed indirizzata ad ISA S.p.a.
8. Documentazione finale di spesa e concessione definitiva.
8.1. La Commissione di controllo e' nominata e svolge gli incarichi
di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale del 5 giugno
2006, n. 306. Le relazioni annuali sullo stato di avanzamento delle
attivita' oggetto del contratto di filiera predisposte da ISA S.p.a.,
dopo la verifica della Commissione di controllo, sono trasmesse entro
trenta giorni alle regioni e/o province autonome interessate..
8.2. Entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto esecutivo, di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 marzo 2006, n. 169, il
soggetto beneficiario per il tramite del proponente deve presentare ad
ISA S.p.a. la richiesta di erogazione del saldo con la documentazione
finale di spesa.
8.3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dispone l'erogazione del saldo, salvo eventuali rideterminazioni della
spesa effettivamente sostenuta, o l'eventuale recupero di agevolazioni
concesse in eccesso o non spettanti.
9. Revoche.
9.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, autonomamente
o su segnalazione motivata da parte della Commissione di controllo e/o
di ISA S.p.a., previo accertamento ispettivo delle eventuali
inadempienze da parte del proponente e/o dei beneficiari.
Il decreto di revoca totale o parziale dispone il recupero delle somme
erogate, indicandone le modalita' e dandone comunicazione al soggetto
proponente, ai beneficiari ed alle regioni e/o province autonome
interessate.
10. Monitoraggio.
10.1. Il soggetto proponente e' tenuto a presentare ad ISA S.p.a.,
con scadenze annuali, di cui la prima entro un anno dalla sottoscrizione
del contratto di filiera, una relazione sullo stato di avanzamento
fisico e finanziario delle attivita' oggetto del contratto. Le relazioni
sono esaminate da ISA S.p.a.
10.2. L'esito dell'esame delle relazioni di monitoraggio e' comunicato
ai soggetti sottoscrittori del contratto di filiera ed alle regioni e/o
province autonome interessate, con indicazioni in ordine allo stato di
avanzamento e alla ricaduta delle attivita' sulle aree sottoutilizzate e
con eventuali prescrizioni.
La presente circolare sara' inviata al competente organo di controllo
per la registrazione.
Roma, 16 luglio 2007
Il direttore generale: Petroli
Allegati omessi