Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 150
Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.
(GU n. 211 del 11-9-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2005;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e
in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di
apposite norme regolamentari esecutive e integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004, che
modifica, per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza
ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, le
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE
relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di
cereali, di barbabietola, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra;
Viste le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1966, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi
di piante foraggere, e successive modificazioni, ed alla
commercializzazione delle sementi di cereali, e successive
modificazioni;
Viste le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione
delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e
da fibra e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 14 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione della direttiva
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le
direttive 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 66/402/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1966, 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e 2002/57/CE del
Consiglio, del 13 giugno 2002.
2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri
eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi ad esclusione delle sementi geneticamente
modificate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 2005), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 40, comma quinto, della legge 25 novembre 1971, n.
1096, recante "Disciplina dell'attivita' sementiera", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322, e' il seguente:
"Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi
cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio,
nonche' per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori
attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri
400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e
successive modificazioni ed interazioni.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065,
recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1997, n.
1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle
sementi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95,
supplemento ordinario.
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, recante "Modifiche e integrazioni
alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita'
sementiera", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n.
124.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004 che
modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e
2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza
ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 18 gennaio 2005, n. L 14 ed e' entrata in
vigore il 25 gennaio 2005.
- Le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966
relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di
piante foraggere ed alla commercializzazione delle sementi di cereali,
sono pubblicate nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.
- Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio del 13
giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle
sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e
da fibra, sono pubblicate nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
Nota all'art. 1:
- Per le direttive 2004/117/CE, 66/401/CE, 66/402/CEE, 2002/54/CE,
2002/55/CE, 2002/57/CE si vedano le note alle premesse.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, di seguito denominato: "decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065 del 1973", il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole
od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai
fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le
seguenti:
A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale,
frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo
metodi di selezione per la conservazione delle varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di
"sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2
riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi
di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento,
frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):
a) destinate alla produzione di ibridi:
b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le
condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente
decreto per le sementi di base e;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:
1) di varieta' a impollinazione libera:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo
metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi
certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di
ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2) di linee "inbred":
a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
3) di ibridi semplici:
a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi
doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross";
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo,
sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento,
frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
per le sementi di base dagli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa
da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso,
triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli
ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi
della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione", che per
una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate di prima riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale,
frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da
sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base,
purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame
ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli
allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella
di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate di seconda riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c).".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato d.P.R. 8 ottobre 1973, n.
1065, come modificato dal presente decreto:
"Art. 22. - Per le sementi di cereali destinate alla produzione di
piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le
condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui
all'art. 21, sono le seguenti:
A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale,
frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi).
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo
metodi di selezione per la conservazione delle varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di
"sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2
riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi
di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento,
frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione);
a) destinate alla produzione di ibridi;
b) che, conformemente alle norme di cui all'art. 20, soddisfano le
condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente
decreto per le sementi di base e;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:
1) di varieta' a impollinazione libera:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo
metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi
certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di
ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
2) di linee "inbred":
a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a);
3) di ibridi semplici:
a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi
doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross";
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo,
sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento,
frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
per le sementi di base dagli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa
da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso,
triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli
ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi
della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione", che per
una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate di prima riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale,
frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di prima riproduzione o a richiesta del costitutore, da
sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base,
purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame
ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli
allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella
di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate di seconda riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le
direttive comunitarie 88/380/CEE e 89/2/CEE, per includere gli ibridi di
scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065. I diversi tipi di varieta' compresi i componenti destinati alla
certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle
procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le
definizioni di cui all'art. 22 B del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa
procedura.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973
1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni
richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21, sono le
seguenti:
A) sementi di base:
1. Sementi di varieta' selezionate:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo
metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di
sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi
certificate di prima e seconda riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. Sementi di varieta' locali:
a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o piu' aziende
di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente
riconosciute idonee per la produzione di varieta' locali;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi
della categoria "sementi certificate", che di "sementi certificate di
prima e seconda riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero,
loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico,
trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno
greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei
prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica
varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide
gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena
altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi,
fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina,
lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding,
festulolium, facelia):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa
da quella di sementi foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
C) sementi certificate di prima riproduzione (lupino bianco, lupino
azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia
vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per
le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi
della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione" che per
una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
D) sementi certificate di seconda riproduzione (lupino bianco, lupino
azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia
vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da
sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base,
purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un
esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di
base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa
da quelle di sementi di piante foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
E) sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II
della legge n. 1096 del 1971:
a) che siano identificate per le specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le
sementi commerciali;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a) e b).".
Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 si vedano le note alle premesse.
Art. 4.
Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973
1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio
della specie Beta vulgaris L. le condizioni richieste ai fini della
classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:
A) sementi di base:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo
rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi
della categoria "sementi certificate";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
B) sementi certificate:
a) che provengano direttamente da sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di
barbabietole;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli
allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c).".
Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 si vedano le note alle premesse.
Art. 5.
Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973
1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le
condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo
21 sono le seguenti:
A) sementi di base (varieta' diverse dagli ibridi): le sementi:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo
metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di
"sementi certificate" che di "sementi certificate di prima o di seconda
riproduzione", o all'occorrenza, di "sementi certificate di terza
riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi
di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, destinati alla
certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere
specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'articolo
40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
A-bis) sementi di base (ibridi):
1. Sementi di base di linee inbred: le sementi:
a) che, fatto salvo l'articolo 20 del presente decreto, rispondono ai
requisiti di cui agli allegati VI e VII del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica per le sementi di base e;
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
2. Sementi di base ed ibridi semplici: le sementi:
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;
b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, rispondono ai
requisiti fissati agli allegati VI e VII del presente decreto per le
sementi di base e;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o
di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
B) sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera,
canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa
da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII
per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
C) sementi certificate di prima riproduzione di arachide, lino tessile,
lino oleaginoso, soia e canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate
rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste
dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi
della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione" o
all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della terza
riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di
piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le
sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
D) sementi certificate di seconda riproduzione di arachide, lino
tessile, lino oleaginoso e soia:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da
sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base,
purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame
ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli
allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella
di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la
produzione di sementi della categoria "sementi certificate di terza
riproduzione";
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le
sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
E) sementi certificate di seconda riproduzione di canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi certificate di prima
riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini
della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione;
b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta
nella fase della fioritura;
c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e VII per le
sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
F) sementi certificate di terza riproduzione di lino tessile e di lino
oleaginoso:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di prima o di seconda riproduzione ovvero, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle
sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un
esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste
agli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella
di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le
sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
G) sementi commerciali:
a) che siano identificate per la specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e
20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le
sementi commerciali;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito
sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle
condizioni di cui alle lettere a) e b).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria,
e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere A) e A-bis), di ibridi di
piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.".
Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 si vedano le note alle premesse.
Art. 6.
Modifiche all'articolo 26-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973
1. L'articolo 26-bis. del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26-bis. - 1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza
ufficiale di cui all'articolo 22, A), lettera d);
A-bis), lettera c); B), punto 1), lettera d); B), punto 2), lettera b;
B), punto 3), lettera c); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera
d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui
all'articolo 23, A), punto 1), lettera d); A), punto 2), lettera d); B),
lettera d); C), lettera d); D) lettera d); E) lettera c); qualora venga
eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 24,
A), lettera d); B), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto
sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 26, A), lettera d); A-bis),
punto 1), lettera b); A-bis), punto 2), lettera c); B), lettera d); C),
lettera d); D), lettera d); E), lettera d); F), lettera d); G), lettera
c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A) ispezione in campo:
a) il personale addetto all'esame:
1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza
di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista
dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal
secondo comma dell'articolo 18 del presente decreto;
3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
4) e' autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della
certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale
autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una
dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i
controlli ufficiali;
5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal
terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi
sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a
posteriori;
c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori
ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle
colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a
posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio
relativi all'identita' e alla purezza varietale.
B) Controlli delle sementi:
a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo
appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per la certificazione delle sementi alle seguenti
condizioni:
1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle
sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di
laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un
laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle
analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche
necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le
stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante
esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono
considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle
sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorita' incaricata della
certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi
vigenti a livello internazionale;
2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera.
Quando appartiene a una ditta sementiera il laboratorio puo' eseguire il
controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto
della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra
la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorita'
incaricata della certificazione delle sementi;
3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle
sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della
certificazione delle sementi;
b) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento
delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione
ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali
delle sementi.
C) Campionamento:
a) durante la procedura di controllo delle varieta', durante l'esame
delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali,
i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale
secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato
durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente;
b) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto
sorveglianza ufficiale di cui alla precedente lettera a), sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente
autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per la certificazione delle sementi di cui ai numeri 2), 3) e
4);
2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche
ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita'
vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami
ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a
livello internazionale;
3) i campionatori possono essere:
3.1) persone fisiche indipendenti, ovvero
3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita'
non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il
commercio di sementi, ovvero
3.3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita'
comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio
di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire
campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro
datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro
datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorita'
incaricata della certificazione delle sementi;
4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento
delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata
della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento
automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a
sorveglianza ufficiale;
5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento
delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione
ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di
campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini di controllo non
riguarda il campionamento automatico. L'autorita' incaricata dei
controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati
ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto
sorveglianza ufficiale.".
Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 si vedano le note alle premesse.
Art. 7.
Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973
1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi
di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente
certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia
stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma,
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente
dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno
Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un
siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate
ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri,
se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che
soddisfi le condizioni previste all'allegato VII del presente decreto,
lettera A, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al
momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni
previste dall'allegato VI, 1, lettera B)-Cereali del presente decreto,
per la stessa categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente
a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori
alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione
ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale
categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad
essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate
e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni
di cui all'allegato V, I, A) del presente decreto, e accompagnate da un
documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V,
III - Cereali, del presente decreto.
4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta,
certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione
ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo
a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma
dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 oppure
2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno
Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese
di cui al numero 1);
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione
in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza prese ai sensi del
terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la
categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state
rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera B), del
presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al
comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli
organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e
certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 si vedano le note alle premesse.
Art. 8.
Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973
1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32. - 1. Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente
da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu'
Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza
conformemente al terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 novembre
1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di
base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base
ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un
altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle
disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente
decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in
ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di
produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste
all'allegato VII, lettera B), del presente decreto, per la categoria
interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame
ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato
VI, lettera C, del presente decreto per la stessa categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente
a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori
alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione
ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale
categoria sono state rispettate.
3 . Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e
destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma
2, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale
rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Foraggere,
lettere A e B, conformemente all'articolo 10-bis e 11, ed essere
accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al
medesimo allegato, lettera C).
4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo debbono, a
richiesta, essere certificate:
a) se provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o
piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa
l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n.
1096 del 1971, o
2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno
Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese
terzo equivalente;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione
in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del
terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la
categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state
rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C), del
presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al
comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli
organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e
certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 si vedano le note alle premesse.
Art. 9.
Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973
1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da
sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o
in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza
conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971,
n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato
membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva
n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate
ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri,
se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che
soddisfi le condizioni previste dall'allegato VII, lettera C), del
presente decreto, per la categoria interessata e se e' stata constatata,
al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni
previste all'allegato VI, lettera A), per la stessa categoria del
presente decreto.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente
a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori
alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione
ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale
categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate
ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono
essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente
alle condizioni di cui all'allegato V, III - Barbabietola, lettere A) e
B), del presente decreto, conformemente a quanto previsto dagli articoli
10-bis ed 11 del presente decreto e devono essere accompagnate da un
documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo
allegato V, lettera C).
4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a
richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate
in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata
concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della
legge n. 1096 del 1971;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in
campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo
comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria
interessata;
c) stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state
rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera A), del
presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al
comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli
organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e
certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 si vedano le note alle premesse.
Art. 10.
Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti
direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima
riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in
un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente
all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o
provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base
ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base
ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un
altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle
disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la
legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come
sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state
sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le
condizioni previste all'allegato VII, lettera E), del presente decreto,
per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un
esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste
all'allegato VI, lettera D), del medesimo decreto per la stessa
categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente
a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore
alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la
certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste
per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito
comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo
1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale
rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Oleaginose e da
fibra, lettere A) e B), del presente decreto, ed accompagnate da un
documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo
allegato V, III, lettera C).
4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta,
certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione
ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo
al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma
dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 o
2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno
Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese
terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma
dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in
campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo
comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria
interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state
rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del
presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al
comma 3, relative all'imballaggio e alcontrassegno, qualora gli
organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e
certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".
Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973 si vedano le note alle premesse.
Art. 11.
Modifiche all'articolo 2 della legge n. 195 del 1976
1. L'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie
elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle
seguenti categorie:
I - categoria: di base;
II - categoria: certificata;
III - categoria: standard.
2. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i
seguenti:
I. - Categoria di base.
Le sementi devono essere:
a) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causa
o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la
conservazione in purezza della varieta';
b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi
certificate";
c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11,
alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV
della presente legge per le sementi di base;
d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c),
all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni
previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di
un esame eseguito sotto sorveglianza.
II. - Categoria certificata.
Le sementi devono essere:
a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del
costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a
quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano
soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai
requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' alle condizioni di cui
all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e
dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;
d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c),
all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza
ufficiale.
III - Categoria standard.
a) Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della
varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a
posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la
purezza della varieta'.
3. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui all'articolo 4,
per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche'
per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41
della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al
comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II.
Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
A) Ispezione in campo:
a) il personale addetto all'esame:
1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza
di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista
dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal
secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973;
3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
4) deve essere autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai
fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1097 del
1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la
firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che
disciplinano i controlli ufficiali;
5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal
terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi
sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a
posteriori;
c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori
ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle
colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a
posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio
relativi all'identita' e alla purezza varietale.
B) Controlli delle sementi:
a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo
appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per la certificazione delle sementi, alle
seguenti condizioni:
1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle
sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di
laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un
laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle
analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche
necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le
stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante
esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono
considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle
sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorita' incaricata della
certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi
vigenti a livello internazionale;
2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera.
Nel caso appartengono a una ditta sementiera il laboratorio puo'
eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte
per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria
convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e
l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle
sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della
certificazione delle sementi;
4) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento
delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione
ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali
delle sementi.
C) Campionamento:
1) durante l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono
prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi
adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la
commercializzazione, e' eseguito ufficialmente. Tali disposizioni si
applicano anche nel caso che i campioni di sementi standard siano
prelevati per controlli a posteriori;
2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto
sorveglianza ufficiale di cui al n. 1), sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente
autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per la certificazione delle sementi di cui alle lettere b), c)
e d);
b) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche
ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita'
vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami
ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a
livello internazionale;
c) i campionatori possono essere:
1) persone fisiche indipendenti, ovvero
2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' non
comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il
commercio di sementi, ovvero
3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita'
comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio
di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire
campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro
datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro
datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorita'
incaricata della certificazione delle sementi;
d) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento
delle sementi e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata
della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento
automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a
sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per
cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la
certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il
controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini
del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorita'
incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi
prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati
sotto sorveglianza ufficiale.".
Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti alla legge n. 195 del 1976 si vedano le note alle
premesse.
Art. 12.
Autorizzazione
1. La licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei
prodotti sementieri prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre
1971, n. 1096, e' sostituita dall'autorizzazione prevista dagli articoli
19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. I requisiti di professionalita' ed i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, conformemente ai principi contenuti negli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065.
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ad
eccezione dei commi settimo ed ottavo.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 1096 del 1971,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. - La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale
sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di
licenza. Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono
immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di
propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della
licenza di cui al presente articolo.".
- Il testo degli articoli 19, 49 e 55 del citato decreto legislativo n.
214 del 2005, e' il seguente:
"Art. 19 (Autorizzazione). - 1. Chiunque svolge attivita' di produzione
e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate
dal presente decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 spetta ai servizi
fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali,
e deve essere richiesta da:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,
comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti
a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano
sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono
piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di
propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia'
confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o
altre voci di cui all'allegato V, parte B;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di
trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano
all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o
frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi
ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui
all'allegato V, parte A.
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 i
commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a
persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ed
i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri
di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori
finali.
4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto
previsto dall'art. 49, comma 2, lettera d).".
"Art. 49 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il Servizio
fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e
di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione
dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui
all'art. 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi
fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione
dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali
operanti nel settore fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono rappresentanti dell'Italia
presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie
fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali,
previo parere del Comitato di cui all'art. 52;
c) la determinazione degli standard tecnici, cui debbono attenersi i
Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui
all'art. 52;
d) la determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione
minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita'
e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 19,
previo parere del Comitato di cui all'art. 52;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione
del presente decreto nel territorio nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi
obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli
nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del
presente decreto e la definizione delle modalita' di trasmissione dei
relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di
norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato
di cui all'art. 52;
i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria
nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la
predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su
proposta del Comitato di cui all'art. 52;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul
territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti
vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa
divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi
terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni
comunitarie ed internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento
degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla F.A.O. e alla E.P.P.O. relative allo
status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione,
come previsto dalla C.I.P.V.
3. Qualora il Comitato di cui all'art. 52 ritenga che un Servizio
fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi
internazionale previste dal presente decreto e cio' comporti gravi
rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio
fitosanitario centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente l'amministrazione competente al
rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla
stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il
protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del
potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche
agricole e forestali con proprio decreto.".
"Art. 55 (Tariffa fitosanitaria). - 1. Gli oneri necessari per il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 26, 30 e 32,
nonche' per le verifiche di cui agli articoli 20 e 23 ed i controlli
documentali, di identita' e fitosanitari di cui agli articoli 23, 33,
36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell'interessato,
dell'importatore o del suo agente doganale, secondo la tariffa
fitosanitaria di cui all'allegato XX.
2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1
provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1
si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto conto
dei seguenti costi:
a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli
summenzionati, compresi gli oneri sociali;
b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a
disposizione di tali ispettori;
c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove
di laboratorio;
d) prove di laboratorio;
e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali di
funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che
puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che
dopo la loro entrata in servizio.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere modificata la
tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei
costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo
effettivo sostenuto.
6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal
presente articolo.
7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre
tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attivita'
particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di
trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi
imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori
dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di
laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'art. 36, per
confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie
particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari, altre misure
ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.
8. Nel caso che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, i controlli di
identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di
vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi
terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria
viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni
e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse sottoposte o
meno alle ispezioni.".
Il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' il seguente:
"Art. 2. - La licenza, prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere
richiesta al presidente della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento
mediante domanda in carta legale, recante le seguenti indicazioni:
1) generalita' del richiedente o del legale rappresentante della ditta;
2) ragione sociale della ditta, sede legale della medesima e ubicazione
dello stabilimento;
3) prodotti sementieri per i quali si chiede la licenza;
4) quantita' prevista per ciascuna produzione;
5) locali, macchinari ed attrezzature di cui il richiedente dispone o di
cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.".
"Art. 3. - Il presidente della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda di cui al precedente
articolo, la trasmette alla competente commissione istituita presso
l'ispettorato agrario compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio
regionale cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato entro
quindici giorni dalla data di ricevimento.
La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti previsti dal
quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce al presidente della
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la domanda,
con il proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta
giorni dalla data di ricevimento. Il rilascio della licenza e' comunque
subordinata all'esistenza ed idoneita' degli impianti e delle
attrezzature. In caso di impianti da realizzare o da trasformare il
presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, su proposta della commissione, stabilisce il termine entro
il quale detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati. Il
provvedimento che concede la licenza, previo accertamento dell'avvenuto
pagamento della tassa di concessione governativa di cui al sesto comma
dell'art. 2 della legge, e' pubblicato sul Foglio annunzi legali della
provincia. Il presidente della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura da' comunicazione della concessione o del
diniego della licenza, oltre che all'interessato, alla commissione, al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'istituto conservatore
dei registri di varieta' dei prodotti sementieri di cui all'art. 26
della legge, all'ente certificatore, all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura o, in mancanza, all'ufficio provinciale della regione
cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato, al competente
osservatorio per le malattie delle piante, nonche' alla locale
prefettura. In caso di revoca o di sospensione della licenza disposte ai
sensi dell'art. 35 della legge, il prefetto da comunicazione
all'interessato ed agli enti di cui al precedente comma.".
Art. 13.
Inadempienze
1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del
titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle
disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto
sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente
decreto legislativo, comporta la sospensione dell'efficacia
dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in
considerazione dell'entita' della violazione.
2. La violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare
del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che
disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale
delle sementi e che sono adottate ai sensi del presente decreto
legislativo, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica
dell'autorizzazione.
3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi precedenti la
certificazione della semente e' annullata a meno che possa essere
dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni
pertinenti.
4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui al presente
articolo l'ente certificatore o gli altri enti incaricati dei controlli
trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni previste.
Art. 14.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti la materia di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, da ciascuna regione e provincia autonoma.
Nota all'art. 14:
L'art. 117, quinto comma, della Costituzione stabilisce che le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
Art. 15.
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella