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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto 20 febbraio 2007
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica al decreto 5 dicembre 2006, relativo agli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno obbligo di comunicazione al Mipaaf delle variazioni della propria struttura e documentazione di sistema.
(GU n. 63 del 16-3-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e
successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico
di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione
degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione
agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, il quale
individua nel Ministero l'autorita' preposta al controllo ed al coordinamento
delle attivita' amministrative e tecnico scientifiche inerenti l'applicazione
della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui
al Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006 che prevede, tra l'altro,
l'autorizzazione preventiva del Ministero a tutte le variazioni che gli
Organismi di controllo intendono apportare alla propria struttura e alla propria
documentazione di sistema;
Considerato che fino alla data di emanazione del succitato decreto, nei singoli
decreti ministeriali di riconoscimento degli organismi di controllo non era
contenuta la previsione dell'autorizzazione preventiva del Ministero in presenza
di variazione della documentazione apportata alla struttura nonche' alla
documentazione di sistema degli Organismi stessi;
Preso atto delle istanze avanzate dagli organismi di controllo;
Considerata l'opportunita' di aderire alle richieste formulate dagli organismi
di controllo al fine di non creare disequilibri nel sistema di controllo;
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 1 del decreto ministeriale del 5 dicembre 2006 e' sostituito come
segue:
gli organismi di controllo, di cui all'elenco allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto, autorizzati dal Ministero ad esercitare il
controllo sulle attivita' della produzione agricola, della preparazione e
dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura
biologica, sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo copia dei documenti
inerenti modifiche alla loro struttura o documentazione di sistema (statuto,
manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure e istruzioni
operative, organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto
alle attivita' di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di
tali modifiche.
Il Ministero entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione esprime il
proprio parere.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2007
Il direttore generale: La Torre
Allegato omesso