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Decreto 20 Novembre 2007
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
(GU n. 301 del 29-12-2007)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti
uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla
vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla
partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita e
alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per poter beneficiare
degli interventi previsti dalla legislazione in materia;
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in
cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attivita' di vendita
diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine
all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il
territorio di produzione;
Ritenuto che tale obiettivo puo' essere raggiunto attraverso il
riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole
operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o
imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale
nel quale siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare
determinati requisiti di qualita' e di trasparenza amministrativa
nell'esercizio dell'attivita' di vendita;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1°
agosto 2007, prot. n. 178/CSR;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i
comuni, attraverso l'A.N.C.I., hanno richiesto al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali di provvedere alla
realizzazione di tutte le attivita' di supporto e assistenza tecnica ai
comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate;
Decreta:
Art. 1.
Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli
1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione
dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su
richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le
associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i
mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui
al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni
loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione,
si intendono accolte.
3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su
area pubblica, in locali aperti al pubblico nonche' su aree di
proprieta' privata.
4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito
delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione
per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti
agricoli posti in vendita.
Art. 2.
Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta
1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art.
1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le
seguenti condizioni:
a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale
amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole
amministrazioni competenti;
b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli
provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori
agricoli, anche ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito
territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della
prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'attivita' di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita
diretta e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso
di societa' agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti,
nonche' dal personale dipendente di ciascuna impresa.
3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme
igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e
del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da
parte delle autorita' competenti, sono posti in vendita esclusivamente
prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli
alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i
singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e
dell'impresa produttrice.
Art. 3.
Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta
1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome
di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli,
gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita
nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a
quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
2. L'esercizio dell'attivita' di vendita all'interno dei mercati
agricoli di vendita diretta, in conformita' a quanto previsto dall'art.
4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, non e' assoggettato alla disciplina sul
commercio.
3. Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attivita' di
controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune
accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonche' delle
disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di
cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di piu' violazioni, commesse anche
in tempi diversi, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione.
Art. 4.
Modalita' di vendita dei prodotti agricoli
1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta e' ammesso
l'esercizio dell'attivita' di trasformazione dei prodotti agricoli da
parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.
2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere
realizzate attivita' culturali, didattiche e dimostrative legate ai
prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale
di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati
autorizzati.
3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita
diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalita'
di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicita' e della
provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli
assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
4. I comuni favoriscono la fruibilita' dei mercati agricoli di vendita
diretta anche mediante la possibilita', per altri operatori commerciali,
di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - attraverso forme di
collaborazione con l'A.N.C.I. - provvede alla realizzazione di tutte le
attivita' di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento
delle funzioni loro assegnate.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei
prodotti agricoli autorizzati e delle attivita' in essi svolte.
6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle
relative funzioni e' operato nell'ambito delle vigenti disponibilita' di
bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2007
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 237