Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 21 dicembre 2007
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi, ai sensi dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(GU n. 35 del 11-2-2008)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre
2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che
modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in
particolare, con l'art. 68-ter e con l'allegato VII, lettera M;
Visto il regolamento (CE) n. 2202/1996 del Consiglio del 28 ottobre
1996, che ha istituito un regime di aiuti ai produttori di taluni
agrumi, in applicazione del quale e' stato erogato, fino alla campagna
2007/2008 un aiuto alla produzione di agrumi trasformati;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico,
di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre
2004, recante modalita' di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai
titoli IV e IV-bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
per il 1990), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni,
nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il
Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito della sua
competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni,
recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33
e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al
regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi
prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalita' di applicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante
disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007, relativo alla ricognizione
delle aziende ortofrutticole;
Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento
(CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai
produttori di agrumi, a partire dal 2008, un aiuto nell'ambito del
regime di aiuti di cui al titolo III del regolamento medesimo e che a
tal fine e' stata aumentata la dotazione finanziaria assegnata agli
Stati membri ai sensi dell'art. 41 del regolamento medesimo;
Considerato che l'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente
agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di adottare un
regime transitorio di durata non superiore a cinque anni, nel corso del
quale possono essere concessi specifici aiuti per ettaro di superficie
coltivata con agrumi destinati alla trasformazione oggetto di un
contratto di trasformazione;
Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di cui
al richiamato art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato
membro e' tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando la
dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n.
1782/2003, fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare non superiore al
100% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del
regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre per il 2011 e 2012 detto importo
non puo' superare il 75% della medesima componente.
Considerato che, in caso di mancato esercizio della facolta' prevista
dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi
soprarichiamati restano a disposizione dello Stato membro per
l'assegnazione di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di cui
al titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003;
Considerato che la produzione agrumicola nazionale di miglior qualita'
viene destinata prevalentemente al consumo allo stato fresco, mentre
viene prevalentemente destinata alla trasformazione industriale la
produzione non idonea al mercato del fresco e non del tutto rispondente
all'esigenze della grande distribuzione ed ai gusti del consumatore;
Considerato che, pertanto, la erogazione di un aiuto transitorio
circoscritto agli agrumi oggetto di un contratto di trasformazione
avrebbe come effetto di sostenere prevalentemente le produzioni di
qualita' inferiore;
Considerato che, viceversa, la erogazione di un aiuto ai sensi del
titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 puo' sostenere in modo
adeguato tutte le imprese agrumicole, lasciando alle normali dinamiche
di mercato il posizionamento delle imprese rispetto alla destinazione
del prodotto verso il mercato del fresco o verso la trasformazione
industriale;
Considerato, inoltre, che l'integrazione degli agrumi nel regime del
titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 appare utile a consentire
una positiva evoluzione del settore, che deve confrontarsi con la
realta' del mercato favorendo tutti i processi di adeguamento produttivo
ed industriale della filiera che assicurino il necessario livello di
competitivita';
Considerato che non sussistono, per le ragioni esposte, le motivazioni
idonee a prevedere l'erogazione di un aiuto transitorio agli
agrumicoltori ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (CE) n.
1782/2003;
Considerato che, per le ragioni esposte, appare preferibile utilizzare
il sostegno finanziario messo a disposizione dall'Unione europea per
erogare agli agrumicoltori l'aiuto previsto dal titolo III del
regolamento (CE) n. 1782/2003, destinando a tal fine l'intera dotazione
finanziaria della componente agrumi del massimale nazionale di cui
all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
Ritenuto pertanto di dover procedere, avvalendosi della facolta'
prevista dall'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/2003,
alla attribuzione di un diritto all'aiuto, ai sensi dell'art. 43 del
predetto regolamento, ai produttori agrumicoli, a partire dall'anno
2008, in coerenza con la impostazione generale della politica agricola
comune;
Ritenuto che, per il calcolo dell'importo di riferimento del diritto
all'aiuto spettante a ciascun produttore, e' opportuno basarsi sulla
superficie agrumicola delle aziende coltivate nell'anno 2006, atteso che
tale criterio risulta quello maggiormente oggettivo e verificabile
nell'ambito delle possibilita' contemplate dall'allegato VII, lettera M
del regolamento (CE) n. 1782/2003;
Ritenuto che, nel calcolo del predetto importo di riferimento debba
essere tenuto in considerazione il rendimento degli agrumeti nelle
diverse regioni di produzione;
Ritenuto altresi' che, nel predetto calcolo, debba essere assicurata una
maggior tutela alle aziende in favore delle quali era finora erogato un
aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 2202/1996, onde garantire per le
aziende medesime una adeguata transizione al nuovo regime di sostegno;
Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta
del 20 dicembre 2007;
Decreta:
REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto fissa le modalita' per la erogazione di un
aiuto agli agricoltori produttori di agrumi ai sensi del Titolo III del
regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Per agrumi si intendono le colture del codice NC 0805.
Art. 2.
Ammissibilita' e periodo rappresentativo
Ai produttori di agrumi e' attribuito, con effetto dal 1° gennaio
2008, un titolo all'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 33, paragrafo
1, lettera a), dell'art. 43, paragrafo 2, e dell'allegato VII, lettera
M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, calcolato sulla base della
superficie agrumicola delle aziende nell'anno 2006 ed integrato in base
ai criteri indicati negli articoli seguenti.
Art. 3.
Calcolo dei titoli all'aiuto
1. L'importo di riferimento per ogni agricoltore e' determinato
sulla base delle superfici coltivate ad agrumi nel periodo di cui
all'art. 2 del presente decreto. Sono considerate coltivate ad agrumi le
superfici specializzate e le superfici agrumicole che costituiscono
almeno il 25% di un area destinata a colture consociate. Alle predette
superfici e' applicato il coefficiente correttore di cui all'allegato 1
del presente decreto.
2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro un plafond di 81,33
milioni di euro, pari a due terzi del massimale nazionale di 121,99
milioni di euro.
3. Il numero di ettari ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1782/2003, e' calcolato sulla base delle superfici
coltivate ad agrumi nel 2006. Ai fini della procedura prevista all'art.
6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, sono utilizzati anche i dati
acquisiti dalla ricognizione delle aziende ortofrutticole di cui al
decreto ministeriale 22 marzo 2007.
4. Per gli agricoltori beneficiari di un aiuto ai sensi del regolamento
(CE) n. 2202/1996 in almeno una delle campagne 2005/2006 e 2006/2007 gli
importi di riferimento di cui al comma 1 sono integrati addizionando un
ammontare determinato attribuendo il plafond di cui al comma 5 sulla
base delle superfici aziendali, con l'applicazione del coefficiente
correttore di cui all'allegato 1 del presente decreto.
5. L'integrazione di cui al paragrafo 4 e' calcolata entro un plafond di
40,66 milioni di euro, pari a un terzo del massimale nazionale di 121,99
milioni di euro.
Art. 4.
Circostanze eccezionali
Le fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza
maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale
20 luglio 2004, sono comunicate all'AGEA entro il 28 febbraio 2008.
Art. 5.
Prima assegnazione dei titoli all'aiuto
1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto
ministeriale 5 agosto 2004, entro il 31 marzo 2008 gli organismi
pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori il modulo di domanda di
cui all'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Gli agricoltori per i quali si e' proceduto al calcolo dei titoli
provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore
competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto entro il 15
maggio 2008. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi e'
effettuato entro i termini previsti dall'art. 12 del regolamento (CE) n.
795/2004.
Art. 6.
Modalita' attuative
Le disposizioni attuative del presente decreto ministeriale
riguardanti il regime di pagamento unico, saranno attuate dall'Agea con
propri provvedimenti.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 36
Allegato 1
Coefficiente correttore
Sicilia | 0,95
Calabria | 1,34
Puglia | 0,71
Basilicata | 0,88
Sardegna | 0,54
Campania | 0,99
Lazio | 0,76
Liguria | 0,54
Toscana | 0,37
Abruzzo | 0,63