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Decreto 25 gennaio 2007
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi,
concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti
agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei
regolamenti n. 509/06 e 510/06, e da riconoscimento nazionale, ai sensi della
legge n. 164/1992.
(GU n. 30 del 6-2-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei
prodotti agroalimentari
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle
modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari;
Visto il decreto
ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;
Visti i regolamenti (CEE) n. 509 e n. 510 del 20 marzo 2006 concernenti la
protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle
attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari; Vista la legge
n. 164/1992 concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei
vini;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli
artt. 3, 14, 16 e 17 concernenti la separazioni tra poteri di direzione
politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed
amministrativa;
Vista la deliberazione n.
104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza
del 5 luglio 1995;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza enerale del
23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di
trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n.
241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale
senza che questo rivesta natura regolamentare;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1992, n. 300, con il quale e' stata data attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai contributi concernenti il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli; Visto il decreto ministeriale n. 4443 del 6 febbraio 1996, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2 bis del 9 febbraio 1996;
Visto il decreto
ministeriale n. 62037 del 22 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78
del 2 aprile 2004, concernente la determinazione dei criteri e le modalita' per
la concessione di contributi concernenti la valorizzazione delle caratteristiche
di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari contraddistinti da
riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti CEE n. 509/06 e 510/06 e da
riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992;
Preso atto che l'analisi e la valutazione delle istanze da parte della
Commissione richiedono tempi lunghi, in considerazione anche del numero delle
istanze presentate, e che pertanto, i beneficiari del contributo non possono
inserire nei bilanci di previsione le somme concesse;
Ritenuto quindi di dover anticipare la data di scadenza, gia' fissata al 30 giugno di ciascun anno, per la presentazione delle istanze, al fine di consentire all'amministrazione di comunicare ai beneficiari i contributi loro concessi nel termine massimo del 15 settembre di ciascun anno;
Considerata altresi' la
necessita' di rideterminare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione
amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle
richieste di contribuzione, criteri e modalita' per la concessione dei predetti
contributi;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il
presente decreto i criteri e le modalita' per la concessionedi contributi
in favore delle iniziative appresso indicate, concernenti la valorizzazione
delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari
contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regolamenti 509/06 e 510/06
citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n.
164/1992:
a) partecipazione e realizzazione di interventi, fiere, convegni e manifestazioni da parte di consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF, da organismi di carattere associativo ed altri organismi specializzati operanti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della qualita' nonche' per una migliore produzione ed una piu' estesa divulgazione, conoscenza ed informazione delle indicazioni geografiche concernenti le produzioni agroalimentari nazionali, in campo nazionale ed internazionale;
b) interventi predisposti
da consorzi di tutela, enti, organismi ed associazioni volti alla
valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, sia in campo
nazionale che internazionale della produzione agro-alimentare nazionale
contraddistinta da riconoscimento UE e ai sensi della legge n. 164/1992.
Art. 2.
Presentazione delle
istanze
Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle
iniziative di cui all'art. 1 (lettere a) e b)) devono pervenire entro il 15
marzo di ogni anno.
Le istanze devono:
riferirsi espressamente ad una delle due categorie di iniziative di cui al
precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari - Unita' divisionale QPA III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del
beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale
(con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le
coordinate della banca presso la quale effettuare eventuali accrediti;
essere sottoscritte dal
legale rappresentante dell'ente proponente;
contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende
realizzare e l'importo di contributo richiesto;
contenere l'indicazione di quali altre attivita' sono state svolte in
collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica
amministrazione.
Alla istanza di cui sopra, deve essere allegata copia della seguente
documentazione:
1) dettagliata relazione illustrativa concernente le attivita' da porre in
essere;
2) dettagliato preventivo di spesa;
3) atto costitutivo;
4) statuto;
5) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai
sensi del presente decreto;
6) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente (organigramma);
7) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);
8) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che per la realizzazione
del progetto non si accede ad altri fondi pubblici, oppure indicare se e' stata
presentata richiesta ad altri enti, ed in che proporzione;
9) presentazione del certificato della C.C.I.A.A., competente, con data non
anteriore a sei mesi, riportante specifico riferimento all'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla prefettura di
appartenenza.
Art. 3.
Valutazione delle istanze
L'amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente
designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle
categorie di cui all'art. 1 nonche' la loro idoneita' tecnico-economica. Il
giudizio di idoneita' sara' poi oggetto di valutazione da parte
dell'amministrazione tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi
politico-amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 29/1993. 2. Il
giudizio di idoneita' non comportera' l'immediata ammissione a contributo delle
relative istanze. La concessione del contributo e' infatti subordinata al
giudizio comparativo di cui al successivo art. 4 ed alla sussistenza annuale di
disponibilita' finanziarie da parte dell'amministrazione.
Art. 4.
Criteri di priorita'
1. Dal recepimento del parere della commissione di cui al precedente art. 3,
l'amministrazione effettua un esame comparativo fra le istanze ritenute
ammissibili, per ciascuna delle 2 categorie di iniziative di cui all'art. 1 del
presente decreto.
2. La comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri di priorita':
A. impatto su interi comparti merceologici;
B. natura del richiedente, dando priorita' agli enti pubblici aventi finalita'
istituzionali nel settore agro-alimentare ed ai consorzi di tutela incaricati
dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, nonche' ad enti e/o
organismi associativi rappresentativi di interi comparti merceologici ed
operanti nel settore da almeno un biennio;
C. corretta esecuzione di precedenti progetti con il MIPAAF ed in particolare
con l'Unita' divisionale QPA III;
D. assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione ed in particolare con
il MIPAAF a qualsiasi titolo in atto.
Art. 5.
Ammissione a
contributo
Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente art. 4, l'amministrazione
assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne da'
comunicazione agli interessati.
Art. 6.
Percentuali e
modalita' di erogazione di contributo
1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui
programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo
massimo del 90% fatte salve le percentuali piu' basse stabilite dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni
sull'importo totale, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte
dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.
3. Le modalita', i tempi
nonche' tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi
ammessi a finanziamento nonche' la presentazione della documentazione necessaria
ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti
direttoriali.
Art. 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
Il direttore generale: La Torre