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Decreto 27 dicembre 2007
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Finanziamento di progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.
(GU n. 92 del 18-4-2008)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR 2005-2007) approvato dal
CIPE nella riunione del 18 marzo 2005 riportante le strategie nazionali
per la ricerca e l'innovazione, ivi incluse le indicazioni di questa
amministrazione per la ricerca nel sistema agricolo;
Visto il Programma nazionale di ricerca sull'agricoltura biologica (PNR-AB)
adottato in data 19 dicembre 2001;
Visto la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 59;
Visto il decreto MIPAF del 31 luglio 2003 recante l'approvazione della
graduatoria finale dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica
sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale 30 luglio
2002;
Visto il decreto MIPAF n. 120 del 24 marzo 2004, e successivi
aggiornamenti, che, sul dettato del decreto ministeriale n. 375 del 21
luglio 2003, istituisce l'albo di esperti per la valutazione dei
progetti di ricerca finanziati da questo Ministero;
Visto il decreto n. 406 del 31 luglio 2003 che istituisce il comitato di
valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 recante disposizioni in materia di
agricoltura;
Visto il decreto ministeriale n. 200/07 del 18 luglio 2007, recante
modalita' di funzionamento del Fondo a sostegno delle attivita' indicate
al comma 1, lettera a) dell'art. 3 della citata legge n. 38/2003;
Visto il decreto ministeriale n. 142059 che in applicazione della
disposizione di cui al citato art. 59 della legge 488 del 23 dicembre
1999, dispone una variazione in aumento in termini di competenza e cassa
del cap. 7742, art. 2 nello stato di previsione del MIPAAF per l'anno
finanziario 2007;
Decreta:
Art. 1.
Obiettivi
Con il presente decreto il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali intende finanziare progetti di ricerca nel
settore dell'agricoltura biologica secondo modalita' di finanziamento a
sportello riguardanti tematiche di ricerca su base libera, cioe'
presentate su iniziativa dei ricercatori e rispondenti alle priorita'
evidenziate nei documenti di programmazione Regionale, nazionale e
comunitaria.
Art. 2.
Risorse finanziarie
L'importo totale delle risorse destinate al finanziamento di
progetti di ricerca nel settore biologico, secondo le modalita' a
sportello, e' pari ad Euro 3.922.804,00. Ciascun progetto deve prevedere
una richiesta di finanziamento non superiore a Euro 400.000,00 nonche'
una durata non superiore a 36 mesi.
Art. 3.
Requisiti di ammissione dei piani di fattibilita'
1. Possono presentare piani di fattibilita' il Consiglio per la
ricerca e sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A),
oppure i Dipartimenti o istituti universitari, oppure enti pubblici di
ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti
territoriali, i consorzi interuniversitari.
2. Possono, altresi', presentare piani di fattibilita' gli enti privati
ed altri enti che svolgono attivita' di ricerca non a scopo di lucro,
unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca.
3. Le azioni di ricerca indicate non devono essere gia' inserite in
altri progetti in atto o in fase di attivazione finanziati da questa e/o
altre amministrazioni, se non come approfondimenti ulteriori o azioni su
piu' ampia scala di aspetti specifici gia' considerati in altre
iniziative.
Art. 4.
Modalita' di presentazione dei progetti
1. La presentazione dei progetti avviene come piani di fattibilita'
redatti secondo il modello e relative istruzioni di cui all'allegato 2
del decreto ministeriale n. 200 del 18 luglio 2007. Il piano di
fattibilita' dovra' essere recapitato a mano o inoltrato a mezzo
raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo
rurale - POSR IV ricerca e sperimentazione, via XX settembre n. 20 -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Della
data di inoltro fara' fede il timbro postale o, se consegnato
direttamente, il timbro del protocollo di questa Direzione generale. I
piani di fattibilita' inviati dopo il termine fissato e quelli che
risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente
decreto saranno dichiarati inammissibili.
Art. 5.
Istruttoria e valutazione
1. La Direzione generale dello sviluppo rurale cura l'istruttoria,
compresa l'ammissibilita' alla valutazione tecnico-scientifica dei piani
di fattibilita' presentati, e affida al gruppo tecnico-scientifico di
cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 200/2007 la selezione dei
piani di fattibilita' ammessi a valutazione.
La valutazione dei piani di fattibilita' si basa sui criteri di seguito
riportati:
competenza scientifica dell'unita' proponente;
adeguatezza delle risorse disponibili;
adeguatezza delle risorse richieste rispetto alle attivita' proposte;
chiarezza e verificabilita' degli obiettivi e dei risultati;
grado di innovazione scientifica conseguibile in relazione allo stato
dell'arte;
rispondenza tra obiettivi e metodologie scientifiche adottate per
conseguirli.
A seguito di eventuale giudizio positivo del piano di fattibilita', il
Mipaaf chiedera' ai proponenti il dettaglio del progetto mediante
la compilazione delle apposite schede (allegato 1 decreto ministeriale
n. 200 del 18 luglio 2007) da sottoporre alla valutazione del Comitato.
I modelli, di cui al decreto ministeriale n. 200 del 18 luglio 2007 sono
reperibili al sito: (http://www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default).
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2007
Il direttore generale: Serino