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Decreto 28 marzo 2007
Ministero delle politiche alimentari e forestali. Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007, di cui all'articolo 3 del decreto 24 marzo 2005.
(G.U. n. 111 del 15-5-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante "Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuta la necessita' di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2007;
Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 23 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
Nuovo agricoltore
1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
un nuovo agricoltore puo' richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva
nazionale qualora si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k), del
regolamento (CE) n. 795/2004.
2. In tal caso, l'agricoltore:
a) dichiara, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve detenere almeno
un ettaro di superficie ammissibile.
Art. 2.
Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo
1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, puo' richiedere titoli
all'aiuto alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera a) e per le quali non e' stato possibile richiedere premi nel periodo di riferimento.
2. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti.
3. E' consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2006.
4. Non e' consentito
richiedere titoli, sulla base del presente articolo, da parte degli agricoltori
che abbiano gia' indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come
causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, per escludere dal calcolo dei
titoli uno o piu' anni del periodo di riferimento, in applicazione dell'art. 40
del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' del decreto ministeriale n. 1628 del
3 agosto 2004.
Art. 3.
Allineamento alle medie regionali
Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e
dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore, che
gia' detiene titoli e che per il 2007 ha i requisiti per accedere alla riserva
di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, puo' richiedere l'innalzamento
alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005
alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 3, ovvero all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) deve dichiarare tutti
i titoli di cui richiede l'adeguamento alla media regionale;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e
51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui
alla lettera b) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli
1 e 2 del presente decreto.
Art. 4.
Agricoltori che
dichiarano un numero di ettari inferiori
Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con
superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con
una forma di pubblico intervento, puo' richiedere l'aumento del valore dei
titoli assegnati alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;
c) deve dichiarare tutte
le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n.
1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le
quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.
Art. 5.
Acquisto di terreni dati in locazione
1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 795/2004, ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o
parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di
riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attivita'
agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, puo' richiedere
titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;
c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b).
2. E' consentito
richiedere titoli, sulla base del presente articolo, unicamente in relazione
alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 30 aprile 2006.
Art. 6.
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE) n.
795/2004, ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o
giudiziario relativo al periodo di riferimento, puo' richiedere titoli alle
seguenti condizioni:
a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004;
b) deve produrre copia
del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria, che
descriva le superfici e/o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio
nel periodo di riferimento.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Per le fattispecie contemplate agli articoli 1, 2 e 5, che prevedono la
richiesta di titoli per superficie, non e' consentito richiedere titoli
all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilita' all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA provvedera' a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in particolare, di quanto previsto al capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto,si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 marzo 2007
Il direttore generale: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1,
foglio n. 304