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Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 8 del 18-06-2007
Promozione della coltura della canapa (cannabis sativa l.) e altre colture innovative nel territorio dell’Emilia-Romagna
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 82 del 18-6-2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di
multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel
rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la
strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate
a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle
imprese agricole ed a favorire l’integrazione fra i processi agricoli ed
i processi industriali.
ARTICOLO 2
Attività
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la
Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attività,
anche di carattere pilota:
a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;
b) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
c) confronto per l’individuazione delle varietà più idonee ai singoli
ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori
agrotecniche;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione
e stoccaggio;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a carattere
pilota;
f) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle
materie prime compresi gli studi di mercato.
ARTICOLO 3
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, sono
i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione,
la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento
dell’intera filiera (esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e
alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del
settore agricolo e/o del settore industriale, con priorità ai progetti
che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti
universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel
settore.
2. È data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti
aggregati in filiera.
ARTICOLO 4
Criteri e priorità
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l’erogazione dei
contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella
programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.
ARTICOLO 5
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante
l’istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli
nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 giugno 2007
VASCO ERRANI