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Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale n. 9 del 03-04-2007

Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di  agricoltura

 

 (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 16 del 17-4-2007 supplemento 2)

 

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

 

la seguente legge:

Titolo I


Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario


Capo I


Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità della bonifica provinciale
1. La Provincia autonoma di Trento riconosce, promuove ed organizza l’attività di bonifica come funzione di interesse pubblico in materia di difesa del suolo, di regolazione ed utilizzazione delle risorse idriche e di  tutela ambientale, ai fini della salvaguardia, della fruizione e dell’equilibrato sviluppo del territorio provinciale e delle sue risorse.

2. L’attività di bonifica si fonda sul concorso e sul coordinamento dell’azione pubblica con quella privata e viene programmata, organizzata e svolta nell’ambito dei comprensori di bonifica individuati ai sensi di questa  legge.

3. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), l’attività di bonifica è programmata e gestita dai consorzi di bonifica nel rispetto e secondo gli indirizzi degli strumenti programmatici della Provincia, che approva i piani generali di bonifica. La gestione delle opere di bonifica compete ai consorzi di bonifica.

ARTICOLO 2

Riordino territoriale ed istituzionale
1. Ai fini della pianificazione, della realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione dello spazio rurale, sul territorio provinciale sono individuati uno o più ambiti territoriali denominati  comprensori di bonifica.

2. I nuovi comprensori di bonifica sono delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo funzionale, in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività di bonifica con le modalità e le  procedure previste dal regolamento di esecuzione di questa legge.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, approva la delimitazione, mediante perimetrazione, dei nuovi comprensori di bonifica e la conseguente classificazione, declassificazione o riclassificazione di bonifica del territorio provinciale.

4. Nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo 1 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale può provvedere all’istituzione, soppressione o fusione di consorzi di bonifica su ciascun comprensorio individuato. Per motivate esigenze la Giunta provinciale può istituire un solo consorzio per più comprensori di bonifica.

ARTICOLO 3

Attività di bonifica
1. I consorzi di bonifica nell’ambito dei rispettivi comprensori esplicano l’attività di bonifica, intesa come il complesso delle azioni preordinate:

a) alla sistemazione e difesa idrogeologica dei territori classificati, alla loro valorizzazione produttiva ed ambientale, e in particolare a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l’uso del suolo e dell’acqua per gli insediamenti abitativi, produttivi e per la fruizione dell’ambiente;

b) allo scolo delle acque meteoriche provenienti anche dall’esterno dei singoli comprensori di bonifica;

c) all’irrigazione dei terreni agricoli.

2. Al fine di promuovere un uso più efficace e razionale delle risorse idriche, i consorzi esercitano altresì le funzioni e le attività previste dall’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

ARTICOLO 4

Funzioni di bonifica
1. L’attività di bonifica si svolge attraverso l’esercizio delle seguenti funzioni:

a) pianificazione e programmazione delle nuove opere e interventi di bonifica, nonché delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria;

b) esecuzione delle opere e degli interventi di bonifica;

c) manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza delle opere di bonifica;

d) polizia idraulica sulle opere di bonifica.

Capo II

Pianificazione e programmazione

ARTICOLO 5

Piano generale di bonifica
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale approva il piano generale di bonifica sulla base delle proposte formulate dai consorzi di bonifica per i rispettivi comprensori e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

2. Il piano generale di bonifica ha durata pluriennale ed è formulato in conformità agli indirizzi previsti nel programma di sviluppo provinciale, agli strumenti di pianificazione territoriale provinciali e degli enti locali ed   assicura il coordinamento con la programmazione provinciale per la difesa del suolo e con i piani di bacino.

Capo III

Esecuzione delle opere e degli interventi

ARTICOLO 6

Esecuzione delle opere e degli interventi di competenza pubblica
1. All’esecuzione delle nuove opere e degli interventi pubblici di bonifica, ivi comprese le opere di sistemazioni idraulico-agrarie, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica esistenti, la Provincia, sentito il consorzio di bonifica competente per territorio, può provvedere direttamente e a totale carico pubblico in conformità a quanto  disposto dall’articolo 1, quarto comma, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), oppure mediante concessione ai consorzi di bonifica individuati nel piano generale di bonifica.

2. I consorzi concessionari ai sensi del comma 1 redigono annualmente i progetti esecutivi delle opere e degli interventi compresi nel piano e li trasmettono alla Giunta provinciale per l’approvazione. L’approvazione dei  progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

3. Se il consorzio di bonifica non provvede in conformità alle disposizioni della concessione, la Provincia, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all’affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

4. Le opere si intendono compiute e consegnate al consorzio, per la loro vigilanza, manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data del collaudo. Qualora l’opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione si applica con riferimento ai singoli lotti.

ARTICOLO 7

Esecuzione delle opere private obbligatorie e non obbligatorie e contributi provinciali

1. Alla realizzazione delle opere private obbligatorie comprese nel piano generale di bonifica si applicano le disposizioni di cui al capo V (Delle  opere di competenza privata) del titolo II del regio decreto n. 215 del 1933. Per  la realizzazione di tali opere sono concessi contributi con le modalità, i criteri e nella misura previsti dalla vigente normativa provinciale.
2. Le opere e gli interventi di competenza privata non previste nel piano generale di bonifica possono beneficiare di contributi provinciali con le modalità, i criteri e nella misura previsti dalle leggi di settore.

Capo IV

Esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere di bonifica

ARTICOLO 8

Formazione dell’elenco delle opere pubbliche di bonifica
1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione e con le modalità ivi previste, la Giunta provinciale, avvalendosi dei consorzi competenti per territorio, provvede alla ricognizione delle opere e all’approvazione dell’elenco delle opere pubbliche di bonifica da consegnare per la gestione ai singoli consorzi.

2. La Giunta provinciale, previa classificazione o riclassificazione delle opere ove occorra e previa eventuale acquisizione al demanio di rii e di fossi, provvede al loro inserimento nei relativi elenchi e all’individuazione  degli enti consegnatari.

3. Se necessario, prima della consegna la Provincia provvede alla sistemazione delle opere direttamente o mediante specifico finanziamento ai consorzi.

ARTICOLO 9

sercizio, manutenzione e vigilanza delle opere
1. I consorzi provvedono all’esercizio, alla manutenzione ed alla  vigilanza delle opere di cui sono consegnatari con oneri a carico della contribuenza consortile.

2. Per la manutenzione delle opere pubbliche la Provincia può erogare un contributo con le modalità, i criteri e nella misura previsti dalla normativa  vigente.
3. All’esercizio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere private obbligatorie provvedono, a proprie spese, i consorziati interessati.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale in ordine al potere sostitutivo dei consorzi.

Capo V

Polizia idraulica

ARTICOLO 10

Poteri di polizia idraulica
1. I consorzi esercitano i poteri di polizia idraulica previsti dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia, con regolamento adottato previa intesa con i consorzi di bonifica, disciplina le attività di polizia idraulica sulle opere di bonifica.

ARTICOLO 11

Fasce di rispetto
1. Nel regolamento di cui all’arti colo 37 sono individuate le fasce dirispetto delle opere pubbliche di bonifica, a modifica di quanto previsto nel regio decreto n. 368 del 1904. 

Capo VI

Consorzi di bonifica


Sezione l

Disciplina organizzativa

ARTICOLO 12

Natura dei consorzi
1. Ai sensi dell’articolo 59 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell’articolo 862 del codice civile, i consorzi di bonifica sono enti pubblici a struttura associativa, dotati di autonomia statutaria, amministrativa e contabile. I consorzi svolgono la propria attività entro i limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto e sono soggetti alla vigilanza della Provincia, secondo quanto previsto dall’articolo 18.

2. I consorzi di bonifica sono costituiti da tutti i proprietari di beni immobili siti nei singoli comprensori, che assumono la veste di consorziati. I proprietari consorziati che ricevono il beneficio di bonifica hanno l’obbligo  di contribuire alle spese di funzionamento del consorzio e alle spese di gestione e manutenzione delle opere secondo quanto previsto dall’articolo 25.

3. Per quanto riguarda le comproprietà, le proprietà in comunione e condominiali, ad ogni particella edificale corrisponde un solo diritto di voto, mentre i rapporti con i proprietari consorziati sono disciplinati dal  regolamento di esecuzione di cui all’articolo 37.

ARTICOLO 13

Organi
1. Sono organi del consorzio di bonifica:
a) l’assemblea dei consorziati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. La ripartizione dei compiti degli organi del consorzio è disciplinata dallo statuto.

ARTICOLO 14

Sistema elettivo dell’assemblea del consorzio
1. L’assemblea è divisa in due sezioni elettorali:
a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extra-agricoli, privati e pubblici proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso;

b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti dei comuni ricadenti nel perimetro del consorzio di bonifica, o loro delegati.

2. La prima sezione è suddivisa in fasce di contribuenza ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

3. L’assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione.

4. Con regolamento sono disciplinati le fasce di contribuenza, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e per l’elezione del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15

Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, definito nella consistenza numerica dallo statuto, è costituito per tre quarti da membri eletti dall’assemblea dei consorziati scelti nell’ambito della prima sezione e per un quarto da membri  scelti nell’ambito della seconda sezione in rappresentanza dei comuni e da un membro nominato dalla Giunta provinciale.

2. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni.

3. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell’incarico sono sostituiti dai primi dei non  eletti appartenenti alla rispettiva sezione.

ARTICOLO 16

Statuto
1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto deliberato dall’assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il 25 per cento della superficie del comprensorio di competenza. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, ottiene il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Lo statuto del consorzio, adottato dall’assemblea dei consorziati, è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e pubblicato per trenta giorni nell’albo consortile; dell’avvenuta pubblicazione dello statuto è data  notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei comuni ricadenti nel perimetro consorziale. 

3. Lo statuto detta le norme per l’organizzazione e il funzionamento del consorzio in conformità alla normativa vigente.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale approva uno statuto tipo cui i consorzi si attengono nella redazione del proprio statuto.

ARTICOLO 17

Bilancio di previsione e rendiconto generale
1. L’esercizio finanziario del consorzio coincide con l’anno solare. Il consorzio ha un proprio bilancio di previsione e un rendiconto generale, approvati dal consiglio di amministrazione e sottoposti al controllo della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 18.


ARTICOLO 18

Vigilanza, controllo ed esecutività delle deliberazioni consortili
1. La Giunta provinciale, per gli adempimenti e le funzioni di vigilanza attribuitele da questa legge, si avvale del servizio competente in materia di consorzi di bonifica.

2. Il controllo di legittimità è esercitato dalla Giunta provinciale esclusivamente sulle deliberazioni concernenti:

a) bilanci e relative variazioni, rendiconto generale;

b) regolamenti consortili;

c) assunzioni di personale;
d) piani di classifica per il riparto della contribuenza.
3. La trasmissione alla Giunta provinciale delle deliberazioni soggette a controllo avviene, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla loro adozione, ovvero entro cinque giorni se dichiarate immediatamente eseguibili.

4. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive se nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione la Giunta provinciale non le annulla, comunicando al consorzio il relativo provvedimento entro lo stesso termine.
5. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive prima del decorso del termine di cui al comma 4 se la Giunta provinciale comunica di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. Il termine per l’esercizio del controllo è interrotto per una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta provinciale o l’assessore delegato chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l’annullamento ricomincia a decorrere dal momento della ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti.

7. Gli atti in ordine ai quali sono stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio decadono se non perviene risposta alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

8. Tutti gli altri atti del consorzio, ad esclusione di quelli urgenti che possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, sono pubblicati entro otto giorni dalla loro assunzione e per otto giorni consecutivi all’albo consortile e diventano esecutivi al termine della pubblicazione.

9. Gli atti del consorzio di bonifica sono pubblici. L’accesso ai medesimi è consentito sulla base di quanto disposto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e  la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

ARTICOLO 19

Ricorsi
1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro dieci giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

2. Contro le decisioni assunte dagli organi dei consorzi sui ricorsi è ammesso, entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, ricorso alla Giunta provinciale che decide con  provvedimento definitivo.

3. Ai ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

ARTICOLO 20

Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi
1. Per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la Giunta provinciale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del consorzio sono inadempienti.

2. Qualora nella gestione del consorzio siano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dal comma 1, la Giunta provinciale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio e nomina un commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore ad un anno, all’espletamento dei compiti affidatigli. Il commissario ha l’obbligo di indire le elezioni per la ricostituzione degli  organi del consorzio e rimane in carica fino al loro insediamento.

3. Contestualmente alla nomina del commissario la Giunta provinciale nomina una consulta composta da cinque a undici consorziati scelti in modo da rappresentare le varie realtà territoriali che compongono i comprensori  consorziali.

4. Nei provvedimenti di nomina sono determinate le indennità dovute al commissario ed ai componenti della consulta.

5. Il parere della consulta è obbligatorio per le materie elencate all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n.  947 (Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454).

Sezione II

Funzioni

ARTICOLO 21

Accordi di programma
1. I consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le attività previste dalle norme vigenti.

2. Nell’ambito delle funzioni di esecuzione, esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere e degli impianti di  bonifica e di irrigazione, i consorzi provvedono alla realizzazione in concessione delle opere e degli  interventi di difesa del suolo di competenza provinciale attraverso la stipulazione di appositi accordi di programma.

3. Negli accordi di programma è definita l’entità dei rimborsi delle spese tecniche e generali, nonché degli oneri finanziari sostenuti dai consorzi.

ARTICOLO 22

Disposizioni di coordinamento in materia di pianificazione urbanistica
1. Al fine di valutare il grado di sicurezza idraulica del territorio, con riferimento alla previsione di nuovi insediamenti civili e produttivi che gravano sulla rete dei cavi e dei fossi di bonifica preposti alla raccolta e all’allontanamento delle acque meteoriche, in sede di approvazione del piano regolatore generale, secondo le procedure previste dalla normativa provinciale, la Giunta provinciale acquisisce il parere del competente consorzio di bonifica.

2. Se lo sviluppo dell’urbanizzazione locale comporta la riduzione della sicurezza idraulica per effetto della variazione degli indici di deflusso delle acque nei cavi e nei fossi di bonifica, la rete e gli impianti sono  adeguati con oneri finanziari a totale carico dei soggetti cui spetta la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di urbanistica.

ARTICOLO 23

Valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche di bonifica
1. Nel regolamento di cui all’articolo 37 sono individuate le soglie di assoggettabilità, nonché i criteri e le condizioni di esclusione, al di sopra delle quali le opere pubbliche di bonifica di interesse provinciale realizzate dai consorzi di bonifica sono assoggettate alla procedura prevista dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale.

ARTICOLO 24

Scarichi fognari nel sistema di bonifica
1. I titolari delle opere fognarie e depurative che scaricano le acque provenienti dalla propria rete nei cavi e nei fossi ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 8 concordano preventivamente con il consorzio gli interventi necessari al mantenimento dei livelli di sicurezza preesistenti allo scarico. L’esecuzione degli interventi è obbligatoria e preventiva rispetto all’attivazione dello scarico e il relativo onere è a totale carico del richiedente.
2. Lo scarico di acque reflue, anche se depurate, nei cavi e nei fossi ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 8 è soggetto a concessione onerosa rilasciata dal consorzio competente al soggetto richiedente. Gli oneri relativi sono riscossi mediante ruoli esattoriali.

3. Rimangono esclusi dalla disciplina del comma 2 gli scarichi connessi all’esercizio di servizi pubblici di competenza della Provincia.

4. Gli oneri relativi all’esercizio della funzione di scolo effettuata dal consorzio, tramite il sistema di bonifica, delle acque meteoriche provenienti dalla rete fognaria e depurativa, costituisce beneficio di bonifica per tutti gli immobili serviti da tale sistema ed è a carico della  contribuenza consortile che ne beneficia.

Capo VII

Contribuenza consortile ed intervento finanziario pubblico

ARTICOLO 25

Contribuenza consortile
1. I consorziati, agricoli ed extra-agricoli, contribuiscono alle spese di vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica, alle spese relative all’adempimento degli altri fini istituzionali normativamente previsti, nonché a quelle di funzionamento dei consorzi di bonifica.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ripartite sulla base del piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile in ragione del beneficio conseguito o conseguibile dagli immobili di proprietà dei consorziati medesimi.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la predisposizione dei piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile. Il consorzio, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale,  approva il piano di classifica nel quale sono fissati gli indici per la  determinazione del grado di beneficio tratto dalle singole unità immobiliari.

4. Gli indici di cui al comma 3, la cui composizione porta all’individuazione del grado di beneficio che ciascun immobile riceve dalla bonifica in relazione a tutti gli altri immobili, sono determinati sia per gli immobili agricoli che per quelli extra-agricoli e sono:

a) di carattere tecnico (intensità delle opere, soggiacenza e comportamento);
b) di carattere economico (valore dell’immobile).
5. Il prodotto degli indici determina l’indice idraulico finale.
6. Fino all’approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3, trovano applicazione le norme vigenti nei singoli consorzi. 

Capo VIII

Consorzi di miglioramento fondiario

ARTICOLO 26

Compiti dei consorzi
1. I consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933 svolgono le funzioni previste dal medesimo decreto per i consorzi di miglioramento fondiario.

ARTICOLO 27

Statuto
1. Ciascun consorzio adotta uno statuto con il quale disciplina le funzioni e i compiti degli organi consorziali in conformità alla normativa vigente; lo statuto del consorzio deve in ogni caso prevedere che:

a) la realizzazione di miglioramenti fondiari che comportano una spesa superiore a 500.000 euro sia deliberata a maggioranza dall’assemblea alla quale, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno dei consorziati interessati e questi rappresentino più della metà della superficie interessata all’opera; e in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno il quarto della superficie interessata all’opera; l’importo di 500.000 euro può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale tenendo conto dell’aumento del costo della vita;

b) la convocazione dell’assemblea contempli forme idonee atte a garantire la completa conoscenza ed informazione ai consorziati; ove lo statuto preveda la convocazione dell’assemblea mediante invio ai consorziati di  lettera raccomandata, la relativa spesa è a carico dei consorziati;

c) ciascun consorziato possa esercitare il diritto di voto a mezzo di altra persona consorziata o legata al consorziato da rapporto di coniugio o di parentela entro il terzo grado, purché il delegato sia maggiorenne e munito di delega; ciascun delegato non può rappresentare più di due consorziati; le deleghe sono conferite secondo le modalità stabilite dallo statuto;

d) ciascun consorziato possa farsi sostituire nei rapporti con il consorzio da un altro consorziato o da altra persona legata al consorziato da rapporto di coniugio o di parentela entro il terzo grado, a mezzo di mandato speciale, con atto scritto, conformemente alla normativa vigente;  il mandatario non può rappresentare a tali fini più di un consorziato.
2. Lo statuto del consorzio è adottato dall’assemblea dei consorziati e inviato alla Giunta provinciale per l’approvazione. Ferma restando la pubblicazione prevista dall’articolo 16, lo statuto è altresì pubblicato per trenta giorni successivi alla comunicazione dell’approvazione dello statuto da parte della Giunta provinciale; di tale pubblicazione è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei comuni del comprensorio  consortile.

3. La Giunta provinciale può approvare uno schema di statuto tipo per i consorzi di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, al quale i consorzi possono fare riferimento per la disciplina delle modalità di  funzionamento degli organi di amministrazione e gestione. 

ARTICOLO 28

Adeguamento degli statuti dei consorzi di miglioramento fondiario
1. Ogni consorzio di miglioramento fondiario adegua lo statuto alle disposizioni di legge previste dall’articolo 27, comma 1, e trasmette le relative deliberazioni dell’assemblea alla Giunta provinciale per l’approvazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Ove il consorzio non provveda all’adeguamento dello statuto ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale, previa diffida, interviene in via surrogatoria nominando un commissario con il compito di provvedere  all’adeguamento dello statuto.

ARTICOLO 29

Vigilanza e controllo degli atti del consorzio
1. Il consorzio di miglioramento fondiario è soggetto alla vigilanza della Giunta provinciale, che a tal fine si avvale della struttura provinciale competente, nei casi e con le forme previste da questo articolo.

2. La vigilanza sul consorzio comprende in particolare i seguenti adempimenti:

a) vigilare sull’osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente per la costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione e la modifica del perimetro consorziale;

b) approvare lo statuto e le sue modifiche, decidendo anche in merito agli eventuali ricorsi e apportando modificazioni al testo dello statuto deliberato dal consorzio;

c) intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il regolare funzionamento del consorzio e il corretto adempimento dei suoi compiti istituzionali;

d) decidere in merito agli eventuali ricorsi connessi alle fasi previste dalla lettera a) nonché con riferimento al mancato rispetto delle norme statutarie;

e) approvare, ove il consorzio lo richieda, i piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune, ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 (Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale);

f) effettuare la revisione ordinaria, ogni triennio, e straordinaria, quando se ne ravvisa la necessità, dei bilanci consorziali.

3. Ferma restando la competenza del consorzio in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti dallo stesso realizzati, il consorzio è tenuto ad effettuare periodiche verifiche circa lo  stato di  manutenzione, la sufficienza e la stabilità delle opere e degli impianti, da certificare con verbali a firma di tecnici abilitati, avvalendosi anche di liberi professionisti. Le verifiche devono essere trasmesse alla struttura provinciale competente.

4. Ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, i dipendenti assegnati alla struttura provinciale competente, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno diritto di accedere ai locali e alle attrezzature del consorzio e di eseguire i controlli e le indagini che essi ritengono necessari per l’esecuzione dei loro compiti. Gli organi del consorzio devono mettere a loro disposizione i libri, gli atti e i documenti dell’ente e forniscono loro tutte le informazioni e i dati che essi richiedono. Le medesime facoltà spettano anche ai revisori previsti dall’articolo 30, che si legittimano mediante esibizione dell’incarico ricevuto.

ARTICOLO 30

Revisione dei bilanci del consorzio
1. Per l’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 29, comma 2, lettera f), la Provincia può avvalersi, sulla base di una convenzione:

a) di associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario, riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre  disposizioni in materia di agricoltura) o da riconoscersi ai sensi di  questo articolo;

b) di soggetti idonei a svolgere tale compito sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. La selezione delle associazioni e dei soggetti con i quali stipulare la convenzione è effettuata con le procedure previste dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

3. Le associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario, di cui al comma 1, possono essere costituite anche in forma societaria.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Giunta provinciale può autorizzare i singoli consorzi ad effettuare la revisione del bilancio obbligatoria direttamente presso uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera 

a), scelto dal beneficiario. In questo caso, su richiesta del consorzio di miglioramento fondiario, le relative spese possono essere erogate direttamente al consorzio stesso o al prestatore del servizio di revisione.

5. Il riconoscimento delle associazioni previste dal comma 1, lettera a),  può essere concesso dalla Giunta provinciale all’associazione che risponda ai  seguenti requisiti:
a) sia legalmente costituita con atto pubblico e alla stessa aderiscano almeno settanta consorzi di miglioramento fondiario;

b) per statuto svolga la propria attività esclusivamente ai fini di rappresentanza, di tutela e di assistenza dei consorzi aderenti;

c) disponga di organizzazione e personale adeguati, in modo da dare sufficiente affidamento circa l’idoneità ad assolvere gli adempimenti da affidarsi con la convenzione prevista dal comma 1.

6. Per ottenere il riconoscimento, l’associazione deve presentare domanda alla Giunta provinciale, corredandola della documentazione atta a comprovare l’esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

7. Il riconoscimento può essere revocato dalla Giunta provinciale qualora l’associazione svolga attività in contrasto con il proprio statuto o con le norme di legge.

8. Prima di disporre la revoca del riconoscimento, l’associazione interessata è diffidata dalla struttura provinciale competente e può presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni.

9. Il riconoscimento o la revoca dello stesso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 31

Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado
1. Per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di  miglioramento fondiario che interessano più consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933, nonché per fornire assistenza tecnico-amministrativa ai consorzi aderenti, tra i consorzi medesimi possono essere costituiti  consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado con le modalità previste da questo articolo; per la costituzione del consorzio di secondo grado, l’adesione di ciascun consorzio di primo grado nonché lo schema di statuto sono deliberati con le maggioranze previste dall’articolo 55, secondo comma, lettera b), del regio decreto n. 215 del 1933.

2. I consorzi di miglioramento fondiario interessati alla costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, previa determinazione dei competenti organi statutari secondo quanto previsto dal comma 1, presentano alla Giunta provinciale apposita domanda, corredata da uno schema di statuto contenente le finalità, l’organizzazione e il funzionamento  dell’ente.

3. La Giunta provinciale delibera la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado e ne approva lo statuto.

4. Gli oneri relativi al funzionamento e alle attività del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sono ripartiti fra i consorzi ad esso aderenti secondo le modalità stabilite dallo statuto.

5. Per la vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado si applica, in quanto compatibile, l’articolo 29.

6. Resta ferma la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado intervenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell’articolo 28 bis della legge provinciale n.  38 del 1988.

ARTICOLO 32
Scioglimento degli organi e soppressione del consorzio di miglioramento fondiario di primo e di  secondo grado

1. Qualora gli organi del consorzio di miglioramento fondiario di primo o di secondo grado compiano gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto o non assicurino il normale funzionamento del consorzio, la Giunta  provinciale dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio  e nomina un commissario per reggere il consorzio per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a un anno, per l’espletamento dei compiti affidatigli.

2. Il commissario ha l’obbligo di indire le elezioni per la ricostituzione degli organi del consorzio ovvero, qualora ritenga che non sussistono più le condizioni per il proseguimento dell’attività del consorzio, propone alla Giunta provinciale, sulla base di un’apposita relazione, la soppressione del consorzio.

3. Nel caso in cui il commissario ritenga che sussistono le condizioni per la prosecuzione dell’attività del consorzio, la Giunta provinciale nomina una consulta composta da cinque a sette consorziati scelti in modo da  garantire la rappresentanza di tutto l’ambito territoriale ricompreso nel perimetro consorziale.

4. Nel provvedimento di nomina è determinata l’indennità dovuta al commissario che è assunta a carico del consorzio.

ARTICOLO 33

Elenco provinciale dei consorzi di miglioramento fondiario
1. La struttura provinciale competente forma e tiene aggiornato l’elenco dei consorzi di miglioramento fondiario, distinto tra consorzi di primo e di secondo grado.

2. L’elenco provinciale è pubblico e riporta la denominazione, la sede, il grado e il perimetro consorziale. 

Capo IX

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 34

Fusione del Consorzio di bonifica Atesino di Trento, del Consorzio di bonifica della Piana Rotaliana e  del Consorzio fersinale

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede alla fusione del Consorzio di bonifica Atesino di Trento, costituito con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 8 febbraio 1938, n. 206, del Consorzio di bonifica della Piana Rotaliana, costituito con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 marzo 1985, n. 1692, e del Consorzio fersinale, costituito con decreti capitanali del 18  settembre 1814, n. 13679 e 28 maggio 1836, n. 7678-1228, istituendo un unico consorzio di bonifica, anche  articolato in distretti, con una nuova denominazione e delimitazione del relativo perimetro. La Giunta provinciale,  nel disporre la fusione, stabilisce le modalità per la liquidazione delle attività pregresse concernenti i territori declassificati e quelle per la successione da parte del nuovo consorzio nei rapporti giuridici ed amministrativi degli enti soppressi o fusi.

2. La Giunta provinciale, ai fini dell’adozione del provvedimento di  fusione dei consorzi previsti dal comma 1,acquisisce il parere delle  organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello  provinciale e organizza assemblee pubbliche alle quali possono partecipare i  consorziati dei rispettivi consorzi nelle quali sono date informazioni sulle modalità di fusione dei tre consorzi.

3. Con il provvedimento di fusione la Giunta provinciale nomina un commissario e una consulta, composta dai rappresentanti dei consorzi di bonifica, per l’adozione degli atti e degli adempimenti previsti dal comma 1,  e in particolare per:

a) adottare, entro un anno dalla sua istituzione e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, lo statuto dell’ente;

b) adottare il piano di classifica entro sei mesi dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione dei relativi criteri;

c) indire, entro ventiquattro mesi dall’istituzione del consorzio di bonifica, le elezioni degli organi consorziali.

ARTICOLO 35

Rinvio
1. Per quanto non disposto da questo titolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto n. 215 del 1933, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici statali gli organi e le competenti strutture della Provincia.

ARTICOLO 36

Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 27, 28 e 28 bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura);

b) gli articoli 35 e 36 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5 (Disposizioni in materia di agricoltura); 

c)l’articolo 33 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

d) l’articolo 92 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’articolo 14, comma 4, la legge provinciale 24 luglio 1978, n. 24 (Disposizioni sui consorzi di bonifica) è abrogata.

ARTICOLO 37

Regolamento di esecuzione
1. Il regolamento di esecuzione è adottato dalla Giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime  entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento.

Titolo II

Disposizioni in materia di riordino fondiario


Capo I

Disposizioni generali

ARTICOLO 38

Finalità
1. La Provincia promuove e attiva le iniziative e gli istituti in materia di riordino fondiario previsti da questo titolo, rivolti a favorire l’accorpamento dei fondi e a disincentivarne il frazionamento al fine di:

a) consentire la permanenza della popolazione in zone disagiate o di montagna, indirizzare a una più idonea dislocazione delle strutture aziendali, incrementare la specializzazione degli indirizzi produttivi e favorire la costituzione di convenienti unità colturali;

b) assicurare il raggiungimento di un adeguato livello di redditività alle aziende agricole, lo sviluppo dell’agricoltura, la salvaguardia del patrimonio umano, culturale e produttivo del territorio provinciale.

ARTICOLO 39

Definizioni
1. Ai fini di questo titolo, per riordino fondiario si intendono le attività e le iniziative che favoriscono:

a) la conservazione dell’integrità aziendale attraverso la formazione dei compendi unici previsti dall’articolo 40;

b) la promozione e l’effettuazione di operazioni di ricomposizione fondiaria e di riconversione colturale;

c) la promozione o l’effettuazione di operazioni di affitto agrario in  favore dei giovani, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), la Provincia accerta il  possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica   d’imprenditore agricolo professionale sulla basedei  criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 

Capo II

Disposizioni in materia d'integrità aziendale

ARTICOLO 40

Compendio unico
1. Per compendio unico s’intende l’estensione di terreno agricolo necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività come determinato, in funzione dei diversi ordinamenti colturali, dal piano provinciale di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti vigenti in materia.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta provinciale con deliberazione determina la dimensione dei compendi unici. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è accessibile sul sito  internet della Provincia.

3. Ai sensi dell’articolo 5 bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 i compendi unici sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati, per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi, i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti compendio unico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli  anche non confinanti fra loro, purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola.

4. Salvo quanto disposto da questo articolo, resta fermo l’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 228 del 2001.      

ARTICOLO 41

Terreni agricoli
1. Ai fini di questo capo sono considerati terreni agricoli quelli che, in base ai piani urbanistici di qualsiasi ordine e grado, disciplinati dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), sono destinati all’esercizio delle attività indicate dall’articolo 2135 del codice civile.

2. Ai fini della costituzione del compendio unico possono essere considerati agricoli, inoltre, i terreni coltivati, anche se gli strumenti urbanistici prevedono una loro diversa destinazione d’uso.

Capo III

Disposizioni in materia di ricomposizione fondiaria

ARTICOLO 42

Ricomposizione fondiaria
1. La Provincia promuove le operazioni di ricomposizione fondiaria nelle forme e con gli incentivi previsti dal titolo I, capo V, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

ARTICOLO 43

Espropriazione e trasferimenti coattivi
1. L’approvazione del piano di riordinamento fondiario da parte della Giunta provinciale equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d’urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Per l’espropriazione e per le occupazioni delle aree necessarie all’attuazione del piano di riordinamento fondiario si applica la normativa provinciale vigente in materia di espropriazioni. Con l’approvazione del piano di riordinamento fondiario si applicano, inoltre, gli articoli 851, 852 e 853 del codice civile, relativi ai trasferimenti coattivi, alle rettificazioni di confine e all’arrotondamento di fondi.

ARTICOLO 44

Disposizioni per il recupero e il riutilizzo di terreni agricoli
1. La Provincia, nel caso in cui sia pregiudicato l’obiettivo del mantenimento dell’integrità aziendale e della formazione di compendi unici, è autorizzata ad effettuare:

a) acquisti e vendite di terreni agricoli da destinare alla costituzione o all’ampliamento di aziende agricole, nell’ambito delle operazioni di riordinamento fondiario;

b) acquisti di terreni agricoli per consentire operazioni di permuta a favore di imprenditori agricoli espropriati, nell’ambito dell’attuazione di piani industriali o artigianali che prevedono l’espropriazione per pubblica utilità;

c) acquisti di terreni agricoli, con annessa la realizzazione di infrastrutture e la formazione di compendi unici, da mettere a disposizione di imprenditori agricoli per la costituzione di compendi unici;

d) acquisti di terreni agricoli, con annessa la realizzazione di infrastrutture, da mettere a disposizione, anche mediante contratti di affitto, ad imprenditori agricoli;

e) attività di promozione della stipulazione di contratti di affitto di terreni a destinazione agricola.

2. La Provincia, nel rispetto dell’ordinamento comunitario, può affidare le attività di cui al comma 1 ad una società da essa controllata. In tal caso la società svolge le predette attività sulla base di direttive della Giunta provinciale.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 45

Dotazione finanziaria
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Le misure di aiuto previste da questa legge fanno riferimento ad aiuti già autorizzati dalla Commissione europea nell’ambito del piano di sviluppo rurale e delle leggi provinciali.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Titolo III

Modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura


Capo I

Modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura

ARTICOLO 46
Modificazione dell’articolo 12 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 12 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, è inserito il seguente:

"Nel caso di corsi professionali di base rivolti alla formazione di operatori per la fecondazione artificiale organizzati da centri scolastici riconosciuti, la partecipazione al corso è ammessa anche prima del compimento del  diciottesimo anno di età a condizione che la prova teorico-pratica, per il conseguimento dell’idoneità, sia sostenuta dopo il compimento del diciottesimo anno di età."

ARTICOLO 47
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)

1. Il comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, è abrogato.

2. Dopo l’articolo 43 bis della legge provinciale n. 4 del 2003 è inserito il seguente:

"Art. 43 ter Coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino

1. La Provincia riconosce e promuove, in quanto attività agricole realizzate in provincia di Trento, la produzione di piante officinali coltivate in Trentino, individuate da apposito elenco tramite regolamento di attuazione da adottarsi  entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione. Promuove inoltre l’aggiornamento tecnico degli operatori sui  temi della coltivazione, raccolta, conservazione e commercializzazione di tali prodotti nonché l’adozione di specifici disciplinari di produzione a tutela dell’ambiente e del consumatore.

2. Il prodotto risultante dall’attività agricola di coltivazione in ambito provinciale delle singole specie di cui al comma 1 può essere commercializzato tal quale o in seguito ad operazioni di prima trasformazione connesse all’azienda agricola quali ad esempio taglio, essiccazione e distillazione.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, la Provincia disciplina con proprio regolamento la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il  commercio di piante officinali coltivate in Trentino. Il regolamento comprende le disposizioni necessarie a tutelare la sanità e l’igiene pubblica. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione provinciale in vigore in materia di protezione della flora alpina.

4. Per qualificare l’attività di produzione e prima trasformazione delle piante officinali coltivate in Trentino, la Provincia promuove la  partecipazione degli agricoltori a corsi di qualificazione professionale. Il corso di qualificazione professionale per coltivatori di piante officinali è organizzato dalla Provincia con le modalità stabilite dal regolamento. Sono considerati validi, ai fini di questo comma, gli attestati di frequenza a  corsi aventi analoghecaratteristiche organizzati dalla Provincia di Bolzano o  da altre regioni.

5. In caso di violazioni del regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

6. In caso di violazione reiterata il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell’attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo compreso fra sei mesi e un anno. Se successivamente viene accertata un’altra violazione della stessa specie o la reiterazione è specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell’attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni.

7. Se dal fatto deriva pericolo per l’igiene e la sanità pubblica il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell’attività.

8. Per le violazioni riguardanti l’igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia."

3. All’articolo 49, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2003, dopo  la lettera h) è aggiunta la seguente "h bis)l’effettuazione di analisi, indagini diagnostiche e consulenze nel campo delle epizozie e fitopatie nell’ambito di progetti dimostrativi o di risanamento, realizzate da parte di istituti pubblici particolarmente qualificati nel settore della ricerca o della diagnostica."

4. Nel titolo II della legge provinciale n. 4 del 2003, dopo l’articolo 88 è aggiunto il seguente capo:

"Capo II bis Produzione integrata"
5. Dopo l’articolo 88 della legge provinciale n. 4 del 2003, nel capo II bis, è aggiunto il seguente:
"Art. 88 bis Definizioni

1. Al fine di perseguire una maggiore tutela della salute degli operatori e dei consumatori ed un minor impatto ambientale, la Giunta provinciale promuove, in accordo con i settori produttivi, tecniche di produzione integrata per i rispettivi comparti agricoli trentini.

2. Per la definizione di produzione integrata viene adottata quella stabilita dall’Organizzazione internazionale per la lotta biologica (OILB) che recita: "La produzione integrata è un sistema di coltivazione agricola che  produce alimenti e altri prodotti di alta qualità, attraverso l’uso di risorse  naturali e di meccanismi regolatori per sostituire (diminuire) l’utilizzo di  contaminanti (inquinanti) e per assicurare una produzione agricola  sostenibile. In particolare si pone l’accento sull’aspetto olistico del  sistema che include la totalità della coltivazione agricola come unità  basilare dei cicli di nutrienti equilibrati e di benessere di tutte le specie  animali. La protezione della salute umana, la conservazione e il miglioramento  della fertilità del suolo e delle diversità degli habitat sono componenti  essenziali di questo sistema di produzione. I metodi biologici, tecnici e  chimici sono accuratamente equilibrati e tengono in conto la protezione  dell’ambiente, la redditività e le esigenze sociali."

3. La Giunta provinciale con deliberazione fissa i principi ed i criteri per la predisposizione dei disciplinari di produzione integrata dei singoli comparti."


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

Trento, 3 aprile 2007


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


L. DELLAI
 


ALLEGATO 1
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 45, comma 1)
 

Articolo Descrizione  Capitolo Unità previsionale di base
Art. 6, comma 1 Esecuzione diretta nuove opere ed interventi pubblici di bonifica   503310

805720/002
 
50.10.210

80.35.210

Art. 7  Concessione contributi per realizzazione di opere private 500650 50.10.210
Art. 8, comma 3 Spese per sistemazione opere di bonifica   503310 50.10.210
Art. 9, comma 2 Concessione contributo per manutenzione opere pubbliche  503310 50.10.210
Art. 21 Accordi di programma   506000/002 50.15.120
Art. 30, comma 1  Convenzione per revisioni bilanci consorzi 506050 50.15.120
Art. 42  Promozione operazioni di ricomposizione fondiaria 503310 50.10.210
Art. 44  Recupero e riutilizzo terreni agricoli 503250
503310
504400
504450
50.10.210
Art. 47 Corsi di qualificazione professionale per coltivatori di piante officinali 507000/003 50.10.210