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Circolare 25 febbraio 2008, n. 4786
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Circolare esplicativa sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
(GU n. 86 del 11-4-2008)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie
Ministero della salute - Gabinetto del Ministro
Ministero dello sviluppo economico - Gabinetto del Ministro
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane - Area
verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare -
Gabinetto del Ministro
Istituto superiore di sanita' - Dipartimento ambiente e connessa
prevenzione primaria
Agenzia per la protezione dell'ambiente - Servizi tecnici
Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari
Al direttore generale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura
Confagricoltura
Coldiretti
CIA
Copagri
Assofertilizzanti
Unionchimica
Istituto per il controllo della qualita' dei fertilizzanti
Assometab
Consorzio italiano compostatori
Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006 (di seguito
decreto legislativo n. 217/2006), ha abrogato la legge n. 748/1984 ed ha
adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (Reg. (CE) n.
2003/2003).
Il citato decreto legislativo, disciplinando la materia, ha introdotto
nuovi obblighi in relazione alla tracciabilita' dei fertilizzanti,
quali:
iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» ed al
«Registro dei fertilizzanti», quest'ultimo limitato ai prodotti
nazionali;
conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti.
Con nota circolare prot. n. 33462 del 4 agosto 2006, erano stati forniti
chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 con
particolare riferimento ai precitati obblighi. Al riguardo, tenuto conto
dell'esperienza maturata nel periodo di prima applicazione delle
succitate norme, si ritiene necessario apportare modificazioni ed
aggiornamenti alle disposizioni impartite con la suddetta circolare.
A. Iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al
«Registro dei fertilizzanti».
L'iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al
«Registro dei fertilizzanti», tenuti presso questa Direzione generale,
deve avvenire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima dell'immissione del
fertilizzante sul mercato.
Le domande di iscrizione devono essere effettuate impiegando l'apposita
modulistica prevista negli allegati 13 e 14 del decreto legislativo n.
217/2006 e disponibili in formato elettronico sul sito web di questo
Ministero.
La domanda per l'iscrizione al «Registro dei fertilizzanti» deve essere
corredata di un facsimile dell'etichetta del fertilizzante di cui si
chiede l'iscrizione e del «Rapporto di prova» emesso da un laboratorio
di analisi conforme ai requisiti di cui all'allegato 11 del decreto
legislativo n. 217/2006. Dal 1° gennaio 2009 tali laboratori dovranno
essere iscritti all'elenco di cui al punto C della presente Circolare in
conformita' dell'art. 6, punto 3 del predetto decreto legislativo e
dell'art. 30, comma 1 del Reg. (CE) n. 2003/2003.
Le domande di iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti»
e al «Registro dei fertilizzanti» devono essere inoltrate su supporto
cartaceo e su supporto informatico ai seguenti indirizzi:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione
generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA
VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, via XX Settembre, 20 -
00187 Roma - qpa8@politicheagricole.gov.it e, per conoscenza:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato
centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari -
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e
dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85 - 00149
Roma - icq.dgt.4t@politicheagricole.gov.it
A partire dall'anno 2009, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun
fabbricante presente sul «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti»
dovra' comunicare l'intenzione di proseguire la propria attivita' e
inoltrare l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la
presenza sul «Registro dei fertilizzanti» nel corso dei 12 mesi
successivi (Allegato 1). La mancata comunicazione comportera' la
cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione
generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA
VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, provvede alla
pubblicazione del «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e del
«Registro dei fertilizzanti» sul sito web del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.
Tale pubblicazione costituisce valida certificazione dell'avvenuto
inserimento nei suddetti Registri ai sensi del decreto legislativo n.
217/2006.
B. Tracciabilita' sull'origine dei fertilizzanti.
L'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006 stabilisce che i
fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire la tracciabilita' dei
concimi CE e degli altri fertilizzanti, conservino le registrazioni
sull'origine dei concimi. Queste devono essere messe a disposizione
degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche' il concime e'
immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha
cessato l'immissione sul mercato. Con la nota circolare prot. n. 33462
del 4 agosto 2006 erano state impartite specifiche disposizioni ai fini
dell'applicazione di tale norma, ed in proposito era stato fornito, in
allegato alla medesima, uno schema di «registro sull'origine dei
fertilizzanti» da vidimare preventivamente presso l'Ufficio
dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari (di seguito Ispettorato) competente per territorio.
Tuttavia, con nota prot. 4692 dell'11 maggio 2007, l'obbligo relativo
all'applicazione dello schema proposto era stato sospeso in attesa di
ulteriori disposizioni in materia.
Con la presente si forniscono istruzioni sulle modalita' di tenuta del
sistema di registrazione al fine di garantire la tracciabilita' dei
fertilizzanti in conformita' dell'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo n. 217/2006. Il citato decreto, benche' preveda specifici
obblighi (garanzia della tracciabilita' dei concimi, conservazione delle
registrazioni sull'origine dei fertilizzanti) e le relative sanzioni in
caso di inadempienza (art. 12, comma 2, lettere f), g) ed h), nulla
stabilisce circa i criteri e le modalita' di attuazione.
Pertanto risulta necessario esplicitare i requisiti minimi del sistema
di registrazione al fine di fornire indicazioni univoche agli operatori
ed agli Organismi di controllo.
Per quanto sopra, e' stato elaborato un sistema di registrazione a
garanzia della tracciabilita' (Allegato 2) al quale i fabbricanti devono
attenersi al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 8,
comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006.
Tale sistema, pur non apportando prescrizioni aggiuntive rispetto al
succitato decreto legislativo, possiede caratteristiche di flessibilita'
ed adattabilita' ai vari sistemi di tenuta contabile delle aziende.
Di seguito si riassumono le principali novita' introdotte: non e'
obbligatoria la tenuta di uno specifico registro e la relativa
vidimazione preventiva da parte dell'Ispettorato;
la tracciabilita' e' garantita da una serie di informazioni obbligatorie
a carico degli operatori che possono essere registrate su sistema
informatico o su supporto cartaceo. Le informazioni, mediante la
sussistenza di un «nesso» tra materia prima, lavorazione e prodotto
finito, devono permettere agli Organismi di controllo di risalire
all'identificazione, per ogni lotto di prodotto finito, delle materie
prime utilizzate nel processo produttivo.
Inoltre sono stati forniti chiarimenti in merito a:
la definizione di fertilizzante in funzione della conservazione delle
registrazioni inerenti la tracciabilita';
le responsabilita' ed il luogo di tenuta del sistema di tracciabilita'
nel caso di lavorazione per conto terzi.
C. Elenco laboratori competenti a verificare le caratteristiche dei
fertilizzanti.
Il Ministero, tramite l'Ispettorato provvede, ai sensi dell'art. 6,
comma 3 del decreto legislativo n. 217/2006, alla pubblicazione annuale
dell'elenco dei laboratori presenti sul territorio nazionale che sono
competenti a prestare servizi necessari per verificare la conformita'
dei prodotti regolamentati dal suddetto decreto.
La pubblicazione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all'allegato 11 del medesimo decreto legislativo.
A tale scopo i laboratori interessati dovranno trasmettere apposita
istanza, corredata della documentazione attestante il possesso dei
requisiti previsti, al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato
centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari -
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e
dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85 - 00149
Roma.
Successivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo
n. 217/2006, il Ministero, mediante l'Ispettorato, trasmette al
Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla
Commissione europea, l'elenco dei laboratori approvati nel territorio
nazionale che sono competenti a prestare servizi necessari per
verificare la rispondenza dei concimi CE alle prescrizioni del Reg. CE
2003/2003.
D. Pubblicita' ed abrogazioni.
Si invitano le autorita' e le associazioni in indirizzo a dare ampia
diffusione del contenuto della presente circolare ai soggetti
interessati.
La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.
La circolare prot. n. 33462 del 2006 e' soppressa.
Roma, 25 febbraio 2008
Il Ministro: De Castro
Allegato omesso