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Decreto 4 dicembre 2008
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Modifica del decreto 20 dicembre 2006, recante disciplina della Camera nazionale
arbitrale in agricoltura.
(GU n. 51 del 3-3-2009 )
IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che, all'art. 16, comma 3,
reca disposizioni concernenti la disciplina della Camera arbitrale in
agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, riguardante, tra l'altro,
l'inserimento della clausola arbitrale nell'ambito delle determinazioni relative
alle domande della PAC;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2007, recante
disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura;
Considerata la necessita' di modificare talune previsioni del decreto
ministeriale 20 dicembre 2006, al fine di semplificare le procedure di
funzionamento;
Decreta:
Art. 1.
Competenze della Camera arbitrale
1. All'art. 3, comma 3, lettera i) del decreto ministeriale 20 dicembre 2006
sono abrogate le parole da «riceve in deposito i compensi» a «sino al presente
decreto».
Art. 2.
Arbitro unico
1. All'art. 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 sono aggiunti alla fine
i seguenti commi:
«3. Quando il valore della controversia non supera i 100.000 euro, si fa luogo a
procedimento arbitrale da esperirsi davanti ad un arbitro unico.
4. La Camera arbitrale provvede all'insediamento dell'arbitro unico.
5. Per le controversie sino a 20.000 euro sono esperibili alternativamente la
procedura monocratica di cui al presente articolo o la procedura conciliativa di
cui agli articoli 42 e seguenti».
Art. 3.
Collegio arbitrale. Pluralita' delle parti
1. All'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 e' aggiunto
alla fine il seguente capoverso: «In ogni caso il numero degli arbitri di parte
privata ed il numero di parte pubblica devono essere uguali».
Art. 4.
Responsabilita' dell'arbitro
1. All'art. 16, comma 2, del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 le parole
«dal comma 2» sono sostituite con le parole «dal comma 1».
Art. 5.
Clausola compromissoria
1. L'art. 17 del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 17 (Clausola compromissoria). - 1. Agea e gli organismi pagatori regionali
convenzionati provvedono all'inserimento della clausola compromissoria nei bandi
ed atti di erogazione delle risorse comunitarie.
2. La clausola compromissoria ha il seguente contenuto: "Ogni controversia
relativa alla validita', interpretazione, esecuzione del presente atto e'
devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformita'
alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti
dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".
3. La clausola sottoscritta cessa di avere efficacia in presenza dei seguenti
casi:
a) esistenza di notizia di reato relativa ai fatti oggetto della domanda di
arbitrato;
b) pendenza di procedimento penale qualora, per la decisione del collegio
arbitrale, siano rilevanti i fatti oggetto del procedimento stesso;
c) formalizzazione della scheda di irregolarita' di cui all'art. 3 del
regolamento CE n. 1848/06 relativa ai fatti oggetto della domanda di arbitrato;
d) formalizzazione della scheda di irregolarita' di cui all'art. 3 del
regolamento CE n. 595/91 (di cui alle posizioni inserite nel registro debitori)
relativa ai fatti oggetto della domanda di arbitrato;
e) vigenza del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. La clausola arbitrale riprende ad avere efficacia qualora vengano meno le
condizioni sospensive di cui al comma 3».
Art. 6.
Compromesso
1. All'art. 18 del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 e' aggiunto alla fine
il seguente comma:
«5. Il soggetto pagatore non aderisce al compromesso in presenza delle
condizioni di cui all'art. 17, comma 3, nonche' in presenza di procedimenti
pendenti di primo grado qualora l'avvocato patrocinante dichiari che lo stato
della causa non consente utilmente l'abbandono del giudizio in corso».
Art. 7.
Introduzione della domanda arbitrale
Adempimenti finanziari
1. L'art. 20 del decreto ministeriale 20 dicembre 2006 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 20 (Introduzione della domanda arbitrale. Adempimenti finanziari). - 1. La
parte interessata deposita presso la Camera arbitrale istanza sottoscritta che
dovra' contenere, oltre la nomina del proprio arbitro:
a) generalita' del ricorrente ed elezione di domicilio;
b) convenzione arbitrale, indicazione della controparte, richiesta di giudizio
arbitrale;
c) esposizione esaustiva dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione del
valore della controversia;
d) indicazione dei mezzi di prova e documenti a sostegno della domanda;
e) indicazione del difensore ove nominato e procura alle liti.
2. La domanda di arbitrato e' inviata alla Camera in originale, assicurando
modalita' certe di ricezione della stessa.
3. Contemporaneamente alla sottoscrizione del lodo, il collegio arbitrale
determina il compenso dovuto e quantifica le spese sopportate. Il segretario del
collegio comunica alle parti la richiesta.
4. Il collegio applica gli onorari del procedimento in ragione del tariffario
della Camera arbitrale, definito con decreto del direttore della Camera in
attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248, con riferimento al tariffario di
cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni, in relazione ai minimi previsti, diminuiti del 20%. Gli onorari
sono cosi' ripartiti:
a) onorari e spese degli arbitri;
b) onorari e spese dell'eventuale perito d'ufficio, da considerare quali oneri
da aggiungersi agli onorari del collegio, calcolati sulla base del tariffario
della Camera arbitrale definito con decreto del direttore, con riferimento ai
minimi tariffari delle specifiche tariffe professionali, diminuite del 20%;
c) oneri per l'amministrazione della procedura.
5. Il mancato versamento delle spese a cura di una parte puo' consentire
all'altra parte di provvedervi, fermo restando che le somme erogate verranno
portate a credito nel lodo finale.
6. Il collegio provvede, tramite il segretario, a tutti gli adempimenti
amministrativi o contabili necessari, versando le somme eventualmente percepite
dalle parti presso istituti di credito o deposito di valori autorizzati. Il
segretario deposita presso la Camera arbitrale tutta la documentazione
giustificativa delle spese sostenute. Le parti possono visionare la
documentazione ed estrarne copia.
7. I membri del collegio e gli eventuali periti d'ufficio, a conclusione del
giudizio sono tenuti a versare, a titolo di rimborso spese alla Camera
arbitrale, il cinque per cento dei propri compensi. Il segretario provvede a
tale adempimento prima della definitiva chiusura della procedura.
8. Il compenso del segretario, pari all'otto per cento dell'importo complessivo
dovuto al collegio arbitrale per onorario, e' aggiunto a questo importo.
9. Le domande proposte in via subordinata o alternativa non concorrono a formare
il valore della controversia; vi concorrono invece le domande riconvenzionali.
10. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale depositato presso la
Camera arbitrale.».
Art. 8.
Dichiarazione di indipendenza degli arbitri
Insediamento del collegio arbitrale e primi adempimenti
1. All'art. 22, comma 5, la lettera c) e' integrata con le parole «quale
condizione di procedibilita'».
Art. 9.
Transazione nel corso del giudizio
1. All'art. 28, comma 3, e' abrogato l'ultimo capoverso.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 dicembre 2008
Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1,
foglio n. 10