Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 10 novembre 2009
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
(GU n. 12 del 16-1-2010)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
«Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti
concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e
l'ente irriguo umbro-toscano», convertito, con modificazioni, dalla legge 21
dicembre 2001, n. 441;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 23;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante
«Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,
(CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE)
n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni,
che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE n.
865/2004;
Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991,
relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva,
nonche' ai metodi ad essi attinenti, come modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 640/2008 della Commissione del 4 luglio 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni d'origine dei
prodotti alimentari e agroalimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002
relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
Visto il regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009, che modifica il
regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione
dell'olio di oliva;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni
ed integrazioni, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari;
Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale delle nuove disposizioni
comunitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009;
Decreta:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' applicative nazionali
relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione
del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle
norme di commercializzazione dell'olio di oliva, con particolare riferimento
alla disciplina della designazione dell'origine.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13
giugno 2002 come modificato dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione
del 6 marzo 2009;
b) «frantoio», l'impresa che esercita l'attivita' di molitura delle olive;
c) «impresa di condizionamento», l'impresa che procede al confezionamento degli
oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini;
d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
e) «Ufficio dell'ICQRF», l'Ufficio del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari competente per territorio;
f) «AGEA», AGEA - Coordinamento;
g) «zona geografica», il nome geografico di un territorio corrispondente ad uno
o piu' Stati membri, alla Comunita', ad uno o piu' Paesi terzi;
h) «origine», l'indicazione della zona geografica nella quale sono state
raccolte le olive e in cui e' situato il frantoio nel quale e' estratto l'olio.
Art. 3
Imballaggi
1. Gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva commestibili destinati al
consumatore finale sono presentati preconfezionati in recipienti ermeticamente
chiusi di capacita' massima non superiore a cinque litri.
2. Gli oli di cui al comma 1 del presente articolo destinati alla preparazione
dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettivita' simili possono
essere preconfezionati in recipienti di capacita' massima non superiore a
venticinque litri.
3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi 1 e 2, sono provvisti di un sistema
di chiusura che perde la sua integrita' dopo la prima utilizzazione.
Art. 4
Designazione dell'origine
1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli
«oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome
geografico di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo secondo le
disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del
regolamento.
2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del
regolamento, non puo' essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di
oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».
3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in conformita' dei paragrafi
4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia
extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo,
figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di:
a) miscela di oli di oliva comunitari;
b) miscela di oli di oliva non comunitari;
c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.
La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di
accompagnamento.
4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono essere
sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come,
ad esempio, Unione europea, una lista di piu' Stati membri o Paesi terzi, un
nome di una regione geografica piu' grande di un Paese. In ogni caso deve
trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 4 e 5 del regolamento.
5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il
consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive
sono state raccolte e in cui e' situato il frantoio nel quale e' stato estratto
l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.
Art. 5
Iscrizione SIAN
1. Per la tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta di cui ai commi
1 e 3 dell'art. 4 del presente decreto, per le imprese di condizionamento e'
fatto obbligo registrarsi in un apposito elenco, nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Fatte salve le disposizioni nazionali e locali relative alla gestione delle
attivita' di confezionamento degli oli di oliva, e' fatto obbligo alle imprese
registrate nell'elenco di cui al comma 1 di comunicare al SIAN l'inizio e la
cessazione dell'attivita' di confezionamento.
3. Le imprese riconosciute ai sensi del regolamento n. 1019/2002 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, confluiscono automaticamente nell'elenco
di cui al comma 1.
4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, i frantoi
devono essere registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN - ai
sensi dell'art. 3 del decreto 4 luglio 2007.
5. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, quale organismo di
coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del
Consiglio del 21 giugno 2005, definisce, d'intesa con l'ICQRF, la disciplina
delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e
dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalita' del
presente decreto, nonche' le modalita' di registrazione e di controllo delle
medesime informazioni nel SIAN.
6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all'ICQRF e alle regioni le
informazioni concernenti la gestione dell'elenco delle imprese registrate,
nonche' i dati e le informazioni contemplate all'art. 7 e 8 del presente
decreto.
7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria,
le informazioni aggregate concernenti l'attivita' delle imprese registrate.
Titolo II
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Art. 6
Controlli
1. Al fine di consentire la verifica della designazione dell'origine degli
oli extra vergini e vergini di oliva di cui all'art. 4 del presente decreto e
delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento, gli operatori
della filiera interessati rispettano le misure stabilite nel presente titolo ed
adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento.
2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF mediante la
predisposizione di uno specifico piano annuale dei controlli che riguarda tutte
le fasi della filiera.
3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base dell'analisi del rischio
che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli
ulteriori elementi informativi acquisibili dalle banche dati AGEA.
4. L'ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all'art. 8, paragrafo 2, del
regolamento, provvede all'espletamento delle relative procedure nei confronti
dei soggetti previsti alle lettere a), b) e c) del citato paragrafo, nonche'
alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del regolamento stesso.
Art. 7
Registri
1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i
commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni
stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le
lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel
caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede
materialmente alla lavorazione.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli oli assoggettati al sistema di
controllo delle DOP/IGP si intendono assolti dagli adempimenti previsti dal
regolamento (CE) n. 510/2006 e dalle relative disposizioni nazionali
applicative.
3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o
confezionato, purche' ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti
della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo
di cui al comma 1 si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili
nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonche' di quelle desumibili
dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando
quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007 in materia di
comunicazione dei dati di produzione.
4. I registri di cui al comma 1 dovranno essere tenuti con modalita' telematiche
nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite
dall'ICQRF d'intesa con AGEA.
5. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 4, i
registri sono tenuti secondo le modalita' indicate nell'allegato 1 del presente
decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte
dell'ufficio dell'ICQRF o dell'ufficio regionale competente, ove e' ubicato lo
stabilimento o deposito.
Art. 8
Altri adempimenti
1. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici e dell'individuazione
delle modalita' di comunicazione che verranno stabilite ai sensi dell'art. 5,
comma 5, i frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di
accompagnamento del prodotto - sia allo stato sfuso che confezionato - una delle
indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lettere a) e b) del regolamento,
trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane
valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo
dello stabilimento e degli eventuali depositi;
b) l'indicazione se l'impianto e' utilizzato per l'ottenimento di oli di prima
spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;
c) la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e
registrazione della temperatura adottato e l'indicazione della fase in cui
avviene il rilevamento della temperatura.
3. E' fatto obbligo agli operatori, per l'utilizzo delle indicazioni di cui
all'art. 5, lettere c) e d) del regolamento, di esibire agli organi di
controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame
organolettico o dell'analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di
prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal
regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.
Art. 9
Identificazione delle partite
1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e
5, lettere a) e b) del regolamento figurano in maniera chiara e leggibile sui
recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta
l'indicazione della capacita' totale e di un numero identificativo ed e' munito
di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio
contenuto.
2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in
magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il
numero di confezioni, la loro capacita', la designazione dei prodotti compresa
quella dell'origine e delle eventuali indicazioni facoltative di cui all'art. 5
del regolamento.
3. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria
e alla quantita' dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all'indirizzo
dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui all'art. 4
e, se utilizzate, quelle di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento.
Art. 10
Sanzioni
1. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo
restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente
decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 e dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.
Art. 11
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003;
il decreto 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 126 del 31 maggio 2004;
il decreto 4 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 143 del 21 giugno 2004;
il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 243 del 18 ottobre 2007;
il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 114 del 16 maggio 2008.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2009
Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 247
Allegato 1 omesso