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Decreto 10 novembre 2009

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.

(GU n. 12 del 16-1-2010)

 

 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 23;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE n. 865/2004;
Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 640/2008 della Commissione del 4 luglio 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni d'origine dei prodotti alimentari e agroalimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
Visto il regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell'origine.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009;
b) «frantoio», l'impresa che esercita l'attivita' di molitura delle olive;
c) «impresa di condizionamento», l'impresa che procede al confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini;
d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
e) «Ufficio dell'ICQRF», l'Ufficio del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio;
f) «AGEA», AGEA - Coordinamento;
g) «zona geografica», il nome geografico di un territorio corrispondente ad uno o piu' Stati membri, alla Comunita', ad uno o piu' Paesi terzi;
h) «origine», l'indicazione della zona geografica nella quale sono state raccolte le olive e in cui e' situato il frantoio nel quale e' estratto l'olio.

Art. 3
Imballaggi
1. Gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva commestibili destinati al consumatore finale sono presentati preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacita' massima non superiore a cinque litri.
2. Gli oli di cui al comma 1 del presente articolo destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettivita' simili possono essere preconfezionati in recipienti di capacita' massima non superiore a venticinque litri.
3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi 1 e 2, sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrita' dopo la prima utilizzazione.

Art. 4
Designazione dell'origine
1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento.
2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento, non puo' essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».
3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in conformita' dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di:
a) miscela di oli di oliva comunitari;
b) miscela di oli di oliva non comunitari;
c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.
La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento.
4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di piu' Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica piu' grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e 5 del regolamento.
5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui e' situato il frantoio nel quale e' stato estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.

Art. 5
Iscrizione SIAN
1. Per la tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente decreto, per le imprese di condizionamento e' fatto obbligo registrarsi in un apposito elenco, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Fatte salve le disposizioni nazionali e locali relative alla gestione delle attivita' di confezionamento degli oli di oliva, e' fatto obbligo alle imprese registrate nell'elenco di cui al comma 1 di comunicare al SIAN l'inizio e la cessazione dell'attivita' di confezionamento.
3. Le imprese riconosciute ai sensi del regolamento n. 1019/2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto, confluiscono automaticamente nell'elenco di cui al comma 1.
4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, i frantoi devono essere registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN - ai sensi dell'art. 3 del decreto 4 luglio 2007.
5. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce, d'intesa con l'ICQRF, la disciplina delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalita' del presente decreto, nonche' le modalita' di registrazione e di controllo delle medesime informazioni nel SIAN.
6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all'ICQRF e alle regioni le informazioni concernenti la gestione dell'elenco delle imprese registrate, nonche' i dati e le informazioni contemplate all'art. 7 e 8 del presente decreto.
7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate concernenti l'attivita' delle imprese registrate.

Titolo II
IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 6
Controlli
1. Al fine di consentire la verifica della designazione dell'origine degli oli extra vergini e vergini di oliva di cui all'art. 4 del presente decreto e delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento, gli operatori della filiera interessati rispettano le misure stabilite nel presente titolo ed adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento.
2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF mediante la predisposizione di uno specifico piano annuale dei controlli che riguarda tutte le fasi della filiera.
3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dalle banche dati AGEA.
4. L'ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento, provvede all'espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere a), b) e c) del citato paragrafo, nonche' alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del regolamento stesso.

Art. 7
Registri
1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP si intendono assolti dagli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dalle relative disposizioni nazionali applicative.
3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purche' ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonche' di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.
4. I registri di cui al comma 1 dovranno essere tenuti con modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA.
5. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 4, i registri sono tenuti secondo le modalita' indicate nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell'ufficio dell'ICQRF o dell'ufficio regionale competente, ove e' ubicato lo stabilimento o deposito.

Art. 8
Altri adempimenti
1. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici e dell'individuazione delle modalita' di comunicazione che verranno stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 5, i frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia allo stato sfuso che confezionato - una delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lettere a) e b) del regolamento, trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi;
b) l'indicazione se l'impianto e' utilizzato per l'ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;
c) la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l'indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura.
3. E' fatto obbligo agli operatori, per l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d) del regolamento, di esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.

Art. 9
Identificazione delle partite
1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, lettere a) e b) del regolamento figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l'indicazione della capacita' totale e di un numero identificativo ed e' munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto.
2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la designazione dei prodotti compresa quella dell'origine e delle eventuali indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento.
3. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e alla quantita' dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all'indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui all'art. 4 e, se utilizzate, quelle di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento.

Art. 10
Sanzioni
1. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

Art. 11
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003;
il decreto 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004;
il decreto 4 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2004;
il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007;
il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 247



Allegato 1 omesso