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Decreto 5 agosto 2009, n. 128

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise).

(GU n. 205 del 4-9-2009)

 

 


 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21, che prevede la sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici secondo le aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 22-bis, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, che stabilisce, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, aliquote di accisa ridotte, su taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici nell'ambito di un programma con decorrenza 1° gennaio 2008;
Visto l'articolo 22-bis, comma 5-bis, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per stabilire, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione della predetta agevolazione tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di obbligo di immissione in consumo di quantitativi minimi prestabiliti di biocarburanti per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)4589 del 20 agosto 2008 con la quale la medesima Commissione statuisce che la misura di aiuto disposta dall'articolo 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e' compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.1.6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 recante le modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, contenente la disciplina del progetto sperimentale, relativo al triennio 2003-2005, inerente la riduzione delle aliquote di accisa sul bioetanolo ed altri prodotti di origine agricola impiegati come carburanti o come additivi;
Visti gli esiti del previgente progetto sperimentale previsto dall'articolo 21, comma 6-bis del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006, finalizzato ad incrementare, attraverso l'applicazione di aliquote di accisa ridotte, l'impiego di taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici, che determinassero un ridotto impatto ambientale;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Ravvisata la necessita' di disciplinare con un nuovo regolamento le modalita' di attuazione della riduzione dell'accisa stabilita dall'articolo 22-bis, comma 5, del citato testo unico nell'ambito del predetto programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 3-10008 del 9 luglio 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) programma agevolativo: il programma di agevolazione fiscale, previsto dall'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico per alcuni prodotti destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici;
c) aliquote ridotte del programma: le aliquote ridotte di accisa di cui all'articolo 22-bis, comma 5 come eventualmente rideterminate ai sensi dei commi 5-bis, ultimo periodo e 5-ter del medesimo articolo 22-bis;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane, competente per territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: Agenzia delle dogane - Direzione generale;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale, preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente, ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale i soggetti titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari introducono i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati ai sensi del successivo articolo 4, nel territorio nazionale.
2. Nell'ambito del programma agevolativo, ai sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici, sono applicate le rispettive aliquote ridotte del programma entro il limite massimo di spesa annuo di euro 73.000.000,00 comprensivo delle conseguenti minori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ripartito, per gli anni 2009 e 2010, come indicato nell'allegato 4 al presente regolamento:
a) bioetanolo di origine agricola;
b) etere etilterbutilico, d'ora in avanti indicato ETBE, derivato da alcole di origine agricola;
c) additivi prodotti da biomasse per benzina;
d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;
e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina;
f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 21 e 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter e dell'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e' il seguente:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, cori l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nella Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.».
«Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - (Omissis).
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola:
euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.».

«Allegato I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO

Oli minerali
Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg;
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 123 del 17 maggio 2003.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2005, n. 160.
- Il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente:
«Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutele del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, IETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96, allegato del presente regolamento, recava: «Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di orgine agricola, da adottare ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210 (Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1996, n. 97, supplemento ordinario.


Art. 2.
Requisiti dei prodotti ammessi al programma agevolativo

1. Il bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina o all'utilizzo tal quale come carburante, deve possedere le caratteristiche tecniche indicate rispettivamente nei punti 1 e 3 dell'allegato 1 al presente regolamento.
2. L'accertamento dell'origine agricola dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuato attraverso le metodiche di cui all'allegato 2 al presente regolamento. L'individuazione della derivazione da biomasse per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), puo' avvenire anche mediante lavorazioni controllate effettuate con la partecipazione di personale dell'Agenzia delle dogane.
3. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), provvede a valutare l'idoneita', per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f) ad abbattere i principali agenti inquinanti con riferimento all'intero ciclo di vita, sulla base delle modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento. Il medesimo allegato potra' essere integrato o modificato sulla base di nuove conoscenze di carattere scientifico o metodologico e dell'eventuale evoluzione delle procedure normalizzate europee con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Le miscele di benzina con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), e le miscele di gasolio con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), destinate all'impiego come carburanti, sono avviate al consumo presso la rete di distribuzione ovvero presso l'extra rete.
5. Sono fatte salve le specifiche tecniche ed i divieti previsti, per la commercializzazione e l'impiego dei carburanti da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione, dalla normativa vigente in materia ambientale e dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.

Nota all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 21 marzo 2001, n. 66, si vedano le note alle premesse.


Art. 3.
Modalita' per la partecipazione al programma agevolativo ed adempimenti
1. Sono ammessi a partecipare al programma agevolativo i soggetti, operanti in regime di deposito fiscale nel territorio nazionale o in un altro Stato dell'Unione europea, titolari di impianti che realizzano uno o piu' prodotti di cui all'articolo 1, comma 2. A tal fine gli stessi presentano una istanza, redatta in lingua italiana, per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 e per ciascuna delle annualita' del programma agevolativo, contenente le seguenti indicazioni:
a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita IVA, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo e la quantita' di prodotto per il quale si richiede l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta;
c) la capacita' produttiva annuale dell'impianto espressa in tonnellate, quale risulta dalla verifica effettuata dall'Ufficio competente. Per gli impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione europea, la capacita' produttiva e' quella risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle competenti autorita' nazionali;
d) gli estremi della licenza di deposito fiscale;
e) la dichiarazione relativa alla quantita' di prodotto di cui alla lettera b), espressa in tonnellate, che, nell'anno precedente, e' stata realizzata nell'impianto di cui alla lettera a) e destinata ad essere immessa in consumo, anche in miscela con prodotti energetici;
f) l'indicazione, per gli impianti situati in altri Stati membri dell'Unione europea, del cancello di ingresso prescelto.
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegate:
a) la dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di conformita' del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), alle caratteristiche di cui al punto 1 dell'allegato 1 al presente regolamento;
b) la valutazione circa l'idoneita' dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) e) ed f), ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutati sull'intero ciclo di vita secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3;
c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007.
3. I soggetti operanti in altri Stati membri dell'Unione europea allegano all'istanza di cui al comma 1 la documentazione equivalente a quella prescritta, per i soggetti operanti nel territorio nazionale, dal comma 2.
4. Le istanze di cui al comma 1, sono presentate direttamente all'Ufficio incaricato ovvero spedite al medesimo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le predette istanze sono presentate, per l'anno 2009, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del comunicato di cui all'articolo 8, comma 1 e, per l'anno 2010, entro il 31 gennaio 2010. Per le istanze spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), risultassero non corrispondenti al vero.
6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle istanze di cui al comma 1, i soggetti assegnatari presentano all'Agenzia delle dogane, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione dalla quale risultino la quantita', la natura ed i Paesi di origine degli alcoli e delle biomasse utilizzati, i quantitativi di ETBE, additivi e riformulanti prodotti su base annua, nonche' la loro destinazione.

Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' il seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».


Art. 4.
Modalita' di assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati

1. L'Ufficio incaricato provvede a determinare, annualmente, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, d'ora in avanti indicati come quantitativi generali assegnabili, in relazione ai rispettivi importi di cui all'allegato 4 al presente regolamento. Per la determinazione dei predetti quantitativi, l'Ufficio incaricato fa riferimento alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, impiegati come carburanti, vigenti al momento dell'assegnazione, d'ora in avanti indicate, rispettivamente, come aliquote di riferimento della benzina e del gasolio.
2. Successivamente a quanto previsto al comma 1, l'Ufficio incaricato determina, annualmente, per ciascun soggetto ammesso a partecipare al programma agevolativo, la rispettiva capacita' produttiva convenzionale, riferita a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, richiesti. Tale capacita' produttiva convenzionale e' pari alla somma del 60 per cento della quantita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e del 40 per cento della quantita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) riferibili al medesimo soggetto, rapportate ai rispettivi valori totali. Per il primo anno di partecipazione al programma agevolativo e per gli impianti di nuova installazione la quantita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e' convenzionalmente fissata pari a zero.
3. Nel caso in cui la somma dei quantitativi richiesti dai soggetti ammessi a partecipare al programma agevolativo per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, sia minore o uguale al rispettivo quantitativo assegnabile per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento, l'assegnazione e' effettuata in modo da soddisfare integralmente tutte le richieste; nel caso contrario i quantitativi generali assegnabili per l'anno sono ripartiti tra i predetti soggetti proporzionalmente alle rispettive capacita' produttive convenzionali.
4. Nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione di cui al comma 3, non fossero impiegate integralmente le somme previste per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento per alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, le somme residuali, fermo restando il prefissato limite massimo complessivo annuo di spesa di 73.000.000 di eur, sono ripartite tra gli altri prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, proporzionalmente ai rispettivi importi stabiliti, per l'anno, dal medesimo allegato 4.
5. Le procedure di assegnazione di cui al presente articolo sono concluse dall'Ufficio incaricato entro i trenta giorni successivi alle scadenze previste per la presentazione delle istanze dall'articolo 3, comma 4. Le quantita' assegnate non possono essere cedute.

Art. 5.
Modalita' applicative del regime fiscale agevolato

1. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), rientrante nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale come carburante, da solo o in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma e' denaturato con l'1 per cento in volume, di etere metilterbutilico, d'ora innanzi denominato MTBE. Lo stesso e' accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
2. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), rientrante nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma, e' accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso; l'accertamento puo' essere effettuato, su richiesta dell'operatore, presso lo stabilimento di produzione di ETBE, sul bioetanolo da trasformare in ETBE a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato I al presente regolamento e sia preventivamente denaturato con l'1 per cento, in volume, di ETBE. Per la trasformazione del bioetanolo in ETBE viene considerato il rapporto convenzionale di trasformazione di 1:2,1 in peso.
3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale in miscela con benzina o con gasolio, per i quali il soggetto assegnatario richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma, sono accertati quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso i rispettivi impianti di produzione ovvero, per i prodotti provenienti da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
4. L'Ufficio competente puo' consentire che le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 siano effettuate presso un impianto nazionale gestito in regime di deposito fiscale qualora l'impianto di produzione del bioetanolo non disponga delle necessarie attrezzature. In tal caso l'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato contestualmente alla denaturazione di cui al presente comma.
5. Per la produzione dell'ETBE e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, non puo' essere impiegato bioetanolo denaturato con MTBE.
6. Sui prodotti accertati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' riconosciuto al produttore, alle condizioni di cui al presente articolo, un credito d'imposta, pari:
a) per il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), destinato ad essere impiegato tal quale ovvero in miscela con la benzina, alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, cosi' come accertato ai sensi del comma 1;
b) per il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, cosi' come accertato ai sensi del comma 2;
c) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse;
d) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed f), alla differenza tra l'aliquota di riferimento sul gasolio e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse.
7. I soggetti assegnatari redigono una apposita contabilita' a scalare per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto assegnato e dei soggetti a cui il prodotto e' stato ceduto con indicazione delle rispettive quantita'.
8. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 del presente articolo, il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio competente i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento realizzati ed il credito spettante ai sensi del medesimo comma 6. Alla comunicazione sono allegati i documenti di accompagnamento attestanti che i prodotti per i quali si richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma sono stati trasferiti a depositi fiscali per la successiva miscelazione con prodotti energetici ovvero sono stati immessi in consumo nel territorio nazionale per il successivo impiego. Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l'Ufficio competente verifica il credito d'imposta spettante procedendo all'accredito secondo le modalita' stabilite dall'articolo 6 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.

Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi), e' il seguente:
«Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). - 1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale della medesima e della documentazione allegata e la congruita' del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso e' commisurato all'aliquota piu' bassa in vigore nei dodici mesi precedenti il giorno in cui e' maturato il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verra' utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita' e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto cui il rimborso e' stato trasferito.».

Art. 6.
Controlli
1. La rispondenza dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento ai requisiti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento e' verificata dagli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. Le analisi dei campioni, prelevati durante l'attivita' di verifica, sono eseguite presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta del soggetto interessato, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Al fine della verifica del contenuto delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del presente regolamento l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate gli elenchi, aggiornati al termine previsto, per la presentazione delle istanze, dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento dei soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007. I medesimi elenchi sono trasmessi dalle predette Amministrazioni, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Il Corpo della Guardia di finanza ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commercializzano o utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari, anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 18 del testo unico.

Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente;
«Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e' il seguente:
«Art. 4 (Oggetto della dichiarazione sostitutiva). - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:
a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:
1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.
Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:
1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;
c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita', e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.».
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
«Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti.
Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».

Art. 7.
Circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato
1. Il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), destinato ad essere impiegato tal quale come carburante e' immesso in consumo, con la scorta del DAS direttamente dall'impianto di produzione. Sul documento di accompagnamento e' apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego diretto come carburante».
2. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con la benzina, sono trasferiti, in sospensione di accisa relativa alla benzina, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale e' apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con la benzina».
3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed f), destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con il gasolio, sono trasferiti, in sospensione di accisa, relativa al gasolio, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale e' apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con il gasolio».
4. Sui documenti di accompagnamento di cui ai commi 1, 2 e 3 e' indicato altresi' se il prodotto e' denaturato con ETBE o MTBE con l'indicazione della rispettiva percentuale in volume.

Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 si vedano le note alle premesse.

Art. 8.
Pubblicita' in seno all'Unione europea
1. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento e' data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ovvero con modalita' equivalenti.

Art. 9.
Monitoraggio ambientale

1. Nell'ambito del monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono valutati gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO2 dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento con riferimento all'intero ciclo di vita semplificato. In base ai risultati di tale monitoraggio, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono eventualmente rimodulate, relativamente alla annualita' 2010, le somme di cui all'allegato 4 al presente regolamento fermo restando il limite complessivo prefissato di spesa annuale.

Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Art. 10.
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, e' abrogato.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Zaia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 340

Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96, si vedano le note alle premesse.

Allegati omessi