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Decreto 5 agosto 2009, n. 128
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise).
(GU n. 205 del 4-9-2009)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21, che
prevede la sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici secondo le
aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 22-bis, comma 5, del predetto decreto legislativo n.
504 del 1995, che stabilisce, allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale,
aliquote di accisa ridotte, su taluni prodotti di origine agricola,
impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici
nell'ambito di un programma con decorrenza 1° gennaio 2008;
Visto l'articolo 22-bis, comma 5-bis, del predetto decreto legislativo
n. 504 del 1995 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle politiche agricole alimentari e forestali, per stabilire, entro il
limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione della
predetta agevolazione tra le varie tipologie di prodotti e tra gli
operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle
relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione, nonche' le
modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri
provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di
biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della
predetta direttiva 2003/30/CE;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in
materia di obbligo di immissione in consumo di quantitativi minimi
prestabiliti di biocarburanti per i soggetti che immettono in consumo
benzina e gasolio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)4589 del 20 agosto
2008 con la quale la medesima Commissione statuisce che la misura di
aiuto disposta dall'articolo 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del predetto
decreto legislativo n. 504 del 1995, e' compatibile con il mercato
comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.1.6.2
della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio
2007 recante le modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di
Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui
all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, contenente la disciplina del
progetto sperimentale, relativo al triennio 2003-2005, inerente la
riduzione delle aliquote di accisa sul bioetanolo ed altri prodotti di
origine agricola impiegati come carburanti o come additivi;
Visti gli esiti del previgente progetto sperimentale previsto
dall'articolo 21, comma 6-bis del predetto decreto legislativo n. 504
del 1995 nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006, finalizzato
ad incrementare, attraverso l'applicazione di aliquote di accisa
ridotte, l'impiego di taluni prodotti di origine agricola, impiegati
come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici, che
determinassero un ridotto impatto ambientale;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione
della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel;
Ravvisata la necessita' di disciplinare con un nuovo regolamento le
modalita' di attuazione della riduzione dell'accisa stabilita
dall'articolo 22-bis, comma 5, del citato testo unico nell'ambito del
predetto programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 3-10008 del 9 luglio 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) programma agevolativo: il programma di agevolazione fiscale, previsto
dall'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico per alcuni prodotti
destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come
carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici;
c) aliquote ridotte del programma: le aliquote ridotte di accisa di cui
all'articolo 22-bis, comma 5 come eventualmente rideterminate ai sensi
dei commi 5-bis, ultimo periodo e 5-ter del medesimo articolo 22-bis;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane, competente per
territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale
ordinaria e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti
diversi da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento
adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n.
210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente
in regime sospensivo e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: Agenzia delle dogane - Direzione generale;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale, preventivamente autorizzato
dall'Ufficio competente, ubicato nel territorio nazionale, attraverso il
quale i soggetti titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari
introducono i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati ai sensi
del successivo articolo 4, nel territorio nazionale.
2. Nell'ambito del programma agevolativo, ai sottoindicati prodotti,
destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come
carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici, sono applicate
le rispettive aliquote ridotte del programma entro il limite massimo di
spesa annuo di euro 73.000.000,00 comprensivo delle conseguenti minori
entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
ripartito, per gli anni 2009 e 2010, come indicato nell'allegato 4 al
presente regolamento:
a) bioetanolo di origine agricola;
b) etere etilterbutilico, d'ora in avanti indicato ETBE, derivato da
alcole di origine agricola;
c) additivi prodotti da biomasse per benzina;
d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;
e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina;
f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 21 e 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter e
dell'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e'
il seguente:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti
energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere
utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica,
se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o
come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere
utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione
secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2,
sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati
ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per
riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i
medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso,
secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il
combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante
equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1,
utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come
carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono
essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad
usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, cori l'aliquota prevista per il prodotto
energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da
quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze,
utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come
combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla
depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di
recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica
l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa,
con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della
fornitura da parte di societa', aventi sede legale nel territorio
nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento dell'imposta
secondo le modalita' previste dal comma 8. Il competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il produttore nazionale,
l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri
Paesi dell'Unione europea a sostituire la societa' registrata
nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche
l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h),
da impiegate per uso proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a
sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una
cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta
dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attivita' l'importo
della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in
relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai
dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha
facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di
notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi
momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici
giorni dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate
trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al
comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo
e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a
quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita
dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti
nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate,
successive. In caso di cessazione dell'attivita' del soggetto nel corso
dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per
la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi
di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite
nella tabella A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le
disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria
dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti
energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere
utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i
prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29,
limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di
cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,
2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica,
se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o
come carburante per motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere
utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante
accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro
movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai
controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente
titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al
comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo
le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme
nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti
ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la
riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e
mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita'
economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione
di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo
alla classificazione statistica delle attivita' economiche nella
Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura
di 15° Celsius ed alla pressione normale.».
«Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni
prodotti derivati dalla biomassa). - (Omissis).
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di
un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa
ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui
seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola:
euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola:
euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73
milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i
criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le
varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della
loro idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata
sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del
programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e'
eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui
all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma
5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del 53 per
cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto
previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003,
relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti.».
«Allegato I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO
Oli minerali
Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg;
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui
alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri
cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo
1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso
riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da
parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille
chilogrammi.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8
maggio 2003 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 123 del 17 maggio
2003.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della
direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti
o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2005, n. 160.
- Il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2
(Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente:
«Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e
destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di
immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4,
nonche' di combustibili sintetici purche' siano esclusivamente ricavati
dalle biomasse, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti
possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in
parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella
misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,
immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del
tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutele del territorio e del
mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie,
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo
previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo
delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti
dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che
annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo
stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi
sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati
criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di cui al
comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in
base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantita' di
prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o
contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in
consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e
suoi derivati, IETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o
contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei
progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e
dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il
riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di
programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione
e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la
ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad
utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas
naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e
la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a
ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della
produzione.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96, allegato del presente
regolamento, recava: «Regolamento recante agevolazioni fiscali al
bioetanolo di orgine agricola, da adottare ai sensi dell'art. 22 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attazione della direttiva
2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210 (Regolamento recante
norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative
alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle
accise) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1996, n. 97,
supplemento ordinario.
Art. 2.
Requisiti dei prodotti ammessi al programma agevolativo
1. Il bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina o
all'utilizzo tal quale come carburante, deve possedere le
caratteristiche tecniche indicate rispettivamente nei punti 1 e 3
dell'allegato 1 al presente regolamento.
2. L'accertamento dell'origine agricola dei prodotti di cui all'articolo
1, comma 2, e' effettuato attraverso le metodiche di cui all'allegato 2
al presente regolamento. L'individuazione della derivazione da biomasse
per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f),
puo' avvenire anche mediante lavorazioni controllate effettuate con la
partecipazione di personale dell'Agenzia delle dogane.
3. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), provvede a valutare
l'idoneita', per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c),
d), e) ed f) ad abbattere i principali agenti inquinanti con riferimento
all'intero ciclo di vita, sulla base delle modalita' di cui all'allegato
3 al presente regolamento. Il medesimo allegato potra' essere integrato
o modificato sulla base di nuove conoscenze di carattere scientifico o
metodologico e dell'eventuale evoluzione delle procedure normalizzate
europee con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari
e forestali.
4. Le miscele di benzina con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c) ed e), e le miscele di gasolio con i prodotti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), destinate all'impiego come
carburanti, sono avviate al consumo presso la rete di distribuzione
ovvero presso l'extra rete.
5. Sono fatte salve le specifiche tecniche ed i divieti previsti, per la
commercializzazione e l'impiego dei carburanti da utilizzare nei veicoli
azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad
accensione per compressione, dalla normativa vigente in materia
ambientale e dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante
l'attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel.
Nota all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 21 marzo 2001, n. 66, si
vedano le note alle premesse.
Art. 3.
Modalita' per la partecipazione al programma agevolativo ed adempimenti
1. Sono ammessi a partecipare al programma agevolativo i soggetti,
operanti in regime di deposito fiscale nel territorio nazionale o in un
altro Stato dell'Unione europea, titolari di impianti che realizzano uno
o piu' prodotti di cui all'articolo 1, comma 2. A tal fine gli stessi
presentano una istanza, redatta in lingua italiana, per ciascuno dei
prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 e per ciascuna delle annualita'
del programma agevolativo, contenente le seguenti indicazioni:
a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita
IVA, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo e la quantita' di prodotto per il quale si richiede
l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta;
c) la capacita' produttiva annuale dell'impianto espressa in tonnellate,
quale risulta dalla verifica effettuata dall'Ufficio competente. Per gli
impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione europea, la
capacita' produttiva e' quella risultante dai provvedimenti rilasciati,
ai fini dell'esercizio, dalle competenti autorita' nazionali;
d) gli estremi della licenza di deposito fiscale;
e) la dichiarazione relativa alla quantita' di prodotto di cui alla
lettera b), espressa in tonnellate, che, nell'anno precedente, e' stata
realizzata nell'impianto di cui alla lettera a) e destinata ad essere
immessa in consumo, anche in miscela con prodotti energetici;
f) l'indicazione, per gli impianti situati in altri Stati membri
dell'Unione europea, del cancello di ingresso prescelto.
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegate:
a) la dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di
conformita' del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
alle caratteristiche di cui al punto 1 dell'allegato 1 al presente
regolamento;
b) la valutazione circa l'idoneita' dei prodotti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere c), d) e) ed f), ad abbattere i principali agenti
inquinanti, valutati sull'intero ciclo di vita secondo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3;
c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio
2007.
3. I soggetti operanti in altri Stati membri dell'Unione europea
allegano all'istanza di cui al comma 1 la documentazione equivalente a
quella prescritta, per i soggetti operanti nel territorio nazionale, dal
comma 2.
4. Le istanze di cui al comma 1, sono presentate direttamente
all'Ufficio incaricato ovvero spedite al medesimo a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento; le predette istanze sono
presentate, per l'anno 2009, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del comunicato di cui all'articolo 8, comma 1 e, per
l'anno 2010, entro il 31 gennaio 2010. Per le istanze spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le
istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i
contenuti della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
c), risultassero non corrispondenti al vero.
6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di
presentazione delle istanze di cui al comma 1, i soggetti assegnatari
presentano all'Agenzia delle dogane, al Ministero dello sviluppo
economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, alla
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, Direzione generale sviluppo agroalimentare,
qualita' e tutela del consumatore e al Comando generale della Guardia di
finanza una relazione dalla quale risultino la quantita', la natura ed i
Paesi di origine degli alcoli e delle biomasse utilizzati, i
quantitativi di ETBE, additivi e riformulanti prodotti su base annua,
nonche' la loro destinazione.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' il
seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1.
L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.».
Art. 4.
Modalita' di assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati
1. L'Ufficio incaricato provvede a determinare, annualmente, i
quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, d'ora in
avanti indicati come quantitativi generali assegnabili, in relazione ai
rispettivi importi di cui all'allegato 4 al presente regolamento. Per la
determinazione dei predetti quantitativi, l'Ufficio incaricato fa
riferimento alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio,
impiegati come carburanti, vigenti al momento dell'assegnazione, d'ora
in avanti indicate, rispettivamente, come aliquote di riferimento della
benzina e del gasolio.
2. Successivamente a quanto previsto al comma 1, l'Ufficio incaricato
determina, annualmente, per ciascun soggetto ammesso a partecipare al
programma agevolativo, la rispettiva capacita' produttiva convenzionale,
riferita a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2,
richiesti. Tale capacita' produttiva convenzionale e' pari alla somma
del 60 per cento della quantita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e) e del 40 per cento della quantita' di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c) riferibili al medesimo soggetto, rapportate ai rispettivi
valori totali. Per il primo anno di partecipazione al programma
agevolativo e per gli impianti di nuova installazione la quantita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e' convenzionalmente fissata
pari a zero.
3. Nel caso in cui la somma dei quantitativi richiesti dai soggetti
ammessi a partecipare al programma agevolativo per uno dei prodotti di
cui all'articolo 1, comma 2, sia minore o uguale al rispettivo
quantitativo assegnabile per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente
regolamento, l'assegnazione e' effettuata in modo da soddisfare
integralmente tutte le richieste; nel caso contrario i quantitativi
generali assegnabili per l'anno sono ripartiti tra i predetti soggetti
proporzionalmente alle rispettive capacita' produttive convenzionali.
4. Nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione di cui al comma 3, non
fossero impiegate integralmente le somme previste per l'anno ai sensi
dell'allegato 4 al presente regolamento per alcuni dei prodotti di cui
all'articolo 1, comma 2, le somme residuali, fermo restando il
prefissato limite massimo complessivo annuo di spesa di 73.000.000 di
eur, sono ripartite tra gli altri prodotti di cui all'articolo 1, comma
2, proporzionalmente ai rispettivi importi stabiliti, per l'anno, dal
medesimo allegato 4.
5. Le procedure di assegnazione di cui al presente articolo sono
concluse dall'Ufficio incaricato entro i trenta giorni successivi alle
scadenze previste per la presentazione delle istanze dall'articolo 3,
comma 4. Le quantita' assegnate non possono essere cedute.
Art. 5.
Modalita' applicative del regime fiscale agevolato
1. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), rientrante
nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato
nel territorio nazionale come carburante, da solo o in miscela con
benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione
della rispettiva aliquota ridotta del programma e' denaturato con l'1
per cento in volume, di etere metilterbutilico, d'ora innanzi denominato
MTBE. Lo stesso e' accertato quantitativamente e qualitativamente
dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il
prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri
Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
2. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), rientrante
nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato
nel territorio nazionale in miscela con benzina, per il quale il
soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota
ridotta del programma, e' accertato quantitativamente e qualitativamente
dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il
prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri
Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso;
l'accertamento puo' essere effettuato, su richiesta dell'operatore,
presso lo stabilimento di produzione di ETBE, sul bioetanolo da
trasformare in ETBE a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche
tecniche di cui al punto 2 dell'allegato I al presente regolamento e sia
preventivamente denaturato con l'1 per cento, in volume, di ETBE. Per la
trasformazione del bioetanolo in ETBE viene considerato il rapporto
convenzionale di trasformazione di 1:2,1 in peso.
3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f),
rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinati ad essere
impiegati nel territorio nazionale in miscela con benzina o con gasolio,
per i quali il soggetto assegnatario richiede l'applicazione delle
aliquote ridotte del programma, sono accertati quantitativamente e
qualitativamente dall'Ufficio competente presso i rispettivi impianti di
produzione ovvero, per i prodotti provenienti da stabilimenti di
produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo
cancello di ingresso.
4. L'Ufficio competente puo' consentire che le operazioni di
denaturazione di cui al comma 1 siano effettuate presso un impianto
nazionale gestito in regime di deposito fiscale qualora l'impianto di
produzione del bioetanolo non disponga delle necessarie attrezzature. In
tal caso l'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato contestualmente
alla denaturazione di cui al presente comma.
5. Per la produzione dell'ETBE e dei prodotti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui
all'articolo 4, non puo' essere impiegato bioetanolo denaturato con MTBE.
6. Sui prodotti accertati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' riconosciuto
al produttore, alle condizioni di cui al presente articolo, un credito
d'imposta, pari:
a) per il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
destinato ad essere impiegato tal quale ovvero in miscela con la
benzina, alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e
la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume
dello stesso prodotto, cosi' come accertato ai sensi del comma 1;
b) per il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), alla
differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva
aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso
prodotto, cosi' come accertato ai sensi del comma 2;
c) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), alla
differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e le rispettive
aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi
prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto
effettivamente derivante da biomasse;
d) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed f), alla
differenza tra l'aliquota di riferimento sul gasolio e le rispettive
aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi
prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto
effettivamente derivante da biomasse.
7. I soggetti assegnatari redigono una apposita contabilita' a scalare
per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, contenente
l'indicazione del quantitativo del prodotto assegnato e dei soggetti a
cui il prodotto e' stato ceduto con indicazione delle rispettive
quantita'.
8. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 del
presente articolo, il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio
competente i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2
del presente regolamento realizzati ed il credito spettante ai sensi del
medesimo comma 6. Alla comunicazione sono allegati i documenti di
accompagnamento attestanti che i prodotti per i quali si richiede
l'applicazione delle aliquote ridotte del programma sono stati
trasferiti a depositi fiscali per la successiva miscelazione con
prodotti energetici ovvero sono stati immessi in consumo nel territorio
nazionale per il successivo impiego. Entro trenta giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione l'Ufficio competente verifica il credito
d'imposta spettante procedendo all'accredito secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 6 del regolamento adottato con il decreto del
Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12
dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del
rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi), e' il seguente:
«Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). - 1. Le domande di
rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso e' richiesto
in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso e' richiesto mediante
accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale
della medesima e della documentazione allegata e la congruita' del
rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si puo'
stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso e'
commisurato all'aliquota piu' bassa in vigore nei dodici mesi precedenti
il giorno in cui e' maturato il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF, espletate le
incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro trenta giorni, uno degli
esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla
circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in
merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso
mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale
impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri
di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il
diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla
data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della
medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno
degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o
alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verra'
utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto
il nominativo del beneficiario, l'entita' e gli estremi dell'accredito.
Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa
per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto
pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito
dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle
proprie registrazioni fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione
all'esercente dell'impianto di estrazione, e' seguita anche nel caso in
cui il soggetto che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o
un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a
scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito dall'avente
diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di
rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la
sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale
viene utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto cui il
rimborso e' stato trasferito.».
Art. 6.
Controlli
1. La rispondenza dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, del
presente regolamento ai requisiti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3,
del presente regolamento e' verificata dagli organi competenti
all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. Le analisi dei
campioni, prelevati durante l'attivita' di verifica, sono eseguite
presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale
revisione di analisi, su richiesta del soggetto interessato, trova
applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
2. Al fine della verifica del contenuto delle dichiarazioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c) del presente regolamento l'Agenzia
delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle
Entrate gli elenchi, aggiornati al termine previsto, per la
presentazione delle istanze, dall'articolo 3, comma 4, del presente
regolamento dei soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e
specificati nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del
12 luglio 2007. I medesimi elenchi sono trasmessi dalle predette
Amministrazioni, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla
richiesta.
3. Il Corpo della Guardia di finanza ha facolta' di procedere a
verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commercializzano o
utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti
fiscali ritenuti necessari, anche avvalendosi dei poteri di cui
all'articolo 18 del testo unico.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), e' il seguente;
«Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - Se per
l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il
dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e'
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da
analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza
medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del
dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le
comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta
la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle
forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni
dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati
nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro
che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e
potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalita' con cui e'
effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296), e' il seguente:
«Art. 4 (Oggetto della dichiarazione sostitutiva). - 1. La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 8, da effettuarsi ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in
relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai
sensi delle seguenti decisioni:
a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 42, del 15 febbraio
2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per
interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di
agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di
formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:
1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno
e ad incremento dei livelli occupazionali;
2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in
materia di sostegno dell'occupazione;
4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in
materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia
di promozione dell'occupazione.
Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le
procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei
crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 77, del 24 marzo 2003,
concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per
esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi
pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:
1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66,
comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti
urgenti per la finanza locale. Il recupero ordinato dalla Commissione
europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina
speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art.
1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;
c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 352, del 27 novembre
2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per
interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge
14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di
occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e'
effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della
riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni;
d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100, del 20 aprile 2005,
concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore
delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da
eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in
materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di
procedure di contabilita', e che proroga per determinate imprese i
benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.
383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato
secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art.
24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.».
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e' il seguente:
«Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria
esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi
relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli
impianti gestiti in regime di deposito fiscale, puo' applicare agli
apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure
necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa
l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti
possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per
l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti
inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento
delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui
consumi; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento,
nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove
e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per
eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e
per esaminare registri e documenti.
Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di
prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per
esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e
ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a
quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta
degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli
elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni
in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e
delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come
utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai
prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto,
deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta
imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona ad aziende
ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere
copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con
il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere
utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili
per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio
della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di
notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste
dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione
finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali
sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od
uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in
materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso
soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e
servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o
comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche
dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli
uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale
tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di
cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta' di
effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui
al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale,
di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al
prelevamento di campioni.».
Art. 7.
Circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato
1. Il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
destinato ad essere impiegato tal quale come carburante e' immesso in
consumo, con la scorta del DAS direttamente dall'impianto di produzione.
Sul documento di accompagnamento e' apposta la dicitura «prodotto
rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del
testo unico delle accise destinato all'impiego diretto come carburante».
2. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e)
del presente regolamento, destinati ad essere impiegati come carburanti
in miscela con la benzina, sono trasferiti, in sospensione di accisa
relativa alla benzina, al deposito fiscale di miscelazione, con la
scorta del DAA sul quale e' apposta la dicitura «prodotto rientrante nel
programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle
accise destinato all'impiego come carburante in miscela con la benzina».
3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed f),
destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con il gasolio,
sono trasferiti, in sospensione di accisa, relativa al gasolio, al
deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale e'
apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di
cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato
all'impiego come carburante in miscela con il gasolio».
4. Sui documenti di accompagnamento di cui ai commi 1, 2 e 3 e' indicato
altresi' se il prodotto e' denaturato con ETBE o MTBE con l'indicazione
della rispettiva percentuale in volume.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995
si vedano le note alle premesse.
Art. 8.
Pubblicita' in seno all'Unione europea
1. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai
soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del
presente regolamento e' data diffusione in ambito comunitario mediante
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee ovvero con modalita' equivalenti.
Art. 9.
Monitoraggio ambientale
1. Nell'ambito del monitoraggio infrannuale del mercato dei
biocarburanti previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo
2-quater, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono valutati gli effetti ambientali
assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di
CO2 dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del
presente regolamento con riferimento all'intero ciclo di vita
semplificato. In base ai risultati di tale monitoraggio, con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono eventualmente rimodulate, relativamente alla annualita' 2010, le
somme di cui all'allegato 4 al presente regolamento fermo restando il
limite complessivo prefissato di spesa annuale.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006, si
vedano le note alle premesse.
Art. 10.
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 20 febbraio 2004, n. 96, e' abrogato.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2009
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Zaia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2009 Ufficio di controllo
atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze,
foglio n. 340
Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96, si
vedano le note alle premesse.
Allegati omessi