Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 27 luglio 2009
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2009. (Decreto n. 31/2009).
(GU n. 217 del 18-9-2009)
L'ISPETTORE
GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.
568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento
sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007,
concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il
trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le
amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale
pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate
dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle
quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per
gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare
l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un
apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente
direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987,
a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento
con l'Unione europea;
Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1182/2007 recante norme
specifiche per il settore ortofrutticolo;
Visto il regolamento della Commissione n. 1580/2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante modalita' d'applicazione dei
regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel
settore degli ortofrutticoli;
Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1234/07 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli («regolamento unico OCM») - come modificato dal
regolamento CE n. 361/2008 - ed, in particolare, l'art. 103-sexies, che
prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto
dal paragrafo 1 dell'art. 103-ter del medesimo regolamento, finanziato
da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei
soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati
dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a
concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui
livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e'
particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore
all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera a) del richiamato
art. 103-ter, paragrafo 1;
Visto il predetto art. 103-sexies del regolamento CE del Consiglio n.
1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno
del 15% del valore della produzione ortofrutticola e' commercializzato
da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta
almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario
nazionale concesso puo' essere rimborsato dalla Comunita' su richiesta
dello Stato membro interessato;
Visti, altresi', gli articoli 96 e 97 del regolamento della Commissione
n. 1580/2007, in base ai quali il rimborso dell'aiuto finanziario
nazionale e' limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso
all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va
effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo
all'anno di esecuzione dei programmi operativi;
Vista la nota SG/sc D7137 del 2 aprile 2009 con la quale la Commissione
europea ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta
avanzata dall'Italia con nota n. 737 del 30 gennaio 2009, circa la
possibilita' di concedere, nella misura di euro 42.649.630,00, l'aiuto
nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento CE del Consiglio
n. 1234/07;
Vista la nota n. 3286 del 16 aprile 2009, con la quale il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte delle
risorse comunitarie attivabili per l'anno 2009 per gli aiuti alle
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a
53.960.010,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di 42.649.630,00
euro a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle
disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto
del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data
27 luglio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;
Decreta:
1) Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore delle organizzazioni
di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-sexies
del regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2008, risulta di euro
42.649.630,00 ed e' posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987.
2) La predetta quota di euro 42.649.630,00 viene messa a disposizione
degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell'AGEA
coordinamento.
3) Il Fondo di rotazione eroga la quota stabilita dal presente decreto
contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria
sulla base delle indicazioni della stessa AGEA Coordinamento.
4) Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla
Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA,
comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della
legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del
Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2009, e le somme
rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verra' restituita
al Fondo medesimo o costituira' acconto per le successive annualita'.
5) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche
per il tramite dell'A.G.E.A., in qualita' organismo coordinatore,
trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria
riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione
europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al
precedente punto 4.
6) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
impegna a presentare alla Commissione, secondo le modalita' ed i termini
previsti dall'art. 97 del regolamento della Commissione delle Comunita'
europee n. 1580/2007, la richiesta di rimborso del 60 per cento
dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a
regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del
paragrafo relativo all'art. 103-sexies del regolamento CE n. 1234/2007.
A tal proposito, l'AGEA Coordinamento provvedera' a comunicare al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E,
l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione
della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di
rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.
7) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA
e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti
necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti
comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di
competenza.
8) I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura
del richiamato Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, anche per il tramite dell'A.G.E.A., in qualita' di organismo
coordinatore, al sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato, secondo le modalita' vigenti.
9) Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009
L'ispettore generale capo: Amadori
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009 Ufficio di controllo
atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze,
foglio n. 5