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Decreto 27 luglio 2009
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Criteri di assegnazione di contributi ai sensi della legge n. 313/2004 recante disciplina in materia di apicoltura.
(GU n. 214 del 15-9-2009)
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina in materia
di apicoltura;
Visto l'art. 11 della citata legge n. 313/2004, con il quale si
definisce la copertura finanziaria, necessaria per lo svolgimento delle
azioni programmate, di € 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006;
Visto il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il quale
e' stato approvato e reso operativo il «Documento programmatico per il
settore apistico» (DPA) di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge
n. 313/2004, nonche' e' stata approvata la ripartizione, tra le materie
indicate allo stesso art. 5, delle risorse finanziarie statali di €
2.000.000, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la
realizzazione degli interventi previsti dal medesimo documento
programmatico, riservando alle sole regioni e province autonome la somma
di € 900.000,00 annua;
Vista la decisione della Commissione europea C(2006)5705 del 22 novembre
2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il sistema di aiuti
previsto dal predetto documento programmatico;
Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 2007 recante «Determinazioni
dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi in relazione
agli interventi previsti dal documento programmatico per il settore
apistico, di cui al decreto 10 gennaio 2007»;
Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal CO.NA.PI.
contro il predetto decreto del 19 marzo 2007, gli atti della commissione
ministeriale ivi prevista ed i conseguenti decreti di concessione dei
contributi a proprio favore, facendo peraltro espressamente salva
l'attribuzione delle somme assegnate alle regioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 2009
che, su conforme parere del Consiglio di Stato, ha accolto il predetto
ricorso, rendendo cosi' necessario l'annullamento del menzionato decreto
ministeriale del 19 marzo 2007 e di tutti i successivi atti della
commissione ministeriale;
Vista la necessita' di determinare nuovi criteri e modalita' di
concessione dei contributi in adesione ai rilievi sollevati dal
Consiglio di Stato;
Vista la partecipazione al procedimento da parte di tutte le
organizzazioni nazionali apistiche interessate che hanno formulato
osservazioni puntualmente valutate;
Decreta:
Art. 1.
Contributi
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal «Documento
programmatico per il settore apistico» (DPA), di cui all'art. 5 della
legge 24 dicembre 2004, n. 313, approvato e reso operativo con decreto
ministeriale del n. 20026 del 10 gennaio 2007, sono concessi contributi
in conto capitale per la realizzazione delle iniziative indicate
nell'allegato al presente decreto e riferite a:
a) assistenza tecnica, ivi compresa l'attivazione di piccoli progetti
pilota;
b) promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di qualita';
c) ricerca e sviluppo;
d) sostegno al settore zootecnico;
e) investimenti nelle aziende agricole.
2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima
del:
a) 99% dei costi per le attivita' di cui al comma 1), lettere a), b) e
c), ad eccezione dell'azione di valorizzazione del miele per la quale la
misura massima del contributo e' limitata all'80%;
b) 100% dei costi inerenti la tenuta dei libri genealogici (Albo
nazionale allevatori api regine) e 70% su i test di determinazione del
valore genetico delle api regine per le iniziative di cui al comma 1,
lettera d);
c) 40% (50% in zone svantaggiate) dei costi per gli investimenti di cui
al comma 1), lettera e). Nel caso di investimenti effettuati da giovani
apicoltori le percentuali sono elevate al 45% (55% in zone svantaggiate)
delle spese sostenute.
3. Le azioni di cui al comma 1, lettera e), sono effettuate dalle
regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano le quali
stabiliscono i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi in
conto capitale da parte dei produttori apistici singoli e associati.
Art. 2.
Beneficiari interventi statali e modalita' di presentazione dei
programmi
1. Sono destinatari dei contributi di cui art. 1, comma 1, lettere
a), b), c) e d), le Unioni nazionali di associazioni di produttori
apistici riconosciute, le Organizzazioni nazionali degli apicoltori, le
Organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello
nazionale, che dimostrino di possedere l'esperienza, l'efficienza e la
qualita' richieste per la realizzazione delle azioni, che fungono da
beneficiari diretti e soggetti attuatori degli interventi. I soggetti
interessati devono risultare operativi nel settore apistico in piu' di
cinque regioni almeno dall'anno precedente a quello per il quale la
legge del 24 dicembre 2004, n. 313, ha autorizzato la spesa per
l'attuazione degli interventi.
2. I soggetti interessati devono presentare al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di
sviluppo economico e rurale - Direzione generale sviluppo rurale,
infrastrutture e servizi - Ufficio SVIRIS X, via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma, entro il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, uno specifico programma di
attivita' distinto per ciascuna delle annualita' per le quali la legge
del 24 dicembre 2004, n. 313, ha autorizzato la spesa per l'attuazione
degli interventi. Le attivita' previste per ciascuna annualita' non
devono risultare meramente ripetitive, e l'eventuale previsione della
prosecuzione della medesima azione deve essere pienamente motivata. I
programmi devono illustrare dettagliatamente la/le azione/i, individuate
nel «Documento programmatico per il settore apistico», notificate alla
Commissione europea, per la/e quale/i si richiede il relativo
contributo. I programmi devono indicare per ciascuna azione le modalita'
e le articolazioni di spesa ritenute necessarie per l'attuazione delle
singole iniziative. I programmi devono inoltre essere accompagnati dalla
documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti
indicati al comma 1 (atto costitutivo, consistenza associativa, ultimo
bilancio consuntivo approvato, organizzazione operativa, relazione sulle
attivita' svolte, ecc.) e dalle schede di programma (allegato A), schede
finanziarie (allegato B) e schede operative per singola azione (allegato
C). Si precisa che la consistenza associativa deve essere calcolata,
anche per le organizzazioni di secondo grado, sulla base dei soli
apicoltori singoli soci delle organizzazioni di primo grado aderenti
(dato elementare), e corrispondere ai dati del libro dei soci per l'anno
2006. L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare delle
verifiche sulla consistenza associativa dichiarata.
3. La valutazione dei programmi presentati, delle relative
rendicontazioni e dei rapporti finali e' rimessa ad apposita commissione
ministeriale.
Art. 3.
Procedura per la valutazione ed approvazione dei programmi
1. La commissione ministeriale nel valutare i programmi si attiene
ai seguenti criteri e modalita' operative:
a) esame delle istanze presentate e ricognizione documenti presenti;
b) richiesta dell'eventuale documentazione integrativa;
c) esame della documentazione integrativa ed eventuale convocazione del
soggetto proponente per l'illustrazione delle attivita' proposte;
d) predisposizione di un quadro sinottico: azioni e soggetti attuatori;
e) analisi delle azioni proposte e delle relative spese ammissibili,
indicate nelle schede di programma, finanziarie ed operative,
attraverso:
la verifica della coerenza delle attivita' proposte rispetto alle azioni
stabilite;
la verifica della pertinenza e congruita' delle spese;
l'esame delle azioni per le quali esiste una sovrapposizione (piu'
soggetti proponenti richiedono contributi per la stessa azione e per la
stessa annualita') utilizzando la scheda di valutazione ponderata
(allegato D);
l'idoneita' tecnica ed economica delle attivita' proposte da ogni
soggetto attuatore proponente;
f) predisposizione della documentazione/tabella finale riepilogativa.
2. Con successivo decreto ministeriale di approvazione del programma e
di concessione del contributo saranno indicati: l'articolazione del
programma per voci di spesa ammessa, la percentuale di contributo
concedibile, il termine entro cui dovranno essere realizzate le
iniziative, le modalita' di presentazione dei risultati e di
rendicontazione delle spese.
Art. 4.
Ulteriori criteri
1. Per l'esame delle azioni per le quali esiste una sovrapposizione
(piu' soggetti proponenti richiedono contributi per la stessa azione
e per la stessa annualita') sono utilizzati i seguenti criteri:
a) rappresentativita' (incidenza 40%): i pesi riferiti alla
rappresentativita' associativa e delle tipologie di organismo (i dati
devono essere riferiti al 31 dicembre 2006) sono cosi' determinati:
1) numero di soci apicoltori aderenti, cosi' come definiti dalla legge
n. 313/2004 (*): peso 40;
2) numero di alveari rappresentati e regolarmente denunciati: peso 50;
3) esperienza maturata dal soggetto attuatore, ovvero numero anni
riferiti ad attivita' simili ed affini a quelle previste dal presente
decreto ministeriale: peso 10.
b) valutazione funzionale (incidenza 60%): la valutazione
tecnico-organizzativa delle iniziative proposte e' cosi' basata:
1) livello descrittivo delle iniziative da svolgere (in termini di
chiarezza e dettaglio): peso 10;
2) coerenza con gli obiettivi specifici dell'azione riportata nel
presente decreto: peso 30;
3) pertinenza delle spese proposte rispetto alle spese ammissibili
previste dal bando: peso 40;
4) misura del livello di rilevanza e ricaduta generale dell'intervento
proposto (sia in termini di ricaduta generale per il comparto, sia in
termini di diffusione nazionale dell'attivita') in relazione alle
seguenti attivita': assistenza
tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/analis i
e/o ricerca/prove comparate/sistemi di rintracciabilita': peso 10;
5) misura del livello quanti-qualitativo (delle strutture, attrezzature
e risorse umane impiegate) in relazione alle seguenti attivita':
assistenza
tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/analis i
e/o ricerca/prove comparate/sistemi di rintracciabilita': peso 10.
Plus/casi particolari/note.
Apicoltori imprenditori:+ 10% sulla valutazione della rappresentativita'
(se almeno il 20% dei soci apicoltori dichiarati e' in possesso di
partita IVA);
+ 30% sulla valutazione della rappresentativita' (se almeno il 40% dei
soci apicoltori dichiarati e' in possesso di partita IVA);
+ 60% sulla valutazione della rappresentativita' (se almeno il 60% dei
soci apicoltori dichiarati e' in possesso di partita IVA).
Soggetto proponente O.P. (Organizzazione di produttori): + 60% sul
valore della rappresentativita' (se il quantitativo medio di miele
conferito dai soci, nel triennio 2004-2006, non e' inferiore 10.000
quintali/anno).
(*) Si specifica che la consistenza associativa deve essere riferita,
anche per le organizzazioni di secondo grado, ai soli soci apicoltori
singoli (dato elementare), e non riferita/esposta come soci aggregati
(es. cooperative, ecc), e deducibile dai libri dei soci per l'anno 2006
(ad esempio per una cooperativa vanno conteggiati i singoli soci
aderenti; un soggetto proponente avente 500 soci, di cui 499 singoli e
una cooperativa di 20 soci, dovra' indicare 519 soci aderenti).
Art. 5.
Condizioni generali per la concessione dei contributi
1. I risultati derivanti dall'applicazione delle azioni previste nel
«Documento programmatico per il settore apistico» devono, da parte dei
beneficiari, essere:
messi a disposizione su base non discriminatoria;
divulgabili in pubblicazioni adeguate o pubblicati su sito internet;
accessibili a tutti gli interessati indipendentemente dalla loro
appartenenza alle organizzazioni dei beneficiari stessi.
2. Tutti i servizi (e/o le attivita'), per i quali i beneficiari
diretti, che fungono da soggetti attuatori delle azioni individuate nel
DPA, ricevono i contributi, sono prestati a tutti gli apicoltori e/o
consumatori secondo modalita' non discriminatorie.
3. Per la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali
(apicoltori e/o consumatori) e' esclusa l'adesione obbligatoria alle
organizzazioni (beneficiari diretti) che fungono da soggetti attuatori;
la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali e' effettuata
in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
4. Non sono concessi contributi il cui importo totale triennale superi
la soglia stabilita dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
(cioe' saranno presi in considerazione, per ciascuna azione, tutti i
contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dalla fonte di
finanziamento) ne' a livello di enti destinatari del finanziamento, ne'
a livello dei singoli apicoltori, cioe' di coloro che costituiscono gli
effettivi beneficiari finali degli aiuti.
5. Gli aiuti non possono eccedere, per ciascuna delle azioni previste
nel DPA, la percentuale e/o gli importi massimi consentiti dalle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
6. I servizi forniti dovranno riferirsi esclusivamente alle azioni
previste nel DPA e notificate alla Commissione europea.
7. I contributi concessi per lo svolgimento delle azioni individuate nel
DPA non potranno essere utilizzati per finanziare i normali costi di
personale e le spese generali dei beneficiari diretti (prestatori di
servizi), qualora i servizi siano forniti dal personale dipendente degli
stessi. I contributi sono riferibili ai soli costi della prestazione del
servizio.
8. Sono esclusi i costi dei controlli di routine effettuati dal
produttore in relazione alla qualita' dei prodotti e del processo
produttivo.
9. Sono esclusi i servizi di consulenza, a carattere continuativo o
periodico, connessi con le spese di funzionamento del beneficiario.
Art. 6.
Spese ammissibili
Le azioni oggetto di finanziamento, le corrispondenti spese
ammissibili, le relative percentuali di contribuzione pubblica, nonche'
i soggetti beneficiari, sono indicati nell'allegato E al presente
decreto.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale del 19 marzo 2007 e' annullato e
sostituito dal presente decreto fatta eccezione per le disposizioni
relative alle azioni riservate alle regioni di cui all'art. 1 ed
all'allegato E - azione 10.10, qui integralmente riprodotte per mera
completezza del provvedimento.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, www.politicheagricole.gov.it, nella
sezione concorsi e gare. Nella stessa sezione sono pubblicati i
documenti in allegato.
Roma, 27 luglio 2009
Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 143
Allegati omessi