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Decreto 27 luglio 2009

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Criteri di assegnazione di contributi ai sensi della legge n. 313/2004 recante disciplina in materia di apicoltura.

(GU n. 214 del 15-9-2009)

 

 

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina in materia di apicoltura;
Visto l'art. 11 della citata legge n. 313/2004, con il quale si definisce la copertura finanziaria, necessaria per lo svolgimento delle azioni programmate, di € 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;
Visto il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il quale e' stato approvato e reso operativo il «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA) di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 313/2004, nonche' e' stata approvata la ripartizione, tra le materie indicate allo stesso art. 5, delle risorse finanziarie statali di € 2.000.000, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo documento programmatico, riservando alle sole regioni e province autonome la somma di € 900.000,00 annua;
Vista la decisione della Commissione europea C(2006)5705 del 22 novembre 2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il sistema di aiuti previsto dal predetto documento programmatico;
Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 2007 recante «Determinazioni dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi in relazione agli interventi previsti dal documento programmatico per il settore apistico, di cui al decreto 10 gennaio 2007»;
Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal CO.NA.PI. contro il predetto decreto del 19 marzo 2007, gli atti della commissione ministeriale ivi prevista ed i conseguenti decreti di concessione dei contributi a proprio favore, facendo peraltro espressamente salva l'attribuzione delle somme assegnate alle regioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 2009 che, su conforme parere del Consiglio di Stato, ha accolto il predetto ricorso, rendendo cosi' necessario l'annullamento del menzionato decreto ministeriale del 19 marzo 2007 e di tutti i successivi atti della commissione ministeriale;
Vista la necessita' di determinare nuovi criteri e modalita' di concessione dei contributi in adesione ai rilievi sollevati dal Consiglio di Stato;
Vista la partecipazione al procedimento da parte di tutte le organizzazioni nazionali apistiche interessate che hanno formulato osservazioni puntualmente valutate;

Decreta:

Art. 1.
Contributi
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA), di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, approvato e reso operativo con decreto ministeriale del n. 20026 del 10 gennaio 2007, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle iniziative indicate nell'allegato al presente decreto e riferite a:
a) assistenza tecnica, ivi compresa l'attivazione di piccoli progetti pilota;
b) promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualita';
c) ricerca e sviluppo;
d) sostegno al settore zootecnico;
e) investimenti nelle aziende agricole.
2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del:
a) 99% dei costi per le attivita' di cui al comma 1), lettere a), b) e c), ad eccezione dell'azione di valorizzazione del miele per la quale la misura massima del contributo e' limitata all'80%;
b) 100% dei costi inerenti la tenuta dei libri genealogici (Albo nazionale allevatori api regine) e 70% su i test di determinazione del valore genetico delle api regine per le iniziative di cui al comma 1, lettera d);
c) 40% (50% in zone svantaggiate) dei costi per gli investimenti di cui al comma 1), lettera e). Nel caso di investimenti effettuati da giovani apicoltori le percentuali sono elevate al 45% (55% in zone svantaggiate) delle spese sostenute.
3. Le azioni di cui al comma 1, lettera e), sono effettuate dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano le quali stabiliscono i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi in conto capitale da parte dei produttori apistici singoli e associati.

Art. 2.
Beneficiari interventi statali e modalita' di presentazione dei programmi
1. Sono destinatari dei contributi di cui art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le Unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute, le Organizzazioni nazionali degli apicoltori, le Organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale, che dimostrino di possedere l'esperienza, l'efficienza e la qualita' richieste per la realizzazione delle azioni, che fungono da beneficiari diretti e soggetti attuatori degli interventi. I soggetti interessati devono risultare operativi nel settore apistico in piu' di cinque regioni almeno dall'anno precedente a quello per il quale la legge del 24 dicembre 2004, n. 313, ha autorizzato la spesa per l'attuazione degli interventi.
2. I soggetti interessati devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi - Ufficio SVIRIS X, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, uno specifico programma di attivita' distinto per ciascuna delle annualita' per le quali la legge del 24 dicembre 2004, n. 313, ha autorizzato la spesa per l'attuazione degli interventi. Le attivita' previste per ciascuna annualita' non devono risultare meramente ripetitive, e l'eventuale previsione della prosecuzione della medesima azione deve essere pienamente motivata. I programmi devono illustrare dettagliatamente la/le azione/i, individuate nel «Documento programmatico per il settore apistico», notificate alla Commissione europea, per la/e quale/i si richiede il relativo contributo. I programmi devono indicare per ciascuna azione le modalita' e le articolazioni di spesa ritenute necessarie per l'attuazione delle singole iniziative. I programmi devono inoltre essere accompagnati dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti indicati al comma 1 (atto costitutivo, consistenza associativa, ultimo bilancio consuntivo approvato, organizzazione operativa, relazione sulle attivita' svolte, ecc.) e dalle schede di programma (allegato A), schede finanziarie (allegato B) e schede operative per singola azione (allegato C). Si precisa che la consistenza associativa deve essere calcolata, anche per le organizzazioni di secondo grado, sulla base dei soli apicoltori singoli soci delle organizzazioni di primo grado aderenti (dato elementare), e corrispondere ai dati del libro dei soci per l'anno 2006. L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare delle verifiche sulla consistenza associativa dichiarata.
3. La valutazione dei programmi presentati, delle relative rendicontazioni e dei rapporti finali e' rimessa ad apposita commissione ministeriale.

Art. 3.
Procedura per la valutazione ed approvazione dei programmi
1. La commissione ministeriale nel valutare i programmi si attiene ai seguenti criteri e modalita' operative:
a) esame delle istanze presentate e ricognizione documenti presenti;
b) richiesta dell'eventuale documentazione integrativa;
c) esame della documentazione integrativa ed eventuale convocazione del soggetto proponente per l'illustrazione delle attivita' proposte;
d) predisposizione di un quadro sinottico: azioni e soggetti attuatori;
e) analisi delle azioni proposte e delle relative spese ammissibili, indicate nelle schede di programma, finanziarie ed operative, attraverso:
la verifica della coerenza delle attivita' proposte rispetto alle azioni stabilite;
la verifica della pertinenza e congruita' delle spese;
l'esame delle azioni per le quali esiste una sovrapposizione (piu' soggetti proponenti richiedono contributi per la stessa azione e per la stessa annualita') utilizzando la scheda di valutazione ponderata (allegato D);
l'idoneita' tecnica ed economica delle attivita' proposte da ogni soggetto attuatore proponente;
f) predisposizione della documentazione/tabella finale riepilogativa.
2. Con successivo decreto ministeriale di approvazione del programma e di concessione del contributo saranno indicati: l'articolazione del programma per voci di spesa ammessa, la percentuale di contributo concedibile, il termine entro cui dovranno essere realizzate le iniziative, le modalita' di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese.

Art. 4.
Ulteriori criteri
1. Per l'esame delle azioni per le quali esiste una sovrapposizione (piu' soggetti proponenti richiedono contributi per la stessa azione
e per la stessa annualita') sono utilizzati i seguenti criteri:
a) rappresentativita' (incidenza 40%): i pesi riferiti alla rappresentativita' associativa e delle tipologie di organismo (i dati devono essere riferiti al 31 dicembre 2006) sono cosi' determinati:
1) numero di soci apicoltori aderenti, cosi' come definiti dalla legge n. 313/2004 (*): peso 40;
2) numero di alveari rappresentati e regolarmente denunciati: peso 50;
3) esperienza maturata dal soggetto attuatore, ovvero numero anni riferiti ad attivita' simili ed affini a quelle previste dal presente decreto ministeriale: peso 10.
b) valutazione funzionale (incidenza 60%): la valutazione tecnico-organizzativa delle iniziative proposte e' cosi' basata:
1) livello descrittivo delle iniziative da svolgere (in termini di chiarezza e dettaglio): peso 10;
2) coerenza con gli obiettivi specifici dell'azione riportata nel presente decreto: peso 30;
3) pertinenza delle spese proposte rispetto alle spese ammissibili previste dal bando: peso 40;
4) misura del livello di rilevanza e ricaduta generale dell'intervento proposto (sia in termini di ricaduta generale per il comparto, sia in termini di diffusione nazionale dell'attivita') in relazione alle seguenti attivita': assistenza tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/analis i e/o ricerca/prove comparate/sistemi di rintracciabilita': peso 10;
5) misura del livello quanti-qualitativo (delle strutture, attrezzature e risorse umane impiegate) in relazione alle seguenti attivita': assistenza tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/analis i e/o ricerca/prove comparate/sistemi di rintracciabilita': peso 10.

Plus/casi particolari/note.
Apicoltori imprenditori:+ 10% sulla valutazione della rappresentativita' (se almeno il 20% dei soci apicoltori dichiarati e' in possesso di partita IVA);
+ 30% sulla valutazione della rappresentativita' (se almeno il 40% dei soci apicoltori dichiarati e' in possesso di partita IVA);
+ 60% sulla valutazione della rappresentativita' (se almeno il 60% dei soci apicoltori dichiarati e' in possesso di partita IVA).
Soggetto proponente O.P. (Organizzazione di produttori): + 60% sul valore della rappresentativita' (se il quantitativo medio di miele conferito dai soci, nel triennio 2004-2006, non e' inferiore 10.000 quintali/anno).
(*) Si specifica che la consistenza associativa deve essere riferita, anche per le organizzazioni di secondo grado, ai soli soci apicoltori singoli (dato elementare), e non riferita/esposta come soci aggregati (es. cooperative, ecc), e deducibile dai libri dei soci per l'anno 2006 (ad esempio per una cooperativa vanno conteggiati i singoli soci aderenti; un soggetto proponente avente 500 soci, di cui 499 singoli e una cooperativa di 20 soci, dovra' indicare 519 soci aderenti).

Art. 5.
Condizioni generali per la concessione dei contributi
1. I risultati derivanti dall'applicazione delle azioni previste nel «Documento programmatico per il settore apistico» devono, da parte dei beneficiari, essere:
messi a disposizione su base non discriminatoria;
divulgabili in pubblicazioni adeguate o pubblicati su sito internet;
accessibili a tutti gli interessati indipendentemente dalla loro appartenenza alle organizzazioni dei beneficiari stessi.
2. Tutti i servizi (e/o le attivita'), per i quali i beneficiari diretti, che fungono da soggetti attuatori delle azioni individuate nel DPA, ricevono i contributi, sono prestati a tutti gli apicoltori e/o consumatori secondo modalita' non discriminatorie.
3. Per la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali (apicoltori e/o consumatori) e' esclusa l'adesione obbligatoria alle organizzazioni (beneficiari diretti) che fungono da soggetti attuatori; la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali e' effettuata in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
4. Non sono concessi contributi il cui importo totale triennale superi la soglia stabilita dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato (cioe' saranno presi in considerazione, per ciascuna azione, tutti i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento) ne' a livello di enti destinatari del finanziamento, ne' a livello dei singoli apicoltori, cioe' di coloro che costituiscono gli effettivi beneficiari finali degli aiuti.
5. Gli aiuti non possono eccedere, per ciascuna delle azioni previste nel DPA, la percentuale e/o gli importi massimi consentiti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
6. I servizi forniti dovranno riferirsi esclusivamente alle azioni previste nel DPA e notificate alla Commissione europea.
7. I contributi concessi per lo svolgimento delle azioni individuate nel DPA non potranno essere utilizzati per finanziare i normali costi di personale e le spese generali dei beneficiari diretti (prestatori di servizi), qualora i servizi siano forniti dal personale dipendente degli stessi. I contributi sono riferibili ai soli costi della prestazione del servizio.
8. Sono esclusi i costi dei controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualita' dei prodotti e del processo produttivo.
9. Sono esclusi i servizi di consulenza, a carattere continuativo o periodico, connessi con le spese di funzionamento del beneficiario.

Art. 6.
Spese ammissibili
Le azioni oggetto di finanziamento, le corrispondenti spese ammissibili, le relative percentuali di contribuzione pubblica, nonche' i soggetti beneficiari, sono indicati nell'allegato E al presente decreto.

Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale del 19 marzo 2007 e' annullato e sostituito dal presente decreto fatta eccezione per le disposizioni relative alle azioni riservate alle regioni di cui all'art. 1 ed all'allegato E - azione 10.10, qui integralmente riprodotte per mera completezza del provvedimento.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, www.politicheagricole.gov.it, nella sezione concorsi e gare. Nella stessa sezione sono pubblicati i documenti in allegato.

Roma, 27 luglio 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 143


Allegati omessi