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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 Regione Abruzzo. Legge Regionale n. 4 del 24-02-2003

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.5.1994, n° 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo 

(B.U.R. Abruzzo n. 7 del 12 marzo 2003) 

 


Il CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga 

la seguente legge: 

Articolo 1 
Modifica al punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/941. 
Il terzo comma del punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94 è così modificato:
Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime:
- 60% produzione aziendale, 40% se trattasi di aziende site in territorio montano;
- 30% acquisto prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati; 50% se trattasi di aziende in territorio montano;
- 10% quota di acquisto residua per prodotti utilizzabili dall'azienda. 

Articolo 2 
Modifica al punto 2.4 dell'Allegato A alla L.R. 32/94 1. 
Al primo comma del punto 2.4 dell'allegato A alla L.R. 32/94 dopo la parola "Amministrativa" la frase "I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio purché ricavati da materie prime prevalentemente aziendali." è sostituita con la frase: "E' ammessa la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti in azienda, nel rispetto della normativa sanitaria sull'igiene e qualità degli alimenti".
2. I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio. 

Formula Finale: 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 24 Febbraio 2003