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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42
del 2 agosto 2004
Regolamento di attuazione della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).
B.U.R. TOSCANA
N. 31
del 11 agosto 2004
(IL NUMERO DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE È 42/R)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);
Visto l’articolo 5 della l.r. 19/2004, che prevede l’adozione di un regolamento
attuativo;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 27 luglio 2004 con la quale è
stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo
2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti);
EMANA
il seguente Regolamento
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta le disposizioni attuative della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) di seguito
denominata “legge”.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento per attività
economiche accessorie integrative si intendono: a) attività commerciale;
b) attività di pubblico esercizio, vendita di quotidiani e periodici,
vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili;
c) servizi all’automobile e all’automobilista, quali officina meccanica,
elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per
camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico
pubblico, bancomat.
ARTICOLO 3
Zone comunali
1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione il
territorio comunale è ripartito in quattro zone, così delimitate:
a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio di
cui all’articolo 2, lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra
i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del territorio
di cui all’articolo 2, lettere b) e c) del d.m. 1444/1968;
c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde alle parti
del territorio di cui all’articolo 2, lettere d) ed f) del d.m. 1444/1968
;
d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio di
cui all’articolo 2, lettera e) del d.m. 1444/1968.
CAPO II
Impianti di distribuzione
ARTICOLO 4
Tipologie di nuovi impianti
1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono
dotati di dispositivi self-service pre e post pagamento, di servizi o
attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi
all’automobile e all’automobilista, nonché di un’attività commerciale con
superficie di vendita:
a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrati
nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti;
b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati
nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.
2. La Giunta regionale definisce gli standard di qualità e di prestazione
dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui al
comma 1.
3. I nuovi impianti possono dotarsi anche delle attività economiche
accessorie integrative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 5
Superficie minima degli impianti
1. La superficie minima per l’installazione di nuovi impianti, compresi i
percorsi di ingresso ed uscita, è determinata come indicato nell’allegato
A, tabella 1.
2. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di
quelle dotate esclusivamente di colonnine per l’alimentazione dei veicoli
elettrici, per le quali non sono previste superfici minime.
ARTICOLO 6
Distanze minime fra gli impianti
1. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti senza erogazione di
metano le distanze minime fra gli impianti sono determinate come
indicato nell’allegato A, tabella 2.
2. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti con erogazione di
metano e per l’aggiunta di metano in impianti esistenti si osserva una
distanza non inferiore a 6 chilometri rispetto al più vicino impianto
erogante metano. Nei comuni capoluogo di provincia la distanza minima è
ridotta a 3 chilometri.
3. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle
dotate esclusivamente di colonnine per l’alimentazione dei veicoli
elettrici, per le quali non sono previste distanze minime.
4. Nelle aree di pianura la distanza tra impianti localizzati nella zona 1
e impianti localizzati nelle altre zone non può essere inferiore a 600
metri.
5. Nelle strade di grande comunicazione a quattro corsie gli impianti sono
installati a una distanza non inferiore a 15 chilometri dagli impianti
esistenti sulla stessa direttrice di marcia.
6. Le distanze di cui al presente articolo non si applicano in caso di
spostamento di impianti esistenti entro un raggio di 500 metri per gravi
motivi accertati dal comune.
ARTICOLO 7
Modalità di calcolo delle distanze
1. Le distanze di cui all’articolo 6 sono calcolate con riferimento al
percorso stradale più breve rispetto all’impianto esistente più vicino,
esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento,
indipendentemente dalla direttrice di marcia e nel rispetto del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo
modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.
2. Se le corsie di marcia sono separate da segnaletiche che ne impediscono
l’attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza è calcolata con
riferimento agli impianti esistenti sulla stessa corsia.
3. La distanza tra impianti localizzati in zone comunali diverse o in
comuni diversi corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze
stabilite per ciascuna delle zone interessate.
ARTICOLO 8
Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti
1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento
possono essere istallati dispositivi self service post-pagamento a
condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all’automobile
e all’automobilista e che l’attività commerciale sia esercitata su una
superficie di vendita:
a) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente
inferiore a diecimila abitanti;
b) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente
superiore a diecimila abitanti.
2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono
essere allestiti nel rispetto degli standard di cui all’articolo 4, comma
2.
3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche
accessorie integrative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 9
Impianti di pubblica utilità
1. E’ da considerarsi impianto di pubblica utilità:
a) nelle aree di pianura, l’impianto ubicato ad una distanza superiore a 7
chilometri, nelle diverse direzioni, dall’impianto più vicino;
b) nelle aree montane, l’impianto ubicato ad una distanza superiore a 5
chilometri, nelle diverse direzioni, dall’impianto più vicino;
c) l’impianto che costituisce l’unico punto di rifornimento esistente nel
territorio comunale.
2. Per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga istallato
un nuovo impianto, il comune può autorizzare la prosecuzione dell’attività
di un impianto di pubblica utilità anche in presenza delle fattispecie
d’incompatibilità di cui all’articolo 12.
ARTICOLO 10
Impianti nelle aree montane
1. Nelle aree montane i nuovi impianti di pubblica utilità possono anche
essere dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento
funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia
garantita un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal
comune.
2. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la
presenza del gestore possono proseguire l’attività senza la presenza del
gestore, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal
comune.
ARTICOLO 11
Incompatibilità assoluta
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:
a) gli impianti che all’interno dei centri abitati sono ubicati in zone
pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente;
b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati
all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo che
si tratti di unico impianto in aree montane.
ARTICOLO 12
Incompatibilità relativa
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene
sulla sede stradale, sia all’interno che al di fuori dei centri abitati;
b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso
pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade
pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
c) gli impianti che, ai sensi del d.lgs. 285/1992, sono ubicati a distanza
non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali
non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni
esistenti o impedimenti naturali.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui
al comma 1, lettere a) e b) possono permanere nel sito originario se
suscettibili di adeguamento. L’adeguamento avviene nei termini e con le
modalità stabiliti dal comune.
3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui
al comma 1, lettera c) possono permanere nel sito originario purchè
sussista una delle seguenti condizioni:
a) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
b) l’impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di
marcia o con spartitraffico centrale.
CAPO III
Orari di servizio
ARTICOLO 13
Orari di apertura
1. I gestori scelgono il proprio orario di apertura fra i seguenti:
a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo
infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo
infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo
infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;
d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo
infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo
infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di
riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di riposo
infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo
infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30.
2. L’orario prescelto è comunicato nei termini e con le modalità stabiliti
dal comune e rimane valido fino ad eventuale successiva comunicazione.
ARTICOLO 14
Turni di riposo domenicale e festivo
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi il comune garantisce l’apertura
degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli
funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o
tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori,
rispettivamente, al 50 e al 33 per cento.
2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere garantite anche
mediante l’erogazione di carburante con apparecchiature self-service
pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del
gestore; tale scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le
modalità stabiliti dal comune.
3. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura domenicale e
festiva qualora l’impianto sia localizzato in zone a prevalente
caratteristica industriale o commerciale, prive di flussi di traffico
significativo in tali giorni.
4. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del
gestore sospendono l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun
recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività durante le festività
infrasettimanali.
ARTICOLO 15
Turni di riposo infrasettimanali
1. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o
in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.
2. Il gestore comunica al comune la scelta del turno di riposo
infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le
modalità stabiliti dal comune.
3. Durante la settimana il comune garantisce l’apertura di un numero di
impianti nella misura di cui all’articolo 14, comma 1 e a tal fine
comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2.
ARTICOLO 16
Pubblicità dell’orario e dei turni
1. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e
festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello
predisposto secondo le indicazioni del comune.
ARTICOLO 17
Servizio notturno
1. Il servizio notturno si svolge dalle ore ventidue fino all’inizio
dell’orario di apertura giornaliera.
2. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà
comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.
ARTICOLO 18
Deroghe
1. Gli impianti di cui all’articolo 10, comma 1 sono esonerati
dall’osservanza degli orari e dei turni fissati nel presente regolamento.
2. Sono esonerati dal rispetto dell’intervallo pomeridiano e serale di
chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva:
a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio
liquefatto (GPL);
b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a
condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si
svolga senza la presenza del gestore.
3. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e
turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, nel
rispetto dell’orario minimo previsto dalla legge nei seguenti casi:
a) se trattasi di comune inserito nell’elenco dei comuni ad economia
prevalentemente turistica e delle città d’arte, di cui all’articolo 16 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo
2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio
1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”);
b) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di
utenza motorizzata;
c) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie
con spartitraffico centrale;
d) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.
ARTICOLO 19
Ferie
1. La sospensione consecutiva dell’attività per ferie è consentita per un
periodo non superiore a due settimane per ogni anno solare ed è comunicata
dal gestore nei termini e le modalità stabiliti dal comune.
2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce l’apertura di un
numero di impianti nella misura di cui all’articolo 14, comma 1 e a tal fine
comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1.
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 2 agosto 2004
ALLEGATO 1:
ALLEGATO
ARTICOLO 1
ALLEGATO A
Tabella 1
Aree di pianura |
Zona 2 |
Zona 3 |
Zona 4 |
Impianto con post-pagamento e attività non oil | mq 1.500 | mq 2.500 | mq 3.500 |
Aree montane | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Impianto con post-pagamento e attività non oil | mq 1.000 | mq 1.500 | mq 2.000 |
Impianto pre-pagamento senza gestore | mq 300 | mq 400 | mq 500 |
Tabella 2
|
Zona 2 |
Zona 3 |
Zona 4 |
Aree di pianura |
m 400 |
m 700 |
m 4.000 |
Aree montane |
m 300 |
m 600 |
m 2.000 |