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Legge 20 febbraio 2006 n.96
Disciplina dell'agriturismo.
(GU n. 63 del 16-3-2006)
C La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione
europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la
promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun
territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei
redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da
parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali
e il miglioramento della qualita' di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita'
paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le
connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e
forestale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Art. 2.
Definizione di attivita' agrituristiche
1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e
ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure
associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto
di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica
l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del
codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono
considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale,
assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attivita'
agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e
da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere
alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e
caratterizzati dai marchi DOP,
IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate nell'articolo 4,
comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di
vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n.268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita'
dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva,
nonche' escursionistiche e di
ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate
alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati
e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime
dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo,
nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita'
agrituristica e' considerato reddito agricolo.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135 del codice civile:
"Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso
rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di
lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e
qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego
degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono
adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I
familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono
rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi. Il lavoro della
donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per
impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che
il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col
consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in
caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo,
dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i
partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si
applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.".
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del
fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi
comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.".
- La legge 27 luglio 1999, n. 268,
reca: "Disciplina delle strade del vino".
Art. 3.
Locali per attivita' agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o
parte di essi gia' esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli
interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche,
nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche,
nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto
alle abitazioni rurali.
Art. 4.
Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o
di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell'attivita' agrituristica.
2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita' agrituristica non abbia dimensioni
tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attivita' agricola, le
regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del
rapporto di connessione delle
attivita' agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono rimanere
prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario
all'esercizio delle stesse attivita'.
3. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di
ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non
superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle
attivita' agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali
regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica,
le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota
significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste
nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito
regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve
essere stabilita una ulteriore quota di apporto diprodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei
prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve
preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque
riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni
limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in ambito regionale
o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessita' ai fini del
completamento dell'offerta enogastronomica, e' definita una quota limitata di
prodotti di altra provenienza, in
grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita';
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera
c), deve essere data comunicazione
al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza
temporaneamente l'esercizio dell'attivita'.
5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalita' e alla
somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma, solo in quanto realizzino
obiettivamente la connessione con l'attivita' e con le risorse agricole
aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla conoscenza del patrimonio
storico-ambientale e culturale. Le attivita' ricreative e culturali per le quali
tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi
integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda
agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita' non puo'
pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 5.
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da
utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella
definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene
l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti,
nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di
alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni.
3. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di
trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano
aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della
diversificazione e della limitata quantita' delle
produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego
di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di
pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione puo' essere
autorizzato l'uso della cucina domestica.
5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto,
per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilita'.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attivita'
agrituristica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e
di superamento delle barriere
architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.
Note all'art. 5:
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, recante: "Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari":
"Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Le industrie alimentari devono
adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data
della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o
somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi
entro diciotto mesi dalla data della
sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle
disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni
alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963,
n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985,
n. 730, nonche' per la produzione, la preparazione e il confezionamento in
laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di
sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti
esercizi, l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto delle
effettive necessita' connesse alla specifica
attivita'.".
Art. 6.
Disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e' consentito, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in
giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di
sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati
delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attivita' consente l'avvio immediato
dell'esercizio dell'attivita' agrituristica. Il comune, compiuti i necessari
accertamenti, puo', entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo
i relativi tempi di adeguamento
senza sospensione dell'attivita' in caso di lievi carenze e irregolarita',
ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita', puo' disporre l'immediata
sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato,
opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a
comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza
autorizzate, confermando, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti di
legge.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale:
"Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate). -
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti,
detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo
acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate
o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite nei detti
articoli.".
"Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive).
- Chiunque detiene per il commercio,
pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate
all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma
pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore a lire centomila.
La pena e' diminuita se la qualita'
nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.".
"Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del commercio). - Chiunque adopera
violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio
di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se
il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni
e con la multa da lire duecentomila a due milioni.".
"Art. 515 (Frode nell'esercizio del
commercio). - Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ovvero in
uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per
un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o
quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto
non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa
fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o
della multa non inferiore a lire duecentomila.".
"Art. 517 (Vendita di prodotti
industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.".
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita".
Art. 7.
Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le modalita' per il rilascio del certificato di
abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica. Per il conseguimento
del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di
formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni
agrituristiche piu' rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle disposizioni
previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6,
comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui
all'articolo 5 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonche' di ogni altra normativa previdenziale o comunque
settoriale, riconducibile all'attivita' agrituristica. In difetto di specifiche
disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale":
"Art. 5. - 1. I soggetti, diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attivita'
di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di
tale attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5
dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo
l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del
suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli
acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facolta' di
non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione
nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno
precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve
essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale
relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono
vincolanti per un triennio.".
Art. 8.
Periodi di apertura e tariffe
1. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta tutto l'anno oppure, previa
comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita' per esigenze di conduzione
dell'azienda agricola, e' possibile, senza
obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli
ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla
regione, i soggetti che esercitano l'attivita' agrituristica presentano una
dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi
di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
Art. 9.
Riserva di denominazione. Classificazione
1. L'uso della denominazione "agriturismo", e dei termini attributivi
derivati, e' riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attivita'
agrituristica ai sensi
dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto tra domanda e
offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina
criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e
definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di
valutazione riconducibili a peculiarita'
territoriali.
Art. 10.
Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati,
nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si
applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Note all'art. 10:
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: "Norme per la vendita al pubblico in
sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori
diretti". - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, recante: "Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57":
"Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli imprenditori agricoli,
singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in
tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a
previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e
puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita'
del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di
ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui
s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il
commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante
su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e'
indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per
la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la
comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti
derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo
produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori
agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla
carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e
sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo
di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano
a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del
medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a
lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le
societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del
1998.".
Art. 11.
Programmazione e sviluppo dell'agriturismo
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le
regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali
agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un
programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla
promozione dell'agriturismo italiano
sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni possono
incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle
aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero
e di esercizio. Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo
equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende
agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu' rappresentative di
operatori agrituristici, sostengono altresi' lo sviluppo dell'agriturismo
attraverso attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione
professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 12.
Attivita' assimilate
1. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e sono ad esse applicabili
le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalita',
alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti
dall'attivita'
di pesca, nonche' le attivita' connesse ai sensi del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.
Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:
"Orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57.
Art. 13.
Osservatorio nazionale dell'agriturismo
1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita'
di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione e lo
scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente
allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione
sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza,
integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni
emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito
l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni
di operatori agrituristici piu' rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione
delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al
comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato
dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere,
proposte per lo sviluppo del
settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge
le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende
agricole gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita' agrituristica, emanano
norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
Nota all'art. 14:
- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla presente legge, recava:
"Disciplina dell'agriturismo".
Art. 15.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' di cui
alla presente legge in conformita' allo statuto di autonomia e alle relative
norme di attuazione.
Art. 16.
Copertura finanziaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma
2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e
dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle
minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 16:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante:
"Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria":
"Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo).
- 1.L'AGEA e' autorizzata ad
acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un
quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di
euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non
regolamentare, determina le
modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5
milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7
milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali puo' disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei
termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza
aggravio di sanzioni,
interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di
finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal
2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di
cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese
coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne
avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta'
nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si trascrive il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
"Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
- 1.In attuazione dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa,
ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni
medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi
di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove
dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita'
speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come
copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con
entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di
decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione
delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle
relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori
entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le
spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici
previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in
sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la
relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti
al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri
da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere
corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi
previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui
ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti
beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la
relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa
attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico
di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore
pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti
interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte
dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione, degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su
richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei
decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che
comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e'
accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le
disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla
medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello
Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non
territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro
competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle
finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai
fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati
dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi'
promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e'
applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare
maggiori oneri.".