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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 10 dell’08-06-2007
Disciplina regionale dell’agriturismo.
(B.U.R. Lombardia n. 24 dell’11-6-2007 – S.O. n. 1 del 12-6-2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto della programmazione regionale e
comunitaria, disciplina l’attività dell’agriturismo allo scopo di
sostenere l’agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee di
turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte a:
a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo,
rurale e forestale;
b) favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e
nelle zone di cui alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina
delle comunità montane) attraverso l’integrazione del reddito agricolo e
il miglioramento delle condizioni di vita e l’incremento
dell’occupazione;
c) favorire il recupero del patrimonio edilizio e ambientale rurale
rappresentativo dei valori ambientali e paesaggistici, storici e
culturali della nostra regione;
d) sostenere e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le
produzioni agricole di qualità e biologiche e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
e) tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura del
mondo rurale;
f) favorire una migliore conoscenza dell’ambiente, degli usi e delle
tradizioni rurali.
ARTICOLO 2
(Definizione di attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione
e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo
2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di
persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione con le attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica
l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo
230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo
determinato, indeterminato e parziale, fermo restando il rispetto e
l’applicazione delle normative di legge in vigore per questo tipo di
attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il
settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori
agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e
fiscale, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge
20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo). Il ricorso a
soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di
attività e servizi complementari, per quanto applicabili al settore
agricolo la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia
di occupazione e mercato del lavoro) e la legge regionale 28 settembre
2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
3. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei
limiti previsti dalla presente legge:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta
dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;
b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta
pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da
prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i
prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i
prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC
e DOCG o compresi nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la
mescita di vini;
d) organizzare, nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate o
anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa,
attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica
sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-
venatorie, attività di ittiturismo, di pesca-turismo, attività
escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con
gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale.
4. L’attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare,
utilizzando anche l’abitazione e la cucina dell’imprenditore, quando la
somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la
ricezione non supera i dieci ospiti al giorno.
5. Sono assimilate alle attività agrituristiche e ad esse sono
applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori
professionisti relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei
pasti qualora siano costituiti prevalentemente da prodotti derivanti
dall’attività di pesca.
ARTICOLO 3
(Connessione con l’attività agricola)
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l’attività
agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la
connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che
deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell’attività
agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il
tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello
impiegato nell’attività agrituristica.
2. La certificazione comprovante la connessione di cui al comma 1 viene
rilasciata dalla provincia nel cui territorio viene svolta l’attività
agricola, in base ai criteri definiti nel regolamento di cui
all’articolo 15.
Nel caso fossero interessate più province al rilascio del certificato di
connessione è competente la provincia nella quale viene svolta
l’attività agricola principale.
ARTICOLO 4
(Elenco degli operatori agrituristici)
1. Presso ogni provincia è istituito l’elenco degli operatori
agrituristici.
2. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono
esercitare le attività agrituristiche nella provincia stessa, in
possesso del certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi di
cui all’articolo 6 della legge 96/2006.
3. Il certificato di abilitazione viene rilasciato dalla provincia solo
a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione
e preparazione all’esercizio dell’attività agrituristica istituito o
riconosciuto dalla Regione.
4. La provincia cura e aggiorna l’elenco degli operatori agrituristici
utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL) e verifica
periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.
5. L’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici costituisce
condizione per la presentazione al comune della dichiarazione di avvio
attività (DAA) di cui all’articolo 5.
6. Nell’elenco degli operatori agrituristici sono iscritti di diritto
gli imprenditori agrituristici ed i loro coadiuvanti che già esercitano
l’attività agrituristica all’entrata in vigore della presente legge.
7. Qualora l’azienda agrituristica non si configuri come azienda
agrituristico-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare
motivata domanda alla provincia affinchè venga vietato a terzi
l’esercizio della caccia all’interno dell’azienda.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione di avvio attività - DAA)
1. L’esercizio dell’attività agrituristica è subordinato alla
presentazione della dichiarazione di avvio attività (DAA) al comune dove
ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica.
2. La DAA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l’indicazione delle caratteristiche aziendali,
dell’attività e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità
ricettiva, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe che si
intendono praticare.
3. Alla DAA sono allegati:
a) il certificato attestante il rapporto di connessione dell’attività
agrituristica rispetto all’attività agricola che deve rimanere
prevalente;
b) il certificato di iscrizione all’elenco degli operatori
agrituristici;
c) l’avvio della procedura di registrazione ai sensi del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 relativo all’igiene dei prodotti alimentari e dell’articolo 5 della
legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni in materia di attività
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato);
d) l’autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi di cui
all’articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.
4. La DAA consente l’immediato avvio dell’attività agrituristica. Il
comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione,
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti. Nel caso vengano riscontrate lievi carenze e
irregolarità, il comune può formulare rilievi motivati prevedendo i
relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell’attività. Nel caso
di gravi carenze e irregolarità, il comune dispone l’immediata
sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte
dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito
dal comune stesso.
5. In caso di variazione delle attività dichiarate, entro quindici
giorni, il titolare dell’agriturismo deve darne comunicazione al comune,
confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti di legge.
6. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure,
previa comunicazione al comune, in periodi stabiliti dall’imprenditore
agricolo. La ricezione degli ospiti può essere sospesa per brevi periodi
in caso di necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola,
senza obbligo di comunicazione al comune.
7. Entro l’1 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l’attività
agrituristica comunicano al comune i prezzi minimi e massimi riferiti ai
periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere
dall’1 gennaio dell’anno successivo. Per le strutture di nuova apertura
la comunicazione è effettuata entro la data di avvio attività.
8. Il comune comunica il ricevimento della DAA alla provincia, alla
Giunta regionale e alla Azienda sanitaria locale (ASL) competente per
territorio.
ARTICOLO 6
(Locali da utilizzare nell’attività agrituristica)
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli
immobili rurali già esistenti facenti parte dell’azienda agricola. Sono
da considerare esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale
dell’azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi
compresa l’abitazione dell’imprenditore agricolo, indipendentemente
dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere
utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con
destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione
fisica o funzionale dell’intera azienda.
2. La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad
uso agrituristico di cui al comma 1, nonché dei fabbricati distaccati,
può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di
restauro conservativo o di miglioramento e attraverso ampliamenti
necessari all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.
3. Gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica mantengono la
loro destinazione di uso agricolo anche ai fini dei tributi comunali; il
permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di tali immobili non
è subordinato alla stipulazione di alcun vincolo di destinazione d’uso.
4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona
agricola è ammesso l’approntamento di spazi per la sosta di mezzi da
campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei
servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in
rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all’azienda
attraverso la certificazione di cui all’articolo 3.
5. La sosta di cui al comma 4 si intende regolata dalle caratteristiche
proprie dell’attività agrituristica da definire con il regolamento di
cui all’articolo 15.
ARTICOLO 7
(Requisiti igienico-sanitari)
1. Le strutture ed i locali destinati all’esercizio dell’attività
agrituristica devono possedere i requisiti di abitabilità e agibilità
previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e
di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene
l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici
aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività
esercitata.
2. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta
devono garantire l’allacciamento elettrico e i servizi igienici che sono
ricavati preferibilmente all’interno di strutture edilizie esistenti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione
e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto
applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Fermo restando
quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e
conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda
di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di
materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere
utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo
locale polifunzionale.
4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina,
ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti
riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Non
rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può
quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la
macellazione sino a cinquecento capi all’anno di pollame e lagomorfi o
il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta
al consumatore nell’ambito della stessa azienda di produzione primaria.
5. L’operatore agrituristico individua nel piano aziendale di
autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarie per
garantire che l’attività di produzione, preparazione, confezionamento,
conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel
rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. L’autorità sanitaria, nella valutazione delle
attività svolte, tiene conto della necessaria ruralità dei locali
utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria alla
gestione del ristoro agrituristico e della limitata quantità delle
stesse, dell’opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti,
dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di
prodotti agricoli propri.
6. Per gli edifici e manufatti destinati all’esercizio dell’attività
agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata
con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
ARTICOLO 8
(Requisiti della somministrazione di pasti e bevande)
1. Nella somministrazione di pasti e bevande l’azienda agrituristica
garantisce l’apporto di prodotti propri, secondo le seguenti proporzioni
minime:
a) almeno il 30 per cento dei prodotti utilizzati deve essere ricavato
da materie prime dell’azienda agricola direttamente trasformate, oppure
ottenuto attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali;
b) una quota non inferiore al 70 per cento sul totale dei prodotti
utilizzati deve essere costituito dall’insieme dei prodotti aziendali di
cui alla lettera a) e da prodotti direttamente acquistati da altre
aziende agricole o da artigiani alimentari della zona trasformati
utilizzando materie prime di origine locale.
2. L’imprenditore agrituristico è tenuto ad esporre nei locali destinati
alla ristorazione l’indicazione della provenienza dei prodotti di cui al
comma 1, lettera b).
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, si considerano come zone di
produzione quelle definite dall’ambito provinciale e dalle province
contigue.
4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità
atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall’autorità competente,
non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, deve essere
data comunicazione al comune in cui ha sede l’impresa il quale,
verificato il fatto, autorizza temporaneamente l’esercizio
dell’attività.
5. Le attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono
svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione
di pasti e bevande di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), solo
in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con
le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla
conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività
per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi
esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli
ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche
facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo
corrispettivo.
ARTICOLO 9
(Uso della denominazione “agriturismo”)
1. L’uso della denominazione “agriturismo” e dei termini attributivi
derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi
nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, è riservato
esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività
agrituristica.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema
delle aziende agrituristiche lombarde, adotta un marchio di
riconoscimento che deve essere utilizzato obbligatoriamente
nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti con terzi, dagli
operatori agrituristici iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4. Fino
a nuova determinazione della Giunta regionale conserva efficacia la
deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 1995, n. 64511.
3. Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica
l’agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle
indicanti il marchio, la denominazione dell’azienda agrituristica e
l’eventuale divieto a terzi dell’esercizio venatorio.
4. Le aziende agrituristiche adottano criteri di classificazione e
qualificazione omogenei rispetto a quelli adottati sul territorio
nazionale, con modalità che valorizzino le peculiarità dell’offerta
agrituristica della Lombardia.
ARTICOLO 10
(Programmazione e sviluppo dell’agriturismo)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale
e regionale e con la pianificazione territoriale, sentite le province,
approva un programma di durata triennale, finalizzato alla promozione
della domanda e dell’offerta agrituristica lombarda sui mercati
nazionali ed internazionali.
2. Il programma comprende, in particolare, le iniziative agrituristiche
da proporre nei seguenti settori:
a) turismo rurale;
b) educazione alimentare e fattorie didattiche;
c) strade dei prodotti tipici;
d) ambiente, con particolare attenzione alle aree protette;
e) storia, cultura e tradizioni locali.
3. La Regione sostiene lo sviluppo dell’agriturismo anche attraverso
attività di studio, di ricerca, di sperimentazione, nonché di formazione
professionale dei tecnici utilizzati per l’assistenza diretta alle
azioni e degli addetti all’attività agrituristica.
4. Le azioni individuate dal programma di cui al presente articolo
possono essere attivate anche in collaborazione con le organizzazioni
professionali, le associazioni e i consorzi agrituristici, gli enti
locali, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
(ERSAF), Unioncamere e le aggregazioni d’impresa così come previste
dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Strumenti di competitività
per le imprese e per il territorio della Lombardia).
ARTICOLO 11
(Finanziamenti regionali)
1. Per il conseguimento della finalità di cui all’articolo 1 e per
l’attuazione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo
agrituristico, la Regione concede incentivi per interventi sugli
immobili e per l’acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da
utilizzare per attività agrituristiche.
2. La Regione, in accordo con le province e con le associazioni
agrituristiche, promuove le seguenti azioni:
a) organizzazione di seminari e corsi obbligatori di preparazione
all’esercizio dell’attività agrituristica;
b) redazione di piani e programmi di sviluppo dell’attività
agrituristica nelle aree rurali attraverso azioni di studio, ricerca,
marketing, sperimentazione e formazione professionale;
c) programmi di monitoraggio dell’attività agrituristica, anche
attraverso la partecipazione all’osservatorio regionale dell’agriturismo
di cui all’articolo 12, finalizzati alla conoscenza della consistenza e
dello stato dell’agriturismo, nonché all’implementazione di siti
internet di iniziative promozionali e alla programmazione normativa;
d) predisposizione di piani e programmi di adozione di tecniche per la
qualità e la classificazione degli agriturismi.
3. I contributi previsti per l’attuazione delle azioni e degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, se riguardanti gli aiuti di stato,
sono attivati solo dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilità
della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE.
ARTICOLO 12
(Osservatorio regionale dell’agriturismo)
1. E’ istituito presso la competente direzione generale agricoltura,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, l’osservatorio
regionale dell’agriturismo con i seguenti compiti:
a) esame della consistenza della domanda e dell’offerta agrituristica,
anche a supporto della fase informativa e della promozione italiana ed
estera;
b) supporto alla realizzazione di piani e programmi di sviluppo ed
investimento relativi all’agriturismo, con l’indicazione di coefficienti
di impatto sul reddito e sull’occupazione;
c) definizione e promozione di standard qualitativi relativi al
miglioramento dell’offerta agrituristica lombarda;
d) partecipazione all’osservatorio nazionale dell’agriturismo.
2. All’osservatorio partecipano le rappresentanze delle province, delle
comunità montane, dell’associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
aggregazioni d’imprese, anche come previsto dalla l.r. 1/2007, più
rappresentative del settore agrituristico, nonché delle competenti
direzioni generali della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione
biennale sull’attività svolta dall’osservatorio regionale.
ARTICOLO 13
(Controlli)
1. La provincia verifica il possesso ed il mantenimento dei
requisiti oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del certificato
di connessione, compresa la verifica, nel caso di somministrazione di
pasti e bevande, del rispetto dell’utilizzo prevalente dei prodotti
propri.
2. L’esito dei controlli effettuati dalla provincia è comunicato al
comune ove ha sede l’agriturismo per l’assunzione dei provvedimenti di
competenza, nonché all’osservatorio regionale dell’agriturismo di cui
all’articolo 12.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla
Regione una relazione dell’attività di vigilanza e controllo esercitata.
ARTICOLO 14
(Sanzioni amministrative)
1. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
500,00 a euro 3.000,00 l’imprenditore agricolo che esercita l’attività
agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio
attività (DAA) di cui all’articolo 5. In tal caso, oltre alla sanzione
pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000,00 a euro 10.000,00 chiunque utilizzi la denominazione
“agriturismo” in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi
necessari per lo svolgimento dell’attività agrituristica. In tal caso,
oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di
prosecuzione dell’attività.
3. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000,00 a euro 5.000,00 l’operatore agrituristico che non rispetta i
limiti e le modalità di esercizio dell’attività agrituristica previsti
dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo
15. In caso di particolare gravità o di reiterazione della violazione,
il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, può disporre con
provvedimento motivato la sospensione dell’esercizio dell’attività, per
un periodo non superiore a trenta giorni.
4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla
Regione e alle ASL competenti per territorio.
5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni, che introitano
i relativi proventi. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è
regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di
attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche
al sistema penale).
ARTICOLO 15
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, disciplina:
a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le
attività agricole e agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di
lavoro e tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle diverse
produzioni agricole;
b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenendo conto
dell’offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti
agroalimentari regionali e di quanto disposto dall’articolo 8;
c) i requisiti igienico-sanitari degli immobili per l’ospitalità e la
somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto delle particolari
caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici e della
tipologia di agriturismo familiare;
d) le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica;
e) le modalità e le procedure per l’iscrizione all’elenco provinciale
degli operatori agrituristici e per la tenuta dell’elenco;
f) le modalità e l’organizzazione di corsi di formazione e di
preparazione all’esercizio dell’attività agrituristica;
g) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche anche a
carattere familiare e dell’indirizzo specializzato aziendale, in
relazione all’attività esercitata, nonché i criteri con cui possono
essere esercitate le diverse attività agrituristiche e gli obblighi cui
l’operatore agrituristico deve attenersi nell’esercizio dell’attività;
h) i criteri per la pratica dell’ittiturismo, esercitata da pescatori
professionisti, ai sensi della normativa vigente regionale e statale,
con l’utilizzo di locali connessi all’attività principale, che deve
rimanere prevalente;
i) i criteri per la qualificazione dell’offerta agrituristica;
j) le modalità dei controlli sulle attività e le regole per il
trasferimento e le variazioni di attività;
k) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;
l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente
legge.
ARTICOLO 16
(Abrogazioni)
1. All’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale
dell’agriturismo e valorizzazione del territorio rurale);
b) l’articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per
gli interventi regionali in agricoltura).
2. All’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi e applicativi di
cui all’articolo 15 sono abrogati:
a) il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione della
L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo e
valorizzazione del territorio rurale”);
b) il regolamento regionale 24 dicembre 2001, n. 8 (Regolamento
regionale per l’agriturismo ai sensi della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 e
articolo 13 L.R. 7 febbraio 2000, n. 7);
3. All’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi ed applicativi di
cui all’articolo 15 la lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della
legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande) è così sostituita:
“b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96
(Disciplina dell’agriturismo) e della vigente normativa regionale in
materia di agriturismo;”.
ARTICOLO 17
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la concessione di incentivi per interventi sugli
immobili, per l’acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da
utilizzare per attività agrituristiche di cui all’articolo 11, comma 1 e
alle spese per le attività previste dall’articolo 11, comma 2, si
provvede con le risorse appositamente destinate dal Piano di Sviluppo
Rurale 2007/2013 redatto secondo le disposizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
relativo al finanziamento della politica agricola comune con
l’istituzione tra l’altro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione lombarda.
Milano,8 giugno 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/386 del 29
maggio 2007)