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Decreto 14 dicembre 2004
Ministero della Salute. Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.
(GU n. 31 del 8-2-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904,
concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul
mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215,
attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, recante rispettivamente
la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE numero 76/769;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in
particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904
del 1982, l'art. 1-bis;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE,
91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona,
la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14
del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE,
96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della
direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della
stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto
adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000,
concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti
rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il
quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000,
concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima
modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003,
concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima
modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003,
concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento
al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 11 agosto 2003,
concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE,
recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della
direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003,
concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE,
recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il
decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della
medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n 198, che
recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della
direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999, che adegua
per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE
(Amianto);
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 18 giugno 2004
citato in premessa, e' aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente
decreto.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica
italiana.
Roma, 14 dicembre 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13
Allegato
45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4
Crisotilo, CAS n. 12001-29-5
Amosite, CAS n. 12172-73-5
Antofillite, CAS n. 77536-67-5
Actinolite, CAS n. 77536-66-4
Tremolite, CAS n. 77536-68-6
L'uso delle fibre accanto elencate e dei prodotti contenenti tali fibre
intenzionalmente aggiunte è vietato. L'uso dei prodotti contenenti le fibre di
amianto accanto elencate e che sono già installati o in servizio prima della
data di entrata in vigore del presente decreto è autorizzato fino alla data
della loro eliminazione o fine della vita utile.