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Deliberazione 10 luglio 2006
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.
(GU n. 211 del 11-9-2006)
IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale gestori
ambientali
Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in
prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e
della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti;
Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata
con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e 30 marzo 2004, prot. n.
01/CN/ALBO, recanti, rispettivamente, criteri e requisiti per l'iscrizione nelle
categoria 9 e nella categoria 10;
Visto che, ai sensi delle predette deliberazioni, le attrezzature minime
richieste ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici debbono risultare di
proprieta' dell'impresa o dalla stessa tenute in usufrutto o acquistate con
patto di riservato dominio o prese in leasing;
Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per l'iscrizione all'Albo con
quella relativa alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici,
di prevedere anche la locazione tra i titoli da ritenersi idonei per dimostrare
la piena ed esclusiva disponibilita' delle attrezzature minime;
Ritenuto, altresi', di stabilire le condizioni volte a garantire nell'arco
temporale dell'iscrizione la permanenza della esclusiva e piena disponibilita'
delle attrezzature minime mediante locazione;
Delibera:
Art. 1.
1. La piena ed esclusiva disponibilita' delle attrezzature minime per
l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla deliberazione 12
dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005,
prot. n. 01/CN/ALBO, e alla deliberazione 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO,
puo' essere dimostrata anche mediante contratto di locazione.
2. Ai fini del comma 1, il contratto di locazione deve:
a) essere stipulato in forma scritta
con firme autenticate da pubblico ufficiale;
b) avere durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa gia'
iscritta, avere durata almeno pari al residuo periodo di validita'
dell'iscrizione;
c) avere ad oggetto la messa in
disponibilita' piena ed esclusiva delle attrezzature, che dovranno essere
identificate in modo chiaro ed univoco, a favore dell'impresa locataria;
d) contenere la formale dichiarazione delle parti che le attrezzature oggetto
dello stesso non sono e non saranno utilizzate, per tutta la durata
contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse da quella del locatario.
Roma, 10 luglio 2006
Il presidente: Laraia