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Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.9
Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
(GU n. 28 del 4-2-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Integrazione del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e' aggiunto, in fine, il
seguente capo:
«CAPO II-BIS
Qualificazione dei contraenti generali
Art. 20-bis
Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche
1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La
qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa'
commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro
previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero
da consorzi stabili previsti dall'articolo 12 della legge quadro.
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo
lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali
non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della
classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente decreto
legislativo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, salva
la facolta' di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo
20-octies, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di
qualificazione, e' convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Art. 20-ter
Requisiti per le iscrizioni
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9001/2000 ovvero,
per il periodo di validita' residua, UNI EN 9001/1994;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 20-quater;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
Art. 20-quater
Requisiti di ordine generale
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti
di ordine generale previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e' richiesta agli
imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, da non oltre cinque
anni.
Art. 20-quinquies
Requisiti di ordine speciale
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra
patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui
all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata
in lavori relativa all'attivita' diretta ed indiretta di cui alla lettera b).
Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto
consolidato puo' essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali
irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla
eventuale societa' controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per
cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e'
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al
minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento.
Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1°gennaio 2006 il
rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi
gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore
ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la
cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente
la domanda di iscrizione mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore
a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la
Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata
con le modalita' di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Nella cifra d'affari in lavori
consolidata possono essere ricomprese le attivita' di progettazione e fornitura
di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera
affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa e' dimostrata dall'esecuzione
con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento
dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo
complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica
richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito
e
ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la
parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del
quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento
lineare. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto
del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle
risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve
dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo
risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i
lavori eseguiti all'estero si applicano gli articoli 21, 23 e 25 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Per lavori eseguiti con
qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti in adempimento di
contratti di appalto di cui all'articolo 19 della legge quadro, i lavori
eseguiti in adempimento dei contratti di appalto previsti dall'articolo 1 della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, aventi ad oggetto la
realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena
liberta' di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facolta'
di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori stessi, nonche' di eseguire
gli stessi, direttamente o attraverso societa' controllate. Possono essere
altresi' valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione
aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I
certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e
precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito.
Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese
controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di
progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al modello
allegato al presente decreto.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore
a quindici unita' per la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e
quaranta unita' per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o
dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme
UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
acquisita in qualita' di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non
inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di
euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in
numero non inferiore a tre unita' per la Classifica I, sei unita' per la
Classifica II e nove unita' per la Classifica III; gli stessi soggetti non
possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una
dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del
numero minimo di unita' necessarie per la qualificazione nella propria
classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o
responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita';
in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della
Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso
dei requisiti di adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa di cui al comma 3
puo' essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del citato
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per importo
illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I,
in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la
Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque
di opere generali.
Art. 20-sexies
Consorzi stabili e Consorzi di cooperative
1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti
di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della
qualificazione del contraente generale e' richiesto che la qualificazione sia
raggiunta sommando i requisiti di non piu' di cinque consorziati per la
Classifica I e non piu' di quattro consorziati per la Classifica II e III. I
consorziati assumono responsabilita' solidale per la realizzazione dei lavori
affidati al Consorzio in regime di contraente generale.
2. I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei
propri requisiti, determinati con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
3. Per i Consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 20-quater, devono essere
posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 20-ter, lettera a), sistema di qualita'
aziendale, qualora non posseduto dal Consorzio, deve essere posseduto da
ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, lettera b), cifra
d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti per cento nel
primo anno di vita del
Consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel
terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il termine per
l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
d) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 3, lavoro di punta, puo'
essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati
diversi. Tale requisito puo' essere conseguito alternativamente, con il piu'
consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti
lavori realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti
lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il Consorzio stabile costituisce
un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la Classifica I, a
quindici milioni di euro per la Classifica II, a trenta milioni di euro per la
Classifica III di qualificazione. Tale importo sara' ridotto del trenta per
cento, qualora il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, lettera
a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il venti per cento, ovvero
del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo e' ridotto del trenta per
cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del
cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;
f) il Consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di progetto, alla
quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilita' previsto dal
presente decreto. Ove non si avvalga di tale facolta' il Consorzio stabile deve
comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando,
ove superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I Consorzi di cooperative possono conferire le attivita' di contraente
generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi
al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attivita' deve essere comunicata dal Consorzio
in sede di qualifica e, per le aste pubbliche, in sede di offerta;
b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle Imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal
Consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 20-octies;
d) il Consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente
responsabile con la Cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia
effettuata in favore di piu' di una Cooperativa, si procede alla costituzione di
una societa' di progetto ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il
Consorzio non partecipi alla Societa' di progetto, rimane comunque responsabile
in solido con le Cooperative assegnatarie e con la Societa' di progetto, ovvero
con la sola Societa' di progetto ove siano state prestate le garanzie
sostitutive di cui al presente decreto.
Art. 20-septies
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione europea,
nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti
pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione
mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o
con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni
di reciprocita' la qualificazione e' consentita alle medesime condizioni
richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente
decreto legislativo non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla
gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la
partecipazione delle imprese italiane alle gare, ivi inclusi quelli
eventualmente necessari per conseguire le attestazioni di cui all'articolo
20-quinquies, comma 5.
Art. 20-octies
Norme di partecipazione alla gara
1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le singole
gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui
all'articolo 20-quater; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di
sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee
dichiarazioni bancarie, la disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate
in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per
l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni
della citata direttiva 93/37/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, e delle
indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove
richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata dalle imprese affidatarie
designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalita'
dell'articolo 20-quinquies, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti
categorie OG accorpate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti
aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni
anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle
lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non si applicano le
limitazioni di cui al comma 2.
4. Ad integrazione dei criteri indicati all'articolo 10, comma 4, fanno parte
degli elementi da individuare da parte dei soggetti aggiudicatori ai fini degli
affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente
piu' vantaggiosa:
a) la maggiore entita' di lavori e servizi che il contraente generale si impegna
ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 9,
comma 7, del presente decreto. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli
affidamenti di lavori aventi singolarmente entita' superiore al cinque per cento
dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere
specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge quadro aventi
singolarmente entita' superiore al tre per cento del predetto importo, nonche'
gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo
qualita', che il Contraente generale intende affidare a terzi;
b) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire.
5. Ai fini dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto, la quota minima del
trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di
offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non
esegue con mezzi propri.
6. I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del
medesimo decreto legislativo. A tale fine i soggetti aggiudicatori ammettono al
sistema i Contraenti generali qualificati a norma del presente decreto e dotati,
inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto
aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei
commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi
dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. E'
fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di un'associazione
temporanea o Consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o
Consorzio, anche stabile.
8. Per gli appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente
piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di
un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori
classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore
complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di
gara, in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in
caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
9. I Contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di
qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui
al presente decreto ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma
2, possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese
purche' queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di
qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi
dell'articolo 20-septies, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono
alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
10. Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto aggiudicatore puo' provvedere in
via di autotutela all'annullamento della aggiudicazione intervenuta.
Art. 20-nonies
Gestione del sistema di qualificazione
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e'
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro il
terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente
generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre
mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo
nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta
valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la
sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la partecipazione alle
gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dal sesto
mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fara'
riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto
applicabili. Le ulteriori modalita' tecniche e procedurali di presentazione dei
documenti e rilascio della attestazione, saranno regolate con provvedimento
ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita
una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di
attestazione; le spese della Commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste
a carico della parte soccombente, in conformita' alle previsioni di apposito
regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse
risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di
bilancio del medesimo Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita
una Commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle
associazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative nel settore, dei
maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del
settore, nonche' dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio
dell'applicazione del presente decreto. La Commissione ha accesso alle
informazioni di cui all'articolo 20-decies. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non e' corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese
dei componenti.
Art. 20-decies
Obbligo di comunicazione
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente
generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono
essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo
all'osservatorio sui lavori pubblici, costituito presso l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, nonche' agli osservatori regionali dei lavori
pubblici, sul cui territorio insistono le opere. L'osservatorio sui lavori
pubblici e gli osservatori regionali mettono a disposizione i dati agli altri
Enti ed organismi interessati.
Art. 20-undecies
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Modello omesso
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato' e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i dcereti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario e' il
seguente:
«2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le
procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel
rispetto del disposto dell'art. 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3
marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2,
da 7 a 16. 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle
ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed
immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare,
con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di
cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per
il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la
approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la
localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni
interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie
per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il termine
di ulteriori
sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita'
patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province
autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei
progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori
necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della
VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita
struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale
ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze
nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province
autonome interessate, con oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la
previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta
conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti
migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in
conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del
progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive
dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un
unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come
esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate
dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal
concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera
eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacita' organizzativa e
tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione
temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o
in parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella
realizzazione
dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione
del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento
dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui
l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni
o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge
n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza
comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di
aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il
rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei
tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici; in particolare, in
caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione
delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la
legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una societa' di
progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994,
anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso della
procedura di affidamento; previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero
di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo
regime di garanzia di restituzione, anche da parte dei soggetti aggiudicatori,
ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione
delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore
realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal
contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione
di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della
stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel
rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al
diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente
all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della
concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con
il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative
agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato
in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in
essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto,
concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria
per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica;
restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al
pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini
perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche il
ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislarivi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei tre anni successivi alla
loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli
stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e
modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente legge e dei
decreti legislativi di cui al comma 2».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: «Attuazione della legge 21
dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002 n. 199, supplemento ordinario.
- La legge 24 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per
appalti di lavori pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio
1909.
- L'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta Legge quadro in materia
di lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41,
supplemento ordinario e' il seguente:
«Art. 12 (Consorzi stabili). - 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in
possesso, a norma dell'art. 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce altresi' le
condizioni ed i limiti alla facolta' del consorzio di eseguire i lavori anche
tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale
degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce
inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in
caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione
del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al capo II del titolo IX del libro quinto del codice civile, nonche' l'art.
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della presente
legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei
lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'art. 4
della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e' dovuta
la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societa' ai sensi
dell'art. 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984. n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui
al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da
ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una percentuale della somma
stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento
nel secondo anno: al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda
tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una
con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 8,
comma 4, lettera e), e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e' acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta'
dell'intervallo tra le due classifiche.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario e' il seguente:
«Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). - 1. I requisiti d'ordine generale
occorrenti per la qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea,
ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di
societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che
concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralita' professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzionc sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di
residenza;
e) inesistenza di irregolarita', definitivamente accertate. rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o del Paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica
attivita' di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attivita';
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione. Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei
loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo;
al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in
accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio.».
- Il testo dell'art. 18, commi 3 e 4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e' il seguente:
«3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e' comprovata:
da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la
presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di
capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta, in
proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, e' comprovata
con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della
legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte,
nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e
non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti
consorziati.».
- Il testo degli articoli 21, 23 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000 e' il seguente:
«Art. 21 (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti). - 1. Gli importi dei
lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui
all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate
dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale,
intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione
del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori
eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.».
«Art. 23 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti
all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in
Italia, il richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal
committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del
consolato competente vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori
eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzioni nonche' la dichiarazione che
i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.».
Art. 25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi). -
1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di
cui all'allegato A e
relativi ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero
di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori
pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta
nel bando di gara.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi
sui lavori pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal
contratto di appalto o altro
documento di analoga natura ed e' valutato per intero nella corrispondente
categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a
parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di
prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella misura
del 100%.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale
dell'intervento (C.T.N.) cosi' come determinato dai soggetti competenti secondo
le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato
del 25%.
5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate
dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori.
6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di
imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile e'
attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio
ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste
dall'art. 24, comma 1, lettera b).».
- L'art. 19 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
«Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). - 01. I lavori pubblici
di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto
all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso. conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per
piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara e'
indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
1 -ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1,
lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve
avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando
indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo
a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformita' a
quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.
L'ammontare delle spese di progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di
opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo a verificare la conformita' con il progetto definitivo, al
fine di accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in
ordine a tale conformita'.
1-quater. (Abrogato).
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualita',
qualora la stazione appaltante non abbia gia' adottato un proprio sistema di
qualita', e' fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore
dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione
appaltante sia conforme ai livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta
fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti
i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati,
la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di
interesse pubblico, gia' indicati nel programma di cui all'art. 14, ad
esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere
circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte
del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario,
puo' stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del
prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi
alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di
base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per
l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, qualora determinino una
modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da
attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche
tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza
della predetta revisione
il concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'art. 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve
contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui all'art.
37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato
l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici
possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati
alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai
sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, ovvero a
corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1,
lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, stipulare a misura,
ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248
allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a
500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici nonche' quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che
la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei
lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara puo' prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel programma di cui all'art.
14 in quanto non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico; fermo restando
che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo
dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un momento antecedente
per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola
acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in
favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e
alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei
lavori, qualora la loro combinazione risulti piu' conveniente per
l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima degli immobili di cui
al comma 5-ter nonche' le modalita' di aggiudicazione.».
- La direttiva 93/37/CEE Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
agosto 1993, n. L 199, entrata in vigore il 5 luglio 1993.
- L'art. 13, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
«7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi
altresi' in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresi' l'elenco delle opere di cui al presente
comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel
bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente
suddiviso in piu' contratti.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 reca: «Attuazione delle direttive
90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 6 maggio 1995, n. 104, supplemento
ordinario.