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Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
(GU n. 100 del 2-5-2006- Suppl. Ordinario n.107)
(testo aggiornato alle modifiche introdotte con D.L. n. 173/2006, convertito, con modificazioni, in L. n. 228/2006, con D.Lgs. n. 6/2007, con D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2007, con L. n. 123 del 3 agosto 2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10 agosto 2007 e con L. 24 Dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 - pubblicata nella G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)
N.d.R.: Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, c. 1. lett. bb):
"bb) la denominazione: «Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la
denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque
presente, e' sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture».".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare
l'articolo 71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, ed in particolare l'articolo 80;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per
l'attuazione delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e
delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari
esteri, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno e
per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo :
Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI
IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni
appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e
opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di
societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica
o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure
di evidenza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- Il regolamento (CE) 1874/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 ottobre 2004, n. L 326.
- Gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n.
62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.
96, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello
di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento
in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di
attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu'
restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.».
«Art. 25 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).
-1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che
non costituiscono diretta applicazione delle normative
comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei
tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria,
dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente
disciplina; l'Autorita', caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi
previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione
per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono
svolti nell'ambito delle competenze istituzionali
dell'Autorita', che vi provvede con le strutture umane e
strumentali disponibili sulla base delle disposizioni
normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella
causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di
detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
Art. 2.
Principi
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge
n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia,
7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre
2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita'
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento
deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita',
nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente
codice.
2. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i
limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze
sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le
procedure di affidamento e le altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice,
l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge
nel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice
civile.
Note all'art. 2:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
Art. 3.
Definizioni
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17;
artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n.
158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n.
62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che
seguono.
2. Il «codice» e' il presente codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di
appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai
soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori
diversi da quelli del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come
definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le
stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del
gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi
per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di
offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato
I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o
dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo(*) posto a
base di gara.
8. I «lavori» comprendono le attivita' di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per«opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per
se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici
diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto
la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita'
al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche'
la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformita' al presente codice.
12. La «concessione di servizi» e' un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30.
13. L'«accordo quadro» e' un accordo concluso tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» e' un processo di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente,
le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo
e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» e' un processo per fasi successive basato
su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,
modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa
delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali,
come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste
elettroniche.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e'
inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei
contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla
parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi»
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente
senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura
di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti
dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio
di essi.
23. L'«offerente» e' l'operatore economico che ha presentato
un'offerta.
24. Il «candidato» e' l'operatore economico che ha chiesto di
partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo
competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici
non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L'«organismo di diritto pubblico» e' qualsiasi organismo, anche
in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o
di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti
figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle
disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono
proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in
virtu' delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza
dominante e' presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente
o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le
azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle
disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti
che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini
dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II,
sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo
III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni
aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al
comma 29 nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» e' il sito informatico di una
stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato X,
punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42](**), il profilo di committente e' istituito nel rispetto
delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia
l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di
progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» e' una procedura nella quale la
stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi,
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e
sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi
operatore economico puo' chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. Il
cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di
parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme puo' includere informazioni formate, trasmesse e
archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» e' un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorita» e' l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» e' l'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'«Accordo» e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» e' il regolamento di esecuzione e attuazione
del presente codice, di cui all'articolo 5.
48. La «Commissione» e' la Commissione della Comunita' europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV
(«Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n.
2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di
applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze
tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I
o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le
seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» e' l'infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali
tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» e' l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu'
enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di
segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
(*) N.d.R.: Le parole "o definitivo" sono state aggiunte dall'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca:
«Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE
relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse
economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge
29 dicembre 1990, n. 428».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, reca:
«Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della
rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229».
- Il regolamento (CE) n. 2195/2002, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340.
Art. 4.
Competenze legislative
di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del presente
codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza
esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti
e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della
Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella
del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei
concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di
organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al
subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di
sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi
compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori,
contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la
competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa,
i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o
esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle
regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di
attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Note all'art. 4:
- L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, cosi'
recita:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
Art. 5.
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e
attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative
di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in
ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche
alle regioni [e province autonome](°).
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento
per i contratti del Ministero della difesa(*), il regolamento di cui al comma 1
e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e
ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento
il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo'
essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in
volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione
del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative
competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni
previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico
presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, compresa la regolarita' contributiva attestata dal
documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266(**), certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti
dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla
legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le
piccole e medie imprese;(***)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee,
gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di
funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di
supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio
dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal
direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il
contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della
esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
retributiva e contributiva dell'appaltatore;(****)
s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite
certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera,
i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
s-bis) tutela dei diritti dei
lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.(*****)
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e
forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero
degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni
per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e
dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti
la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri
contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice
e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel
bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8(******) puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
(°) N.d.R.: Con sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23 novembre 2007, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 5, c. 2, limitatamente alle parole "province autonome"
(*) N.d.R.: L'espressione "genio
militare" è stata così sostituta dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato
nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007.
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del
31-7-2007
(***) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: Lettera così sostituita dall'art. 3, c. 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*****) N.d.R.: Periodo inserito dall'art. 3, c. 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(******) N.d.R.: Comma rettificato dall'art. 2, c. 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo».
Art. 6.
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in
Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette(*) membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e
delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio
e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice,
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi
dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre
norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie,
la regolarita' delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali,
la legittimita' della sottrazione al presente codice e il rispetto
dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a
obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza
dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione
dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o
a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di
tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata
inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate
in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu' delle
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente
formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1,
comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge
23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate
al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante
iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
esecutori dei contratti, nonche' ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico
o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri
organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza
nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli
operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita'
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal
segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e'
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse
sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di
comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati
o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o
agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai
rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato
dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorita' e il
relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
(*) N.d.R.: L'originario numero di cinque è stato così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia
di lavori pubblici».
«Art. 4 (Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici). - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'art. 1, comma 1, nella materia dei
lavori pubblici, anche di interesse regionale, e'
istituita, con sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorita».
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo
o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e'
determinato il trattamento economico spettante ai membri
dell'Autorita', nel limite complessivo di lire
1.250.000.000 annue.
4. L'Autorita':
a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia verificando, anche
con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte
per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni
riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei
lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui
all'art. 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita'
si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c), delle unita' specializzate di cui
all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico,
della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto
i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno
1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi e' ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti ed i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla realizzazione dei lavori
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed
operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorita'; informa, altresi', gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita'
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il
Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorita',
puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei
compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente
generale di livello C ed esso e' composto da non piu' di
125 unita' appartenenti alla professionalita'
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilita' «Ispettorato tecnico» dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilita' dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11-13.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in
una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attivita', agli aspetti e
alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16
sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i
beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuare per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del
progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento
dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:«67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione,
ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare
quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalita' e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle
more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il
contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' disciplinata
l'attribuzione alla medesima Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici delle competenze necessarie per lo
svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla
sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.».
Art. 7.
Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria
generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
degli altri Ministeri interessati(*), dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle
regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della
CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali
competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei (**) seguenti compiti,
oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio
nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati,
i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi,
i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei
dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita'
prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche'
l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con
le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita'
richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e
di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas,
energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al
comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi
di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su
base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi
dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il
30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi
di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei
costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).(***)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello
per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila
sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli
obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi
corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento
del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato,
puo' proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a
150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva(****) o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il
contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e'
necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di
avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai
contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i
quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono
all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti
affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con
provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata
fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni
regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei
programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi'
il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli
atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di massime
tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
(*) N.d.R.: Periodo così modificato dall'art. 3, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: Le originarie parole "svolge i" sono state così modificate dall'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: Il termine "definitivo" è stato aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione
dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del
CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
94»:
«5. E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo e'
articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici.
Ai componenti del Nucleo e' attribuito il trattamento
economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento una relazione
riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in
materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svoltadal Nucleo.».
- Si riporta il testo dell'art. 26, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)»:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recita: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione
e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994;
artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento,
di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della
normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione.
Al fine di migliorare la qualita' dei propri atti, l'Autorita'
utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare
preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli
interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare
motivatamente.
2. L'Autorita', nell'ambito della sua autonomia organizzativa,
disciplina con uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, l'accesso ai
documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e
i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio
della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta
dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella
sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori
economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti,
chiarimenti;
c) la possibilita' che l'Autorita' convochi, con preavviso e
indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o
altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la
data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della
tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della
contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del
contraddittorio, della motivazione, proporzionalita' e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad
assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento,
del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme
vigenti.
5. Le delibere dell'Autorita', ove riguardino questioni di
interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito informatico dell'Autorita'.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita', e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall'Autorita', determinato tenendo conto delle funzioni
assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorita', tenuto conto dei principi di
autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale,
commerciale e industriale.
10. L'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre
amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove
previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7,
e 8, l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Note all'art. 8:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Per l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si veda nelle note all'art. 6.
Art. 9.
Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che
intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni
relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione
del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni
di lavoro, nonche' a tutte le altre norme che devono essere
rispettate nell'esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la
presentazione delle candidature e delle offerte, in conformita' alle
norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica
in conformita' alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle
tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale) [del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)](*), il
funzionamento telematico dello sportello e' disciplinato nel rispetto
delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi
per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un
ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un
corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo
sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo
sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui
al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio gia'
esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o
l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al
comma 1, precisando altresi' il costo del servizio.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio
2007.
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si veda nelle
note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 10, della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante: «Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. Legge di semplificazione 2001»:
«Art. 10 (Riassetto in materia di societa'
dell'informazione). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei
dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e
al documento informatico contenuto nei sistemi informativi
pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in
sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni
comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i
seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e
la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di
competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
alle banche dati di competenza delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro quindici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.».
Art. 10.
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi
compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad
altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai
compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente
codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi
e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di
un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si
rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza
di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del
responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del
direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori,
nonche' dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante
la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio
e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato.
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve
essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di
ruolo in possesso di professionalita' adeguate, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti
in servizio.(*)
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalita'
richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina
l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista. Le ipotesi di
coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore
dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in
conformita' all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono
essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario,
amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel
bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito
a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e
enti pubblici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu'
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente
codice alla cui osservanza sono tenuti.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Note all'art. 10:
- Per la legge 7 agosto 1990, 241, si veda nelle note
all'art. 2.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n 494, reca:
«Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili».
Art. 11.
Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni
aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformita' ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi
previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti
offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta,
mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine
della procedura e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore
del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede
all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di un'offerta.
L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione
appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al
termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine
ivi previsto, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se
e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,(*)
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se
si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su
ordine del direttore dell'esecuzione.(**)
10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trenta
giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di
particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di
attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al
periodo precedente non si applica ai contratti relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva
dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o
degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo
stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
co. 15, legge n. 109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria e' soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione
provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine
e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 e' sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non piu' di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui
contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge
n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le
offerte, e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di
gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in
relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti,
dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione
dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo
noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da
individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e'
comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla
disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle
specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della
qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono
imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono.
Note all'art. 13:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 2.
- L'art. 326 del codice penale cosi' recita:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.».
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».
Art. 14.
Contratti misti
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,
legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n.
30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto:
lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o
di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le
disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di
prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione e' considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di
cui all'allegato II e' considerato un «appalto pubblico di servizi»
quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto
dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui
all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi dell'allegato I solo
a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e'
considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto e' costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento
di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Titolo II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio
di armi, munizioni e materiale bellico
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, sono sottratti all'applicazione del presente
codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di
cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunita' europea, che
siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da
accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.
Note all'art. 16:
- L'art. 296 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, cosi' recita;
«Art. 296 (ex art. 223). - 1. Le disposizioni del
presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).».
Art. 17.
Contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005;
art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della
Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la
difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonchè dell'amministrazione
della giustizia (*), o ad attivita'
degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita'
a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi
«segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della
legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure
«eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso,
oltre che dei requisiti previsti dal presente codice,
dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione
e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, nel
rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione
di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa
privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 17:
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca:
«Norme relative al segreto militare».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n, 801, recante: «Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato»:
«Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento
delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresi'
compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i
servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato.
La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un
funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la
qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attivita'.».
«Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita' sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
«Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.».
Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici
disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato
italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
Nota all'art. 18:
- Per le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, si veda
nelle note alle premesse.
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17;
art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano
le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i
contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di
locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di
emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di
trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, in particolare le operazioni di
approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti,
nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante,
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che
la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di
servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad
un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in
base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17;
art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi
elencati nell'allegato II B e' disciplinata esclusivamente
dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti
alle disposizioni del presente codice.
Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati
nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B
(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati
nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono
aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei
servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei
servizi elencati nell'allegato II A.
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici
principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni
aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o
piu' servizi di telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni
appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di
autotrasporto mediante autobus, gia' esclusi dal campo di
applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtu' dell'articolo 2,
paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita
o di locazione a terzi
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4,
lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a
scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione
appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la
vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri
enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse
condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25.
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano
un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia
termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26.
Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art.
119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi
assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori
di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II,
ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i
lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la
scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti
di qualificazione(*) dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
(*) N.d.R.: L'originario termine
"soggettivi" è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007,
pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Nota all'art. 26:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
vedi note all'art. 7.
Art. 27.
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione
del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del
contratto.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o
meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il
subappalto, si applica l'articolo 118.
Parte II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Art. 28.
Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004;
regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del
Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di
rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative
centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.
Art. 29.
Metodi di calcolo
del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2,
d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle
concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo
totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni
appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore
stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di
gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui
siffatto bando non e' richiesto, al momento in cui la stazione
appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi puo' essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di
lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto
dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato
delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori,
messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni
appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari
all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere
aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi
puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita'
di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun
lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i
lavori, purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20%
del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo'
dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di
rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun
lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore a 80.000 euro e purche' il valore cumulato di tali lotti
non superi il 20% del valore complessivo della totalita' dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore
stimato dell'appalto e' il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o
inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata
dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore
complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che
non puo' essere definita, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
carattere di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo, e' assunto come base per il calcolo del
valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di
tener conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi
conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo
dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di
rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come
base di calcolo del valore stimato dell'appalto e', a seconda dei
casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo
complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per
l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore
massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti
previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30.
Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8
legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del
codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto
concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del
servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara informale a cui
sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e
con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu'
ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi dell'ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle
concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti
che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita' di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica,
inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
Art. 31.
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla
parte III (settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le
stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui
agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita'.
Art. 32.
Amministrazioni aggiudicatrici
e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano
in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei
limiti stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa' con
capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita' la
realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o
servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I,
nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a.,
sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono
connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente
comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o
in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione
aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso
di costruire assuma la veste di promotore, presentando
all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del
permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere.
All'esito della gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia
il permesso di costruire sulla base
della progettazione presentata dal promotore(*), il promotore puo' esercitare, purche'
espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti
dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo
all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto aggiudicato. Il promotore
deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione
alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione.(**)
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di
cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono
trovare applicazione le disposizioni della parte II anziche' quelle
della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si
applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in
relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le
norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90,
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto
si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad
applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i
quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti
condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di
procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa' e'
stata costituita;
3) la societa' provvede in via diretta alla realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo
importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle
lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto,
da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice.
Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo' essere erogato
solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da
parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e'
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del
presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
(*) N.d.R.: periodo così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. f), nn. 1) e 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. f), n. 3) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 32:
- Si riposta il testo degli articoli 113, 113-bis, 115
e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della
lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il
compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a
societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si
tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati.».
«Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di
cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono
regolati da contratti di servizio.».
«Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in societa' per azioni). - 1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. [Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'art. 116].
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al
comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea
consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non
intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale.
7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle
regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo
restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano
le disposizioni di cui ai precedenti
commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla
costituzione delle societa' di capitali di cui al coma 1
rispondono in ogni caso le regioni.».
«Art. 116 ( Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali). - 1. Gli enti locali possono,
per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113-bis
e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che
non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo
della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai
vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo'
essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato.
2. La costituzione di societa' miste con la
partecipazione non maggioritaria degli enti locali e'
disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale
partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli
istituti mutuanti in misura non superiore alla propria
quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati
dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione
con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e
2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»:
«Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). - 1. (Omissis).
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.».
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 5, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante: «Legge
urbanistica»:
«L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula
di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.».
Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;
Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del
presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a
soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle
attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di
stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso
dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche'
a centrali di committenza.
Capo II
Requisiti dei partecipanti alle procedure
di affidamento
Art. 34.
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17;
art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11,
d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente
indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa'
commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577(*), e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,
il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602
del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono
altresi' dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 34:
- La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca: «Costituzione
di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici».
- La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: «Legge-quadro
per l'artigianato».
- L'art. 2615-ter del codice civile, cosi' recita:
«Art. 2615-ter (Societa' consortili). - Le societa'
previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono
assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo
dei soci di versare contributi in denaro.».
- L'art. 2602 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il
contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato
dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delleleggi speciali.».
- Per il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si
veda nelle note all'art. 3.
- L'art. 2359 del codice civile cosi' recita:
«Art. 2359 (Sociata' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
Art. 35.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli
relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonche' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art. 36.
Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta' del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
[3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di
qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi
medesimi.](*)
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del
codice civile, nonche' l'articolo 118.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e'
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori(**)
la
qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e' in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al
regolamento, la qualificazione e' acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla
somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto,ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due
classifiche.
(*) N.d.R.: comma soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. h), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: le parole "per i lavori" sono state aggiunte dall'art. 2, c. 1, lett. h), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 36:
- L'art. 353 del codice penale cosi' recita:
«Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). -
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la
gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per
conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli
offerenti, e' punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
2. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a
2.065 euro.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano
anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.».
Art. 37.
Raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10,
d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e
4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili
da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo
verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati
come principali anche in termini economici, i mandanti quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione
principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti
al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i
requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati
determina la loro responsabilita' solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di
servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.(*)
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario,
il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto,
nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento(**) o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi altresi' in
valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in
grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire,
ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, disciplinati(***) dal regolamento che definisce altresi'
l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime
speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente
suddiviso in piu' contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo
competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato
ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta'
di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori
riuniti.(****)
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto
mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo'
far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia(*****), la stazione appaltante puo'
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che
sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la stazione appaltante puo' recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia(*****), il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. i), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: l'originario termine "associazione" è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(***) N.d.R.: termine così rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(****) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. i), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. i), nn. 3) e 4) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 38.
Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17,
d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne'
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta
di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.(*)
m-bis) nei cui confronti sia
stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorita'
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.(**)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,
per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo
decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti
non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso
ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti
probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle
autorita' competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. e), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*) N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 3, c. 1, lett. e), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita»:
«Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, recante: «Disposizioni contro la
mafia»:
«Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui
ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.».
- L'art. 444 del codice di procedura penale cosi'
recita:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la ospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.».
- Per la direttiva 2004/18/CE si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 178 del codice penale cosi' recita:
«Art. 178 (Riabilitazione). - 1. La riabilitazione
estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.».
- L'art. 445, comma 2 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, recante: «Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»:
«Art. 17. - 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di
competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a
prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati,
fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di
aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 18.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento
delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
presente legge, disposizioni per la qualificazione dei
soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e
degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di
lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e
di gestione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione dall'Albo stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»:
«Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della presente legge, pena l'esclusione.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300»:
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. (Omissis).
2. Le sanzioni interdittive sono:
1) (omissis):
a)-b) (omissis);
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:
«Art. 43 (L-R) (Accertamenti d'ufficio). - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati concernenti
stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati
all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e
degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 266, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale»:«Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le
imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico
sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarita' contributiva a
pena di revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere
presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e
attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
pena la decadenza della convenzione o la revoca della
concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di
regolarita' contributiva.
3. All'art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".».
- L'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, cosi' recita:
«8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione i cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
della certificazione della regolarita' contributiva, anche
in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 e dell'art. 33,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti»:
«Art. 21 (Certificato del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita'
giudiziaria). (Art. 688 del codice penale: comma 1, primo
periodo, comma 2; art. 110, comma 1, lettera c), decreto
legislativo n. 271/1989). - 1. Per ragioni di giustizia,
gli ffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli
del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un
determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il
pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso
certificato concernente la persona offesa dal reato o il
testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di
procedura penale.».
Art. 33 (Visura delle iscrizioni da parte della persona
o dell'ente interessato). - 1. La persona o l'ente
interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma
senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso
riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei
certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.».
Art. 39.
Requisiti di idoneita' professionale
(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei
citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il
certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di
una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il
servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione di cui trattasi.
Art. 40.
Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, direttiva 2004/18;
artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi
della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato
il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori
stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi'
periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilita' di
prevedere eventuali nuove categorie.(*)
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita',
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorita', nei
limiti delle risorse disponibili. L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio,
garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di
lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false
attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del
codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i
requisiti dell'impresa richiedente.(**) Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare
l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori
pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i
predetti organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualita', di cui al
comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b)(***), nonche' le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38,
e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entita' e
alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti,
anche quelli relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale,
ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di
capacita' tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi
appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attivita' di qualificazione;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale
nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel
regolamento; il periodo di durata della validita' delle categorie generali e
speciali oggetto della revisione di cui al comma 2(****); la verifica di mantenimento sara' tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non
superiore ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per
assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in
materia di vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione avvalendosi
delle strutture e delle risorse gia' a disposizione per tale finalita' e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;(*****)
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
revoca dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e
le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni,
nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da
parte dell'Autorita' (******), secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del principio
del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la
pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della erie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 [ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema](*******), usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma
restando la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere
contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili
della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio
delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione. Le
SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai
soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; in caso di
inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione
della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel
diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione
qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti
requisiti; in caso di inadempienza l'Autorita' procede a revocare alla SOA
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione.(********)
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. f), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma così rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*****) N.d.R.: lettera aggiunta dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(******) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. f), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*******) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(********) N.d.R.: commi dall'art. 3, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 41.
Capacita' economica e finanziaria
dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che
devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1,
lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di
forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita'
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo'
provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle
lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformita'
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta
la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) e' comprovato con
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
Art. 42.
Capacita' tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle
capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu'
dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti
direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure
adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la
qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e'
stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta,
allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo
determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se
necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure
utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l'operatore potra' applicare durante la realizzazione
dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo
di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificata a
richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato
dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita',
di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni
con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere
presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la
massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la
disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del
servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti
terzi.(*)
(*) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 42:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.
Art. 43.
Norme di garanzia della qualita'
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore
economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita',
le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione
della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e
certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte
dagli operatori economici.
Art. 44.
Norme di gestione ambientale
(art. 50, direttiva 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente
nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione
delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra'
applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di
gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione
comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli
operatori economici.
Art. 45.
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18,
d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di
servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante,
per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze
che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorita' o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneita' alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non puo' essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorita'.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere
iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse
condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono,
comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei
gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande
d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi
al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri
Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la
loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono
essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che
istituisce l'elenco.
Note all'art. 45:
- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
recita:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta,
per l'acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti
commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.».
Art. 46.
Documenti e informazioni complementari
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
Art. 47.
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione
Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che,
in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad
accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di
reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al
presente codice non e' condizione obbligatoria per la partecipazione
alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle
gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.
Art. 48.
Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle
buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i
provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorita' dispone
altresi' la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi', inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e allaconseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 49.
Avvalimento
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18;
Art. 54, direttiva 2004/17).
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione
SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega,
oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa
ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48,
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'articolo 34 ne' si trova in una situazione
di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtu' del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla
lettera f) l'impresa concorrente puo' presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorita' per le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non e' comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara puo' prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico gia' posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla natura
dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il
possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo
ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare
l'avvalimento nei confronti di piu' di un concorrente, sino ad un
massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,all'aggiudicatario.
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara,
alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria
puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.(*)
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.
(*) N.d.R.: periodo così
sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del
31 gennaio 2007
Art. 50.
Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi
di attestazione o di sistemi di qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita' di
conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni
previste dall'articolo 49, sempreche' compatibili con i seguenti
principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa
ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe leimprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la
quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni
appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di
validita' della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di
comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a
disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e
9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui
alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 6, comma 11, nonche' la sospensione
dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorita', sia nei confronti
della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo
da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento
determina la responsabilita' solidale della impresa concorrente e
dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei diversi servizi.
Nota all'art. 50:
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si
veda nelle note all'art. 34.
Nota agli articoli 63 e 64:
- Per la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 51.
Vicende soggettive del candidato
dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o
consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il
cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla
gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia
dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche
in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della
scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52.
Appalti riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle
imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione
dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel
rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel
contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei
lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione
della natura o della gravita' del loro handicap, non possono
esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando
di gara menziona la presente disposizione.
Capo III
Oggetto del contratto, procedure di scelta
del contraente e selezione delle offerte
Sezione I
Oggetto del contratto e procedure di scelta
del contraente
Art. 53.
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n.
109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n.
2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti
in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come
definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a
contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b)
e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche,
organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali(*).
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni
l'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai
sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i
requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il
bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto
previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di
progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese
nell'importo a base del contratto. [Per i contratti di cui al comma 2,
lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva
non e' soggetto a ribasso d'asta.](**)
3-bis. Per i contratti di cui al
comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore
si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la
stazione appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente
agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione
del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista.(***)
4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base
delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto
sara' stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura,
con le modalita' da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni
appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti
elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo,
il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della
verifica della quantita' o della qualita' della prestazione. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione. Per
l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi
invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione.
In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da
eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione,
l'esecuzione puo' iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara puo'
prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni
immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gia'
indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o
nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che
non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono formare
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni
immobili gia' inclusi in programmi di dismissione del patrimonio
pubblico, purche' non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito
negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo' prevedere
che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento
anteriore a quello del trasferimento della proprieta', trasferimento
che puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di
collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprieta' dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore
offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutando
congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non
abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il
trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il
bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono
presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e
le modalita' di articolazione delle offerte e di selezione della
migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128,
dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle
amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai
sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di
destinazione.
(*) N.d.R.: periodi aggiunti dall'art. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. n), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 54.
Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono
presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette,
negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o
mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il
dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare(*) i contratti pubblici mediante
una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
(*) N.d.R.: l'originario termine
"affidare" è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007,
pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 55.
Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n.
109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995;
art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi
dell'articolo 11, indica se si seguira' una procedura aperta o una
procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione,
o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del
contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso
di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando
non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di
cui all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le
proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati
dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la
richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini
fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel
rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette [per l'affidamento di lavori pubblici](*), sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano
in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo
quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. o), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 56.
Procedura negoziata previa pubblicazione
di un bando di gara
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di
gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal
presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in
modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di
euro;
[b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi,
forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti,
oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non
consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella
categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura
intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della
prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del
contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare
l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della
procedura aperta o della procedura ristretta;](*)
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non
per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di ricerca e
sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con
gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze
indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali
documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i
criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono
la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono
in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura
negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati
nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale
facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
(*) N.d.R.: lettere b e c soppresse dall'art. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 57.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co.
2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n.
157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la
procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata
non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni
iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va
trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunita' della
procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera
si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a
meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad
accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca
e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di
tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie
prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori
del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti
pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e',
inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel
progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale
servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati
per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia'
affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla
medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo
nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei
servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del
contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.(*)
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La
stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le
condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu'
basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
(*) N.d.R.: lettera b così sostituita dall'art. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 58.
Dialogo competitivo
(art. 29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano
che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta
l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono
avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il
ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di
cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II,
titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei
beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.(*)
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico
e' considerato «particolarmente complesso» quando la stazione
appaltante:
- non e' oggettivamente in grado di definire, conformemente
all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a
soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o
- non e' oggettivamente in grado di specificare l'impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le
circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa
di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla
identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello
stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonche' sulle componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione
in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi,
che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che
costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi'
indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46,
i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83,
comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi
conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato
all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a
soddisfare le loro necessita' o obiettivi. Nella fase del dialogo
esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti
dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la
parita' di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non
forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano
favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri
partecipanti le soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate
comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di
quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si
svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni
da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di
aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento
descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara
e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono
in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la
soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o
obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che
nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessita' o
obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai
quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto
previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e
averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a
presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni
presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del
principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti
specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2,
indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle
peculiarita' della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi
del comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono
essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali
precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono
avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel
documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13,
individuando l'offerta economicamente piu' vantaggiosa conformemente
all'articolo 83.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare gli
aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa
figuranti, a condizione che cio' non abbia l'effetto di modificare
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in
gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
(*) N.d.R.: Periodi aggiunti dall'art. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 59.
Accordi quadro
(art. 32, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori,
gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di
manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli
altri servizi di natura intellettuale.(*)
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni
appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente
parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati
su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte
applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli
articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili
solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici
inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione
degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di
cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per
l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per
iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori
economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche'
vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i
criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai
criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle
condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto
competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo
quadro contiene l'ordine di priorita', privilegiando il criterio
della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare
il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni,
possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto
competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti
consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di
realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo
conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto e
il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto
deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la
loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente
che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni,
salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare,
dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi
quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 60.
Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di
acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di
forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso
corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in
base a specifiche tecniche del committente che, per la loro
complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico
di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue
fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito
di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che
hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri
e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi
momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato
d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli
appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77,
commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un
sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le
informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le
specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e
fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo
al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e
indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale e'
possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore
economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione,
la possibilita' di presentare un'offerta indicativa allo scopo di
essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte
indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione
dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di
valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza
nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al piu' presto l'offerente di
cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di
acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto
concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale,
le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e
invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare
un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che
non puo' essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti
procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la
valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo
termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel
sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da
aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che
ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di
aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del
sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo'
superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente
giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema
dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere
amministrativo.
Art. 61.
Speciale procedura di aggiudicazione
per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la
costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale
pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione
pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di
costruzione, il cui piano, a causa dell'entita', della complessita' e
della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin
dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici,
degli esperti e l'imprenditore che avra' l'incarico di eseguire
l'opera, e' possibile ricorrere a una speciale procedura di
aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore piu' idoneo a essere
integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti
inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu'
precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati
di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le
stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente
ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47,
i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i
candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta
procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e
79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62.
Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette relative [a servizi o forniture, ovvero](*) a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di
candidati non puo' essere inferiore a dieci, ovvero a venti per
lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se
sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il
numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a sei, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere
sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno
pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque
a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici
che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i
requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione
e i livelli minimi e' inferiore al numero minimo, le stazioni
appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i
candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso
delle capacita' richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55,
comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di
ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58,
comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e
nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve
consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un
numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Sezione II
Bandi, avvisi e inviti
Art. 63.
Avviso di preinformazione
(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art.
80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c)
dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno,
rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme
all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da
esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi
stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28,
tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza
il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono
aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato
X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione
di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria
solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi
dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e
2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Art. 64.
Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura
ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara,
dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di
gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema
dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota
tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni
altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo
il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
Art. 65.
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalita'
di pubblicazione di cui all'articolo 66(*), conforme
all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del
contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita'
all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di
un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di
ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato
dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni
appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu'
tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se
acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile,
secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o
alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la
loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 66.
Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8,
d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla
Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui
all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere
trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le
modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche
tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1,
lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla
loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X,
punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel
caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro
cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle
lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte
della Commissione sono a carico della Comunita'.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione
alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in
caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a
quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.(*)
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla
pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non possono
essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro
trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono
contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli
avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di
committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su
un profilo di committente prima che sia stato inviato alla
Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale
trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione
precisate nell'allegato X, punto 3, e' limitato a seicentocinquanta
parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la
data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresi' pubblicare in conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 67.
Inviti a presentare offerte, a partecipare
al dialogo competitivo, a negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato
6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle
procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le
stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a
negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al
dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a
presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo
competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da
norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni
appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al
quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse
da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando
l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme
sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e
l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonche' le
lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalita' di cui alla
lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o
dall'invito, e secondo le stesse modalita' stabilite dagli
articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando
di gara;
f) in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, la
ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di
importanza, se non figurano gia' nel bando di gara, nel capitolato
d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del
comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo,
bensi' nell'invito a presentare l'offerta.
Art. 68.
Specifiche tecniche
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e
11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs.
n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII,
figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il
capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia
possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilita' per i soggetti disabili,
di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela
ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli
offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei
limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le
specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita'
seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite
nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali
che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee,
alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle
omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali
in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle
opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene
la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che
possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare
l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare
l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui
alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella
lettera a), quale mezzo per presumere la conformita' a dette
prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a)
per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti
funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle
specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non
possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i
servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Puo' costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica
del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo
riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala
con separata dichiarazione che allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 3, di
definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere
un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma
nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica
europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale
o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i
requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta
l'offerente e' tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro,
il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle
prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i
commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le
specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono
definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da
qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche
delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta
di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al
quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si
intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di
ispezione e di certificazione conformi alle norme europee
applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da
organismi riconosciuti di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le
specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o
provenienza determinata o un procedimento particolare ne' far
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a
una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o
riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto
dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione
che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».
Art. 69.
Condizioni particolari di esecuzione
del contratto prescritte nel bando o nell'invito
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari
per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il
diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e
purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di
procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari
puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni
sulla compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale
termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere
spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di
accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui
risulteranno aggiudicatari.
Sezione III
Termini di presentazione delle richieste di invito
e delle offerte e loro contenuto
Art. 70.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione
e di ricezione delle offerte
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e
7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79,
co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessita' della prestazione oggetto del contratto e del tempo
ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso
rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti
dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione non puo'
essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore
a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte
non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un
avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle
offerte nelle procedure aperte e ristrette puo' essere ridotto, di
norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni,
ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche
la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure
aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte
nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso
di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le
informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che
dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la
pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X,
punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai
commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle
procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo
competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a
decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni
documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo
Internet presso il quale tale documentazione e' accessibile, il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di
cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di
cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile con quella di cui al
comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e
le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da
parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i
termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo
adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione,
non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione
delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto
definitivo.
12. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo
competitivo, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini
minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i
termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
Art. 71.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7,
commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non
offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni
documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti
complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni
dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia
stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari
sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo
sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
Art. 72.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel
dialogo competitivo.
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs.
n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e
6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo
bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene,
oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo
o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale
modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al
documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando
sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi
dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i
documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso
dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione,
ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa
l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del
caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta,
nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma dovuta per
ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio
detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la
richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui
documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o
negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine e'
di quattro giorni.
Art. 73.
Forma e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per
telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono
sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui
all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il
suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si
riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per
operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del
principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto
e alle finalita' della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle domande(*) non puo'
essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
(*) N.d.R.: l'originario termine
"offerte" è stato così rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007,
pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 74.
Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e
sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di
cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi di partecipazione.
3. [Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente,](*)
il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti
per la presentazione delle offerte non costituisce causa di
esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili,
nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione
all'oggetto del contratto e alle finalita' dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati
per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di
dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di
gara sulla veridicita' di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 74:
- L'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, cosi' recita:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.».
- Per l'art. 43 e per il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
all'art. 38.
- L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
Art. 75.
Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater,
legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art.
100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore,
in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e'
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei
loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia.
Note all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, supplemento ordinario:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- L'art. 1957, secondo comma, del codice civile, cosi'
recita:
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -(Omissis).
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.».
Art. 76.
Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20,
d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se
autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le
varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano
nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che
rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.
Sezione IV
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni
ai candidati e agli offerenti, spese di
pubblicita', inviti, comunicazioni
Art. 77.
Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co.
6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10,
commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n.
158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta
delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via
elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali
mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente
disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non
consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto
delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono
acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione
diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle
comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per
comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale) [e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)](*), operano nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In
particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle
offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di
partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione
degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i
certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli
articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato
elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza
del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici
si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a
scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono
essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la
loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex,
fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalita' stabilite dal presente articolo, solo
se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano
confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale
deve essere soddisfatta.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(La norma riporta erroneamente il riferimento all'art. 7 piuttosto che al 77)
Note all'art. 77:
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
si veda nelle note all'art. 3.
- Per l'art. 10 e la legge 29 luglio 2003, n. 229, si
veda nelle note all'art. 9.
- L'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, citato all'art. 3, cosi' recita:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica
certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge,
alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso mediante posta elettronica
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
tecniche.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note all'art. 3.
Art. 78.
Verbali
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,
d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art.
27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione
e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente
basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta
della sua offerta nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a
terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il
ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal
presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla
Commissione, su richiesta di quest'ultima.
Note all'art. 78:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note all'art. 3.
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni
e le aggiudicazioni
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17;
art. 20, legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n.
358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3
e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999;
art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e
gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un
accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in
un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della
decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non
aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero
di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della
candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i
motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo
cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono
fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere
talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla
conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico
di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori
economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui e' stato
aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che
segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono
in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni dall'esclusione.
Art. 80.
Spese di pubblicita', inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicita' di bandi e
avvisi, nonche' le spese relative a inviti e comunicazioni devono
essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra
le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione V
Criteri di selezione delle offerte
e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 81.
Criteri per la scelta dell'offerta migliore
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del
prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al
comma 1, quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche
dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei
due criteri di cui al comma 1 sara' applicato per selezionare la
migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
Art. 82.
Criterio del prezzo piu' basso
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n.
554/1999)
1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara,
e' determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a
misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo,
e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base
di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il
prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco prezzi e
dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83.
Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21,
legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i
criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e
delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;(*)
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di
esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e
precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi,
anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico
determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello
massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere
appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui
al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando
di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo,
nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di
importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede,
ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove
la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la
propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il
decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di
redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni,
che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice,
prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via
generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a
ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il
minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a
ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano
metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e
forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e
forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente
codice.
(*) N.d.R.: lettera e) così sostituita dall'art. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 83:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 marzo 1999, n. 117, reca: «Regolamento recante norme per
la determinazione degli elementi di valutazione e dei
parametri di ponderazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per
l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli
edifici di cui alla categoria 14 della classificazione
comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 157/1995».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 novembre 2005, reca: «Affidamento e gestione dei servizi
sostitutivi di mensa».
Art. 84.
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione e'
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto.(°)
3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente della stazione
appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione
appaltante incaricato di funzioni apicali(*), nominato dall'organo competente.(°)
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne'
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall'articolo 51 cod. proc. civ..
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante(**). In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero(***) con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di
appartenenza.(°)
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento
almeno biennale.(°)
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.
(°) N.d.R.: Con sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23 novembre 2007, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 84, cc. 2,3, 8 e 9, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1, lett. l), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1, lett. l), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 84:
- L'art. 51 del codice di procedura civile cosi'
recita:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
Art. 85.
Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n.
101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando,
quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di
appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti
possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del
rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro,
e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del
sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le
specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e
la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel
bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo
elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da
essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale
da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo
da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli
altri atti di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al
prezzo piu' basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli
atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione
dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche
informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione
automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli
elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta
elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare
rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti
per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico
utilizzato, nonche' le modalita' e specifiche tecniche di
collegamento.
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti
effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con
le modalita' stabilite nel bando di gara e in conformita' al criterio
di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i
soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati
simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi
valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al
collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e
precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta
elettronica si svolge in un'unica seduta e non puo' aver inizio prima
di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli
inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e'
corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta
dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito precisa,
altresi', la formula matematica che determina, durante l'asta
elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi
prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli
altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere
precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano
ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi', comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purche' sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso puo' essere resa nota l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica
alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni
appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in
funzione dei risultati dell'asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle
aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalita' tecniche della procedura di asta
elettronica;
c) le condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di
accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto
dell'articolo 13.
13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al
comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici,
disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice.
Art. 86.
Criteri di individuazione
delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co.
4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs.
n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni
appaltanti valutano la congruita' delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
2. Nei contratti i cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la
congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza,il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.(*)
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta.(**)
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono
ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle
giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di
gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalita' di
presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruita' dell'offerta, la stazione appaltante richiede
all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai
sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potra' provvedersi solo
all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 8 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007
(**) N.d.R.: Comma aggiunto
dall'art. 8 della L. n. 123/2007, pubblicata nella G.U. n. 185 del 10-8-2007
Art. 87.
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co.
1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25,
d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n.
327/2000)
1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione
appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente
necessarie in aggiunta a quelle gia' presentate a corredo
dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta medesima.
2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui
all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
prestare i servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei
servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e
condizioni di lavoro;
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di
sicurezza [per i quali non sia ammesso ribasso d'asta](*) in conformita'
all'articolo 131, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di
cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a
servizi e forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono
essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui
rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di
Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente
se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non
inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la
Commissione.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Note all'art. 87:
- L'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 citato all'art. 10 cosi' recita:
«Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non
sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando
cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti
elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei
lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita'
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
- Si riporta il testo dell'art. 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 recante:
«Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
«Art. 7 (Stima dei costi della sicurezza). - 1. Ove e'
prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla
sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e per le quali non e' prevista la redazione
del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, le amministrazioni
appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi
delle misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o
listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si fara' riferimento ad
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le
singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione
e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono
compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo
ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori quando previsto.».
Art. 88.
Procedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21,
legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La richiesta di giustificazioni e' formulata per iscritto e puo'
indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse,
ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a
dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a dieci
giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione
costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui
all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle giustificazioni fornite, e puo' chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale
esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni
lavorativi.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore
a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che
ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione
stabilita, la stazione appaltante puo' prescindere dalla sua
audizione.
6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude,
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta
non anomala.
Art. 89.
Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di
valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonche' al fine
di stabilire se l'offerta e' o meno anormalmente bassa, laddove non
si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni
appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove
rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3(*), legge
23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni
appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati
determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi
prezzi del Genio civile, nonche' listini e prezziari di beni, lavori,
servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto,
eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di
conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni
appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalita' di cui al presente articolo le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro
competenze.
(*) N.d.R.: Comma così
rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del
31 gennaio 2007
Nota all'art. 89:
- Per l'art. 26, comma 2 e la legge 23 dicembre 1999,
n. 488, si veda nelle note all'art. 7.
Capo IV
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria(*)
(*) N.d.R.: rubrica così sostituita dall'art. 2, c. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Sezione I
Progettazione interna ed esterna
livelli della progettazione
Art. 90.
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori
e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita'
del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita'
montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e
alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36,
comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa'
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle societa' si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui
alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici
che devono possedere le societa' di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che
abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la
stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la
stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo
svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o
di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di
speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in
caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita'
di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli
affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
Note all'art. 90:
- Il testo degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
«Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.».
«Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.».
«Art. 32 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni
sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una
pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia
di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione
complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.».
- I capi II, III, IV, V, VI e VII del titolo V del
libro V del codice civile, cosi' recitano:
«Capo II - Della societa' semplice».
«Capo III - Della societa' in nome collettivo».
«Capo IV - Della societa' in accomandita semplice».
«Capo V - Della societa' per azioni».
«Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni».
«Capo VII - Della societa' a responsabilita' limitata».
- Il capo I del Titolo V del codice civle, cosi'
recita:
«Capo I - Delle imprese cooperative».
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815 «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza), e' il seguente:
«Art. 1. - Le persone che, munite dei necessari titoli
di abilitazione professionale, ovvero autorizzate
all'esercizio di specifiche attivita' in forza di
particolari disposizioni di legge, si associano per
l'esercizio delle professioni o delle altre attivita' per
cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella
denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale,
commerciale, contabile, amministrativo o tributario»,
seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei
singoli associati. L'esercizio associato delle professioni
o delle altre attivita', ai sensi del comma precedente,
deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui
sono rappresentati i singoli associati.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato all'art. 8, e' il
seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art. 34.
Art. 91.
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione [di cui
all'articolo 90](*), di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione(**) di importo pari o superiore a 100.000 euro si
applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II
del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla
parte III, le disposizioniivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione(**) di importo inferiore alla soglia
di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le attivita' relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile
del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del
nuovo progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione
della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e' consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.(***)
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui
alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche'
le connesse attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di ingegneria
di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nell'Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da
cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione,
direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione(****), collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo
di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle
previste dal presente codice.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. t), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. t), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. t), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. t), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 91:
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
34.
Art. 92.
Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207
legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le
tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate. [I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.
340. Ogni patto contrario e' nullo.](*)
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono
determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.(**)
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e
assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in
rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e'
disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento
positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento
economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti
a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto
accertamento, costituiscono economie(°). I
soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e'
ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al
comma 5(***) tra
i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei
progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
(*) N.d.R.: periodi soppressi dall'art. 2, c. 1, lett. u), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. u), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma così modificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(°) N.d.R.: periodo così modificato dall'art. 1, c. 10 quater del d.l. 162/2008, introdotto in sede di conversione in legge ( L.n. 201/2008)
Note all'art. 92:
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo
1949, n. 143 «Approvazione della tariffa professionale
degli ingegneri ed architetti», e' la seguente: «Art.
9. - Il professionista ha diritto di chiedere al
committente il deposito delle somme che ritiene necessarie
in relazione all'ammontare presumibile delle spese da
anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha
altresi' diritto al pagamento di acconti fino alla
concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli
onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la
parte di lavoro professionale gia' eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il
professionista puo' richiedere il deposito integrale
anticipato delle presunte spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non
oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo
di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore
del professionista ed a carico del committente gli
interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto
stabilito dalla Banca d'Italia.».
«Art. 10. - La sospensione per qualsiasi motivo
dell'incarico dato al professionista non esime il
committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario
relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al
seguente art. 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al
risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la
sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal
professionista stesso.».
- La legge 4 marzo 1958, n. 143, reca: «Norme sulla
tariffa degli ingegneri e degli architetti».
- La legge 5 maggio 1976, n. 340, reca:
«Inderogabilita' dei minimi della tariffa professionale per
gli ingegneri ed architetti».
- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
vedi le note all'art. 10.
- Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, e' il seguente:
12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo
Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla
realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse
pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico
dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei
minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
«Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili.».
Art. 93.
Livelli della progettazione per gli appalti
e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita'
relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei
termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e
di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato ai sensi
dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Note all'art. 93:
- Per il decreto legislativo n. 494 del 1996, si vedano
le note all'art. 92.
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita), e' il seguente:.
Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del progetto). -1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento
urbanistico generale, di una sua variante o di un atto
avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle
previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati,
anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi
nell'area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione
deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme
degli atti processuali civili o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al
suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorita'
espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni,
formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo'
accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno
ulteriori dieci giorni dalla data in cui e' stata
notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella
altrui proprieta'.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che
possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata
o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle
operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono
assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro
fiducia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle
ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e
alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche
sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione
delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di
evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.».
Art. 94.
Livelli della progettazione per gli appalti
di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti
nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i
requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in
armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
in sede di progetto preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005
conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di
lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del
progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle
indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto
disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di
archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni
volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia
del territorio, nonche', per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano
tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93,
comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La
trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote
diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i
criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita'
di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il
termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente
segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la
stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso
amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura
di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale
procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi
archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale
evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede,
contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i
poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
Note all'art. 95:
- Il testo degli articoli 28, comma 4, 16, 12, 13, 101
e 142, del codice dei beni culturali e del paesaggio del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 citato all'art.
7, e' il seguente:
«4. In caso di realizzazione di opere pubbliche
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il
soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del
committente dell'opera pubblica.».
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione). - 1. Avverso la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla
sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di
educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine
di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.».
Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si
applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come
zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla
lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni
ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte,
siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto
inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla
regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste dall'art. 141, puo'
tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai
provvedimenti indicati all'art. 157.».
Art. 96
Procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico
(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005
conv. nella legge n. 109/2005)
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di
approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase
successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore
territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione
analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali
sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -
rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti
assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale
mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento puo' motivatamente ridurre, d'intesa
con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i
livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti
progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4.Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e
del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla
base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono
del presente articolo.
9. Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono
del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.
Nota all'art. 96:
- Per gli articoli 12 e 13 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, si veda nelle note all'art. 95.
Sezione II
Procedimento di approvazione dei progetti
e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi
Art. 97.
Procedimento di approvazione dei progetti
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la
materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Nota all'art. 97:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veano le note
all'art. 2.
Nota art. 104:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note all'art. 3.
Art. 98.
Effetti dell'approvazione dei progetti
ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti
dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
[2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.] (°)
(°) N.d.R.: Con sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23 novembre 2007, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. art. 98, c. 2.
Sezione III
Concorsi di progettazione
Art. 99.
Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente
sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato
IV come autorita' governative centrali, a partire da una soglia pari
o superiore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a
partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai
concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o
versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera a), la «soglia» e' il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera b), la «soglia» e' il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato,
qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel
bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori
pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello
di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema
della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua
costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme
da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di
rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati
con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilita' e il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.
Art. 100.
Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze
previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a
norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle
telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla
quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1, sia stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia
considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale
articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III,
capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu'
delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono
destinati all'esercizio di tale attivita'.
Art. 101.
Disposizioni generali
sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
(art. 66, direttiva 2004/18)
1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non
puo' essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro
in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone
fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i
lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1,
lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei
concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Art. 102.
Bandi e avvisi
(art. 69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di
concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso
in conformita' all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di non
procedere alla pubblicazione delle informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese
pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra i prestatori di servizi.
3. Le stazioni appaltanti possono
applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.(*)
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. v), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 103.
Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi
e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
(art. 70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le
informazioni indicate nell'allegato IX D, in base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente
all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
Art. 104.
Mezzi di comunicazione
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le
comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da garantire l'integrita' dei dati e la
riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al
concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di
prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti
si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa
la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati.
Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei
progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel
rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per
le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione
ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme
sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105.
Selezione dei concorrenti
(art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte
II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la
partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni
appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non
discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non puo'
essere inferiore a dieci.
Art. 106.
Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, direttiva 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilita'.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta
una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri
della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica
equivalente.
Art. 107.
Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, direttiva 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed
esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di
concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei
lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi
componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine
ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i
chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere
a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E'
redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della
commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108.
Concorso di idee
(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti
della compatibilita', anche ai concorsi di idee finalizzati
all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il
riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi
ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati
abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo
ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il
concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu'
idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando
non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a
quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso
di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109.
Concorsi in due gradi
(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la
stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i
soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione
che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono
procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il
secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico
relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto preliminare.
Art. 110.
Concorsi sotto soglia
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo
inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel
rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita' di
trattamento, non discriminazione e proporzionalita' con la procedura di cui
all'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel
regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad
assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.
(*) N.d.R.: Periodi aggiunti dall'art. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Sezione IV
Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111.
Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso
della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e
del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita' civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione
appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132,
comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale
non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o
superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia
che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei
limiti della compatibilita'.
Art. 112.
Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge
n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti
verificano, nei termini e con le modalita' stabiliti nel regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa
vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori,
la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle
procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la
progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto
preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione
appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di
affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno
luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. [Nel caso di opere di particolare pregio architettonico,](*) Al fine
di accertare l'unita' progettuale, il responsabile del procedimento,
nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del
progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformita' del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche
il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si
esprime in ordine a tale conformita'.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di verifica
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o
le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per
danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita'
di propria competenza.
6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di verifica dei
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e
forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto
compatibili.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. z), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Capo V
Principi relativi all'esecuzione del contratto
Art. 113.
Cauzione definitiva(*)
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3(**), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico,
senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
(*) N.d.R.: rubrica così sostituita dall'art. 2, c. 1, lett. aa), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. aa), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 113:
- Per l'art. 1957, comma 2, del codice civile, si veda
nelle note all'art. 75.
Art. 114.
Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di
esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente
codice.
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei
contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti
che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti
in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto
compatibile.
Art. 115.
Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa
relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base
di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
Art. 116.
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione
appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante puo' opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in
tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, decorsi i
sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche
nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli
organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si
trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di
mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Note all'art. 116:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, «Regolamento
per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle
intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso», e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Le societa' per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative per azioni o a responsabilita' limitata, le
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le
concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare
all'amministrazione committente o concedente prima della
stipula del contratto o della convenzione, la propria
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonche' l'indicazione dei soggetti muniti di
procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o
subappaltatore sia un consorzio, esso e' tenuto a
comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole
societa' consorziate che comunque partecipino alla
progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme
vigenti, l'amministrazione committente o concedente e'
tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera
i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione
dell'autorita' giudiziaria o degli organi cui la legge
attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di
verifica per la prevenzione e la lotta contro la
delinquenza mafiosa.
4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i
consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale
periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei
relativi dati.».
- Il testo dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575, gia' citata all'art. 38, e' il seguente:
«Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione,
prima di rilasciare o consentire le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la
sussistenza a suo carico di un procedimento per
l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura
di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di
provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di
condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-ter, e di
quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a
norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art.
10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che
gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i
provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti
derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica
amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla
certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori
che applicano la misura di prevenzione o dispongono i
divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti
concernenti obbligazioni a carattere periodico o
continuativo per forniture di beni o servizi, la
certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di
durata del contratto.
2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura
nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono
essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o
dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di
residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a
tre mesi.
3. Nel caso di contrati stipulati da un concessionario
di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che
su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico
interessati, puo' essere rilasciata anche su richiesta del
concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei
certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei
confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle
societa' di cui all'art. 2506 del codice civile, la
certificazione e'richiesta nei confronti di coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e'
altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico
dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
richiesta del privato interessato presentata alla
prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la
residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa
o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i
certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti,
atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la
persona, munita di procura speciale, incaricata di
ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla
pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre
mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia
autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla
pubblica amministrazione o al concessionario la
certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di
cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una
dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non
essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei
propri conviventi di procedimenti in corso per
l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle
cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o
fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei
costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve
essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni
si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di
servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e
mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i
cinquanta milioni di lire.
10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica
amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni
sostitutive di richiedere successivamente ulteriore
certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11.L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare
tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze
nonche' la documentazione accessoria previste dal presente
articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a
rilasciare apposita ricevuta attestante la data di
presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i
soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la
certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7,
ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di
avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui
al presente articolo, attesta il falso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera
la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge
per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica
possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto
riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente
e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al
comma 15.».
- La legge 31 gennaio 1992, n. 59, reca: «Nuove norme
in materia di societa' cooperative.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223, (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
«Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della Commissione
regionale per l'impiego). - 1. L'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, sulla base delle
direttive impartite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per
l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia
per l'impiego compila una lista dei lavoratori in
mobilita', sulla base di schede che contengano tutte le
informazioni utili per individuare la professionalita', la
preferenza per una mansione diversa da quella originaria,
la disponibilita' al trasferimento sul territorio; in
questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui
agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli
che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui
all'art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le
liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il
reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita',
in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento; c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini
dell'avviamento dei lavoratori in mobilita';
d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore
delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per
l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
ai sensi del secondo comma, dell'art. 24, legge 21 dicembre
1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti formativi
che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella
lista di mobilita'.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la
Commissione regionale per l'impiego, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390,
modificato dall'art. 8, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il
secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi
in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i
lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad
una somma corrispondente al trattamento di mobilita'
spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i
soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
Art. 117.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti
di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi
compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione
da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata notificata la
cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
Nota all'art. 117:
- La legge 21 febbraio 1991, n. 52, reca: «Disciplina
della cessione dei crediti di impresa».
Art. 118.
Subappalto e attivita' che non costituiscono subappalto
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18,
legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18,
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
sono tenuti ad eseguire(*) in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere
ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'articolo 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel
bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria
prevalente con il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse
con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i
lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il
regolamento, e' definita la quota parte subappaltabile, in misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le
forniture, tale quota e' riferita all'importo complessivo del
contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto
alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel
caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresi' la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera'
a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in
alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari
non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari.(**) Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.(***)
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni; e', altresi', responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o
ente committente il documento unico di regolarita' contributiva, nonche' copia
dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti.(****)
6-bis. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse
Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL,
rilasciano il documento unico di regolarita' contributiva comprensivo della
verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa al
cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.(*****)
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a
disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo'
formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni
in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi'
alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli
affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a
sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera
di impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa
in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia
per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,
numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla
stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti
categorie di forniture o servizi, per le loro specificita', non si
configurano come attivita' affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
(*) N.d.R.: comma così rettificato dall'art. 2, c. 1, lett. bb), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. bb), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. h), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: periodo così sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. h), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*****) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. h), n. 3) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 118:
- Per l'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
vedi le note all'art. 38.
- Per l'art. 2359 del codice civile, vedi le note
all'art. 34.
Art. 119.
Direzione dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, e' diretta dal responsabile del procedimento o da altro
soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli
importi massimi per i quali il responsabile del procedimento puo'
coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua
quelli di particolare importanza, per qualita' e importo delle
prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto
deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
Art. 120.
Collaudo
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento
determina le modalita' di verifica della conformita' delle
prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per
quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il
collaudo con modalita' ordinarie e semplificate, in conformita' a
quanto previsto dal presente codice.
Titolo II
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi,
forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e
della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non
derogate dalle norme del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi
di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le
procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 122.
Disciplina specifica per i contratti
di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si
applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2,
lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita' o in caso di
progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui
all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.(*)
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all'articolo 65 e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono
ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti
pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e,
non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della
stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi
e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore
a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si
eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici
connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del
Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15,
nonche' comma 7, terzo periodo.(**)
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per icontratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore a
quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo' essere
inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto
anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando
e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia
con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle
offerte puo' essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di
undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione
della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non
inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la
ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la
progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi di cui
agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non
superiore a centomila euro.
7-bis. I lavori di importo
complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono aspiranti idonei in tale numero.(°)
8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non
si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della
legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate all'[singolo](***) intervento
edilizio assentito, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano
funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio(****), per le quali continua ad applicarsi
l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Prima dell'avvio
dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali
interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti
gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi
edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del
presente comma(****).
9. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque; in tal
caso si applica l'articolo 86, comma 3.
(*) N.d.R.: Periodi aggiunti dall'art. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: Comma così modificato
dal D. Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio
2007.
(***) N.d.R.: la parola
"singolo" è stata soppressa
dall'art. 2, c. 1, lett. cc)
del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. cc) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(°) N.d.R.: Comma inserito dall'art. 1, c. 10 quinquies del d.l. 162/2008, introdotto in sede di conversione in legge ( L.n. 201/2008)
Note all'art. 122:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 reca: «Individuazione del sito Internet
www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara
delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di
interesse nazionale, nonche' dei siti Internet predisposti
dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di
bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) e dell'art.
4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847,
(Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui
per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge
18 aprile 1962, n. 167), e' il seguente:
«Art. 1. - I comuni ed i consorzi dei comuni sono
autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333
del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con
la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito
fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il
finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica
utilita', nonche' con gli istituti di assicurazione e di
previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
(omissis);
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate
al successivo art. 4;
(omissis)».
«Art. 4. - Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono
quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.».
- Il testo del'art. 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato
all'art. 32, e' il seguente:
«2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.».
Art. 123.
Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori
di importo inferiore a 750.000, le stazioni appaltanti hanno
facolta', senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a
presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto
dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti
nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la
procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso,
pubblicato con le modalita' previste per l'avviso di preinformazione,
entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle
procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano
apposita domanda, entro il quindici dicembresuccessivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare
domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per
ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia
in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento
o consorzio, ovvero come componente di piu' di un raggruppamento
temporaneo o piu' di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura organizzativa e' articolata in sedi locali, le domande e i
relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni
territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il
richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con
procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta
dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e
corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
10. L'or dine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, e'
stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data e' indicata
nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo
l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e
possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti
i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti
di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne da'
pubblicita' sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma
informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica
il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno
proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico,
eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono
tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si e'
verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro
venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso
agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o
piu' diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di
iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate
all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie
all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dal D. Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio
2007.
Art. 124.
Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si
applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura
di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.(*)
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono
ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicita' decorrono dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15, nonche' comma 7, terzo periodo.(*)
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non puo' essere inferiore a
quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore a sette
giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo' essere
inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando
e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia
con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle
offerte puo' essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di
sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione
del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera
invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione
rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di
idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori
economici.
8. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque; in tal
caso si applica l'articolo 86, comma 3.
(*) N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1, lett. o) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 125.
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono
essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano
attraverso un responsabile del procedimento ai sensi
dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e
con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente
assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,
121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a
100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi
inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a
211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle
modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in
corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila
euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le
prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non
ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina
delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono
disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del
contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
Titolo III
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo I
Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
Art. 126.
Ambito di applicazione
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di
lavori quale che ne sia l'importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di
singolo importo superiore a 100.000 euro.
Art. 127.
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche'
l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie
identiche o affini a quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri
consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' ad integrare analogamente la
composizione dei comitati
tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di euro, nonche' parere sui
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Servizi
Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di
importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi
di particolare rilevanza e complessita', il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del
Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei
presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare.
Art. 128.
Programmazione dei lavori pubblici
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia'
previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da
realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita'
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita'
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno
sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul
profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la
possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o
piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni
caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e
fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto
dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli
enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in
materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di
cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato
solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia'
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di
economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di
cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che
sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
sono pubblicati sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico
presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per
quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e
consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, per la verifica della loro
compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti.
Note all'art. 128:
- Il testo degli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, citato all'art. 93, e' il seguente:
"Art. 9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici). - 1. Un bene e' sottoposto al
vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione
del piano
urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilita'.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale
termine, puo' essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera.
3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, il
vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina
dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato dal Consiglio
dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, puo' essere
motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma
1 e
tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il
consiglio comunale puo' motivatamente disporre che siano realizzate sul bene
vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da quelle
originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la
regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico
generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della
relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del
Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
l'efficacia.
6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato in ordine alla normativa
statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti
urbanistici.".
"Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali). -
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e'
prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio
puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministazione
competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un
accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al
piano urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato
all'esproprio.".
Art. 11 (La partecipazione degli interessati). - 1. Al proprietario del bene sul
quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai
registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione
di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno venti giorni prima
dell'emanazione dell'atto se cio' isulti compatibile con le esigenze di
celerita' del procedimento;
c) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettera c), l'avviso di avvio del
procedimento e'
comunicato agli interessati alle singole opere previste dal progetto, dandone
altresi' pubblico avviso su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e
locale. Gli interessati
possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono
valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti
che regolano le modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di
altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti
urbanistici.
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento
dell'opera pubblica nel programma dei lavori, al proprietario dell'area va
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo
programma.".
Art. 19 (L'approvazione del progetto). - 1. Quando l'opera da realizzare non
risulta conforme alle previsioni urbanistiche, l'approvazione del progetto
definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante
allo strumento urbanistico.
2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto
esecutivo da parte della autorita' competente e' trasmesso al Consiglio
comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente variante allo
strumento urbanistico.
3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa
efficace la delibera di approvazione della variante al piano urbanistico
generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati all'art. 10, comma 1,
con cui e' approvato il progetto definitivo.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la regione o l'ente da questa delegato
all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio
dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si
intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia.".
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, citato
all'art. 32, e' il seguente: "Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,
anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il
finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, e' approvato con atto formale del presidente della Regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di
due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e'
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la
conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in
tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto
dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma
7 al commissario del Governo ed al prefetto.".
- Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, si veda
nelle note all'art. 122.
Art. 129.
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994) 1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori e'
altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore e' inoltre obbligato
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria
decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di importo superiore a 100
milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti
di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta
istituito, e' obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a
75 milioni di euro.
Art. 130.
Direzione dei lavori
(art. 27, legge n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento degli incarichi di progettazione.
Nota all'art. 130:
- Per l'art. 30 e per il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si veda
nelle note all'art. 90.
Art. 131.
Piani di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche
comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, approva le
modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita' alle direttive
comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del
contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei
bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte
della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di
cui al comma 2, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e'
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria
prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la
propria organizzazione di impresa e' equiparato all'appaltatore.
Note all'art. 131:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, si veda
nelle note all'art. 87.
- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si veda nelle note all'art.
92.
- Il testo degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale
e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e' il
seguente:
"Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica).
- I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita' fisica.".
"Art. 11 (Attivita' culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul
servizio di mensa). - Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali
promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite
a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualita' del servizio di
mensa secondo modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva.".
"Art. 35 (Campo di applicazione). - Per le imprese industriali e commerciali, le
disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della
presente
legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si
applicano alle imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle
imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti
anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge
tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla
presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.".
Art. 132.
Varianti in corso d'opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e
il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni
sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad
oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali .
Nota all'art. 132:
- L'art. 1664, comma 2 del codice civile, cosi' reca:
"Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da
cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano
notevolmente piu'
onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.".
Art. 133.
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge n. 109/1994)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e
ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli
fissati dal regolamento di cui all'articolo 5(*),
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi
ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ferma restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si puo'
procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo
1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno
di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui
al comma 6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni
anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali
gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di
spesa. Possono altresi'
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei
soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di
tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri
prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei
prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari
cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In
caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono
essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per
il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.
(*) N.d.R.: periodo così
sostituito dall'art.
2, c. 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella
G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 133:
- L'art. 1664, comma 1 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione).
- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un
aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La
revisione puo' essere accordata solo per quella differenza che eccede il
decimo.".
Art. 134.
Recesso
(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 345,
legge n. 2248/1865, all. F)
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma
del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima
della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e gli impianti
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 135.
Risoluzione del contratto per reati accertati e per la revoca
dell'attestazione di qualificazione(*)
(art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui all'articolo
3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della
legge 31 maggio 1965,
n. 575,(**) ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante(***), in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, [l'opportunita'](****) di procedere alla risoluzione del contratto.
1-bis. Qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione,
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto.(*****)
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
(*) N.d.R.: rubrica così modificata dall'art. 3, c. 1, lett. i), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. i), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: Periodo così modificato dall'art. 1, lett. p), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(****) N.d.R.: Termine soppresso dall'art. 1, lett. p), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*****) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. i), n. 3) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 135:
- Per l'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si veda nelle note art.
38.
Art. 136.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita' e grave
ritardo
(art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 340,
341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori
formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due
testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale
da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.
Art. 137.
Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340,
legge n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore
la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento,
previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta'
riservate dal contratto alla
stazione appaltante.
Art. 138.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340,
legge n. 2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza
dei lavori gia' eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e
la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a
redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico
e contabile con le modalita' indicate dal regolamento. Con il verbale e'
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato
nonche' nelle eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la presenza
di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, e'
determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista dall'articolo
140, comma 1.
Art. 139.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione
appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla
stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalita' di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.
Art. 140.
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n. 35/2005, conv.
in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso l'originario
aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia' proposte in
sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto
migliore offerente in sede di gara.
3. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i soggetti interpellati
ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da
completare e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel
rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo
suddetto e' inferiore alla soglia di cui all'articolo 28.
4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo intervenga allorche' i lavori siano gia' stati
realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto
residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente
mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi
dell'articolo 57.
Art. 141.
Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve
essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di
particolare complessita' dell'opera
da collaudare, in cui il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il
medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del collaudo e di
redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato
di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i collaudi a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un certificato di collaudo
secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e' sostituito
da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente il milione di euro, e' in facolta' del soggetto appaltante di
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei
lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre
tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti
che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di
carenza di organico accettata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere
avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto
che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita' tecnica
o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio il collaudo in corso
d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130,
comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformita' e i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto
previsto dalla legge n. 717 del 1949.(*)
(*) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. ee) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 141:
- L'art. 1669 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). - Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.".
Capo II
Concessioni di lavori pubblici Sezione I
Disposizioni generali
Art. 142.
Ambito di applicazione e disciplina applicabile
(articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; Art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti
di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, [quando il valore delle
concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici
dall'articolo 28, comma 1, lettera c),
calcolata con i criteri di cui all'articolo 29.](*)
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni
affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si
applica l'articolo 27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli appalti di lavori pubblici
affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si
applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del
presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti
all'osservanza della sezione IV del presente capo, [se il valore degli appalti
affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici
dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29.](**) Si applicano,
in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV,
parte V,
nonche' le norme della parte II, titolo I e titolo II(***), in tema di pubblicita' dei bandi,
termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori
economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non
siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. ff), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. ff), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: la parole " e titolo II" sono state aggiunte dall'art. 2, c. 1, lett. ff), n. 3) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 143.
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art. 87, comma
2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro
gestione funzionale ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo,
ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto al completamento della
progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del
concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola,
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo,
qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e
alla somma del costo del
servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario
assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualita' del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene
conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in
proprieta' o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita',
o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa
all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono
piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma di cui
all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo.(*)
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu' favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovra' essere effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di
loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 113 del 31
luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 143:
- Il testo dell'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, citata
all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 14-quinquies (Conferenza di
servizi in materia di finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza
diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della
procedura di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le
societa' di progetto di cui all'art.
37-quinquies della medesima legge.".
Sezione II
Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144.
Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di
lavori pubblici
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con
procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un
bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di
formulari adottati dalla Commissione in
conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo
122(*).
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. gg) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 144:
- Per la direttiva 2004/18, si veda nelle note all'art. 18.
Art. 145.
Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non puo', in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo 70, comma 8.
1-bis. Qualora il valore delle
concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici
dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui
all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.(*)
(*) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. hh) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 146.
Obblighi e facolta' del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di
una parte dei lavori
(art. 60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante puo':
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti
corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei
lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando
di gara e nel contratto di
concessione. Il bando fa salva la facolta' per i candidati di aumentare tale
percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove
sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono
appaltare a terzi.
Art. 147.
Affidamento al concessionario di lavori complementari
(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge n.
109/1994)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza
delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non
figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione ne' nel contratto
iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista,
per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento
avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti
ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la
stazione appaltante, oppure b) quando i lavori, quantunque separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori
complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera
iniziale oggetto della concessione.
Sezione III
Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148.
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici
(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il concessionario che e'
un'amministrazione aggiudicatrice e' tenuto a rispettare le disposizioni dettate
dal presente codice per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di
lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
Sezione IV
Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149.
Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili agli appalti aggiudicati dai
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando
affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni
in materia di pubblicita' previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.(*)
2. Non e' necessaria alcuna pubblicita' se un appalto di lavori rientra in una
delle ipotesi di cui all'articolo 57.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 253, comma 25, non si considerano come
terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la
concessione, ne' le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha
costituito una societa' di progetto, in conformita' all'articolo 156, non si
considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo
156.
4. Per "impresa collegata" si
intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo' esercitare, direttamente
o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che puo' esercitare
un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e'
soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla
proprieta', alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano
l'impresa stessa.
5. L'influenza dominante e' presunta quando un'impresa si trova, direttamente o
indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra
impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale
dell'impresa; oppure
c) puo' designare piu' della meta' dei membri dell'organo di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura per la
concessione. In ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle modifiche
intervenute nelle relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo.
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. ii) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 150.
Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 64, direttiva 2004/18)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalita'
dell'articolo 66 ovvero dall'art. 122(*).
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni
di cui all'allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile
dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. ll) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 151.
Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte
negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici.
(art. 65, direttiva 2004/18)
1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non
sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di
spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a
quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte)
ovvero dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette [e
negoziate](*)).
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70,
in quanto compatibili.
(*) N.d.R.: le parole "e negoziate" sono state soppresse dall'art. 2, c. 1, lett. mm) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Capo III
Promotore finanziario, societa' di
progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori(*)
(*) N.d.R.: rubrica così sostituita dall'art. 2, c. 1, lett. nn) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 152.
Disciplina comune applicabile
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le
disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o
in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I
(programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del
presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria)
ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II
(contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo
si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalita' fissate
dal regolamento.
Art. 153.
Promotore
(art. 37-bis, legge n. 109/1994)
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti
nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti
di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso indicativo di cui al comma 3.(*) Le proposte devono contenere uno
studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita',
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato
da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai
sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una
societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e delle
garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il
regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attivita' di
asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non
puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di
cui all'articolo 128, roposte d'intervento relative alla realizzazione di opere
pubbliche
o di pubblica utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione non
determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione.
Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le
proposte di intervento e gli studi ritenuti di
pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera
b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra
i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita'
sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti,
possono presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento, ovvero
aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando
la loro autonomia decisionale.
3. Entro novanta(**) giorni dall'avvenuta
approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici
rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica,
pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per
almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso sui
siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste,
e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le
amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso
facendo ricorso a differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di
quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte. [L'avviso deve, altresi', indicare
espressamente che e' previsto il diritto a favore del promotore ad essere
preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo
stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu'
vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.](***)
4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al
promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.
(*) N.d.R.: Periodo sostituito dall'art. 1, lett. r), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: L'originario termine di venti giorni è stato così sostituito dall'art. 1, lett. r), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 1, lett. r), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 153:
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
citato all'art. 75, e' il seguente:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle
attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco
tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di
societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non
inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti
aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando
sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari
che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto
dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione
di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle
iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco,
l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti
e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari
stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo
stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di
qualsiasi natura.".
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, (Disciplina delle
societa' fiduciarie e di revisione), e' il seguente:
"Art. 1. - Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente
legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di
assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la
revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di
obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al comma precedente le
funzioni di sindaco di societa' commerciale, di curatore di fallimento e
di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di
carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente
agli iscritti negli albi professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle societa' estere le quali,
mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano
alcuna delle attivita' prevedute dal primo comma di questo articolo.".
- L'art. 2578 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2578 (Progetti di lavori). - All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.".
Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), e' il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - Nel
presente decreto si intendono per:
(omissis);
c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione
giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e
sviluppo spirituale; assistenza
agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza
pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed
edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute
pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca
scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita'
e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento
dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; (omissis).".
Art. 154.
Valutazione della proposta
(art. 37-ter, legge n. 109/1994)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita' delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonche' della
qualita' progettuale, della funzionalita', della fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita'
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione,
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del
valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di
convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione
e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che
ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove
necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il
promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione. [Nella procedura
negoziata di cui all'articolo 155 il promotore potra' adeguare la propria
proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente. In questo
caso, il promotore risultera' aggiudicatario della concessione.](*)
(*) N.d.R.: Periodi soppressi dall'art. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 155.
Indizione della gara
(art. 37-quater, legge n. 109/1994)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa
concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il
progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla
base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonche' i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c)(*);
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a
base di gara e' vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da
un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto
periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima
dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma
1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1,
quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
(*) N.d.R.: periodo così modificato dall'art. 2, c. 1, lett. oo) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 155:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si veda
nelle note all'art. 93.
Art. 156.
Societa' di progetto
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di
costituire una societa' di
progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche
consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale
della societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta
e' indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 155.
La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di
gara puo', altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa'
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel
caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre
che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme
legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento
dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo originario
e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della
pubblica amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente
responsabili con la societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica
amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme
versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le
suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale
cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon
adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della
societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e
altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti
per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 157.
Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di progetto
(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
1. Le societa' costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purche' garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del
debito, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Nota all'art. 157:
L'art. 2412 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa' puo' emettere obbligazioni al
portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto
limite. Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se le obbligazioni
emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In
caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde
della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al
fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo
grado su immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del valore
degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a
garanzie comunque prestate dalla societa' per obbligazioni emesse da altre
societa', anche
estere.
Il primo e il secondo comma non si
applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad
essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la
societa' puo' essere autorizzata con provvedimento dell'autorita' governativa,
ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente
articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e delle cautele stabilite
nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie
di societa' e alle riserve di attivita'.".
Art. 158.
Risoluzione
(art. 37-septies, legge n. 109/1994)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto
concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase
di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti.
Art. 159.
Subentro
(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una societa' che subentri nella concessione al posto
del concessionario e che verra' accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del
concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero
in un termine piu' ampio che potra' essere eventualmente concordato tra il
concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i
criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 160.
Privilegio sui crediti
(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice
civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del
privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il
privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
Note all'art. 160:
L'art. 2745 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2745 (Fondamento del privilegio). - Il privilegio (att. 234) e' accordato
dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del
privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle
parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.".
L'art. 1524, comma 2, del codice civile, cosi' recita: "Art. 1524 (Opponibilita'
della riserva di proprieta' nei confronti di terzi). - (Omissis).
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e' superiore alle lire
trentamila, la riserva della proprieta' e' opponibile anche al terzo acquirente,
purche' il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto
nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la
macchina, e questa, quando e' acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo
dove la trascrizione e' stata eseguita.
(Omissis).".
L'art. 1153 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 1153 (Effetti dell'acquisto
del possesso). - Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne
e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in
buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprieta'. La proprieta' si acquista libera da diritti
altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la buona fede
dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno.".
Art. 160-bis.
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita' (*)
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del
presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il
bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i
requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed
organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche
dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione temporanea
costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente
generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi
causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo'
sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi
requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale
gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
(*) N.d.R.: articolo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. pp) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Capo IV
Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I
Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 161.
Oggetto e disciplina comune applicabile
(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la
realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei
progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture
strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del
programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con intese
generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le
opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente
interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano,
con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione,
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle
eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e
relative norme di attuazione.
1-bis. Al fine di favorire il
contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i
soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilita' delle infrastrutture
strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e
acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unita' tecnica-Finanza di
progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a
verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico
derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali
privati ed i presupposti per la concreta attuabilita'. Per le infrastrutture
strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle
proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta
Unita'.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie
le infrastrutture gia' avviate, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorre la possibilita' di finanziamento con capitale
privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.(*)
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al
comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE
allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo
le previsioni della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono
regolate dalle disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano,
per le proprie attivita' contrattuali e organizzative, relative alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente
capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici
dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie
attivita' rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative
alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente
capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel
rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono
fatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province
e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente
capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in
quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o
in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di
progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
6-bis. Per consentire il
monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al
SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i
soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC
95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per
il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di
progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.(*)
(*) N.d.R.: commi aggiunti dall'art. 2, c. 1, lett. rr) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 161:
Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, (Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive.), e' il seguente:
"Art. 1. - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei
costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza
culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le
regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e
previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei
relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a
fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia
nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi
pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita'
turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano
generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello
stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le
risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e
privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel
programma. In sede di prima applicazione ella presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma
e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini
della individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi
stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono
compresi in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere.".
La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastruttre
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001,
n. 299, S.O.
Art. 162.
Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti
produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Salve le definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo:
a) programma e' il programma delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) Ministero e' il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e
insediamenti produttivi inseriti nel programma;
d) opere per le quali l'interesse
regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture,
individuate nel programma di cui all'articolo 161 comma 1, non aventi carattere
interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese
generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1, una particolare
partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno
carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio
di piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete
interregionale o internazionale;
e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti
pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la
legge finanziaria annualmente destina alle attivita' di progettazione,
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta
interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui all'articolo 3,
comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con
qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal
soggetto aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario
di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita' organizzativa e
tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo
all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione
dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di
forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non
sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;
h) finanziamento senza rivalsa o con
rivalsa limitata e' il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene
concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa
limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero
nei confronti dei soci della societa' di progetto.
Nota all'art. 162:
- Il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, citata all'art.
161, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive). - 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per assicurare
efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei
complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza
strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i
confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le
regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e
previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei
relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento
energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di
difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il
Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene
conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano
generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello
stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le
risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e
privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di
prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro
il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle
priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da
reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita'
pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al ine
del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.".
Art. 163.
Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti ai
fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o
province autonome interessate con
oneri a proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la vigilanza, da
parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita' di progettazione
delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei
finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al
principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo,
la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte
degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la
proposta di programma da approvare con le modalita' previste dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole
regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione
delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e
definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla
base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle
deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per
l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni
consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto
preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province
autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attivita'
di supporto al CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da parte dei
soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti aggiudicatori o degli
enti interessati alle attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto,
a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di
cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attivita' produttive, le attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive.
f-bis) cura le istruttorie per
l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura
il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi anche della
eventuale collaborazione richiesta all'Unita' tecnica finanza di progetto,
ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro
carico.(*)
3. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, ove non vi siano
specifiche professionalita' interne, puo':
a) avvalersi di una struttura
tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni
o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e
privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e'
istituita con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di
missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi
con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui
al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola
volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate nella progettazione e
gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province
autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con
apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa controllata
per le attivita' di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai
soggetti aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione
dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la
composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita' tecnica finanza di
progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del
1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le
modalita' nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di
15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali
decadono alla stessa data.(**)
5. Al fine di agevolare, sin
dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province
autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di
commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese
tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso di
particolare complessita' delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome
proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale,
la proposta di nomina del commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della citta'
metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative
assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto
del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e
parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3,
nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei
soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche'
le modalita' di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito
delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il
bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da
parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.
(*) N.d.R.: lettera aggiunta dall'art. 2, c. 1, lett. ss) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(*) N.d.R.: lettera così sostituita dall'art. 2, c. 1, lett. ss) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 163:
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedere le note all'art. 161.
- Il testo dell'art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), e' il seguente:
"Art. 47 (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi). - 1. Per il
finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di
grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa
depositi e prestiti puo' intervenire, per
fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni
finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli
studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante
operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto,
di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non
dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'art. 2359
del codice civile.".
- Il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali.), e' il seguente: "Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica -
Finanza di progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica
- Finanza di progetto, di seguito denominata "Unita".
2. L'Unita' ha il compito di
promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche
di inanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche
nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della
legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni
costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle
infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella
attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte
tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto
suscettibili di gestione economica di cui all'art. 14, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello
svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico-economica delle proposte
presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione
della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109 del 1994 .
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi
individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative
dell'Unita'.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte tra
professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in
parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei settori
tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalita' di
selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e
dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una
sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unita' e
l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati conseguiti".
- Il testo dell'art. 57 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
e' il seguente:
"Art. 57 (Finanza di progetto). - 1. Al fine di garantire il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti
dal CIPE, le amministrazioni
statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la
realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unita'
tecnica-finanza di
progetto, di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo
modalita' e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza
unificata, saranno individuate ulteriori modalita' di incentivazione
all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni
regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unita'
tecnica-finanza di progetto secondo le modalita' previste dal presente
articolo.".
- Il testo dell'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1197, n. 135, (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione.), e' il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con
apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse
dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur
potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in
parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita'
ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa
entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o
straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in
corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e
dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza
di
sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli
interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di
tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali
dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere
motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o
la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante,
previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici
impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine
assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo
periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o
di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e
ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo
della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso
per le opere stesse, destinandole alla ealizzazione degli adeguamenti previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui
all'art. 5, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali
sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori
pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami,
di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere
sulle unita' di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 .
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1,
saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si
fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma
1.".
Art. 164.
Progettazione
(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato
tecnico riportato nell'allegato XXI. [Le predette norme sono vincolanti per le
amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari.](*)
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attivita' di
progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare
pari o superiore alla soglia di
applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dalle norme
dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di
progettazione per le attivita' ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza
e la pubblicita' dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche
sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle
regioni interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia
comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita' e
imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche
incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di
gara, nonche' le societa' collegate, non possono in alcuna forma e per alcun
titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere
affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da
parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle
infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle
stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti
aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano
collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel
bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida
per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso,
che rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della conseguente stima
degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore puo' affidare al contraente
generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione
ed esecuzione(**), la nomina
del responsabile [unico](***) dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attivita' di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero
della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le
attivita' di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al
comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attivita' di
progettazione delle infrastrutture, redatte in conformita' al presente articolo
e relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori
aumentano del 100 per
cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del
decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella
per il progetto definitivo ed esecutivo
vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste
per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti
sempre pari a 1. All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si
applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155.(****)
(*) N.d.R.: periodo soppresso dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(**) N.d.R.: l'originario termine "integrato" è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(***) N.d.R.: termine soppresso dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(****) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. tt) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 164:
Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, vedi nelle note
all'art. 122.
Art. 165.
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e
localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei
mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle
infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di
gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per
la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili,
sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle
attivita' progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di
somme gia' anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del
progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata
comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui
all'articolo 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto
nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce
di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed
evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera
e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla
realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione
di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai
sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da
studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla
legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto
preliminare non e' richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da
quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente
articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e'
comunque depositato presso il
competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da
parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul sito internet della regione
e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori
rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita'
produttive e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle
regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi'
rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo 166. Le
amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro
novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle
amministrazioni competenti
in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II
del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei
casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva
competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi
trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle
valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i
successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la
propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il
progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e'
approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della
intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza
l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede,
anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente
espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove
necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio,
l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica
variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui
e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si
intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali
provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle
relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza
dell'attestazione di compatibilita' tecnica da parte del soggetto aggiudicatore,
permessi di costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio
individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree
comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare e' resa
pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella
Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a cura del
soggetto aggiudicatore. Ai
fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6. 8. Per tutte le
infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al
compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei
siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante ovvero dal
concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle
societa' incaricate della predetta attivita' anche prima della redazione del
progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle
ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo
all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria
l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative,
ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di
deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha
gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta
giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresi'
comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini
della procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del
progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo
quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.(*)
(*) N.d.R.: Comma così sostituito
dal D. Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio
2007.
Note all'art. 165:
- Per l'art. 11 e per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, si veda nelle note all'art. 128.
- Per l'art. 15 e per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, si veda nelle note all'art. 93.
Note art. 166:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, (Regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
"Art. 5 (Pubblicita). - 1.
Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un
quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione
dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede altresi' al deposito di una o piu' copie del progetto
e degli elaborati della comunicazione, cosi' come definiti all'art. 2, presso il
competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della
consultazione da parte del
pubblico.
3. Le regioni, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di
cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione e ad una adeguata informazione al pubblico.".
- Per l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 si veda nelle note all'art. 128.
L'art. 16 del medesimo decreto, cosi' recita:
"Art. 16 (Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo). - 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.
2. In ogni caso, lo schema dell'atto
di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la
descrizione dei terreni e degli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con
l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente, dei dati
identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti
nei registri catastali.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 consente anche
l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.
4. Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e'
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al
comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
5. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme
di cui all'art. 11, comma 2.
6. Ai fini dell'approvazione del
progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e'
comunicato con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190.
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilita' o
assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto puo'
essere ugualmente approvato.
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non
risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 e'
sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio
dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o piu' quotidiani a
diffusione nazionale e locale.
9. L'autorita' espropriante non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.
10. Il proprietario e ogni altro
interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione
dell'avviso.
11. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel
formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi
anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in
considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero
siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.
12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato.
Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica
dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia
presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni
previste dal comma 4.
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile
dell'opera, l'autorita' espropriante puo' approvare per la restante parte il
progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.
14. Qualora nel corso dei lavori si
manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri
edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato l'autorita'
espropriante integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto ai
fini della
dichiarazione di pubblica utilita'. Si applicano le disposizioni dei precedenti
commi.".
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 97.
Art. 166.
Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione del
progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare
riferimento alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. E'
corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e
compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita'e' comunicato
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale,
ai privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme
previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377. Nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative possono
presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni
conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle
disposizioni degli articoli 11 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui
al comma 3 ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni
successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al
comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di
opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto
preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta
giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli
insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e
attivita'
previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 165, comma 6. Gli
enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di
competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto aggiudicatore o al
concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a
tale fine necessari.
Art. 167.
Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei
tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su
istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu' sospensioni, il
termine complessivo di
sospensione non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure
di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto,
carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al
Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la
corretta successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza degli
elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato XXI,
le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e
modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e
l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su
proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto
aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla
richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito e approvato a norma
dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove
previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto
definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione
di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi
dell'articolo 183, comma 4;
resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli
articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali,
in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto
previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto
preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni o province
autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere
istruttorio sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con
le modalita' dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo e' istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il progetto definitivo e' integrato
dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto
comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione
di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal
progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la
procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova
rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di
carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale
si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante,
comunque formulata, e' tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del
CIPE, al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine
alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione
VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia
di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su
conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le
attivita' culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione
della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e
per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera.
La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo,
salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della
procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui
all'articolo 185, comma 5. 8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il
soggetto aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla trasmissione del progetto
e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma
digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni
competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi
modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto
informatico possono richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi
tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio
ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi
dell'allegato tecnico, leregioni possono esprimersi sentiti i comuni e le
province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.
Art. 168.
Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e' convocata e presieduta
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal
capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza e'
demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito
denominata: "struttura tecnica".
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica,
almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e
privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze
previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore
rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di
ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche' una relazione
illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni
individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa
relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto
gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito
della conferenza possono tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche
con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In
ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le
proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con
la localizzazione qualora gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto
definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza,
con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il
predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente
pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da
parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza
e' resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della
conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo
le procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni
comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera,
segnalano tale omissione entro il ermine di quindici giorni dalla data di
ricevimento dell'invito alla
conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il
responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la
richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto
definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere
interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla
conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla
conferenza con funzione di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di
ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla
conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque
denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della
scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal
presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca
tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato
tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura
della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto
competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto
definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta
entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta e'
comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di
approvazione. In casi di particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono
chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della
integrazione del provvedimento di approvazione.
Nota all'art. 168:
- Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, vedi le
note all'art. 122.
Art. 169.
Varianti
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo
sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di
approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le
verifiche di cui all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto localizzativo, ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto
al progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei
fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto
l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle
regioni e province autonome
interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per
le opere il cui finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano
economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione
dello stesso.
Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari
contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del
progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto
previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione
interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del
comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai
sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. I
predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
ricezione hanno facolta' di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore
gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa
e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto
aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le modalita' di cui
all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia
necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato
dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del
piano di esproprio, il progetto e' nuovamente approvato ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del
citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui
progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo,
i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione
delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui
al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con
conferenza di servizi, secondo le modalita'
dell'articolo 166 e seguenti.
Nota all'art. 169:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vedi le note all'art. 7.
Art. 170.
Interferenze
(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla
programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla
realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del
presente articolo.
2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli
enti gestori delle interferenze gia' note o prevedibili. Gli enti gestori hanno
l'obbligo di verificare e
segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con
il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le
interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle
attivita' progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo e'
corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto
aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta
giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti
e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono
rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3
approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente
dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle
interferenze, sempreche' il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a
disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. 5. In caso di mancato
rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai
sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti
dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare
svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di
attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero
al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al
programma di risoluzione delle interferenze.
Nota all'art. 170:
- Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, citato nelle note dell'art. 128, e' il seguente:
"Art. 25 (Effetti dell'espropriazione per i terzi). - 1. L'espropriazione del
diritto di proprieta' comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli
compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata.
2. Le azioni reali e personali
esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e
sugli effetti del decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al
bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennita'.
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca
tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto
proponente e i oggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di
autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione
degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalita'
tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati
avviati entro sessanta giorni, puo' provvedervi
direttamente, attenendosi al le modalita' tecniche eventualmente definite ai
sensi del presente comma".
Art. 171.
Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in
qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo
di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita' previste
dall'articolo 170, come precisato dal presente articolo. Le attivita' di cui ai
commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di
progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti
dal presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo
ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta
per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle
interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al
progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati
secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine
di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli spostamenti di
opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui
provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita' di
propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del
progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente
gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto
definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita' del programma di risoluzione delle
interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di
eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o
integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attivita' di
propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per
oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto
definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria
competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del
soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non
esonera l'ente gestore dal compimento delle attivita' di collaborazione in fase
progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri
legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le
attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con
il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in
via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del
programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso
delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte
salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed
ente gestore.
6. Il presente articolo si applica,
in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di
realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di
realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate
secondo le modalita' di cui all'articolo 166 e seguenti.
Art. 172.
La societa' pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda,
ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita'
coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un
accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso
la costituzione di una societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro,
anche consortile, partecipata dai soggetti
aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societa'
pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione
dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione
delle aree interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto
e' autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto
dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in
suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere di
commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed e' organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui
al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano
economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa'
pubblica di progetto, devlvendo alla stessa i proventi di propri tributi o
diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di
urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della
tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il
quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle
forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati
alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa
attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a
contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
Note all'art. 172:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, vedi le
note dell'art. 128.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580,
reca: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura".
Art. 173.
Modalita' di realizzazione
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle
infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e
gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 174.
Concessioni relative a infrastrutture
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.
Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della
concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico
finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4,
parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo
si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera
concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del
concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al
regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e
subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o
contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto
e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del
concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati
dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle
candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in funzione
delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le
imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di
un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si
applicano i commi 7, 8 e 9
dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi
riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle
quote predette dovra' avvenire
con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da
146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad
estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi
consentite dall'articolo 147, previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere
data comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132.
Art. 175.
Promotore
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e
comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al
comma 1 dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di
sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi
dell'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna infrastruttura, il
termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un
avviso indicativo, nonche' l'ufficio del soggetto aggiudicatore, competente a
ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute utili. L'avviso indicativo deve contenere i criteri,
nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo,
pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore
individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il
quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non
prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al
precedente periodo.(*)
2. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 2 presentare
al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilita'
relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al
comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale
presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una successiva lista di
cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.(*)
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti le proposte, presentate a
seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1, di pubblico interesse ai
sensi dell'articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione
di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell'articolo 165. A tale fine,
il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale
e quant'altro necessario alle predette procedure.(**)
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare,
nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la
proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale
espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con
diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della
integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma
3.
5. La gara di cui all'articolo 155 e' bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed e' regolata dall'articolo 177.(***)
(*) N.d.R.: comma così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. uu) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: comma così modificatp dall'art. 2, c. 1, lett. uu) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***) N.d.R.: comma così rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Nota all'art. 175:
- Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, vedi le
note all'art. 122.
Art. 176.
Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di
adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di
adeguata capacita' organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o
nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di
gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei
lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita' tecnico amministrative
occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza
di un concessionario, puo' essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita' gestionali dell'opera e di
selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti,
delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi
utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le forme
stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte
del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di
sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva
del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I
contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida
indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi
opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto
dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita'
che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la
possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della
successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante
in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a
cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti
aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla
realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei
flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli
concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita' di
finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di
controllo, le modalita' attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche'
le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria
di cui al comma 20.(*)
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore
della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive
previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente
generale sono regolati, per
quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle
norme del codice civile
regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano
gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e
dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad
emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto
aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa
geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto
aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo'
proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche
tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la
approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le
specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della
funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero
comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita' di
cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo
della societa' di progetto di cui al comma 10;
i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato,
a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente
capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore si
applicano le sole disposizioni di cui alla parte II, che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati direttamente, nei
limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente
generale devono a loro volta
possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono
subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori
di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il
soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e
indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore
al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di
eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e
subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche
antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore
verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del
contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di applicare una
detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario,
nonche' di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove
composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto in forma di
societa', anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata. La societa'
e' regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente
articolo. Alla societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il
contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra
nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente
generale restano
solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e
assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di
progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote
della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a
formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla
societa' e a garantire, nei limiti del
contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a
che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e
lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione puo' tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto
aggiudicatore non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata
dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi
di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale
quota non puo' superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a
tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento
della predetta quota, il contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in
deroga ai limiti dell'articolo 2412(**) del codice civile. Il soggetto aggiudicatore
garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito
verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi
ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le
obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per
la costituzione delle
riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del
presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo 117;
la cessione puo' avere ad oggetto
crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento
senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e
prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di
pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di
finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato
di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore
cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di pagamento
delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai
rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con
crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi
diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato
completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui
al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni progressive di
cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione
sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo
del credito non opera se la
garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla
garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al
contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la garanzia di buon
adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si
applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di
esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la
possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente
generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei
requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella
fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le
prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione,
ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al
contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla
lettera a).
20. Al fine di garantire
l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalita' di
prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il
soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e'
tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione
del quadro economico, ed e' unita una relazione di massima che correda il
progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.
(*) N.d.R.: periodi aggiunti dall'art. 3, c. 1, lett. l) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: La parola "2410" è stato così sostituita dall'art. 2, c. 1, lett. vv) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 176:
- Il testo dell'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, citato all'art. 128, e' il seguente:
"8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un
concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere
espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione
o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono
avvalersi di societa' controllata. I soggetti privati possono altresi' avvalersi
di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie.". - Per la legge 21
dicembre 2001, n. 443, vedi le note
all'art. 161. - Per la direttiva 2004/18/CE vedi le note alle premesse.
- L'art. 2410 del codice civile cosi' recita: "Art. 2410 (Emissione). - 1. Se la
legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e'
deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve
risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta a norma
dell'art. 2436.".
- Il testo dell'art. 13 della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"Art. 13 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.".
Art. 177.
Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale
avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle
concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a
contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello
definitivo; e' applicabile altresi' l'articolo 53, comma 2, lettera c).(*)
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in
relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il
numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione
superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i
soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri
oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto,
predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da
invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in tale
numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve
essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo piu' basso ovvero
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di una
pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalita'
di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma
dell'articolo 174, comma 2;
[f) la maggiore entita' di lavori e servizi che il contraente generale si impegna
ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176,
comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori
aventi singolarmente entita' superiore al cinque per cento dell'importo di
aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entita'
superiore al tre per cento del predetto importo, nonche' gli affidamenti di
servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualita', che il
Contraente generale intende affidare a terzi;] (**)
g) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in
relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208
a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme
della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non
previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si
applica l'articolo 164.
(*) N.d.R.: periodo
aggiunto dall'art. 2,
c. 1, lett. zz) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n.
176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: la lettera f) è stata abrogata dall'art. 1-octies del D.L. n. 173/2006, introdotto in sede di conversione in L. n. 228/2006
Nota all'art. 177:
- Per la direttiva 2004/18/CE vedi le note alle premesse.
Art. 178.
Collaudo
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e nei termini
previsti dall'articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il soggetto
aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei
servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli
oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalita' e i limiti stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo
non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto,
sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
Art. 179.
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico
(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi
nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa
Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonche' al
conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario
alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private
strategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli 165 e 166;
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva
eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o
dell'infrastruttura privata strategica puo' richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione
di pubblica utilita' delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente
generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle attivita' produttive,
entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle
infrastrutture di competenza. Il progetto e' trasmesso altresi' alle
amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e alle ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla
realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai gestori di opere
interferenti.
Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli
elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed e'
corredato dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico secondo le
procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le
aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita', e' comunicato dal
soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai
privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal
ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalita' istruttoria e
acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto.
Nell'ambito della Conferenza di
servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le
amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno facolta' di
presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto
della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le
caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e
funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi
alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e
le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle
opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali
apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente
generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto
definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui
all'articolo 183.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa
dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra
autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato,
costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attivita' previste
nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma
si provvede con le modalita' di cui all'articolo 165, comma 6. 6. Le funzioni
amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e
all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle
attivita' produttive.
7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si
applicano le disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle interferenze che interessano
gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.
Note all'art. 179:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi le note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377
(Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
"Art. 5 (Pubblicita). - 1.
Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un
quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione
dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede altresi' al deposito di una o piu' copie del progetto
e degli elaborati della comunicazione, cosi' come definiti all'art. 2, presso il
competente ufficio della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della
consultazione da parte del
pubblico.
3. Le regioni, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di
cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione e ad una adeguata informazione al pubblico.".
Art. 180.
Disciplina regolamentare
(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del
regolamento che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla
contabilita' e al collaudo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti
industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei
limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 181.
Norme di coordinamento
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile
1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni e integrazioni, relative alle procedure speciali per la
salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal
presente capo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina,
inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre
1971, n. 1158. La societa' Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le
previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata
organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
Note all'art. 181:
- La legge 16 aprile 1973, n. 171, reca: "Interventi per la salvaguardia di
Venezia".
- La legge 29 novembre 1984, n. 798, reca: "Nuovi interventi per la salvaguardia
di Venezia".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, reca: "Interventi per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna".
- La legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, reca: "Collegamento viario e
ferroviario fra la Sicilia ed il continente".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998,
reca: "Alienazione della partecipazione del Tesoro nella BNL S.p.a., ovvero
nella societa' che risultera' dalla integrazione con il Banco di Napoli S.p.a.".
Sezione II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182.
Campo di applicazione
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto
ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma
delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3
marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di
impatto ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso
soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso, secondo le
previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non puo' essere
rilasciato se non e' concluso il procedimento di valutazione di impatto
ambientale.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli
interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente
ovvero in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I
provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme
vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla
eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o
valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilita'
ambientale e' emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni
nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.
5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, e'
regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e
procedimento.
Note all'art. 182:
- Per l'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note
all'art. 162.
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella GUCE del 5 luglio 1985, n. L 175.
- La direttiva 97/11/CE e' pubblicata nella GUCE 14 marzo 1997, n. L 73.
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' il seguente:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi.
Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di
emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione
di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. l relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in
deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme
a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci
interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142".
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
"Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento".
Art. 183.
Procedure
(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'art.182, comma 1, e' eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo
appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un
progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
2. Il soggetto proponente
predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto
ambientale e' redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme
dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua
ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per
evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati
necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto puo'
avere sull'ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il
profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al
progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di
inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il
soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione
utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste
per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del
progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un riassunto non tecnico delle
informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficolta' riscontrate. Lo
studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere
elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato
dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto
presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una
delle opere di cui all'articolo 182, comma 1, e' trasmesso dal soggetto
proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini
delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso
rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di
tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente,
provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilita' ambientale
dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per le opere di cui all'articolo 179,
anche al Ministro delle attivita' produttive. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista
dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e' adottato dal CIPE,
contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato
dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, l'adozione del provvedimento di
compatibilita' ambientale e' demandata al Consiglio dei Ministri, che vi
provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si
procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.
Note all'art. 183:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377, vedi le note all'art. 179.
- Il testo dell'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale), e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia
di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di
produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11,
conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle
Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al
precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione
territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni
ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni
all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta
comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano
piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a
diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente,
sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali
e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi
novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto
riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in
casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a
vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede
di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di
uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione e'
rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle
opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del
comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina
la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali
nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in
conformita' delle leggi vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione
interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di
impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del
progetto.".
Art. 184.
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e
indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa
l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque
di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e
sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul patrimonio
culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale,
composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della
pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di
infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto,
in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione e'
integrata da un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine,
entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di
nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite
la durata e le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della stessa.
Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito
delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto,
la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto
ambientale nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2
si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo
27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 184:
- Il testo dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il
sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in
materia di opere a carattere ambientale), e' il seguente:
"Art. 27 (Interventi in materia ambientale). - 1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al
comma 1 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data
di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata attivata la procedura
di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.".
Art. 185.
Compiti della commissione speciale VIA
(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e,
entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto
proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata,
il termine indicato al comma 1 e' differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della
procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle
richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene
negativo.
4. La commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro
trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del
soggetto proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia [sensibilmente](*) diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la [sensibile](*) differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
L'aggiornamento dello studio di
impatto ambientale puo' riguardare la sola parte di progetto interessato alla
variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di
cui al provvedimento di compatibilita' ambientale, il citato Ministro,
previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di
Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del
progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario,
richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori e'
comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa
data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai
documenti previsti dagli articoli 19
e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa
l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche
tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle attivita' di
verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo
allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei
soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie indicazioni sulla
interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilita' ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.
(*) N.d.R.: termine soppresso dall'art. 2, c. 1, lett. aaa) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 185:
- Gli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, citata all'art. 183,
cosi' recitano:
"Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il
Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa
con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa
intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori,
degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici
specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti
universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di
inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di
conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n.
2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle
province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela
dell'ambiente e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente,
previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche
a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attivita' antropiche, dandone
comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o
l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un ufficio periferico
dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui
l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare
l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare
un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute
in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale
del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con
particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa
intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa
con il Ministro della marina mercantile.".
"Art. 9. - 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva
competenza, e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie
previste dalla
presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento
agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni
derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione e' esercitata, fuori dei
casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il Ministro dell'ambiente, in
caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle
funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine,
scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a
fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni.".
Sezione III
Qualificazione dei contraenti generali
Art. 186.
Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La
qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa'
commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro
previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,(*) e successive modificazioni, ovvero
da consorzi stabili previsti dall'articolo 34.
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo
lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali
non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della
classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione
ovvero documentata ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facolta' di associarsi ad altro
contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di
qualificazione, e' convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
(*) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. bbb) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 186:
- Per la legge 25 giugno 1909, n. 422, vedi le note all'art. 34.
Art. 187.
Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9001;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.
Art. 188.
Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di
ordine generale previsti dal regolamento.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e' richiesta agli
imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato
regolamento da non oltre cinque anni.
Art. 189.
Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra
patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui
all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata
in lavori relativa all'attivita' diretta e indiretta di cui alla lettera b).
Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto
consolidato puo' essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali
irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla
eventuale societa' controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per
cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari;
ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e'
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al
minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento.
Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il
rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non
deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli
incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai
minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la
cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente
la domanda di iscrizione mediante attivita' diretta e indiretta, non inferiore a
cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la
Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata
con le modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori
consolidata possono essere ricomprese le attivita' di progettazione e fornitura
di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera
affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e' dimostrata dall'esecuzione
con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento
dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo
complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica
richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito
e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la
parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del
quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento
lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato
dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo
risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i
lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento.
Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformita'
all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad
oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con
piena liberta' di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori stessi, nonche' di
eseguire gli stessi, direttamente o attraverso societa' controllate. Possono
essere altresi' valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e
gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con
buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto
del contratto, ivi
compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o
interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui
all'allegato XXII.(*)
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore
a quindici unita' per la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e
quaranta unita' per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza acquisita in qualita' di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unita' necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita'; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
(*) N.d.R.: Comma così modificato
dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio
2007
Art. 190.
Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di
qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della
qualificazione del contraente generale e' richiesto che la qualificazione sia
raggiunta sommando i requisiti di non piu' di cinque consorziati per la
classifica I e non piu' di quattro consorziati per la classifica II e III. I
consorziati assumono responsabilita' solidale per la realizzazione dei lavori
affidati al consorzio in regime di contraente generale.
2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei
propri requisiti, determinati con le modalita' previste dal regolamento.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188, devono essere
posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualita'
aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da
ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in
lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di
vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per
cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il
termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 9 del 2005;
d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, puo' essere
dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale
requisito puo' essere
conseguito alternativamente, con il piu' consistente lavoro realizzato da uno
dei consorziati, con i due piu' consistenti lavori realizzati da non piu' di due
consorziati, con i tre piu' consistenti lavori realizzati compiuti da non piu'
di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce
un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a
quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la
classifica III di qualificazione. Tale importo sara' ridotto del trenta per
cento, qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia
pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero del
cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo e' ridotto del trenta per
cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del
cinquanta per cento qualora
il requisito sia superiore al quaranta per cento;
f) il consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di progetto, alla
quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilita' previsto dal
presente capo. Ove non si avvalga di tale facolta' il consorzio stabile deve
comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando,
ove superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di cooperative possono conferire le attivita' di contraente
generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi
al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attivita' deve essere comunicata dal consorzio
in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese
assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla
gara, ai sensi dell'articolo 191;
d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente
responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia
effettuata in favore di piu' di una cooperativa, si procede alla costituzione di
una societa' di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il
consorzio non partecipi alla societa' di progetto, rimane comunque responsabile
in solido con le cooperative assegnatarie e con la societa' di progetto, ovvero
con la sola societa' di progetto ove siano state prestate le
garanzie sostitutive di cui al presente codice.
Note all'art. 190:
- Per la legge 25 giugno 1909, n. 422, vedi le note all'art. 34.
- Il decreto legislativo del 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005, reca: "Integrazioni al decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei
contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale,
a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443".
Art. 191.
Norme di partecipazione alla gara
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti general di cui
all'articolo 188; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza
dei requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee
dichiarazioni bancarie, la disponibilita' di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate
in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita' tecnica specifica per
l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni
degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da
disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove
richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata dalle imprese affidatarie
designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalita'
dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG
accorpate ai sensi del regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti
aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni
anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle
lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non si applicano le
limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del
trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di
offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non
esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono
enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3, comma 29, possono istituire il
proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell'articolo 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti
generali qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle
eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in
base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi
dell'articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla
gara in piu' di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla
gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima
in associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da
aggiudicare alla offerta economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti
aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a
parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi
devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo
dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento,
in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di
qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui
al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono
partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purche'
queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di
qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi
dell'articolo 47, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla
dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 192.
Gestione del sistema di qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.9/2005)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e'
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro il
terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente
generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
il rinnovo. La attestazione
e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di
tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile
all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della
partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la partecipazione alle
gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere
dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10
gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento,
ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento
dell'articolo 5. Le ulteriori modalita' tecniche e procedurali di presentazione
dei documenti e rilascio
della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformita' alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituita una commissione consultiva alla
quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e
sindacali piu' rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di
preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonche' dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La
commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La
partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito e non e' corrisposto alcun
ompenso o rimborso per le spese dei componenti.
Nota all'art. 192:
- Per il decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, vedi le note all'art. 190.
Art. 193.
Obbligo di comunicazione
(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale
e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere
comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo
all'Osservatorio costituito presso l'Autorita', nonche' alle sezioni regionali
dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le
sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e
organismi interessati.
Sezione IV
Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 194.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005, convertito con l. n.
80/2005)
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al
comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE,
utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia
prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di
interventi che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri di
selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane,
consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture
materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di
accrescerne le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 e' effettuata,
valorizzando la capacita' propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto
1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di finanza di progetto
possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari
degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati
interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
delle disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti
nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, anche se non inclusi
nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la
delibera n. 121/2001 del
21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono
alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di
lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e
autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo
parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente piu'
opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di un
commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione
interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra
soggetti in possesso di specifica professionalita', competenza ed esperienza
maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche,
provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari
straordinari eventualmente gia' nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le
funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi
esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le
procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi
natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella
fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al residente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio
delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al
potenziamento dei terminali di riclassificazione in possesso di concessione
rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche
nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o
di ingiustificato ritardo, il
Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessita'
di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di
competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del
presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo
approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche
in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e della normativa
comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 7. Alla
corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di
cui al
comma 5.
Note all'art. 194:
- Il testo degli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
(legge finanziaria 2003), e' il seguente:
"Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attivita' previste dalle stesse convenzioni".
"Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai
quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del
1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative
di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi
indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia
complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei
risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del documento di programmazione
economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di
spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al
fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art.
72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun
intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al
comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre
che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi
dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi
effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione
sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione
al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il
Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da
provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal
Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 60 per cento delle
economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree
depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree
sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2,
di cui al predetto regolamento.
11.-12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse
agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle
agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti
nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie
dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con
propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e
le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei
contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora
l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato
decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei
dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.". - Il testo
dell'art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e' il
seguente:
"130. - All'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "degli interventi
finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi finanziati,
alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano
al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del
comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati
economico-sociali attesi e il cronoprogramma
delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito
e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio
idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente:
"semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le
seguenti: ", e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate".".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 "Conversione
in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415", e' il seguente:
"2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14
agosto 1992, n. 363.".
- Per l'art. 1 e per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note all'art.
162.
- Per l'art. 13 e del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 vedi le note all'art.
163.
- Per la legge 23 maggio 1997, n. 135, vedi le note all'art. 163.
- Il testo dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
- Legge di semplificazione 1999", e' il seguente:
"Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento
strategico dell'energia). - 1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per
l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita'
del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta,
e' soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente,
d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido.
Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di
autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria siconclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente
l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare
di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto
ambientale attestante la conformita' del progetto medesimo alla vigente
normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di
sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne
sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si
pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso
inutilmente tale termine, la determinazione della
conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento
urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con
un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di
cui al comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri che provvede
ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12 della presente
legge.".
Titolo IV
CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I
Contratti nel settore della difesa
Art. 195.
Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di
cui all'articolo 196, le disposizioni: - della parte I (principi e disposizioni
comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del
codice);
- della parte II, titolo III, capo I
(programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di
progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I
(contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto
soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
Art. 196.
Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2;
14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994;
art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997;
decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005)
1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito
regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle
attivita' del Ministero della Difesa(*), in relazione ai lavori, ai servizi e alle
forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il
regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e
all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in
materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche
relative ai contratti di competenza, nonche' un capitolato generale relativo ai
lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di
cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito,
costituiscono parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2)
e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di
rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
- 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero
della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
- 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero
della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'amministrazione della difesa, in considerazione
della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per
ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i
responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del
Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo' essere un dipendente specializzato in materie giuridico-
amministrative.(**)
5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa sono
redatti con le modalita' di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed
elenchi sono trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi
di cui agli articoli 16, 17, 18, per la pubblicita' di cui al citato articolo
128, comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1
indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le
forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in
vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che
vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei
reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui
all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sara' disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.
(*) N.d.R.: L'espressione "genio militare" è stata così sostituta dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007.
(**) N.d.R.: Comma così modificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007.
Nota all'art. 196:
- Per l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art.
5.
Capo II
Contratti relativi ai beni culturali
Art. 197.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali
(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e
ove compatibili, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I
(programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I
(contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto
soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa' di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi
ai beni culturali, nonche' alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo
5.
Nota all'art. 197:
- Gli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, citato
all'art. 7, cosi' recitano:
"Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni
culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative
interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, societa' di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai
criteri indicati ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di
assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta
tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 e'
attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia,
degli obiettivi che si intendono
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile
ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure
ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti
presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione
in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste
dimensioni o per
le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non risulti conveniente od
opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di valorizzazione,
l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in
modo congiunto ed integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il
concessionario e' regolato con
contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli
qualitativi di erogazione del servizio e di professionalita' degli addetti
nonche' i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita' o
del servizio.
9. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al patrimonio o al capitale dei
soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del
bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si
esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attivita'
o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per
qualunque
causa, dell'affidamento dell'attivita' o del servizio. I beni conferiti in uso
non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 puo' essere collegata
la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La
concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione
dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attivita'.".
"Art. 117 (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli istituti e nei luoghi della cultura
indicati all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e
di ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di
vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni
culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza
didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di iniziative
promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i
servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste dall'art.
115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi
dell'art. 110.".
Art. 198.
Ambito di applicazione
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli
elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio
culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla
conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro
caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo
relative alle attivita' di cui al comma 1, si applicano, altresi',
all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
Nota all'art. 198:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vedi le note all'art. 197.
Art. 199.
Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli
archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la
manutenzione e il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e
montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi,
nonche' le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano
rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita'
dell'intervento, la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del
responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei
servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di
installazione e di adeguamento
dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori
di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di
qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante e' obbligata a
specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati
debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli
articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.
Art. 200.
Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici,
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati
congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e
speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei
lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano necessario
l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine
all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente
capo.
2. Fermo il rispetto dell'articolo 29, e' consentito affidare separatamente,
previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi
le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti
beni i quali, ancorche' inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare
unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla
tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da
utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare
l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di
qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei
lavori di cui ai commi 1 e 2,
necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57,
la stazione appaltante e' tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di
qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto
previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.
Art. 201.
Qualificazione
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad
integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198,
il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie
di qualificazione che tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si
suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei
predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in
relazione alle professionalita' utilizzate;
d) forme di verifica semplificata
del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione
delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti ulteriori
specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui
all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese
artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre necessaria
la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza
percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto
complessivo.
Nota all'art. 201:
- Il testo l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Art. 202.
Attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessita' o
specificita', per i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede di
progettazione preliminare, la redazione di una o piu' schede tecniche,
finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
dell'intervento da realizzare;
la scheda tecnica e' obbligatoria
qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici
decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto
della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di
interventi relativi a beni mobili e
alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni
di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori
deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo,
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con
l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro
stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture
assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai
precedenti commi da 1 a 5 da
parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati
all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle
complessita' e difficolta' progettuali e realizzative dell'intervento, l'entita'
dei rischi
connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche dei dati
storici relativi ad interventi analoghi, puo' determinare in quota parte
l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori
previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attivita' di
esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
Art. 203.
Progettazione
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, e' disposto,
di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale
e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione del progetto
esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione
appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e' approvata entro i termini
stabiliti con il bando di gara o con
lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di
manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di
beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di
un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di progettazione
successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove cio' venga
richiesto da particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze delle
indagini svolte.
4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di
progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni
caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 204.
Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198,
oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma
7, e' ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila
euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita', e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La
lettera di invito e' trasmessa all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul
proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati e'
trasmesso all'Osservatorio.
1-bis. L'affidamento con
procedura negoziata e' altresi' ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi
a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione
di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione
che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del
primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale
procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine
dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e'
limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.(*)
2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere
stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto
dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di
attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili
o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia e'
consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari
tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumita' e alla tutela del bene e possono
essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino
all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.
(*) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. ccc) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 204:
- Per l'art. 8 e per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi le note
all'art. 201.
Art. 205.
Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del
direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire
e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che
non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una
variazione in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalita' indicate al comma 2, il responsabile del
procedimento, puo', altresi' disporre varianti in aumento rispetto all'importo
originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia
disponibilita' finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione
della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu' dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e
la specificita' dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in
corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase
progettuale, nonche' per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio' sia
reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli
obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del
procedimento puo' chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
Parte III
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI
RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I
Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
Art. 206.
Norme applicabili
(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)
1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle
norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II,
titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti
articoli:(*)
29, intendendosi sostituite alle soglie di
cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38;
51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema
di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la
menzione della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto dei
termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66,
con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione
all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda
dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1,
lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purche' il bando sia stato
inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori
possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato
d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che
le varianti devono rispettare nonche' le modalita' per la loro presentazione;
77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui
all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma
2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i
sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati
all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare
l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o
a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85,
con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere
ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi
con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione
che gli enti aggiudicatori hanno facolta' di utilizzare i criteri di
individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui
si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131.
Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e
alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.(**)
2. Quando, ai sensi della presente
parte, la gara puo' essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un
avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, il riferimento al "bando di gara" contenuto negli
articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti
soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali
avvisi.
3. Nel rispetto del principio di proporzionalita', gli enti aggiudicatori
possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non
sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si
indice la gara, ovvero, nelle
procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta.
(*) N.d.R.: periodo così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. ddd) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. ddd) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 207.
Enti aggiudicatori
(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una
delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano
tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da
208 a 213 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorita' competente [di uno Stato membro].(*)
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o piu' soggetti l'esercizio di una attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri soggetti di esercitare tale attivita'.
(*) N.d.R.: periodo soppresso dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Art. 208.
Gas, energia termica ed elettricita'
(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte
si applicano alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di
un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di gas o di energia termica; oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio
al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione
aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono
le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia
termica da parte dell'ente interessato e' l'inevitabile risultato dell'esercizio
di una attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli
articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale
produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando
la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica alle
seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura
di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di elettricita';
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'.
4. L'alimentazione con elettricita'
di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore
che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' da parte dell'ente interessato avviene perche'
il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dai
commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio
dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente,
considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 209.
Acqua
(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle
seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della presente parte si
applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti
che esercitano un'attivita' di cui al comma 1, e che, alternativamente:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui
il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti
piu' del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o
impianti di irrigazione o di
drenaggio;
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione con acqua
potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata
un'attivita' di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene
perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di una attivita' non prevista
dagli articoli da 208 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio
dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile
dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 210.
Servizi di trasporto
(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente
parte si applicano alle attivita' relative alla messa a disposizione o alla
gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del
trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi
automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si
considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni
operative stabilite dalle competenti autorita' pubbliche, come ad esempio quelle
relative alle tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio.
Art. 211.
Servizi postali
(art. 6, direttiva n. 2004/17)
1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si
applicano alle attivita' relative alla fornitura di servizi postali o, alle
condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs.
22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) "invio postale": un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in
cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii
concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi
postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal
loro peso;
b) "servizi postali": servizi
consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii
postali. Tali servizi comprendono:
- "servizi postali riservati": servizi postali riservati o che possono esserlo
ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
- "altri servizi postali": servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
c) "altri servizi diversi dai
servizi postali": servizi forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e
servizi successivi all'invio e i "mailroom management services";
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali
trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di
gestione degli indirizzi e
trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da
quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi
di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A
del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi
in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la
consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi
postali).
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a
condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai
sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano
soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
Note all'art. 211:
- La direttiva 97/67/CE e' pubblicata in GUCE 21 gennaio 1998, n. L 15.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualita' del servizio), e' il seguente:
"Art. 4 (Servizi riservati). - 1. Al fornitore del servizio universale, nella
misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di
corrispondenza interna e transfrontaliera,
anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:
a) il limite di peso e' di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale
limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a tre volte la tariffa
pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo
porto di peso;
b) il limite di peso e' di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale
limite non si applica se il prezzo e' pari o superiore a due volte e mezzo la
tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del
primo porto di peso.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in se' considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva
da inviare all'estero o da ricevere dall'estero.
4. Relativamente alla fase di
recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche, ad
esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora
certa, soggetti ad autorizzazione generale.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva
di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative
e
giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti
l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.".
Art. 212.
Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo
sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di
petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.
Art. 213.
Porti e aeroporti
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo
sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di
aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai
vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 214.
Appalti che riguardano piu' settori
(art. 9, direttiva 2004/17)
1. Ad un appalto destinato all'esercizio di piu' attivita' si applicano le norme
relative all'attivita' principale cui e' destinato.
2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di piu'
appalti distinti non puo' essere effettuata al fine di escludere un appalto
dall'ambito di applicazione della presente parte III o, dove applicabile,
dall'ambito di applicazione
della parte II.
3. Se una delle attivita' cui e'
destinato un appalto e' disciplinata dalla parte III e l'altra dalla parte II, e
se e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto sia
principalmente destinato, esso e' aggiudicato secondo le disposizioni della
parte II, ferma la facolta', per gli enti aggiudicatori, dichiedere, in aggiunta
all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione
relativamente alle attivita' disciplinate dalla parte III.
4. Se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalla parte
III e un'altra attivita' non e' disciplinata ne' dalla parte III ne' dalla parte
II, e se e' oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto e' principalmente destinato,
esso e' aggiudicato ai sensi della parte III.
Capo II
Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo
Art. 215.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori
speciali
(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE
2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi
in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o
secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto riguarda
gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Art. 216.
Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, direttiva 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la
presente parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate
da enti aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui agli articoli
da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette
attivita'.
1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio
2007.
Art. 217.
Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attivita' di cui ai
settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attivita' in un Paese terzo
(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori
aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attivita' di cui agli
articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attivita' in un paese terzo, in
circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della
Comunita'.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta,
qualsiasi attivita' che considerano esclusa in virtu' del comma 1.
Art. 218.
Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalita' giuridica o ad
un'impresa collegata
(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ai fini del presente articolo "impresa collegata" e' qualsiasi impresa i cui
conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli
articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel
caso di enti non soggetti a
tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3,
comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza dominante
sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza
dominante di un'altra
impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne.
2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si
applica agli appalti stipulati:
a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata, o b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalita' giuridica, composti esclusivamente da piu' enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si applica:
a) agli appalti di servizi purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga
dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui e' collegata;
b) agli appalti di forniture purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga
dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui e' collegata;
c) agli appalti di lavori, purche' almeno l'80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga
dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui e' collegata.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attivita'
dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e' disponibile,
basta che l'impresa dimostri, in base a
proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato di cui
alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se piu' imprese collegate all'ente
aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le
suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto
rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali
imprese collegate.
4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi personalita'
giuridica, composti esclusivamente da piu' enti aggiudicatori, per svolgere
attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori,
oppure b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad
un'impresa comune aventi personalita' giuridica, di cui l'ente faccia parte,
purche' l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per
svolgere le attivita' di cui trattasi per un
periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti
aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.
5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le
seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2,
3 e 4:
a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese
comuni interessati;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione
puo' giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e
l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati
rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
Nota all'art. 218:
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, reca:
"Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge 26 marzo 1990, n. 69.".
Art. 219.
Procedura per stabilire se una determinata attivita' e' direttamente esposta
alla concorrenza
(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attivita' di cui agli
articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato
membro in cui e' esercitata l'attivita', l'attivita' e' direttamente esposta
alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu' fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato e' considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.
4. Se non e' possibile presumere il
libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che
l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il
comma 1 sia applicabile ad una data attivita', il Ministro delle politiche
comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne da' notifica
alla Commissione e le comunica
tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione
amministrativa o accordo che riguardi la conformita' con le condizioni di cui al
comma 1, nonche' le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorita'
indipendenti competenti nella attivita' di cui trattasi.
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attivita' di cui
trattasi non sono piu' soggetti al presente codice se la Commissione:
- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilita' del comma 1 in
conformita' del comma 6 ed entro il termine previsto, oppure;
- non ha adottato una decisione sull'applicabilita' entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e' presunto in base al comma 3, e
qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attivita' di
cui trattasi abbia stabilito l'applicabilita' del comma 1, gli appalti destinati
a permettere la
prestazione dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti al presente
codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilita' del comma 1 con una
decisione adottata in conformita' del comma 6 e entro il termine previsto da
detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilita'
del comma 1 ad una determinata attivita'. In tal caso la Commissione ne informa
immediatamente lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto
dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge,
regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita'
con le condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione
assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attivita'
di cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n.
17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilita' del comma 1
ad una determinata attivita', il comma 1 e' ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di
ogni decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il
decorso del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, sono indicate le attivita' che sono escluse
dall'applicazione del codice in virtu' delle deroghe di cui al presente
articolo.
Capo III
Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti,
selezione delle offerte
Sezione I
Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Art. 220.
Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara
(art. 40, direttiva 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi
mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo
competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo
224, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 221.
Art. 221.
Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, direttiva 2004/17; Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle procedure negoziate previa
pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori
possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei
seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia
pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura;
nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni originarie dell'appalto;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione,
di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di
ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi
l'indizione di gare per gli appalti
successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture
per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente
aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per
circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purche' questo sia
aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto
iniziale: quando tali lavori o servizi complementari non possano essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza
recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella
ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori
all'impresa titolare del primo appalto, purche' i nuovi lavori siano conformi a
un progetto di base, aggiudicato con un
appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilita' di ricorrere a
questa procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della gara per il
primo appalto e, ai fini degli
articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto
dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture
quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purche' l'accordo
sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, approfittando di
un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare
forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso
un fornitore che cessi definitivamente l'attivita' commerciale oppure da
curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di
una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione
organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle
norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i
vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai
negoziati.
Art. 222.
Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto
e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono
affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi
dell'articolo 221,comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro
solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente
parte.(*)
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo
abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
(*) N.d.R.: Comma così
rettificato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del
31 gennaio 2007
Sezione II
Avvisi e inviti
Art. 223.
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione
(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17; Art. 1, d.lgs. n.
158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno,
rendono noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV
A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro "profilo di
committente", di cui all'allegato X,
punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi
quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli
articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti
sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle
voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le
modalita' dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a
particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente
stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro,
per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale
stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore
a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi
quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore
stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto
conto del disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla
Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu'rapidamente possibile
dopo l'inizio dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che
pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano
alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e'
annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di
committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se gli
enti aggiudicatori si avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione
delle offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 68,
paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7. L'avviso periodico indicativo e'
altresi' pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le
modalita' ivipreviste.
8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza
previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi
dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla
Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione gia'
inclusa in un avviso periodico indicativo, purche' indichino chiaramente che si
tratta di avvisi supplementari.
10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di
qualificazione a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un
avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalita' del sistema di
qualificazione e le modalita' per conoscere le norme relative al suo
funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso
viene pubblicato annualmente.
Quando il sistema ha una durata
inferiore e' sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
Art. 224.
Avvisi con cui si indice una gara
(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori
possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il
sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c),
mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene
mediante bando di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo
questo si conforma alle seguenti modalita':
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara'
aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore
pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) e' stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della
data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5.
L'ente aggiudicatore rispetta
altresi' i termini previsti dall'articolo 227.
Art. 225.
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(art. 43, direttiva 2004/17; Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un
accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente
all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla
conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa
definite e pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati
nell'ambito di un accordo quadro in conformita' all'articolo 222, comma 2, gli
enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai
risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale
accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati
basati su un sistema dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere
dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al
piu' tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla
pubblicazione sono pubblicate in conformita' con l'allegato X. A tale riguardo
la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti
aggiudicatori quando comunicano
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identita' degli operatori
economici o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e
sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b),
possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla
natura e quantita' dei servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di
sviluppo".
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che
non puo' essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221,
comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi
dell'allegato XVI, sulla natura e
quantita' dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal
caso, essi provvedono affinche' le informazioni pubblicate ai sensi del presente
comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
cui si indice una
gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinche' tali informazioni
siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria
degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli
enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla
pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi
dell'allegato X per motivi statistici.
Art. 226.
Inviti a presentare offerte o a negoziare
(art. 47, direttiva 2004/17; Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo
competitivo, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito
ai candidati contiene,
alternativamente:
a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;
b) l'indicazione che il capitolato
d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono messi
direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 227,
comma 6.
2. Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili
presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di
aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo al quale possono essere richiesti
il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine per la
presentazione di tale richiesta, nonche' l'importo e le modalita' di pagamento
della somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. I servizi
competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori
economici non appena ricevuta la richiesta.
3. Le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purche' richieste in tempo
utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno
sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle
offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le
lingue in cui devono essere redatte;
c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo
all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure,
all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni
non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione o
nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo,
gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro
interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in
questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a
una trattativa.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti
informazioni:
a) natura e quantita', comprese tutte le opzioni riguardanti appalti
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di
appalti rinnovabili, natura e quantita' e, se possibile, termine previsto per la
pubblicazione dei successivi bandi
di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve
iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei
servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati
a formulare un'offerta nonche' la lingua o le lingue autorizzate per la loro
presentazione;
e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni
necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e
informazioni richieste agli operatori economici;
g) importo e modalita' di versamento delle somme eventualmente dovute per
ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione
dell'appalto;
h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria,
locazione o acquisto a riscatto o piu' d'una fra queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del
caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano
nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare
offerte o a partecipare a una trattativa.
Sezione III
Termini di presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte
(art. 45, direttiva 2004/17, Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della
complessita' dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti
salvi i termini minimi stabiliti dal
presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte e'
di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel
dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un
bando pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito
degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, e' di almeno
trentasette giorni dalla
data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non puo' comunque essere
inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando e' pubblicato con mezzi diversi
da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso o bando viene
pubblicato con tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato di concerto tra
l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche' tutti i candidati
dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se e' impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle
offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che e' di almeno ventiquattro
giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito successivo
a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di
cui all'articolo 223, comma 1, in conformita' all'allegato X, il termine minimo
per la ricezione delle offerte nella procedura aperta e' di almeno trentasei
giorni e comunque non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di
invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso
periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato
XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II,
sempreche' dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di
cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara di cui all'articolo 224, comma 1, lettera c).
5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X,
punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle
procedure ristrette e negoziate, e per
la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di
sette giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), e' possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la documentazione e' accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.
8. L'effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un
termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un bando
pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un
invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, inferiore a
quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito. Nel caso di
procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato
consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un
termine per la ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data
dell'invito a presentare un'offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le
informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati
forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le
offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o
previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i
termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne
nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera
b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal
presente articolo.
Sezione IV
Informazioni
Art. 228.
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di
qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione
entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede piu' di
sei mesi dalla sua presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente,
entro due mesi dalla
presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la
sua domanda sara' accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta vengono informati di tale
decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici
giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di
qualificazione di cui all'articolo 232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema di
un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di
cui all'articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nota all'art. 228:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi note all'art. 2.
Art. 229.
Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in
parte con strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni
appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione
degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtu' delle deroghe previste dagli articoli da
207 a 219, nonche' dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle
disposizioni di cui agli
articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221,
da 223 a 234.
2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data
di aggiudicazione dell'appalto, affinche', durante tale periodo, l'ente
aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima,
nonche' a chiunque ne abbia diritto.
Sezione V
Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230.
Disposizioni generali
(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei
requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai
sensi dell'articolo 232, applicano gli
articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed
economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di
qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a
48, ovvero accertare i requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico
finanziaria ai sensi dell'articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli
articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50.
5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione
istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano
esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di cui alla presente parte.
Art. 231.
Principio di imparzialita' e non aggravamento nei procedimenti di selezione e
qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel
decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli
enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove gia' presenti nella
documentazione valida disponibile.
Art. 232.
Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di
qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se
finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai
criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione
provvedono affinche' gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi
momento di essere qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma
4 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di
cui all'articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacita'
economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema
di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50.
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi
disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli
aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici
interessati.
8. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di qualificazione istituito
da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori
economici interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo' essere
diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione
viene richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti
aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione;
b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una
qualificazione;
c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie nonche' dei certificati, dei collaudi e
delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione
stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere certificati o documenti
che riproducono documenti validi gia' nella disponibilita' dell'ente
aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una
lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o
consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un
avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una
procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono
selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla
procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformita' al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero
dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.
Art. 233.
Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione
(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)
1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi
desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.
2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura
aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi
che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di
appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da
essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi
sulla necessita' oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei
candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra
caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla
sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacita' economico
finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49
nei limiti di compatibilita'.
6. In caso di raggruppamenti o
consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.
7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione
degli appalti, gli enti aggiudicatori:
a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente
articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente
articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara
riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformita' ai
criteri selettivi del presente articolo.
Sezione VI
Criteri di selezione delle offerte
Art. 234.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art. 58, direttiva n. 2004/17)
1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunita'
non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che
garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunita'
agli appalti di tali Paesi
terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della
Comunita' o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture
puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale
comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono
l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti
delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del comma 4, se due o piu' offerte si equivalgono in base
ai criteri di aggiudicazione del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa viene preferita l'offerta che non puo' essere respinta a norma
del comma 2; il valore
delle offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la
differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del comma 3, se l'ente
aggiudicatore, accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale con
caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia' esistente, con
conseguente incompatibilita' o difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o
costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente
articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui
al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio e'
stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i Paesi terzi esclusi dal
Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il
comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.
Note all'art. 234:
- Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e' pubblicato nella GUCE 19 ottobre 1992, n. L
302.
- Per la direttiva 2004/17/CE vedi le note alle premesse.
Capo IV
Concorsi di progettazione
Art. 235.
Ambito di applicazione ed esclusioni
(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore
stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.
2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono
rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.
3. Ai fini del comma 1, la soglia e' il valore stimato al netto dell'i.v.a.
dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o
versamenti ai partecipanti.
4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui
l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati
ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro.
5. Ai fini del comma 3, la soglia e' il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di
servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo
221, comma 1, lettera l), qualora
l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.
6. Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli
appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attivita'
in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1 sia stata
stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
Art. 236.
Norme in materia di pubblicita' e di trasparenza
(art. 63, direttiva 2004/17)
1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione
rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto
conformemente all'allegato XVII.
2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne comunicano i
risultati con un avviso redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai
modelli di formulari adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione e'
trasmessa alla Commissione entro due mesi dalla conclusione del procedimento,
nei modi dalla
stessa fissati.
3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che
gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali
informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identita'
degli operatori economici e ai prezzi
proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi relativi ai concorsi
di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 66.
Art. 237.
Norma di rinvio
(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)
1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III della
presente parte nonche' quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a
110.
Titolo II
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA
Art. 238.
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli
enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le
disposizioni della presente parte III per l'affidamento di appalti di lavori,
forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attivita'
previste dagli articoli da 208 a 213.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate e' facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, e' pubblicato sul profilo di
committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le
modalita' ivi previste.
4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le
indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in
ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della meta' e la pubblicita'
degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel
rispetto dell'articolo 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto
dell'articolo 124, comma 5.
6. I lavori, servizi e forniture in
economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall'articolo 125.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi
per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213,
applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,
comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela
della concorrenza.
Parte IV
CONTENZIOSO
Art. 239.
Transazione
1. Anche al di fuori dei casi in cui e' previsto il procedimento di accordo
bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del
codice civile.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se
l'importo di cio' che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di
transazione eccede la somma di 100.000 euro, e' necessario il parere
dell'avvocatura che difende il soggetto o, in
mancanza, del funzionario piu' elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo'
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del
medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.
Art. 240.
Accordo bonario
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, legge
n. 109/1994; art. 149, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a
seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario, disciplinati dal presente
articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del
loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve
iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al responsabile del
procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo
possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilita' e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni
di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione, affinche' formuli, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle
riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della
commissione e' formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito,
entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma
3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le
riserve, a nominare il
proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente
di propria competenza.
8. La commissione e' formata da tre componenti aventi competenza specifica in
relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di
astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una
incompatibilita' ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente,
uno dal responsabile del
procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di
comune accordo, dai componenti gia' nominati, contestualmente all'accettazione
congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il
responsabile del procedimento
designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in
caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro
il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente
provvede, su istanza della parte piu' diligente, il presidente del tribunale del
luogo dove e' stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a
carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a
ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli
enti aggiudicatori nella
misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata
al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese
documentate.
11. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario
risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il
comma 17. Le parti nell'atto di
conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la
facolta' di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone
entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto
che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle
forme previste dal
proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o
ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha
formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la
proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del procedimento,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si
applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di
euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del
procedimento e' facoltativa e il responsabile del procedimento puo' essere
componente della commissione medesima. La costituzione della commissione e'
altresi' promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente
dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da
parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla
commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10(*)
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, puo' farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del
procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato
effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei
lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve puo' notificare al responsabile
del procedimento istanza per
l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori
ordinari, nonche' ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori
speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto,
verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non
inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato.
Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del
contratto.
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 3, c. 23 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, recante" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
Art. 241.
Arbitrato
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n.
109/1994; articoli 150 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12,
decreto legislativo n. 190/2002;
art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella
legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)
1. Le controversie su diritti
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
dall'articolo
240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella
domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto
del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro mandato
dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo
815 del codice di procedura civile(*),
non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o
dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i
servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in
qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle
controversie stesse.
7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato con
il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, entro dieci
giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio
in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di
ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutivita' del lodo, la disciplina
contenuta nel codice di procedura civile.
11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una
somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto
importo e' direttamente versato all'Autorita'.
12. Il collegio arbitrale determina
il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2
dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.
L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non
applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma(**). L'ordinanza di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonche' del compenso e delle
spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese
di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del
magistrato.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli
arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo
rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa
della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
(*) N.d.R.: periodo così sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. eee), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. eee), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Nota all'art. 241:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia".
Art. 242.
Camera arbitrale e albo degli arbitri
(artt. 150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta
dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e
provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del
collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'Autorita'
fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e
l'autonomia dell'istituto; al suo
interno l'Autorita' sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed
e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti
delle risorse attribuite
all'Autorita' stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle
incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una
struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorita'.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal
contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorita' e
all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attivita' la Camera arbitrale
puo' richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in
materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorita' sono disciplinate
le relative modalita' di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in
servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti,
nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a
consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma
di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della
professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e
dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie
con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresi' la tenuta dell'elenco dei periti al fine
della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi
all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma
6, lettera c), nonche'
dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti
professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonche' al comma 7 del
presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilita' fissati in via
generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli
arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata
triennale, e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza
del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non
possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi
compreso l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'art. 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche
la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi
all'elenco i funzionari dell'Autorita', nonche' i funzionari delle
magistrature contabili e amministrative, nonche' delle pubbliche amministrazioni
operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono
essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi
un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli
eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei
soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad
assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
Art. 243.
Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente
e' nominato dalla camera arbitrale
(art. 32, legge n. 109/1994, come
novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 1, co. 71, legge
n. 266/2005)
1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e' nominato dalla
camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le
seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni,
vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei
luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi e'
alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e'
accordo fra le parti, questa
deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere
ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'art. 815(*) del codice di
procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato dalla camera arbitrale, su
proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del
terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita'
del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo
nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorita'.
(*) N.d.R.: comma così rettificato dall'art. 2, c. 1, lett. fff) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 244.
Giurisdizione
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7,
legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19, legge n.
537/1993)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte
le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di
affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorita'.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle
relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento
applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di
cui all'art. 115, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.
Art. 245.
Strumenti di tutela
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2,
direttiva 1989/665; art. 23-bis, l. n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo
n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge
n. 80/2005)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonche' degli incarichi e dei
concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal
presente codice, nonche' i provvedimenti dell'Autorita', sono impugnabili,
alternativamente, mediante ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo
si applica il rito di cui all'articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
2. Si applicano i rimedi cautelari di cui all'articolo 21 e all'articolo 23-bis,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli
33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la
previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di
cui all'art. 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto
legittimato al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione delle misure
interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente
per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai
commi 8 e 9 del citato articolo 21.
4. L'istanza, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale
amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice
da lui delegato, provvede
sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalita'.
Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
5. Il provvedimento negativo non e' impugnabile, ma la domanda cautelare puo'
essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo
21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L'efficacia del provvedimento di accoglimento puo' essere subordinata alla
prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso e'
notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato
dal giudice, non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento
perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima
emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano
confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento non
e' appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile o
modificabile senza formalita' dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo
di ogni interessato, nonche' dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito.
7. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine
alle spese si applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai giudizi in grado di
appello, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dagli articoli 21
e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Note all'art. 245:
- Il testo degli articoli 21, 23-bis, 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, (Istituzione dei tribunali amministrativi), e' il seguente:
"Art. 21. Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso
l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se
questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo
di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.
Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti,
connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di
motivi aggiunti. [In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'art. 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' essere proposta con istanza
presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e'
assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai
controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera
di consiglio].
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda
all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina,
anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di
soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui
ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione
importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto
istanza per l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall'esecuzione dell'atto impugnato,ovvero dal comportamento inerte
dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione
sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a
pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in
camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare
derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo puo' altresi' disporre
la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la
concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego
della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la
richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il
diritto alla salute, alla integrita' dell'ambiente, ovvero ad altri beni di
primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla
valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario
esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori
delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' ed
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera
di
consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con
separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del
tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e' assegnato,
di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto
motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla
pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima camera
di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. In sede
di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale,
accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio
nel merito a norma dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo
regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la
data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo;
adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza
cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice puo'
provvedere in
via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare. L'ordinanza del
tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare
comporta priorita' nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel
merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi
si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato.".
"Art. 23-bis. 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche' quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle
procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e
forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione
di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e istituzioni ai sensi
dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei
Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento
degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento
degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla meta', salvo quelli per la
proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art.
21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimita'
dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile,
fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In
caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo
regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo
regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine
di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della
segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le
parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal
deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono
depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza,
il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre
le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole probabilita' sul buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.".
"Art. 33 (Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive). -
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione
della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, puo' disporre, con
ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima
udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono
essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.".
"Art. 37. I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, ono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorita' amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attivita' esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad
ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di
conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza
e' del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della
cui esecuzione si tratta.
La competenza e' peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si
tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal
Consiglio di Stato
in sede di appello.".
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), e' il seguente:
"4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica puo'
essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e
irreparabili
derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La
sospensione e' disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,n.
1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.".
Art. 246.
Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi
(art. 81, direttiva 2004/18;
art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art.23-bis,
legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co.
12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)
1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque
riguardino le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III,
capo IV, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n.
1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del
presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro
quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del
provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche'
del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e,
ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque
comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle
procedure.
4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione
del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto
avviene solo per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si
applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'art. 140.
Nota all'art. 246:
- Per l'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, vedi le note all'art.
245.
Parte V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247.
Normativa antimafia
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della
delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
1-bis. Per gli interventi e gli
insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure
di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalita' e gli stessi effetti
previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.(*)
(*) N.d.R.: comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Art. 248.
Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto
pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati (quanto al co. 2,
art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998)
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle
soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta,
a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento
nel diritto interno. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati
articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto
interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le
modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato
III e l'allegato VI alle
innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme
comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi
dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e
2004/18 disposte dalla Commissione e' data attuazione con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede
a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che
recepiscono gli allegati alle predette direttive.
Note all'art. 248:
- Per le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, vedi le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
"Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1.
Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.".
Art. 249.
Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie
(articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2,
direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche
comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata
in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche
comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate,
nei settori disciplinati
dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonche' dei decreti ministeriali adottati ai
sensi dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione
dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico,
redatto secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti
pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla
parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche
comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre
di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 251, che
riguardi i contratti di lavori,servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli
enti aggiudicatori nell'anno
precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta' di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L'informativa si basa sulle
segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre
anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di
ogni difficolta', di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici
italiani mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in
Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta
all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro
elencate nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche
comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute
negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
di cui, rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei decreti medesimi.
Nota all'art. 249:
- Per le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, vedi note alle premesse.
Art. 250.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi di rilevanza comunitaria
(art. 76, direttiva 2004/18; art.
35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, decreto legislativo n. 358/1992; art. 28,
d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori
ordinari e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati
forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle
amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, nonche' dalle
altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli
appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico
redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva
2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel presente
codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di
deroghe all'Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di
cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti
e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura
CPV;
c) alla nazionalita' dell'operatore economico cui il contratto e' stato
affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al
comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli
articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per
ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, e per le altre stazioni appaltanti
sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti da
detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformita' al comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di deroghe
all'Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti dalle
amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato IV
precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la
procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
Nota all'art. 250:
- Per la direttiva 2004/18/CE, vedi le note alle premesse.
Art. 251.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi nei settori speciali
(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei
contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali e' redatto dall'Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20
ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro
il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno
precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti
dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui
all'art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale,
ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attivita' cui si riferisce
l'allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli
articoli da 208 a 213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle
soglie
di cui all'art. 215, nonche' dei contratti di lavori di importo pari o superiore
a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o
superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti
dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'art. 68,
paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attivita' di cui agli
allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresi' le informazioni
necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'Accordo, limitatamente
ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai
contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad
oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di
telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato II A le cui voci nella
nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e
7526 o i servizi elencati nell'allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti
aggiudicatori all'Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni
che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni
degli enti aggiudicatori.
Nota all'art. 251:
- Per la direttiva 2004/17, si vedano le note alle premesse.
Art. 252.
Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
1. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari
complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000
euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a
50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il
2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a
20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Le forme di pubblicita' per i contratti sotto soglia, previste dal presente
codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che
definisce le necessarie modalita' tecniche, organizzative e applicative, anche
per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati
pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto e' emanato di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, e il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere
individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall'articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti:
a) l'assolvimento dell'attivita'
consultiva richiesta dall'Autorita';
b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica;
c) la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle
pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse edili
regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di
regolarita' contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le
garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2
dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e
all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro della giustizia.
8. Tutte le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente
codice, in modalita' informatica rispettano [il decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42 e](*) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni.
N.d.R.: periodo soppresso dal
D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
Note all'art. 252:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524,
(Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla
costituzione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani
regolatori), e' il seguente: "Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono sei".
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, vedi le note all'art. 3.
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedi le note all'art. 3.
Art. 253.
Norme transitorie(***)
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, 1-quater e
1-quinquies(*********) le disposizioni di cui
al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o
avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data
della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in
vigore del presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.(*)
1-bis. Per i contratti relativi a
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati
successivamente al 1° agosto 2007(*******):
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente
alle sole centrali di committenza;
[b) articolo 49, comma l0];(********)
[c) articolo 58;](**********)
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.(**)
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni dell'art.56(***********) si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1°
agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le
quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto
(*******) 2007.(**)
1-quater. Per i contratti
relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le
disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei
settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3,
si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.(************)
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni
dopo la sua pubblicazione.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in
base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui
all'articolo 5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel
bando, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.(°)
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del
nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del
1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita' gia' nominati al momento
dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento,
restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di
progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8,
continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
luglio 2003, recante
"acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a
trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza". Il
regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni
dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si
applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di
soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia'
assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a
scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del
regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i
mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
10. In relazione all'articolo 66,
comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul
sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato
decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di bandi
di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione
del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati
solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del codice, e' istituita e disciplinata la serie
speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalita' di pubblicazione di
avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni
appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti
elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso
all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi
telematici.(°°)
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del
regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione dei servizi
sostitutivi di mensa", nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85,
comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli
affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla
loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa',
qualora costituite
nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei direttori
tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione
coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali; [per le societa' costituite fino
a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre
1998, n. 415, detta facolta' e' esercitabile per un periodo massimo di tre anni
da tale data.] (****)
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto
di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel
decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento
si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del
medesimo articolo 95, per le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in
vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano,
quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le
disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai
contratti di servizi e forniture in corso
di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del
regolamento, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato art.
112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria
possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla
data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentita(*****) l'Autorita', emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure
per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro un
anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.
22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino
alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita'
con le disposizioni del presente codice.
Restano altresi' in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita' riguarda i contratti ivi
previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i
contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo
131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6
dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal
1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo
articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati
sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle
opere previste nelle convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002,
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono
a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di
avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non
contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le
modalita' alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma.
Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara
prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono,
al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155,
comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva
procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano
comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a
favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura
negoziata.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV
(lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al
controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di
200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono
tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei
lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture
strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture gia'
affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia' stato redatto il
progetto definitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o
sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini della
celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di
compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del
progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato
gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la realizzazione
dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore
puo' porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente
generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di
farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10
settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in
parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto
ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti
aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III,
capo IV, ovvero proseguire e oncludere la procedura in corso. Ai fini del
compimento delle
procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate
quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di
servizi gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i
commi 6 e 7 dell'articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i
soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento
a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti
requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e
gestionale, nonche' estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione
dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di
cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra
indicate sono realizzati con appalto [integrato](******) di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia
stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in
concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti
aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in
liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle
concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli
elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo
III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui
all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della
normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando
l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17
agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle
infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura
negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli
banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del
2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme
tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5
per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria e' avviata dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di
cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai
rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo
articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori
gia' banditi ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente
generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'articolo 180,
comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i
soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e collaudo;
n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento,
continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto
della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in
vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei
commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti, e i procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che
i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove
nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai fini della celere
realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo
procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo 196 e' adottato entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni
dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla
data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le
disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con
il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le
attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3
agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso
dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della
disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore
requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione,
nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto.
Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore,
anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo 212,
fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219
eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui al citato articolo
212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4,
comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la
individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di
entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo
bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata
legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui
all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del
valore della lite e le tariffe fissate,
rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al
decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto
dall'articolo 252, comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242,
243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai
sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di
appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le
nuove procedure secondo le modalita' previste dal codice e i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che
prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa
abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o
capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i
collegi arbitrali medesimi risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie
di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia'
nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del
presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito
dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n.
62.
35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h)
dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e
successive modificazioni.
(*)N.d.R.: Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1-octies del D.L. n.
173/2006, introdotto in sede di conversione in L. n. 228/2006
(**) N.d.R.: i commi 1 bis e 1 ter sono stati introdotti dall'art.1-octies del D.L. n. 173/2006, introdotto in sede di conversione in L. n. 228/2006
(***) N.d.R.: si riporta il testo dell'art. 1-octies del D.L. n. 173/2006, convertito, con modificazioni in L. n. 228/2006:
"Art. 1-octies
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. Al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
b) all'articolo 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al
presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte»;
c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente
alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma l0;
c) articolo 58;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1°
febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per
le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1°
febbrio 2007»;
d) all'articolo 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a
decorrere dal 1° febbraio 2007».
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi
o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a
presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano
disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti.
A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie
di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi
per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007."
(****) N.d.R.: periodo soppresso dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(*****) N.d.R.: l'originaria espressione "d'intesa con" è stata così sostituita dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(******) N.d.R.: termine soppresso dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007
(*******) N.d.R.: l'originario termine del 1° febbraio 2007 è stato così prorogato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella GU n. 25 del 31 gennaio 2007
(********) N.d.R.: lettera soppressa dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella GU n. 25 del 31 gennaio 2007
(*********) N.d.R.: le parole 1-quater e 1-quinquies sono state aggiunte dall'art. 1, lett. t), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(**********) N.d.R.: lettera soppressa dall'art. 1, lett. t), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(***********) N.d.R.: periodo così modificato dall'art. 1, lett. t), n. 3) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(************) N.d.R.: commi aggiunti dall'art. 1, lett. t), n. 4) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(°) N.d.R: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. ggg), n. 1) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
(°°) N.d.R: periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. ggg), n. 2) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 253:
- Il testo degli articoli 6, 18 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni), e' il
seguente:
"Art. 6 (Esercizio del potere sanzionatorio). - 1. L'Autorita' provvede alla
contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'art. 4,
commi 6 e 17, della legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di
dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa di cui all'art. 10, comma 1-quater, della legge,
concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di
eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l'Autorita' valuta le giustificazioni eventualmente
pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono
impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di
veridicita' delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'art. 10,
comma 1-quater, della legge, il provvedimento e' trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.
5. Nel caso di cui all'art. 4, comma 8, della legge, l'Autorita' informa i
soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'amministrazione e' tenuta a comunicare all'Autorita' l'esito del procedimento disciplinare.".
Art. 18 (Documenti componenti il
progetto preliminare). - 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche piu' significative degli elaborati dei successivi livelli di
progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e
categoria
dell'intervento, ed e' composto, salva diversa determinazione del responsabile
del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilita' ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso
o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) e' redatto un capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare
e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici,
deve essere altresi' predisposto un piano economico e finanziario di massima,
sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'art. 85, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di
gara.".
"Art. 17 (Quadri economici). - 1. I quadri economici degli interventi sono
predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione
alla specifica tipologia e categoria
dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti;
5 - acquisizione aree o immobili;
6 - accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della legge;
7 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita'
preliminari, nonche' al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione dei dipendenti;
8 - spese per attivita' di consulenza o di supporto;
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10 - spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche;
11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso
in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei
piani di sicurezza.".
- Il testo degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, aisensi dell'art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni), e' il seguente:
"Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). - 1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimento in corso
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralita' professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarita', definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o del Paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle
imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza,
con indicazione della specifica attivita' di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attivita';
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione. Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei
loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo;
al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in
accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti
di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio.".
"Art. 18 (Requisiti di ordine speciale). - 1. I requisiti d'ordine speciale
occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e
organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22,
realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale
netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'art. 2424
del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta e' comprovata:
da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la
presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle societa' di
capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori
relativa alla attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente, e' comprovata con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformita' alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della
legge, e delle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte,
nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e
non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti
consorziati.
5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art.
26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto
della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica
richiesta; l'importo e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo non
inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta;
gli importi sono determinati secondo quanto
previsto dall'art. 22.
6. L'esecuzione dei lavori e'
documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22,
comma 7.
7. Per la qulificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati
in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui
all'art. 19, comma 1,
lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito
dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff
tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il
numero minimo dei componenti lo staff,
dei quali almeno la meta' in possesso di laurea, e' stabilito in due per le
imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese
appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese
qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in
locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo
quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o
canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra
d'affari, costituito per almeno la meta'
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica
per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della
cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi
separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente
adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento
figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con
riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. Per la esecuzione
dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1°
gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella
categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro
1.032.913), l'impresa deve essere titolaredella certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000
relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni
oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via
transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai
fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a
50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria,
attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
9. L'ammortamento e' comprovato: da
parte delle ditte individuali e delle societa' di persone, con la presentazione
della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota
riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di
capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle
direttive
europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15%
della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa
l'adeguato organico medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non
inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per
personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione
del titolare si intende compresa nella percentuale minima
necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di persone il valore
della retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore
della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma
del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e
riclassificato in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla
sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una
dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche,
da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai
modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e al
l'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in
proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il
costo
per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche
mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati;
gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio
annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti
consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i
requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati
dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e'
stato responsabile uno dei propri direttori
tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti
designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia'
iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del
regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui
almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in
questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo
o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui
condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei
lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e
fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non puo' dimostrare i
requisiti di cui
al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una
eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita
dichiarazione.
15. Qualora la percentuale
dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra
il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la
cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali
indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa e' figurativamente
e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la
cifra d'affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra
d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente
rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi
ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione
provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente
competente.".
- Il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, reca: "Regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma
5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.". - Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2003, n. 191. - Il testo dell'art. 24, comma 7
della legge 27 dicembre 2002, n. 298 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), e' il seguente: "7. Per gli organismi di cui agli articoli 3,
4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati
di ricorso alla procedura di esecuzione di lavori e di acquisizione di beni e
servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui
all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
- Per il decreto del Ministro del lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, vedi le
note all'art. 122.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, reca: "Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995".
- Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 gennaio 2006, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, reca:
"Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi".
- La legge 18 novembre 1998, n. 415, reca: "Modifiche alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici".
- Il decreto del Ministro della
giustizia 4 aprile 2001, reca: "Corrispettivi delle attivita' di progettazione e
delle altre attivita', ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".
- La legge 25 giugno 200, n. 109, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del
diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia
di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia), e' il seguente:
"Art. 2 (Area e forme della procedura). - 1. Il ricorso al sistema di
effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione,
con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto
all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
l'acquisizione in economia puo' essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e
mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante
affidamento a persone o imprese.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, reca:
"Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109.".
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca:
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale".
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedi le note all'art. 168.
- Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, reca:
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in
materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di
risoluzione delle
interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale".
- Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, reca:
"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".
- Il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, reca: "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici".
- Il decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420, reca: "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, del Ministro
per i beni e le attivita' culturali concernente l'individuazione dei requisiti
di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158
(Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi), e' il seguente:
"4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attivita' che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.".
- La legge 1° agosto 2002, n. 166,
reca: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".
- Il testo dell'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6 e allegato del decreto ministeriale 2
dicembre 2000, n. 398 (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio
arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni), e' il seguente:
"Art. 10 (Spese del procedimento). - 1. Il collegio, tenendo conto dell'esito
della lite sulla base del numero delle domande accolte e degli importi
riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a carico
di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese
del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione
delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati.
2-3 (Omissis).
4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in arbitrato
e' dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale
contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove
richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al
giorno della proposizione della domanda.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la
rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento
d'ufficio della concessione, il valore della controversia e' determinato con
riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti
aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti; nelle controversie aventi
ad oggetto la domanda di nullita' o di annullamento del contratto, il valore
coincide con l'importo originario del contratto.
6. Ai fini della determinazione del
valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande
principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
(Omissis)".
"Allegato
TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA
CAMERA ARBITRALE EX Art. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, n. 109, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, QUALE COMPENSO PER GLI ARBITRI, CUI VA AGGIUNTO IL
RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAL COLLEGIO ARBITRALE.
In caso di conciliazione prevista dall'art. 5 del regolamento arbitrale sono
dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della meta'.
La Camera arbitrale, con espressa
motivazione in merito, alla particolare complessita' delle questioni trattate,
alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, puo'
incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati.
La presente tariffa puo' essere modificata con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.
COMPUTO DELLA TARIFFA
=====================================================================
Valore della controversia ex| |
art. 10 del regolamento | |
arbitrale |Minimo lire| Massimo lire
=====================================================================
1) fino a L. 200.000.000 |10.000.000 |25.000.000
---------------------------------------------------------------------
| |40.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al
2) da L. 200.000.001 a L. | |minimo del valore dello
500.000.000 |20.000.000 |scaglione
---------------------------------------------------------------------
| |70.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al
3) da L. 500.000.001 a L. | |minimo del valore dello
1.000.000.000 |35.000.000 |scaglione
---------------------------------------------------------------------
| |100.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al
4) da L. 1.000.000.001 a | |minimo del valore dello
L. 5.000.000.000 |60.000.000 |scaglione
---------------------------------------------------------------------
| |150.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al
5) da L. 5.000.000.001 a | |minimo del valore dello
L. 10.000.000.000 |90.000.000 |scaglione
---------------------------------------------------------------------
| |200.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al
6) da L. 10.000.000.001 a | |minimo del valore dello
L. 50.000.000.000 |120.000.000|scaglione
---------------------------------------------------------------------
| |300.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al
7) da L. 50.000.000.001 a | |minimo del valore dello
L. 100.000.000.000 |180.000.000|scaglione
---------------------------------------------------------------------
| |500.000.000, oltre l'1 per
8) oltre L. 100.000.000.000 |300.000.000|mille sull'eccedenza}.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, reca:
«Approvazione del capitolato generale
d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici».
- La legge 14 maggio 2005, n. 80, reca: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile
in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali».
- Il testo dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici) e' il
seguente:
«Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto previsto all'art. 9, comma 4, del regolamento di cui al
decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, del Ministro dei lavori pubblici,
nonche' l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe
di cui all'allegato al predetto regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una
somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo
per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente,
provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai
giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di
procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre
2000, n. 398.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con gli effetti di cui all'art.
3 della presente legge, la composizione e le modalita' di funzionamento della
camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera
arbitrale dovra' attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di
professionalita' per assumere l'incarico di arbitro, nonche' la durata
dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia
gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da
costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei
contratti di appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita' previste dai commi
precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle
clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata
in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'art. 2.».
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n.
267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), e' il
seguente:
«2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in
programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non
possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi
e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle
controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente
comma, il termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e'
fissato in centottanta giorni.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n.
15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure
finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita'
naturali), e' il seguente:
«2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche
inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali,
ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.».
Art. 254.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 255.
Aggiornamenti
(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o
sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 256.
Disposizioni abrogate(*)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o
restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;
l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive
modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'articolo 8 della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995,
n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 2 e 3(**), 89, comma 3, 91, comma 4,
92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122,
142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'articolo 6, comma 1, della legge
21 luglio 2000, n. 205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e
tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384;
l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella
legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole
«i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e»;
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni
al decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto -
Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima
della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore»;
l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data
di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui
all'articolo 245.
4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza
dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle
disposizioni contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344;
348; 351; 352; 353; 354;
355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema
di qualificazione del contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
«affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice,
ove sono destinati a sostituire precedenti
regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza
dalla loro entrata in vigore.
(*) N.d.R.: Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, c. 3 del D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007:
"3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007."
(**) N.d.R: le parole " 2 e 3" sono state aggiunte dall'art. 2, c. 1, lett. hhh) del D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31-7-2007
Note all'art. 256:
- La legge 20 marzo 1865, n. 2248, reca: «Legge sui lavori pubblici (All. F)».
- Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, reca:
«Approvazione del regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello
Stato».
- La legge 8 agosto 1977, n. 584, abrogata dal presente decreto, recava: «Norme
di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici alle direttive della Comunita' economica europea».
- La legge 3 gennaio 1978, n. 1, reca: «Accelerazione delle procedure per la
esecuzione di opere pubbliche e di
impianti e costruzioni industriali».
- La legge 10 dicembre 1981, n. 741, reca: «Ulteriori norme per l'accelerazione
delle procedure per l'esecuzione
di opere pubbliche».
- La legge 28 febbraio 1986, n. 41, reca «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1986)».
- Le legge 17 febbraio 1987, n. 80, reca: «Norme straordinarie per
l'accelerazione dell'esecuzione di opere
pubbliche».
- Per la legge 29 dicembre 1990, n. 428, vedi le note all'art. 3.
- Per la legge 19 marzo, 1990, n. 55, vedi note all'art. 38.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55,
abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante disposizioni per
garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti relativamente
ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonche'
disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per
l'esecuzione di opere pubbliche».
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dal presente
decreto, recava: «Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure
di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici».
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1991)».
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, abrogato dal presente decreto,
recava: «Testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE».
- La legge 19 dicembre 1992, n. 489, reca:
«Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al
mercato interno».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421».
- Per la legge 24 dicembre 1993, n. 537, vedi le note art. 4.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal presente decreto, recava:
«Legge quadro in materia di
lavori pubblici».
- La legge 18 ottobre 1942, n. 1460, reca: «Organi consultivi in materia di
opere pubbliche».
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 573,
abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di
valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario».
- Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n.
216, abrogato dal presente decreto, recava: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in
materia di lavori pubblici».
- Per i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e n. 158, abrogati dal
presente decreto, vedi le note agli articoli 83 e 80.
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997,
n. 140, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure
urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517,
abrogato dal presente decreto,
recava: «Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle
fattispecie di lavori, sottratte
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate
alla normativa sui lavori pubblici».
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, abrogato dal presente decreto,
recava: «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, recante testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e
97/52/CE».
- La legge 18 novembre 1998, n. 415, abrogata dal presente decreto, recava:
«Modifiche alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22, abrogato
dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme transitorie per
l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica
amministrazione all'introduzione dell'euro».
- Il decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525, abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di
appalti nei settori esclusi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, reca:
«Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, abrogato dal presente decreto,
recava: «Attuazione delle
direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le
direttive 92/50/CEE, in materia di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di
progettazione.».
- La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: «Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa.».
- La legge 7 novembre 2000, n. 327, abrogato dal presente decreto, recava: «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.».
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca:
«Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.».
- Il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, reca: «Regolamento recante le
norme di procedura del
giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, reca:
«Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia.».
- La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti.».
- Per il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, abrogato dal presente
decreto, vedi note all'art. 165.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, abrogato dal presente decreto,
recava: «Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali».
- Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005,
n. 80, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche'
per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.».
- Il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005,
n. 109, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo e la
coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni
concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di
previdenza complementare.».
- Per la legge 18 aprile 2005, n. 62, vedi note all'art. 80.
- Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005,
n. 152, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante
disposizioni urgenti in materia di
protezione civile.».
- Il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto
2005, n. 168, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante
disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico
del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini
per l'esercizio di deleghe legislative.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, abrogato dal presente decreto,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005.
- Il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301.
- Per la legge 23 dicembre 2005, n. 266, abrogata dal presente decreto, vedi le
note all'art. 4.
- La legge 1° agosto 2002, n. 166,
reca: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.».
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n.
117, abrogato dal presente decreto, vedi le note all'art. 83.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
abrogato dal presente decreto, vedi le note all'art. 162.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, abrogato
dal presente decreto, recava: «Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, abrogato
dal presente decreto, vedi note all'art. 4.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2005, n. 128, abrogato dal presente
decreto, recava: «Qualificazione dei contraenti generali, modalita' tecniche e
procedurali di presentazione della domanda e dei documenti.».
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
abrogato dal presente decreto,
vedi le note all'art. 83.
Art. 257.
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita'
e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007(*)
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per
l'anno 2007; per gli elenchi relativi
all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
(*) N.d.R.: il comma 2 bis è stato introdotto dall'art.1-octies del D.L. n. 173/2006, introdotto in sede di conversione in L. n. 228/2006; l'originario termine del 1° febbraio 2007 è stato così prorogato dal D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Pisanu, Ministro dell'interno
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 257:
- L'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, citata all'art. 87, cosi'
recita:
«Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata semplificata). - 1. Alle
licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo
sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facolta' di invitare a
presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti
che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'art.
10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle
gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I
soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero
massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere b),
c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei
propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13.
Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate
le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della
vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso
delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda
in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le
stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e
comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre
ha validita' per l'anno successivo a
quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validita' per
l'anno finanziario corrispondente a
quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le
sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.».
Allegati omessi