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Circolare 16 Novembre 2007, n. 2473
Ministero delle Infrastrutture. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
(GU n. 271 del 21-11-2007)
1. Premessa
La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali
e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire
le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei
servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con
particolare riferimento alla valutazione delle offerte; questo alla luce
delle recenti modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo
assume la denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio
2007, n. 113, e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento
generale attuativo del Codice.
Al fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti, si
ritiene che le presenti indicazioni possano costituire un utile modello
operativo a cui le stazioni appaltanti, di cui all'art. 3, comma 33, del
Codice, possano fare riferimento.
2. La disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura.
Fino all'entrata in vigore del Regolamento generale previsto dall'art. 5
del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di
ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di
compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo quanto disposto
dall'art. 253, comma 3 del Codice.
Il richiamo alla materia dei "lavori pubblici" contenuto nell'art. 253
del Codice deve intendersi riferito all'insieme delle norme che
disciplinano la realizzazione di lavori pubblici, che vanno dalla fase
di programmazione alla progettazione, dall'affidamento all'esecuzione
dei contratti, fino al collaudo dei lavori.
L'applicabilita' delle norme del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 alla disciplina in oggetto impone alcuni ulteriori
chiarimenti.
A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le
disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 devono intendersi implicitamente abrogate
dall'art. 91, comma 2, del Codice come modificato dal decreto
legislativo n. 113/2007, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza.
Con riferimento agli affidamenti degli incarichi in esame, si pongono
all'attenzione, sinteticamente, le modalita' operative di applicazione
dei sopra menzionati principi.
Non discriminazione:
il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata
su dati relativi alle competenze e qualita' dei soggetti medesimi, ma su
aspetti diversi, come l'appartenenza ad un determinato contesto
territoriale.
La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni
appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la
loro attivita' nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le
prestazioni.
Parita' di trattamento:
il principio implica che nella valutazione delle offerte siano
utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.
Proporzionalita':
il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione
chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere
per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti
proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento.
Trasparenza:
il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attivita'
in modo visibile a tutti, dando pubblicita' ai propri atti.
La disposizione di cui all'art. 91, comma 2, del Codice, richiamando il
comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato "Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara", prevede poi la selezione fra
almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale numero aspiranti idonei".
Si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla scelta dei cinque o
piu' operatori economici tramite la selezione di soggetti da un elenco
di operatori economici, istituito a seguito di un apposito avviso,
ovvero tramite specifiche indagini di mercato.
L'avviso per l'istituzione dell'elenco e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 124, comma 5, del Codice: Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del
Codice, albo della stazione appaltante, nonche' eventualmente profilo
del committente, ove istituito.
Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe
professionali, nonche' le fasce di importo in cui si intende suddividere
l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici
interessati i curricula, predisposti con riferimento alle prestazioni
relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso
e in conformita' al modello di cui all'allegato G del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; nell'avviso, in rapporto
all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonche' alla natura e
alla complessita' delle attivita' da svolgere, puo' essere richiesto un
requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere
l'elenco.
La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro e'
predisposta dagli operatori economici secondo l'allegato H del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con l'indicazione del
soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle
prestazioni svolte.
Si ritiene che l'arco temporale da prendere in considerazione non possa
essere inferiore al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione
dell'avviso; si considera nel quinquennio anche la parte dei servizi
ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati
in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori cui
si riferiscono i servizi documentati.
Agli operatori economici e' richiesto di fornire il nominativo del
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con
l'indicazione delle rispettive qualifiche professionali e del soggetto
eventualmente incaricato dell'integrazione delle prestazioni
specialistiche.
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le
stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti.
In analogia a quanto previsto dall'art. 125, comma 12, ultimo periodo,
del Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza
almeno annuale.
Qualora la stazione appaltante ricorra ad una indagine di mercato, la
stessa puo' essere svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici
di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, nell'albo della stazione
appaltante, nonche' eventualmente sul profilo del committente, ove
istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve
indicare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori
economici per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti
sono indicati con riferimento alla specificita' del servizio da affidare
ed in analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.
Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o
tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso
dei requisiti, dei cinque o piu' soggetti cui rivolgere l'invito, puo'
essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalita' di
scelta, quale ad esempio il sorteggio.
In ogni caso, nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il
rispetto del principio della rotazione, rapportandolo all'entita'
dell'importo da affidare.
Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le
offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente gli
elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione - anche
attraverso una nota illustrativa delle prestazioni in analogia a quanto
previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 - il relativo importo presunto, il termine per la
ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento
dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonche' i
criteri di valutazione delle offerte.
La scelta dell'affidatario puo' essere resa nota mediante la
pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui
all'art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a quello
indicato nell'art. 65, comma 1, del Codice.
B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione
della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1,
lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della
parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi,
gli avvisi di gara e la pubblicita'.
C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione
della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1,
lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della
parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi,
gli avvisi di gara e la pubblicita'.
D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999. Si sottolinea l'importanza di
definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con
osservanza di quanto previsto all'art. 66 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999.
3. La disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all'individuazione
dell'oggetto delle attivita' da affidare mettendo a punto capitolati
prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti.
In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori dall'art. 71,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, si suggerisce l'opportunita',
in relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando di
gara, in caso di procedura aperta, e nella lettera di invito, in caso di
procedura ristretta o negoziata, l'obbligo per gli offerenti di avere
preso visione del luogo ove si svolgera' il lavoro oggetto della
prestazione.
Per quanto attiene alle modalita' di definizione dell'importo stimato
dell'appalto, stante l'abolizione del principio dell'inderogabilita' dei
minimi tariffari, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto
2006, n. 248, e dall'art. 92, comma 3, del Codice, come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio
2007, n. 113, le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o
base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile
2001, ove motivatamente ritenute adeguate.
L'importo stimato e' determinato dalla stazione appaltante al lordo
della riduzione, di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155,
prevista per le prestazioni relative alla realizzazione di opere
pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere e' in tutto o
in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici.
All'importo stimato e' applicabile da parte dei concorrenti un ribasso
unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e comprensivo
della riduzione di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155,
richiamato dall'art. 92, comma 4, del Codice.
In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previsto dall'art. 64 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, appare il piu'
idoneo a garantire una corretta valutazione della qualita' delle
prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del
prezzo piu' basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e
professionali, tipici delle attivita' di ingegneria e architettura. Si
ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo piu' basso soltanto
in caso di semplicita' e ripetitivita' delle prestazioni da svolgere.
In ragione della natura dei servizi da acquisire, in sede di definizione
del bando di gara ovvero della lettera di invito, si ritiene opportuno
che, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, gli elementi qualitativi di valutazione delle offerte
rivestano complessivamente un "peso" maggioritario rispetto all'elemento
"prezzo" e all'elemento "tempo".
Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della gara, si puo' fare
riferimento all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, fermo restando il rispetto della circolare 1° marzo 2007 del
Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 15 maggio 2007, intitolata "Principi da applicare, da parte
delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi". E quindi possibile
determinare la qualita' ed il valore tecnico dell'offerta prendendo in
considerazione elementi come l'illustrazione delle modalita' con cui
saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, il metodo,
l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto
per lo svolgimento del servizio. Elementi come l'esperienza, le
referenze, i lavori gia' realizzati, le risorse disponibili possono
essere utilizzati unicamente come criteri di selezione e non devono
essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.
Il riferimento all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 per le modalita' di svolgimento della gara non vale, pertanto,
per i punti 1 e 3, lettera b), del comma 1. Il presente indirizzo va
applicato anche per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria
e architettura di importo inferiore alle soglie di applicazione della
normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera
a) e lettera b), del Codice.
Roma, 16 novembre 2007
Il direttore generale per la regolazione dei lavori pubblici
Crocco