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Decreto Legislativo 31 Luglio 2007, n. 113
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
(GU n. 176 del 31-7-2007 - Suppl. Ordinario n.173)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre
2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia
di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in
attuazione delle direttive sopra richiamate;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la
possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla
sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15
marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le
autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite dalle
seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio,
per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei";
b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto" sono inserite le seguenti: "nonche' dell'amministrazione della
giustizia";
c) all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i
seguenti periodi: "L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della
valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali
da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita',
il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le
caratteristiche ambientali.";
d) all'articolo 53, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.
Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai
sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu' soggetti
qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo'
indicare nel bando di gara le modalita' per la corresponsione diretta al
progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di
progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista.";
e) all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
f) all'articolo 57, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura
aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla
procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo
28.";
g) all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad
esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i
lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto
il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri
sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,
l'amministrazione puo' comunque procedere.";
h) l'articolo 59, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi
quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di
manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e
per gli altri servizi di natura intellettuale.";
i) all'articolo 83, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi
energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;";
l) all'articolo 84, comma 8:
1) al primo periodo le parole: "delle stazioni appaltanti" sono
sostituite dalle seguenti: "della stazione appaltante";
2) al secondo periodo, dopo la parola: "scelti" sono inserite le
seguenti: "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, ovvero";
m) all'articolo 110, dopo la parola: "proporzionalita", sono inserite le
parole: "con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti" ed e' infine aggiunto il seguente
periodo: "Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le
disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani
professionisti.";
n) all'articolo 122, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui
all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti
rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino
lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.";
o) all'articolo 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di
affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.";
p) all'articolo 135, comma 1:
1) le parole: "il responsabile del procedimento valuta" sono sostituite
dalle seguenti: "il responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante";
2) la parola: "l'opportunita" e' soppressa;
q) all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti
parole: ", anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo";
r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso indicativo di cui al comma 3.";
2) al comma 3 le parole: "Entro venti giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro novanta giorni";
3) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;
s) all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;
t) all'articolo 253:
1) al comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies";
2) al comma 1-bis e' soppressa la lettera c);
3) al comma 1-ter, le parole: "degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e
3, e 56" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 56";
4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti: "1-quater. Per i
contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e
speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo,
nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53,
commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5.".
Art. 2.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono inserite
le seguenti: "o definitivo";
b) all'articolo 5:
1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono aggiunte le
seguenti: ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla
legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per
le piccole e medie imprese";
2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al comma 8";
c) all'articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" e' sostituita dalla
seguente: "sette";
d) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola:
"aggiudicazione" e' inserita la seguente: "definitiva";
e) all'articolo 11, comma 9:
1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna
dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le seguenti "e nel caso di
servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in
via d'urgenza";
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di servizi e
forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.";
f) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g):
1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite
dalle seguenti:"gara bandita ed effettuata
dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";
2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono inserite le
seguenti: "dal promotore";
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve avere i
requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 in relazione alla
tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione";
g) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole:
"costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite
le seguenti: " e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";
h) all'articolo 36:
1) il comma 3 e' soppresso;
2) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole:
"Per i lavori";
i) all'articolo 37:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. E' fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.";
2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "In caso di procedure
ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore
economico invitato individualmente, o il candidato ammesso
individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta'
di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di
operatori riuniti.";
3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le
seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le
seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
l) all'articolo 40:
a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il
regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi' periodicamente
revisionate le categorie di qualificazione con la possibilita' di
prevedere eventuali nuove categorie.";
b) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel
regolamento;" sono inserite le seguenti: "il periodo di durata della
validita' delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di
cui al comma 2;";
c) al comma 7, le parole: "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema" sono sostituite dalle seguenti: "UNI EN ISO 9000";
m) all'articolo 42, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Al
fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle
regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici
locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi
tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata
mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.";
n) all'articolo 53, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo;
o)all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: "per
l'affidamento di lavori pubblici" sono soppresse;
p) all'articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "a
servizi o forniture, ovvero";
q) all'articolo 74, comma 3, le parole: "Salvo che il bando o la lettera
invito dispongano diversamente," sono soppresse;
r) all'articolo 84, comma 3, le parole: "da un dirigente della stazione
appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "di norma da un dirigente
della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un
funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali";
s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II e' sostituita
dalla seguente: "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
t) all'articolo 91:
1) al comma 1:
1.1) le parole: "di cui all'articolo 90" sono soppresse;
1.2) dopo le parole: "incarichi di progettazione" sono inserite le
seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione";
2) al comma 2, dopo le parole: "Gli incarichi di progettazione" sono
inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione";
3) al comma 6:
3.1) le parole: "progettazione e direzione lavori" sono sostituite dalle
seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione";
3.2) dopo le parole: "direzione dei lavori" sono inserite le seguenti:
"e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
4) al comma 8 le parole: "progettazione, direzione lavori," sono
sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,";
u) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I corrispettivi sono
determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.";
v) all'articolo 102, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui
all'articolo 66, comma 15.";
z) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: " Nel
caso di opere di particolare pregio architettonico,";
aa) all'articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Cauzione definitiva";
2) al comma 2, le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La
garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita' di
cui all'articolo 75, comma 3,";
bb) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "sono tenuti a seguire" sono sostituite dalle
seguenti: "sono tenuti ad eseguire";
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Qualora
gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.";
cc) all'articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "singolo" e' soppressa;
b) dopo le parole: "edilizio assentito" sono inserite le seguenti: ",
comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse
al suddetto intervento edilizio,";
c) alla fine e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Prima dell'avvio
dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni
locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della
Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione
relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.";
dd) all'articolo 133, comma 1, le parole: "dal capitolato generale" sono
sostituite dalle seguenti:"dal regolamento di cui all'articolo 5";
ee) all'articolo 141, dopo il comma 10, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del
1949.";
ff) all'articolo 142:
1) al comma 1 le parole: "quando il valore delle concessioni sia pari o
superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28,
comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29"
sono soppresse;
2) al comma 4 le parole: ", se il valore degli appalti affidati a terzi
sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici
dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29" sono
soppresse;
3) al comma 4, dopo le parole: "le norme della parte II, titolo I" sono
inserite le seguenti: "e titolo II";
gg) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole: "si applica l'articolo
66" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'articolo 122";
hh) all'articolo 145, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis.
Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata
per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata
con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma
6.";
ii) all'articolo 149, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando
affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le
disposizioni in materia di pubblicita' previste dall'articolo 66 ovvero
dall'articolo 122.";
ll) all'articolo 150, comma 1, dopo le parole "dell'articolo 66." sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero dall'articolo 122.";
mm) all'articolo 151, comma 1, le parole: "(nelle procedure ristrette e
negoziate)" sono sostituite dalle seguenti: "(nelle procedure
ristrette)";
nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III e' sostituita
dalla seguente: "Promotore finanziario, societa' di progetto e
disciplina della locazione finanziaria per i lavori";
oo) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: "si applica" sono
sostituite dalle seguenti: "e' applicabile altresi";
pp) dopo l'articolo 160, e' inserito il seguente: Art. 160-bis.
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita' 1. Per
la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche
o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del
presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione
finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal presente codice, determina i requisiti oggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i
costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di
valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva
all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti
costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo'
sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni
caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla
eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita'
previste.";
rr) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine di favorire
il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse
relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la
loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di
fattibilita' delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo
modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le
valutazioni dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo
7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le
infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante
dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali
privati ed i presupposti per la concreta attuabilita'. Per le
infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati
il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le
valutazioni della predetta Unita'.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere
prioritarie le infrastrutture gia' avviate, i progetti esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorre la possibilita' di
finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella
misura maggiore possibile.";
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Per consentire il
monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il
ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di
contabilita' nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti
in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far
riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati
informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.";
ss) all'articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al
comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) cura le
istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula
le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unita'
tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province
autonome interessate con oneri a loro carico.";
2) al comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)
richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione
dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le
attribuzioni, la composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga
all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata
in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalita' nello
stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei
nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali
decadono alla stessa data.";
tt) all'articolo 164, comma 7, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica
quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.";
uu) all'articolo 175:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero pubblica sul
sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2
maggio 2001, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la
lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1
dell'articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di
sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi
dell'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna
infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono
alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonche' l'ufficio del
soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il
quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
L'avviso indicativo deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli
indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte. Nell'avviso indicativo, pubblicato
con le modalita' di cui all'articolo 66, il soggetto aggiudicatore
individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi,
entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto
aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la
scadenza del termine di cui al precedente periodo.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' facolta' dei soggetti
di cui all'articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle
infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al
comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1.
Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di
esame e valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli
studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun
diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.";
3) al comma 3 le parole: "la proposta" sono sostituite dalle seguenti:
"le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al
comma 1,";
vv) all'articolo 176, comma 12, le parole: "articolo 2410" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 2412";
zz) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola: "definitivo" sono
aggiunte le seguenti: "; e' applicabile altresi' l'articolo 53, comma 2,
lettera c)";
aaa) all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola:
"sensibilmente" e la parola "sensibile:" sono soppresse;
bbb) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole: "previsti dalla legge 25
giugno 1909, n. 422", sono inserite le seguenti: "e dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577,";
ccc) all'articolo 204, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
L'affidamento con procedura negoziata e' altresi' ammesso per i lavori
di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali
approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori
siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato
aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara
del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso
a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al
fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale
procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto iniziale.";
ddd) all'articolo 206, comma 1,:
1) le parole: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si
applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle
parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I:"sono
sostituite dalle seguenti: "Ai contratti pubblici di cui al presente
capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di
cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli:";
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nessun altra norma della
parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione
delle opere appartenenti ai settori speciali.";
eee) all'articolo 241:
1) al comma 6, le parole: "In aggiunta ai casi di astensione previsti
dal codice di procedura civile," sono sostituite dalle seguenti: "In
aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815
del codice di procedura civile,";
2) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non
applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.";
fff) all'articolo 243, comma 4, le parole: "per i motivi previsti
dall'articolo 51 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle
seguenti: "per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di
procedura civile";
ggg) all'articolo 253:
1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nei
limiti di compatibilita' con il presente codice";
2) al comma 12, dopo le parole: "mezzo esclusivo di comunicazione" sono
aggiunte le seguenti: ", salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica
e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici";
hhh) all'articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole: "88,
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "88, commi 1, 2 e 3";
iii) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "Ministero delle attivita' produttive"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";
2) al primo periodo, dopo le parole: "riconosciuti a livello europeo"
sono inserite le seguenti: ", emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture";
lll) all'allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole: "norma
europea UNI CEI EN ISO\IEC 17020" sono inserite le seguenti: "come
organismi di ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di progetti
relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i
soggetti";
mmm) all'articolo 38 dell'allegato XXI, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: "3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del
codice, il soggetto aggiudicatore puo' trasmettere al Ministero delle
infrastrutture, nonche' agli altri soggetti indicati all'articolo 165,
comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che puo' essere sottoposto
alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini
archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione
di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera
medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne
un'idonea localizzazione.".
Art. 3.
Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici
1. Al fine di assicurare piu' penetranti forme di controllo e
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nonche' di tutelare piu' efficacemente le condizioni di
lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti
contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole: "requisiti
soggettivi" sono inserite le seguenti: "compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,";
b) all'articolo 5, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
1) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) intervento
sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
retributiva e contributiva dell'appaltatore;";
2) dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: "s-bis) tutela dei
diritti dei lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del
regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000,
n. 145.";
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "dei Ministeri interessati" sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e degli altri Ministeri interessati";
d) all'articolo 7, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis.
Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4,
lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g).";
e) all'articolo 38, comma 1:
1) alla lettera m) dopo le parole: "divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006 n. 248";
2) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) nei cui confronti
sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da
parte dell'Autorita' per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.";
f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Le SOA
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di
lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli
effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di
false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476
e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA
verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.";
2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: "commesse dalle SOA nel
rilascio delle attestazioni" sono inserite le seguenti: "nonche' in caso
di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti
attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte
dell'Autorita',";
g) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della
documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle
attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione. Le
SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli
atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione
o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni
caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e
degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine
indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di
qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in
carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza
l'Autorita' procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione.";
h) all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.";
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai fini del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei
lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita'
contributiva, nonche' copia dei versamenti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.";
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore
dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello
regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarita'
contributiva comprensivo della verifica della congruita' della incidenza
della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi
dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.";
i) all'articolo 135:
1) nella rubrica, dopo le parole: "Risoluzione del contratto per reati
accertati" sono aggiunte le seguenti: "e per revoca dell'attestazione di
qualificazione";
2) al comma 1, dopo le parole "1956, n. 1423," sono inserite le
seguenti: "ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.
575,";
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora nei
confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione
di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la
stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.";
l) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i
seguenti periodi: "I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE
sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo
180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso
prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole
specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita' di
valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva
ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del
CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i
soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a
trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di
monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari
connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo schema
di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti
sottoposti a tale forma di controllo, le modalita' attraverso le quali
esercitare il monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle
transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche
indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli
oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota
forfettaria di cui al comma 20.";
m) all'articolo 247, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis.
Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo
253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione
e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal
CIPE con le stesse modalita' e gli stessi effetti previsti dall'articolo
176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.".
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.