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Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(G.U. n. 25 del 31-1-2007 )
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che
modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante delega
al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 giugno 2006;
Acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25
gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Termini di efficacia
1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1-bis 1-ter, le parole: "1° febbraio 2007", ovunque ricorrenti,
sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2007";
b) nel comma 1-bis, la lettera b) e' soppressa.
2. All'articolo 257, comma-2-bis, le parole: "1° febbraio 2007" sono sostituite
dalle seguenti: 1° agosto 2007".
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228,
le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi
1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad
applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio
2007.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 31 marzo 2004 sono pubblicate in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.
- Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, e'
pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29 ottobre 2004.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004 - Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.), e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della
direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE,
della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva
2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE,
della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva
2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art.
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono
essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
5-bis.
5-bis. Entro tre anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di
acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare
disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva
2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che
deve essere espresso entro venti giorni.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). -
1. Salvi gli specifici
principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed
in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente
nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo
non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parita' di
trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri
dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di
armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed
evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini
italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attivita' commerciali e
professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai cittadini
degli altri Stati membri.".
"Art. 25 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31
marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31
marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, uno o
piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al
recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative
in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando
anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del trattato
istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta
applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, in
attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori
oggetto della presente disciplina; l'Autorita', caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si data, nei modi previsti dal proprio
ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della
normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui
alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali
dell'Autorita', che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili
sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative nel rispetto delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al
settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni". Il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' e enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 253 e 257 del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, come modificati dal presente decreto:
"Art. 253 (Norme transitorie). -
1. Fermo quanto stabilito
ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano
alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara
siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche',
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle
sole centrali di committenza;
b) (soppressa);
c) art. 58;
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.".
"1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, e 56 si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1°
agosto 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le
quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto
2007".
dal comma 2 al comma 14 (Omissis).
15. In relazione all'art. 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli
affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla
loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche
con riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella
forma di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei direttori tecnici
o dei professionisti dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione
coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di societa' di
capitali.
dal comma 16 al comma 20 (Omissis).
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla
data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentita l'autorita', emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le
modalita' e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e
delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La
verifica e' conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.
dal comma 22 al comma 26 (Omissis).
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV
(lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) art. 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al
controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di
importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono
tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei
lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a infrastrutture
strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture gia'
affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia' stato redatto il
progetto definitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o
sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini della
celere realizzazione dell'opera, puo procedersi all'attestazione di
compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del
progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato
gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la realizzazione
dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore
puo' porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente
generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di
farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle
infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa,
approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme
statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione
della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure
disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere
la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte
II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute ovvero
in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i
soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento
a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti
requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e
gestionale, nonche' estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione
dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di
cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra
indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione,
in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato
predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in
concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti
aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in
liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle
concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli
elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo
III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'art.
179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al richiedente
di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo
III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172, si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17
agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle
infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura
negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli
banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del
2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme
tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3, relativa al limite del 5 per
cento, si applica ai progetti la cui istruttoria e' avviata dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di
cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si applicano alle procedure di gara e ai
rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo
art. 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore
prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi
ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di
gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione,
contabilita' e collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in vigore del regolamento,
continua ad applicarsi l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene conto della
qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'art. 18 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 194, sono fatti salvi,
relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti gia' formati o
assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei
commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo
dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
dal comma 28 al comma 35 (Omissis)".
"Art. 257. (Entrata in vigore). -
1. Il presente codice
entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del
presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita'
e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'art. 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere
dal 1° agosto 2007.
3. L'art. 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per
l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua
ad applicarsi l'art. 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
- Il testo dell'art. 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (Proroga
di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110), e' il seguente:
"Art. 1-octies. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. -
1. Al codice del
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 177, comma 4, la lettera f) e' abrogata;
b) all'art. 253, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1 -ter, le disposizioni di cui al
presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte";
c) all'art. 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) art. 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo, limitatamente alle
sole centrali di committenza;
b) art. 49, comma 10;
c) art. 58;
d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3 e 56 si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1°
febbraio 2007. Le disposizioni dell'art. 57 si applicano alle procedure per le
quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio
2007";
d) all'art. 257, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere
dal 1° febbraio 2007".
2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi
o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a
presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano
disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti.
A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, del citato codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di
cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per
il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007".".
La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto- legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio
di deleghe legislative e in materia di istruzione) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160.
- Il testo del comma 1 dell'art. 256 del citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' il seguente:
"Art. 256. (Disposizioni abrogate). -
1. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;
l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento
approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'art. 5, commi 4 e 5, e l'art. 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'art. 8 della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'art. 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995,
n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella
legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4,
92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122,
142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'art. 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e
tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384;
l'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella
legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'art. 14-vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni
al decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante "Finanza di progetto -
disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima
della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore";
l'art. 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
Art. 2.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "genio militare" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministero della difesa";
b) all'articolo 10, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalita'
adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del
procedimento tra i propri dipendenti in servizio.";
c) all'articolo 40, comma 4:
1) alla lettera c) le parole: "comma 3, lettera c)" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3, lettera b)";
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) le modalita' per
assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in
materia di vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione avvalendosi
delle strutture e delle risorse gia' a disposizione per tale finalita' e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;";
d) all'articolo 49, nel comma 10 le parole: da "e l'impresa ausiliaria" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "e l'impresa ausiliaria puo' assumere
il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati";
e) all'articolo 66, comma 7, e aggiunto, infine, il seguente periodo: "La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene
effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato.";
f) all'articolo 122, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: "I bandi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
avvisi di cui al comma 3 ed i bandi";
2) nel secondo periodo la parola: "ovvero" e' sostituita dalla seguente: "e";
3) nel terzo periodo dopo le parole: "I bandi" sono inserite le seguenti: "e gli
avvisi di cui al comma 3";
4) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonche'
comma 7, terzo periodo.";
g) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "nonche'
comma 7, terzo periodo.";
h) all'articolo 165, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Prima
dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96,
salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.";
i) all'articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole:
"aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti"
sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicate con procedura di gara";
l) all'articolo 196 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "del Genio militare" sono sostituite dalle seguenti:
"del Ministero della difesa";
2) al comma 4, dopo le parole: "In deroga all'art. 10," sono inserite le
seguenti: "limitatamente agli appalti pubblici di lavori,";
3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il responsabile del
procedimento per la fase di affidamento puo' essere un dipendente specializzato
in materie giuridico- amministrative.";
m) all'articolo 216, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis.
Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o
piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una
procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto ad applicare le stesse
disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.";
Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 5, 10, 40, 49, 66, 122, 124, 165, 189, 196 e
216 del citato d. lgs. n. 163 del 2006, come modificati dal presente decreto:
"Art. 5 (Regolamento e capitolati) (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9,
legge n. 537/1993). -
1. Lo Stato detta con
regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione
ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione
ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di
disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione
statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti
del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Commi dal 4 al 9 (Omissis)".
"Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) (articoli 4, 5, 6, legge n.
241/1990 art. 6, comma 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994 art. 7,
D.P.R. n. 554/1999). - 1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un
contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi
della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli
affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei
contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti
specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti
annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della
predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla
copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli
interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi
alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari
per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del
procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del
contratto e del direttore dei lavori, nonche' dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi
attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le
amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di
accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalita'
adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del
procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
Dal comma 6 al comma 9 (omissis)".
"Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
(articoli 47-49, direttiva 2004/18; articoli 8 e 9, legge n. 109/1994) - 1. I
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati e improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della
professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'art. 5, viene disciplinato il sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita', sentita un'apposita
commissione consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. L'attivita' di
attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni
appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati
unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
"4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti la commissione consultiva
di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione de sistema di qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per l'eventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'art. 38, e i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con
le relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia dei lavori. Vanno
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita'
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il regolamento comprende,
nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attivita' di
qualificazione;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della
qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita'
strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sara'
tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore
ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze,
l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attivita' degli organismi di
attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a disposizione per
tale finalita' e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca
dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'
commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di
proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e
conservati presso l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio.".
Commi da 5 a 9 (Omissis)".
"Art. 49 (Avvalimento) (articoli 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva
2004/17).
Dal comma 1 al comma 9 (Omissis).
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara,
alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria
puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Comma 11 (Omissis)".
"Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi) (articoli 36 e
37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; articoli 8, d. lgs. n.
157/1995; art. 11, d. lgs. n. 158/1995; art. 80, comma 2, D.P.R. n. 554/1999).
- Dal comma 1 al comma 6 (Omissis).
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul
"profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni
lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi'
pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'art.
70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono
i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita'
diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresi' pubblicare in
conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici
non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.
Tuttavia gli effetti giuridiciche il presente codice o le norme processuali
vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di
termini, derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e dalle relative
date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.".
"Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)
(art. 29, legge n. 109/1994; articoli 79, 80, 81, D.P.R. n. 554/1999).
Commi da 1 a 4 (Omissis).
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari
o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul
"profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni
lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi'
pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I
bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si
eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici
connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del
Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonche'
comma 7, terzo periodo.".
commi da 6 a 9 (Omissis).
"Art. 124. (Appalti di servizi e forniture sotto soglia). - (decreto del
Presidente della Repubblica n. 573/1994).
Dal comma 1 al comma 4 (Omissis).
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante.
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicita' decorrono dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66,
comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
dal comma 6 al comma 8 (Omissis)".
"Art. 165. (Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale
e localizzazione). (art. 3, decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto
legislativo n. 189/2005). -
1. I soggetti
aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi
dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di
competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine
e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del
progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere
sulla quota dei fondi destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle
risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai
sensi dell'art. 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del
progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata
comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui
all'art. 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto
nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce
di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le
specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative
dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento
dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere
connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi
gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della
procedura di VIA.
Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia
soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e'
corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le
procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione
agli interessati alle attivita' espropriative, di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione
diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del
presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto
preliminare e' comunque depositato presso il competente ufficio della regione
interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito
si da' avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e,
ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al
Ministero delle attivita' produttive e al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per il
territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle
interferenze ai fini di cui all'art. 166. Le amministrazioni interessate
rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla
ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni
competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della
sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero,
acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria
proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia
pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri di cui
sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti
medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in
mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con
eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il
progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e'
approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della
intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza
l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede,
anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente
espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si
procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il
progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e'
rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei
quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e
l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita'
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato
all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive
determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede
permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del
progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le
infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la
commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso
delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi
sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e
la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del
progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente
avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE,
d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede
di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso
di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme,
l'accertamento della compatibilita' ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni
fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione,
comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e
adottati; gli immobili su cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al
vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa
menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia
delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita' tecnica da parte del
soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne' altri titoli abilitativi
nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini
urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo,
l'approvazione del progetto preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e'
comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai
fini ambientali, si applica l'art. 183, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al
compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei
siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante ovvero dal
concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle
societa' incaricate della predetta attivita' anche prima della redazione del
progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle
ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo
all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria
l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative,
ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di
deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha
gli effetti dell'art. 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta
giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresi'
comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini
della procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli
95 e 96, salvo quanto disposto dall'art. 38 dell'allegato XXI".
"Art. 189 (Requisiti di ordine speciale). - (art. 20-quinquies, decreto
legislativo n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005).
"3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e' dimostrata dall'esecuzione
con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento
dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo
complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica
richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito
e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la
parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati
prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un
andamento lineare. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo
contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale
revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo
risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i
lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento.
Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformita' all'art. 3,
comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai
bisogni del committente, con piena liberta' di organizzazione del processo
realizzativo, ivi compresa la facolta' di affidare a terzi anche la totalita'
dei lavori stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso
societa' controllate. Possono essere altresi' valutati i lavori oggetto di una
concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I
certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e
precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito.
Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto,
ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o
interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di
cantiere; i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui
all'allegato XXII".
commi 4 e 5 (omissis)".
"Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa).
(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14,
comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter,
decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del Presidente
della Repubblica n. 170/2005). -
1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito
regolamento in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attivita'
del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture
connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa
dell'art. 17. Si applica il comma 5 dell'art. 5. Il regolamento disciplina
altresi' gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di
accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
commi 2 e 3 (omissis).
"4. In deroga all'art. 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori,
l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei
propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo'
nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento
del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici
individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del
procedimento per la fase di affidamento puo' essere un dipendente specializzato
in materia giuridico-amministrative.".
commi da 5 a 8 (omissis)".
Art. 216. (Concessioni di lavori e di servizi). (art. 18, direttiva 2004/17) -
1. Salva l'applicazione
dell'art. 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica
alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che
esercitano una o piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, quando la
concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivita'.
1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano
una o piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso
ad una procedura di gara aperta o ristretta, e' tenuto ad applicare le stesse
disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.".
Art. 3.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo 3, comma 35, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42" sono soppresse;
b) all'articolo 9, comma 2, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge
29 luglio 2003, n. 229)" sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: "requisiti soggettivi" sono sostituite
dalle seguenti: "requisiti di qualificazione";
d) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, la parola: "associazione" e' sostituita dalla seguente:
"raggruppamento";
2) al comma 11, nel secondo periodo la parola: "disciplinate" e' sostituita
dalla seguente: "disciplinati";
e) all'articolo 54, comma 4, la parola: "affidare" e' sostituita dalla seguente:
"aggiudicare";
f) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole: "inviano un avviso" sono inserite
le seguenti: "secondo le modalita' di pubblicazione di cui all'articolo 66";
g) all'articolo 66, comma 15, primo periodo, sostituire le parole: "forme
aggiuntive pubblicita" sono sostituite dalle seguenti: "forme aggiuntive di
pubblicita";
h) all'articolo 73, comma 4, la parola: "offerte" e' sostituita dalla seguente:
"domande";
i) all'articolo 77(*), comma 5, secondo periodo, le parole: "e del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di
connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a
norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono soppresse;
l) all'articolo 87, comma 4, le parole: "per i quali non sia ammesso ribasso
d'asta" sono soppresse;
m) all'articolo 89, comma 2, le parole: "26, comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "26, comma 3";
n) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole: "criteri previsti nel regolamento"
sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
o) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
p) all'articolo 164, comma 4, terzo periodo, la parola: "integrato" e'
sostituita dalle seguenti: "di progettazione ed esecuzione" e la parola: "unico"
e' soppressa;
q) all'articolo 175, comma 5, le parole: "e' regolata dall'articolo 176" sono
sostituite dalle seguenti: "e' regolata dall'articolo 177";
r) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole: "dall'autorita' competente
di uno Stato membro" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorita'
competente";
s) all'articolo 222, comma 2, le parole: "dell'articolo 40" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 221";
t) all'articolo 252, comma 8, le parole: "il decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42 e" sono soppresse;
u) all'articolo 253 comma 15, le parole: ";per le societa' costituite fino a tre
anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998,
n. 415, detta facolta' e' esercitabile per un periodo massimo di tre anni da
tale data" sono soppresse;
v) all'articolo 253, comma 21, le parole: "di intesa con l'Autorita" sono
sostituite dalle seguenti: "sentita l'Autorita";
z) all'articolo 253, comma 27, lettera f), terzo periodo, dopo la parola:
"appalto" e' soppressa la parola: "integrato";
aa) all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le parole: "articolo 143, comma
11," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 33, comma 3,";
bb) la denominazione: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque
presente, e' sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture" e,
conseguentemente, la denominazione: "Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti", ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle
infrastrutture".
(*) N.d.R.: Lettera i) così rettificata con comunicato
pubblicato nella (G.U. n. 38 del 15-2-2007)
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 9, 26, 37, 54, 65, 73, 77, 87, 89, 92,
164, 175, 207, 222, 252, e 28?, comma 1, dell'all. XXI del citato d.lgs. n. 163
del 2006, come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Definizioni).
Commi da 1 a 34 (omissis).
35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico di una stazione
appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal
presente codice, nonche' dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici
tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di
committente e' istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi
e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
Commi da 36 a 51 (omissis)".
"Art. 9 (Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture). (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17). -
Comma 1 (omissis).
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in
conformita' alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie
informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti
pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(codice dell'amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello
sportello e' disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi
e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
Commi da 3 a 6 (omissis)".
"Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione). (art. 2, co. 6, L. n. 109/1994; art.
4, L. n. 449/1997; art. 119, D. Lgs. n 267/2000; art. 2, D. Lgs. n. 30/2004) -
"1. Ai contratti di
sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte
un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad
oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal
presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato
per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti di
qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto".
Comma 2 (omissis)".
"Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti). (art.
13, L. n. 109/1994; art. 11 D. Lgs. n. 157/1995; art. 10, D. Lgs. n. 358/1995;
art. 23, D. Lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990). -
Commi da 1 a 9 (omissis).
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche'
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita'
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu' di
tali opere superi altresi' in valore il 15 per cento dell'importo totale dei
lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano
in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire ai sensi
del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinati
dal regolamento che definisce altresi' l'elenco delle opere di cui al presente
comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel
bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in piu' contratti.
Commi da 12 a 19 (omissis)".
"Art. 54 (Procedure per l'individuazione degli offerenti. (art. 28, direttiva
2004/18) - Commi da 1 a 3 (omissis).
"4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura
negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara".
"Art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento). (art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 20, L. n. 55/1990; art. 5, co. 3, D. Lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, D. Lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, D.P.R. n. 554/1999). -
1. Le stazioni appaltanti
che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano
un avviso, secondo le modalita' di pubblicazione di cui all'art. 66, conforme
all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o
dalla conclusione dell'accordo quadro.
Commi da 2 a 6 (omissis)".
"Art. 73 (Forma e contenuto delle domande di partecipazione). -
Commi da 1 a 3 (omissis).
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti
per la presentazione delle domande non puo' essere imposta a pena di esclusione.
Comma 5 (omissis)".
"Art. 77 (Regole applicabili alle comunicazioni). (art. 42, direttiva 2004/18;
art. 48, direttiva 2004/17; articoli 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, D. Lgs. n.
358/1992; articoli 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, D. Lgs. n. 157/1995
art. 18, co. 5, D. Lgs. n. 158/1995; articoli 79, co. 1; 81, co. 3, D.P.R. n.
554/1999). -
Commi da 1 a 4 (omissis).
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per
via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non
discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i
prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente
in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale),
operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In
particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e
operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai
sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Commi da 6 a 7 (omissis)".
"Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse). - (art. 55,
direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, L. n.
109/1994; art. 19, D. Lgs. n. 358 1992; art. 25, D. Lgs. n. 157/1995; art. 25,
D. Lgs. n. 158/1995; art. unico, L. n. 327/2000). -
Commi da 1 a 3 (omissis).
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in
conformita' all'art. 131, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'art. 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima
dei costi conforme all'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto
dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
servizi o delle forniture.
Commi 4-bis e 5 (omissis)".
"Art. 89 (Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi). (art. 6, commi
5 - 8, L. n. 537/1993; art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n.
573/1994). -
Commi 1 (omissis).
"2. Salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488,
a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 7, gli elenchi
prezzi del Genio civile, nonche' listini e prezziari di beni, lavori, servizi,
normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni
statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".
Commi 3 e 4 (omissis)".
"Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione). (articoli 17 e 18, L.
n. 109/1994; art. 1, co. 207, L. n. 266/2005). -
Commi da 1 a 5 (omissis).
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
Comma 7 (omissis)".
"Art. 164 (Progettazione). (art. 2-bis, D. Lgs. n. 190/2002, introdotto dal D.
Lgs. n. 189/2005). -
1. Ai progetti delle
infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato
nell'allegato XXI.
Commi 2 e 3 (omissis).
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida
per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso,
che rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della conseguente stima
degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore puo' affidare al contraente
generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del
responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed
esecuzione, la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione
appaltante.
Commi da 5 a 7 (omissis)".
"Art. 175 (Promotore). (art. 8, D. Lgs. n. 190/2002). -
1 - 4 (omissis).
5. La gara di cui all'art. 155 e' bandita entro un mese dalla delibera di
approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed e' regolata dall'art.
177.".
"Art. 207 (Enti aggiudicatori). (articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1
e 2, D.Lgs. n. 158/1995).-
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una
delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano
tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle di cui agli articoli da
208 a 213 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorita' competente.
2. (omissis)".
"Art. 222 (Accordi quadro nei settori speciali). (art. 14, direttiva 2004/17;
art. 16, D. Lgs. n. 158/1995). -
1. Gli enti aggiudicatori
possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi
della presente parte.
"2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non
preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'art. 221, comma 1, lettera i) gli
appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo
quadro in conformita' alla presente parte".
3. (omissis)".
"Art. 252 (Norme di coordinamento e di copertura finanziaria). -
1 - 7 (omissis).
8. Tutte le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente
codice, in modalita' informatica rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e successive modificazioni.".
All. XXI
"Art. 28 (Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione). - 1. La
stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica della progettazione
attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero
attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai
sensi dell'art. 33, comma 3 del codice.
- Per l'art. 66 del citato d. lgs. n. 163 del 2006 si vedano le note all'art. 2.
- Per l'art. 253 si vedano le note all'art. 1.
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5. Entrata in
vigore(*)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(*) N.d.R.: Articolo introdotto con rettifica pubblicata nella G.U. n. 26 dell'1 febbraio 2007
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26
gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Mastella