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Regione Toscana
Legge Regionale n. 38 del 13-07-2007
Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
(B.U.R. Toscana n. 20 del 18 luglio 2007)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina, nel rispetto del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad
oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni
appaltanti di cui all’articolo 2 ed eseguiti sul territorio regionale,
il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri
soggetti di cui all’articolo 2.
2. Nei contratti pubblici di appalto l’appaltatore assume la
responsabilità dell’organizzazione dei mezzi produttivi e la direzione
dei lavoratori, nonché il relativo rischio di impresa.
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i contratti
pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi riservati
dalle normative statali alla competenza esclusiva dello Stato.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in
leggi regionali di disciplina di specifici settori.
5. La presente legge persegue l’obiettivo di migliorare la qualità del
sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo
2, provvedendo, al contempo, a:
a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;
b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;
c) semplificare le procedure amministrative;
d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte,
anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in
materia, con particolare riferimento all’istituto del subappalto;
e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatarie in regola con la
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con
quella contrattuale e contributiva;
f) potenziare la tutela dell’ambiente;
g) promuovere progetti finalizzati all’accorpamento delle stazioni
appaltanti.
ARTICOLO 2
Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge
regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di
Alberese;
b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero
universitarie, agli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);
d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere
a), b) c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti
aggiudicatori come definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 163/2006 ed
individuati dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di
seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.
ARTICOLO 3
Contratti esclusi
1. I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 del
d.lgs. 163/2006, osservano le disposizioni dei Capi II, III, IV e VI
della presente legge.
2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei
contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità, disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso
pubblico sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio
regionale per i contratti aventi importo pari o superiore alla soglia
comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore.
3. Tutti i soggetti che hanno manifestato interesse sono invitati a
presentare offerta. Qualora questi ultimi siano in numero inferiore a
quello previsto dall’articolo 27 del d.lgs.163/2006, la stazione
appaltante, ove possibile, integra il numero dei soggetti da invitare
sino a raggiungere quello minimo previsto dalla disposizione.
4. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 2 sono inviate
all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4 che ne assicura la
relativa pubblicità.
CAPO II
Osservatorio regionale sui contratti pubblici
ARTICOLO 4
Osservatorio regionale sui contratti pubblici
1. E’ istituito, nell’ambito della direzione generale regionale
competente per materia, l’Osservatorio regionale sui contratti pubblici,
di seguito definito Osservatorio, al fine di contribuire alla massima
trasparenza delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici,
nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di
quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.
2. La Regione, tramite l’Osservatorio, persegue inoltre l’obiettivo
della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica
condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al
coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia
dei contratti pubblici.
3. Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dal
presente capo concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad
esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali, sia
tecniche che amministrative.
ARTICOLO 5
Compiti dell’Osservatorio
1. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima
trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere
dalle stazioni appaltanti;
b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della
riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell’ambito dei
procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la
disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed
organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al
capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati
all’acquisizione di essi, come previsto all’articolo 11;
c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione
degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le
attività indicate all’articolo 9.
2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le
attività relative:
a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti
pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione dei
dati di cui alla lettera a);
c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di
appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche
della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati
del monitoraggio effettuato;
d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali
scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo
desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto
sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più
rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi
quelli aziendali;
e) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli
obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme
comunitarie e statali;
f) ad assicurare, con le modalità previste all’articolo 11, il
necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per
l’effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle
norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi
e contributivi nei confronti dei lavoratori;
g) alla formazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale di cui
all’articolo 12, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni
appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative
alla responsabilità sociale delle imprese;
i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del
profilo del committente previsto dal d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 31
della presente legge, da parte delle stazioni appaltanti;
l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni
appaltanti, di cui all’articolo 9 del d.lgs.163/2006, ed al relativo
supporto tecnico ed amministrativo.
3. L’archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a)
contiene :
a) l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri
soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto;
b) i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e
sicurezza del lavoro;
c) i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto, comunicati dalle
stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 8 e quelli acquisiti
nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7.
4. L’Osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle
stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio
informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in
sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici,
con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di
esclusione ai sensi dell’articolo 35.
5. L’Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 8
e 10.
6. L’Osservatorio, nell’ambito del territorio regionale, assolve
inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la
rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni
appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della
normativa statale e della presente legge, relativamente all’intero ciclo
degli appalti di lavori, servizi e forniture.
7. L’Osservatorio, nell’ambito dei compiti di cui al presente articolo,
elabora atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 30, finalizzati a semplificare, rendere
omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.
8. L’Osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire
supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.
9. L’Osservatorio svolge inoltre attività di studio, ricerca e indagine
approfondita su questioni specifiche, su indicazione del Comitato di
indirizzo di cui all’articolo 6, anche acquisendo dati e informazioni
ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in suo possesso.
10. L’Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli
strumenti e le procedure informatiche predisposte dalla struttura
regionale competente in materia, si avvale delle infrastrutture della
rete telematica regionale ed applica gli standard tecnologici e le
regole tecniche assunte nell’ambito della medesima rete, secondo quanto
previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e
della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica
regionale toscana.).
11. L’Osservatorio predispone annualmente un rapporto di sintesi sui
dati e gli elementi raccolti. La Giunta regionale trasmette il rapporto
al Consiglio regionale in allegato alla relazione di cui all’articolo
67, comma 1.
ARTICOLO 6
Comitato di indirizzo
1. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio è istituito un
Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta.
2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e
proposte per la programmazione delle attività dell’Osservatorio, secondo
quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66,
comma 1, lettera a).
3. Il Comitato di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta
regionale, è composto dal/dalla dirigente regionale competente per
materia, da rappresentanti degli enti locali, delle aziende sanitarie,
delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, delle
organizzazioni imprenditoriali, del sistema camerale e degli ordini
professionali. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono
far parte del Comitato il rappresentante della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo del capoluogo regionale ed i rappresentanti
degli organi statali di amministrazione e vigilanza.
4. Il regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a) disciplina
il numero, le modalità di designazione dei componenti e le modalità di
funzionamento del Comitato medesimo, promuovendo il rispetto del
principio della rappresentanza di genere.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito.
ARTICOLO 7
Compiti dell’Osservatorio in funzione di sezione regionale
dell’Osservatorio centrale dell’Autorità per la vigilanza
1. L’Osservatorio collabora con la sezione centrale dell’Osservatorio
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto
dall’articolo 7 del d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad
esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo.
2. L’Osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma
1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per
tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio
regionale.
3. L’Osservatorio collabora con l’Autorità di vigilanza di cui
all’articolo 6 del d.lgs. 163/2006, gestendo attività da essa delegate
nell’ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.
ARTICOLO 8
Comunicazione e trasmissione dei dati
1. Le stazioni appaltanti inviano all’Osservatorio le informazioni e i
dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui
all’articolo 5, come definiti dal regolamento di attuazione nel rispetto
dei principi di economicità e proporzionalità.
2. L’Osservatorio predispone gli strumenti informatici per
l’acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro
trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di
razionalizzazione dei flussi informativi.
ARTICOLO 9
Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della
semplificazione dell’attività amministrativa
1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di
migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione
dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti,
l’Osservatorio provvede:
a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati,
capitolati per specifiche tipologie di appalto da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30;
b) ad elaborare per le stazioni appaltanti ed in collaborazione con le
stesse, linee guida, schemi di bandi e di documenti di gara, e altri
strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per
l’affidamento e la gestione degli appalti;
c) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici,
attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione
dei contratti disciplinati dalla presente legge, anche al fine di
garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della
regolarità del lavoro;
d) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone
pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e
dell’aggiornamento professionale degli operatori della materia, con
particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei
lavoratori;
e) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le
amministrazioni aggiudicatrici;
f) a diffondere la conoscenza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici di strumenti innovativi di finanziamento degli
investimenti;
g) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento
dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei
contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica
ed il sistema economico.
ARTICOLO 10
Pubblicazioni sulla pagina web dell’Osservatorio
1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai
sensi del d.lgs. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo
gratuito sulla pagina web dell’Osservatorio indipendentemente
dall’importo previsto a base di gara.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre
due giorni dalla corrispondente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale,
ove prevista.
3. Sono inoltre soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità
dettate dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1,
lettera a):
a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i
loro aggiornamenti;
b) i programmi annuali per forniture e servizi;
c) gli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti
procedure negoziate;
d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto;
e) gli accordi quadro conclusi;
f) gli affidamenti dei servizi di progettazione e di direzione dei
lavori;
g) i provvedimenti di risoluzione dei contratti, ai sensi dell’articolo
19, comma 3.
ARTICOLO 11
Realizzazione di un sistema in rete
1. L’Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la
realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi
informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e
delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei compiti di cui
all’articolo 5, anche al fine di effettuare controlli incrociati,
sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti
oneri informativi. A tale fine, l’Osservatorio si avvale anche dei dati
e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti
bilaterali.
ARTICOLO 12
Prezzario regionale
1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione
di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto
degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è
articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle
province o ad altri ambiti territoriali omogenei. Analoga articolazione
può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a
contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per
la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti
a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle
offerte; qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne
forniscono motivazione.
4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario
regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del genio civile, di cui
all’articolo 89, comma 2, del d.lgs.163/2006.
5. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo
dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dai CCNL di
comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente
più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, e
comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere
connesso. Evidenzia inoltre i costi per la sicurezza e degli oneri
socioambientali.
6. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed
aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, di
validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento
di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, punto 4).
7. L’Osservatorio provvede alla promozione ed alla diffusione della
conoscenza del prezzario.
ARTICOLO 13
Misure sanzionatorie
1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui
all’articolo 8 e di pubblicità degli atti di cui all’articolo 10,
previsti dalla presente legge e non diversamente sanzionati, la Regione
applica, nei confronti del soggetto tenuto all’adempimento, secondo
l’ordinamento interno della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria
da un minimo di euro 500,00 fino ad massimo di euro 3.000,00.
2. In caso di ritardato adempimento, effettuato non oltre sessanta
giorni dalla scadenza dei termini previsti, oppure in caso di
adempimento parziale, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di
euro 250,00 fino ad massimo di euro 1.500,00.
3. Ai fini della concreta determinazione dell’importo delle sanzioni
pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto anche dell’entità
dell’appalto cui l’omissione o il ritardo si riferiscono.
CAPO III
Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro
ARTICOLO 14
Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei
lavoratori
1. Le stazioni appaltanti valutano l’offerta, ai fini della
aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83 del d.lgs. 163/2006 ed all’articolo
36 della presente legge, oltre che in base agli elementi disciplinati
dai suddetti articoli, anche in base ai seguenti elementi:
a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di
contratti di lavori e di servizi;
b) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di
contratti di fornitura.
2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in
connessione con l’oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati
nel bando di gara.
ARTICOLO 15
Costi della sicurezza e della manodopera
1. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’esecuzione
dell’opera o del servizio, le stazioni appaltanti tengono conto
dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera,
che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di
comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente
più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali,
comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di
gestione e dell’utile di impresa.
2. Ove l’offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia
soggetta alla valutazione di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti
del d.lgs.163/2006, le stazioni appaltanti valutano comunque la
congruità dell’incidenza dei costi della manodopera, determinati ai
sensi del comma 1, nonché, per gli appalti di servizi, di quelli della
sicurezza. Qualora tali costi risultino non congrui le stazioni
appaltanti non procedono all’aggiudicazione definitiva.
ARTICOLO 16
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
provvisoriamente aggiudicataria
1. Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell’idoneità
tecnico professionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro), ed all’articolo 3, comma 8, lettera a)
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), prima
dell’aggiudicazione definitiva. A tale fine, sentiti i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’articolo 18 del d.lgs.
626/1994, provvedono a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei
seguenti adempimenti:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs.
626/1994;
b) la nomina del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera d) del d.lgs. 626/1994, nei casi previsti dall’articolo 16 del
decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi
dell’articolo 4 del d.lgs. 626/1994;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di
sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 626/1994.
ARTICOLO 17
Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa
1. La stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva solo
dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed
assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria
riferita alla data di presentazione dell’offerta.
2. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di
apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della
regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e
degli eventuali subappaltatori.
3. La stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro
le irregolarità eventualmente riscontrate nell’ambito della verifica di
cui al comma 1.
4. Negli appalti di lavori, la Regione, al fine di garantire che il DURC
sia comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della
manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori, stipula
accordi con le casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai
sindacati comparativamente più rappresentativi e gli enti previdenziali
e assicurativi.
ARTICOLO 18
Pagamento delle retribuzioni
1. La stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato,
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella
esecuzione dell’appalto, invita l’impresa a provvedervi entro i quindici
giorni successivi. Qualora l’impresa non provveda nel termine assegnato,
la stazione appaltante effettua il pagamento diretto delle retribuzioni
arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’impresa appaltatrice per l’esecuzione del contratto oppure,
in assenza, dalla cauzione prestata.
2. Nel caso di contestazione da parte dell’impresa appaltatrice, la
stazione appaltante provvede ai necessari accertamenti secondo modalità
definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1,
lettera b).
3. Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell’articolo 118,
comma 6 del d.lgs.163/2006, la responsabilità solidale dell’impresa
appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti dell’impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza di
entrambe le imprese si applica quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche al pagamento delle
retribuzioni dei lavoratori impiegati nella esecuzione di sub-contratti
stipulati per l’esecuzione dell’appalto e comunicati alla stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 118, comma 11 del d.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 19
Cause di risoluzione del contratto
1. Nei capitolati speciali di appalto, fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, sono previste le cause di risoluzione del
contratto, quali:
a) la mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 16, comma 1, nel caso di venir meno degli stessi nel corso
dell’esecuzione del contratto;
b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e
relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati
nell’esecuzione dell’appalto;
c) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di
sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la
mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
d) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda
all’immediata regolarizzazione;
e) la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24,
comma 1.
2. Il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione,
nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i
relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini dell’accertamento delle
cause di risoluzione del contratto. La stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di
contraddittorio con l’impresa, nei modi ed entro i termini previsti dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).
3. Le stazioni appaltanti comunicano all’Osservatorio i provvedimenti di
risoluzione dei contratti adottati ai sensi del presente articolo.
4. Le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto,
promuovono confronti con le parti sociali ai fini della continuità
occupazionale.
ARTICOLO 20
Subappalto
1. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo
modalità definite dalla Giunta regionale in apposite linee guida emanate
ai sensi dell’articolo 30, che il subappalto sia svolto nel rispetto di
tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall’articolo 118 del
d.lgs. 163/2006.
2. I bandi di gara prevedono espressamente il divieto di subappalto in
favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in
sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati
separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal
contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei
costi della manodopera ai sensi dell’articolo 15.
4. Il subappaltatore è soggetto altresì alla verifica di idoneità
tecnico professionale prevista dall’articolo 16.
5. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il
subappaltatore:
a) deve predisporre un documento integrativo del documento di
valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c)
presentato dall’appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto;
b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e
collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti
dalla normativa vigente.
6. Le stazioni appaltanti limitano il ricorso al subappalto alle
attività che rivestono carattere di specializzazione nelle categorie di
riferimento.
ARTICOLO 21
Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza
1. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 12 del d.lgs 494/1996 è obbligatoria per tutti i contratti
di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto
legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori
scorporabili.
2. Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da
un equivalente livello di definizione con riferimento alla
pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base
della gara conseguente.
3. Nei casi in cui il direttore dei lavori nominato internamente non sia
in condizione di svolgere adeguatamente le funzioni di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 494/1996, le
stazioni appaltanti hanno facoltà di nominare un direttore operativo ai
sensi dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni), avente i requisiti necessari per l’esercizio delle
relative funzioni. Restano comunque ferme in tale ipotesi le
responsabilità di coordinamento, direzione e controllo proprie della
figura del direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 130 del d.lgs.
163/2006 e delle relative norme di attuazione, come ulteriormente
specificate dal regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).
4. Il direttore dei lavori procede all’emissione degli stati di
avanzamento dei lavori esclusivamente dopo avere verificato il rispetto
da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle
prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Nei
casi in cui è nominato un direttore operativo ai sensi del comma 3, il
direttore dei lavori provvede dopo avere acquisito una apposita
dichiarazione in tal senso da parte di quest’ultimo.
ARTICOLO 22
Tutor di cantiere
1. Per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni le stazioni
appaltanti, anche in forma associata, mediante convenzioni con gli
organismi paritetici di cui all’articolo 20 del d.lgs. 626/1994,
assicurano la presenza in cantiere di un tutor con funzioni di
assistenza formativa ai lavoratori ed alle imprese per la progettazione
della sicurezza.
2. Il tutor di cantiere svolge inoltre attività di supporto alle
funzioni del responsabile dei lavori e del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996. I relativi oneri rientrano tra le
somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto
e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera
b) specifica i requisiti professionali ed i compiti del tutor di
cantiere.
4. Nello svolgimento della propria attività il tutor di cantiere può
collaborare con gli organi statali competenti in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
ARTICOLO 23
Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri
1. Il direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti
informazioni
relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui
all’articolo 16;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei
piani operativi di sicurezza di cui al d.lgs. 494/1996 e delle relative
integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle
prescrizioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al
d.lgs. 494/1996.
2. Per i lavori di importo superiore ad euro 1.500.000,00 le stazioni
appaltanti procedono, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di
appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati
all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema di
gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS;
analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al
fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di
tutela dei lavoratori nei cantieri. Le aziende unità sanitarie locali
(USL) assicurano la partecipazione di proprio personale agli incontri;
la partecipazione avviene a titolo oneroso, secondo gli importi
determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai
dipartimenti di prevenzione delle aziende USL. I relativi oneri
rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di
realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione
appaltante.
3. Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di
rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di
tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a
produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a
dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i
lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui
all’articolo 66, comma 1, lettera b).
4. L’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo
intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla
sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2.
5. L’appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e
sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque
titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
6. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso
per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di
comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche,
da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni
del ciclo produttivo.
ARTICOLO 24
Clausole dei capitolati speciali
1. I capitolati speciali prevedono l’obbligo dell’impresa
appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso
del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il
capitolato speciale di appalto prevede:
a) l’indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell’avvio
dell’esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la
ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi
esistenti nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione all’attività svolta;
b) l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di informare e di formare
adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di
valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) e di
comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla
sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.
ARTICOLO 25
Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di
coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs. 626/1994,
allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed
imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al
potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la consistenza
degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in
ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo
indeterminato. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni in
materia di sicurezza sul lavoro sono destinate dalle aziende USL ad
interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti
di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.
3. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta
regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per
l’effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla
verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e
contributivi.
4. La Giunta regionale promuove inoltre apposite intese con gli enti
locali ed i relativi organismi rappresentativi per l’utilizzazione, ai
fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente
articolo, del personale di cui alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12
(Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la
Giunta regionale provvede all’organizzazione ed allo svolgimento di
appositi corsi di formazione professionale.
ARTICOLO 26
Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro
1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a
valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della
cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro e della
sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione
delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi
con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli
organismi paritetici.
2. La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di
particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso
per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni, promuovono la
sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti
stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative e le organizzazioni
imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a
migliorare la qualità dell’organizzazione del lavoro.
ARTICOLO 27
Affidamenti in economia
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli
affidamenti in economia.
2. Non possono essere affidati in economia lavori e servizi ad alto
rischio, come individuati attraverso specifiche linee guida approvate ai
sensi dell’articolo 30.
CAPO IV
Programmazione
ARTICOLO 28
Programmazione dei contratti per l’affidamento di lavori pubblici
1. L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di qualsiasi importo
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere ulteriori
articolazioni degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, al
fine di garantire una maggiore conformità fra gli strumenti contabili e
quelli di programmazione, nonché una migliore individuazione dei tempi
di realizzazione delle opere stesse.
3. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella
sede delle amministrazioni aggiudicatrici, per almeno trenta giorni
consecutivi, ed altresì mediante pubblicazione sul profilo del
committente.
4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 3 gli interessati possono presentare le proprie osservazioni,
secondo le modalità disciplinate dalla stazione appaltante. La stazione
appaltante tiene conto delle osservazioni presentate ai fini
dell’approvazione definitiva.5. Restano ferme, per quanto non
diversamente disposto ai sensi del presente articolo, le disposizioni di
cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 29
Programmazione dei contratti di forniture e servizi
1. Al fine di assicurare la trasparenza, l’efficienza e la
funzionalità dell’azione amministrativa, l’attività di affidamento dei
contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma
annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al
bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.
2. Il programma annuale contiene: l’oggetto indicativo del contratto,
l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta
all’affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari
disponibili.
3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma
sono disciplinate con atto dell’amministrazione aggiudicatrice, che può
prevedere l’eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di
piccolo importo.
4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione,
fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai
sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per
fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli
dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.
CAPO V
Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa
ARTICOLO 30
Linee guida e capitolati speciali
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle
iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti
pubblici, approva, previa informativa al Consiglio regionale, con
proprie deliberazioni linee guida per le stazioni appaltanti e
capitolati relativi a specifiche tipologie di appalto, con l’indicazione
dei parametri utili alla valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
ARTICOLO 31
Profilo del committente
1. Le stazioni appaltanti realizzano un proprio “profilo del
committente”, contenuto nel sito informatico dell’ente, nel quale sono
raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti il complesso
della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a
lavori, forniture e servizi.
2. Il profilo del committente contiene, in particolare:
a) i programmi dell’attività contrattuale per lavori, forniture e
servizi;
b) gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di post
informazione;
c) informazioni sulle procedure in corso, sui contratti conclusi e sulle
procedure annullate;
d) i quesiti proposti ed i chiarimenti forniti nel corso delle procedure
di gara;
e) le indicazioni sul responsabile unico del procedimento e sulle
persone da contattare per ulteriori informazioni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano, nel rispetto degli
standard definiti dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera i), le modalità di gestione del profilo del committente,
prevedendo l’eventuale inserimento di dati e di informazioni ulteriori
rispetto a quelle indicate al comma 2.
ARTICOLO 32
Responsabile unico del procedimento
1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina del
responsabile unico del procedimento (RUP), per l’affidamento dei
contratti disciplinati dalla presente legge. L’incarico è attribuito ad
un dipendente dell’amministrazione.
2. Nei lavori pubblici il RUP redige lo studio di fattibilità dell’opera
e, nel caso di affidamento della progettazione all’esterno, redige
inoltre il disciplinare del servizio di progettazione avente anche i
contenuti del documento preliminare alla progettazione.
3. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura,
fermo restando l’obbligo di conferimento dell’incarico a personale di
profilo tecnico, l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di accertata
e motivata carenza tra i propri dipendenti di ruolo o a tempo
determinato di personale tecnico adeguatamente qualificato, può
attribuire l’incarico a personale di profilo amministrativo, nei limiti
di importo di euro 750.000,00 per i lavori e di euro 211.000,00 per i
servizi. In tal caso è assicurato, mediante conferimento di incarico
esterno, un adeguato supporto tecnico.
ARTICOLO 33
Clausole ambientali
1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara
e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli
aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione tenendo
conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
c) minore produzione di rifiuti;
d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di
produzione a ridotto impatto ambientale;
f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni
realizzati con materiali riciclati.
ARTICOLO 34
Requisiti di capacità delle imprese
1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitolati tipo,
definiscono e verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo
conto anche:
a) nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze
dell’impresa in campo ambientale, nonché delle misure di gestione
ambientale che saranno applicate durante l’esecuzione dell’appalto;
b) del possesso di certificazioni di qualità, responsabilità sociale e
gestione ambientale conformi a norme comunitarie e internazionali;
c) degli indici di congruità determinati ai sensi dell’articolo 1, commi
1173 e 1174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge
finanziaria 2007”) e successive modifiche.
ARTICOLO 35
Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza,
regolarità contributiva e costituzione della cauzione
1. Le imprese nei confronti delle quali si siano verificate le
ipotesi previste dall’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e)
sono escluse dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni
appaltanti per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di
inserimento nell’apposito elenco tenuto dall’Osservatorio regionale,
come previsto all’articolo 5, comma 3.
2. Le imprese che, nelle ipotesi di cui all’articolo 37, comma 1, non
hanno provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria sono
escluse dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti
per un periodo di due anni, decorrente dalla data di inserimento di cui
al comma 1.
ARTICOLO 36
Criterio di aggiudicazione
1. Le stazioni appaltanti utilizzano per l’aggiudicazione il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione dei
casi nei quali la natura dell’appalto non lo consente, individuati e
motivati in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della
prestazione, con particolare riferimento all’assenza di impiego diretto
di lavoratori e sulla base di specifiche linee guida approvate ai sensi
dell’articolo 30.
2. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di
valutazione dell’offerta, tengono conto anche di elementi di
sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio
energetico, l’utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per
l’approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l’utilizzo di
materiali riciclati, l’introduzione di elementi di bioedilizia e di
tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto
l’impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto,
compatibilmente con la natura del contratto, di misure per l’inserimento
lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di
lavoratori in cassa integrazione.
3. Nelle procedure negoziate, la valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa può essere demandata al/alla dirigente competente
dell’amministrazione aggiudicatrice.
4. Qualora si proceda mediante costituzione di apposita commissione
giudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, di norma
costituita da un numero di componenti non superiore a tre, i componenti
diversi dal/dalla presidente non devono avere svolto né possono
svolgere, con riferimento al contratto di cui si tratti, alcuna funzione
o incarico, tecnico o amministrativo. L’incompatibilità non opera nel
caso di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
ARTICOLO 37
Disposizioni in materia di cauzione
1. Nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti di servizi e
forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire che
l’offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e che la stessa sia
presentata dal solo concorrente aggiudicatario. La prestazione della
cauzione provvisoria costituisce comunque condizione necessaria per
l’aggiudicazione definitiva.
2. Nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 200.000,00 le amministrazioni
aggiudicatrici possono altresì stabilire che l’offerta non sia corredata
da cauzione provvisoria e richiedere la costituzione della sola cauzione
definitiva.
ARTICOLO 38
Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni
1. Nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi, i
controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui all’articolo 48 del d.lgs.163/2006, nonché
di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, possono
essere effettuati dalle stazioni appaltanti, anziché prima dell’apertura
delle offerte, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati nei confronti di un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, nonché nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del
concorrente che segue in graduatoria.
3. Qualora i concorrenti sorteggiati, il concorrente provvisoriamente
aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non forniscano
la prova del possesso dei requisiti, o non confermino le dichiarazioni
rese in gara, la stazione appaltante procede alla determinazione della
nuova soglia di anomalia ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
4. Nei casi di cui al comma 3 sono fatte salve le sanzioni previste
dall’articolo 48 del d.lgs. 163/2006 per la mancata dimostrazione dei
requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.
5. Nelle procedure negoziate, fermo restando l’obbligo di procedere ai
controlli, le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di
verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.
ARTICOLO 39
Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte
anormalmente basse
1. Nei contratti di forniture e di servizi le stazioni appaltanti
possono prevedere, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo,
che le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del d.lgs.
163/2006 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato
all’offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a
verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta.
ARTICOLO 40
Semplificazione degli adempimenti
1. Le stazioni appaltanti non sono tenute a redigere il verbale di
cui all’articolo 78 del d.lgs. 163/2006 nel caso di contratti, accordi
quadro e sistemi dinamici di acquisizione di importo inferiore alla
soglia comunitaria, nel caso in cui le informazioni ivi previste siano
comunque reperibili nella documentazione relativa alla procedura di
gara.
ARTICOLO 41
Subentro di altra impresa nel corso dell’esecuzione del contratto
1. Nel bando di gara per l’affidamento di lavori, servizi o
forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere, nelle
ipotesi di fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto
previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla presente legge, il ricorso alla
procedura di cui all’articolo 140 del d.lgs. 163/2006.
CAPO VI
Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione
delle attività della committenza pubblica
Sezione I
Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti
ARTICOLO 42
Appalti di interesse generale
1. Per gli appalti di forniture e servizi di interesse generale per le
amministrazioni pubbliche, la Regione può assumere le funzioni di
centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e
dell’articolo 1, comma 455, della l. 296/2006.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara
indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del
contratto, l’importo massimo, la durata del contratto, nonché le
modalità di adesione degli enti interessati al contratto stipulato dalla
Regione.
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera
d) individua le ipotesi nelle quali l’applicazione della presente
disposizione deve essere preceduta da apposita convenzione tra la
Regione e le amministrazioni interessate.
ARTICOLO 43
Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore
qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva
l’esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni
amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare
riferimento alle attività di:
a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione,
profilo del committente;
b) programmazione dell’attività contrattuale;
c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;
d) progettazione;
e) espletamento delle procedure concorsuali;
f) stipulazione dei contratti;
g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull’esecuzione.
2. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1
avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di
apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni,
oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di
essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l’ente responsabile della
gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l’esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di
RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati
all’unione di comuni, al consorzio o all’ufficio comune, oppure da un
dipendente dell’ente delegato.
5. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni di cui al
comma 1, nell’ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla
legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di
riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di
comuni) e relativi provvedimenti di attuazione. La Regione tiene conto
inoltre dell’esercizio associato delle funzioni nella definizione di
criteri di priorità o di premialità nelle altre procedure di
finanziamento o di contributo.
ARTICOLO 44
Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti
1. Le amministrazioni pubbliche, per l’esercizio delle funzioni
amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia
contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed
enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e
può riguardare le attività ed i servizi di cui all’articolo 43, comma 1.
Nella convenzione sono definite, in particolare, l’entità della
controprestazione dovuta all’ente avvalso, le relative responsabilità e
le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale
dell’ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione
e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell’articolo
92 del d.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 45
Convenzioni per la gestione comune delle procedure di gara
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del d.lgs.
163/2006, al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una
razionalizzazione della spesa per l’effettuazione di lavori e per
l’appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni
aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per
l’effettuazione di un’unica procedura di gara, individuando a tale fine
l’ente titolare della procedura stessa.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara
indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura, gli enti
interessati, nonché la quota dell’importo posto a base di gara di
rispettiva competenza.
SEZIONE II
Procedure telematiche di acquisto
ARTICOLO 46
Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici
1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di
efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di
trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione,
l’integrazione e l’utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di
sistemi e strumenti telematici per l’acquisto di beni e servizi e per
l’affidamento di lavori pubblici.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la
conoscenza e l’utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da
parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le
associazioni di categoria.
ARTICOLO 47
Sistema telematico di acquisto
1. La Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento
delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure
telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e
comunitaria.
2. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
c) utilizzano il sistema telematico di acquisto predisposto dalla
Regione.
3. Gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete
telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004 possono adottare il sistema
di cui al comma 2 per l’effettuazione delle proprie procedure.
ARTICOLO 48
Misure di semplificazione delle procedure di acquisto
1. La Regione, d’intesa con gli enti del territorio e nell’ambito
della rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004, favorisce i
processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:
a) l’adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la
condivisione e l’interoperabilità dei sistemi informativi;
b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall’infrastruttura
della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema
pubblico di connettività (SPC);
c) l’integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini
dell’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso
l’interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni
aggiudicatrici;
2. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al
comma 1 sono definite con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2,
della l.r. 1/2004.
ARTICOLO 49
Mercato elettronico regionale
1. I mercati elettronici realizzati in attuazione di quanto previsto
dalla normativa comunitaria e nazionale costituiscono il mercato
elettronico della Toscana, sul quale possono effettuare acquisti tutte
le amministrazioni pubbliche.
2. Il regolamento di attuazione definisce le disposizioni per la
costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana,
con particolare riguardo all’abilitazione dei fornitori, alle specifiche
tecniche ed alle caratteristiche di interoperabilità dei sistemi
realizzati.
CAPO VII
Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti
dipendenti
ARTICOLO 50
Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano all’attività
contrattuale:
a) della Giunta regionale;
b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge
regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di
Alberese, salvo espressa diversa disposizione della legge istitutiva.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle aziende USL,
agli ESTAV ed agli altri soggetti del servizio sanitario regionale che
osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), come modificata dalla
presente legge.
3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale
nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nel rispetto
dei principi di cui al presente capo.
ARTICOLO 51
Programmazione di forniture e servizi
1. La Giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti
di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), adottano, entro il 31
dicembre dell’anno precedente, il proprio programma annuale dei
contratti, di seguito denominato programma, relativo all’acquisizione di
forniture e di servizi, con esclusione delle spese in economia di
importo inferiore ad euro 20.000,00.
2. Il programma contiene l’elenco delle forniture e dei servizi di cui
si prevede l’acquisizione nell’esercizio di riferimento, raggruppati per
settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da
affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione della normative
europee, con l’indicazione dell’importo presunto e delle risorse
finanziarie, dei tempi previsti per l’avvio della procedura e delle
strutture competenti.
3. Il programma, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso al
Consiglio regionale ed è pubblicato sul profilo del committente.
4. Nei casi in cui circostanze imprevedibili rendono necessario avviare
una procedura contrattuale non prevista nel programma, il/la dirigente
responsabile di cui all’articolo 54 provvede con atto motivato all’avvio
della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura
organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti.
5. Entro novanta giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario, la
struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
contratti predispone l’elenco dei contratti stipulati nell’esercizio
precedente da inviarsi al Consiglio regionale, nonché una relazione
sull’attività contrattuale svolta che illustra tra l’altro i risultati
conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali
scostamenti rispetto ai risultati attesi.
ARTICOLO 52
Incentivi al personale dipendente incaricato della progettazione, della
pianificazione e di attività tecnico-amministrative connesse
1. Con regolamento di attuazione la Giunta regionale disciplina,
secondo criteri e modalità stabilite in sede di contrattazione
decentrata:
a) la costituzione del fondo previsto dall’articolo 92, comma 5, del
d.lgs. 163/2006 per la incentivazione del personale dipendente
incaricato della progettazione e di attività tecnico amministrative
connesse;
b) la costituzione del fondo previsto dall’articolo 92, comma 6, del
d.lgs. 163/2006, per l’incentivazione del personale dipendente
incaricato della pianificazione.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera a) sono ripartiti tra il
responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del
progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera b), sono attribuiti al
personale dipendente e ripartiti tra i tecnici incaricati della
redazione degli atti di pianificazione e tra i loro collaboratori.
4. Il regolamento di cui al comma 1 determina tra l’altro:
a) con riferimento alle attività di progettazione:
1) la percentuale, entro il limite massimo previsto dall’articolo 92,
comma 5, del d.lgs. 163/06, da applicare all’importo posto a base di
gara per la costituzione del fondo, da ripartire tra i dipendenti di cui
al comma 2, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione;
2) i criteri per la determinazione dell’entità del fondo, da individuare
sulla base dell’importo e della complessità dell’opera nel rispetto
della percentuale determinata ai sensi del punto 1);
3) i criteri di ripartizione dell’incentivo tra le diverse figure
professionali e le modalità di erogazione del fondo;
4) le condizioni di ammissibilità dell’attribuzione degli incentivi in
presenza di altre forme di compensi;
b) con riferimento alle attività di pianificazione:
1) le attività di pianificazione per cui procedere alla costituzione del
fondo di incentivazione da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 3;
2) i criteri per l’individuazione della tariffa professionale di
riferimento;
3) i criteri di ripartizione degli incentivi tra le diverse figure
professionali e le modalità di erogazione del fondo;
4) le condizioni di ammissibilità dell’attribuzione degli incentivi in
presenza di altre forme di compensi.
ARTICOLO 53
Contratti aperti
1. Le procedure di appalto di forniture e servizi indette dalla
Giunta regionale per l’acquisizione di prestazioni di interesse comune
prevedono la stipula di un contratto aperto di cui si avvalgono
obbligatoriamente i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera
b). Il Consiglio regionale ha facoltà di adesione.
2. La documentazione di gara ed il contratto stabiliscono la durata e
l’importo massimo a disposizione per le adesioni e l’impegno
dell’impresa affidataria ad applicare gli stessi prezzi, patti e
condizioni a tutti i soggetti aderenti.
3. Il/la dirigente regionale responsabile del contratto aperto verifica
il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 nel corso dello
svolgimento del contratto stesso e, nel caso venga raggiunto l’importo
contrattuale massimo, non ammette ulteriori adesioni.
ARTICOLO 54
Dirigente responsabile del contratto
1. Il/la dirigente competente per materia provvede all’adozione di
tutti gli atti della procedura contrattuale ed è qualificato, ai fini
della presente legge, come dirigente responsabile del contratto.
2. Il/la dirigente responsabile del contratto individua la procedura di
scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in
relazione all’oggetto e alla natura del contratto da stipulare.
3. Il/la dirigente responsabile del contratto assume la qualifica di
responsabile unico del procedimento, salvo che non ritenga di attribuire
l’incarico ad altro dipendente assegnato alla propria struttura
organizzativa.
ARTICOLO 55
Capitolati d’oneri e modulistica per la partecipazione alla gara
1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il
capitolato generale contenente le condizioni che possono applicarsi
indistintamente ai contratti di forniture e di servizi.
2. Il/la dirigente responsabile della struttura competente in materia di
contratti approva gli schemi di capitolato speciale per tipologie di
forniture e di servizi e la modulistica generale contenente le
dichiarazioni sostitutive che le imprese devono rendere in sede di gara
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.
3. Il/la dirigente responsabile del contratto, in conformità agli atti
di cui ai commi 1 e 2, approva il capitolato speciale d’appalto e la
modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.
ARTICOLO 56
Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento
1. L’avvio della procedura di affidamento del contratto è preceduta
da decreto del/della dirigente responsabile, fatta eccezione per le
procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando e per i
servizi e le forniture in economia.
2. Il/la dirigente responsabile del contratto, a seguito della verifica
del possesso dei prescritti requisiti, provvede all’aggiudicazione
definitiva.
3. Il/la dirigente, qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o
dannosa la stipula del contratto, può motivatamente revocare il
provvedimento di aggiudicazione.
ARTICOLO 57
Presidenza delle gare
1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di
gara e quelle di presidente della commissione di cui all’articolo 84 del
d.lgs. 163/2006 sono svolte da un/una dirigente regionale designato/a:
a) per la Giunta regionale, con decreto del direttore generale
competente in materia di contratti;
b) per i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), secondo
quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di
organizzazione.
ARTICOLO 58
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per
cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti
dall’ufficiale rogante.
2. L’incarico di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto è
conferito con decreto del direttore generale competente in materia di
contratti, a personale regionale dirigente oppure appartenente alla
categoria D, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea
preparazione professionale.
3. L’ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile
in quanto applicabili, riceve gli atti, ne custodisce l’originale,
autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e
tiene il repertorio.
4. L’ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti
da lui ricevuti in forma pubblico amministrativa e ne è responsabile.
5. L’ufficiale rogante svolge altresì le funzioni di segretario della
commissione di cui all’articolo 84 del d.lgs. 163/2006.
6. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della
Giunta regionale, i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera
b), possono avvalersi dell’ufficiale rogante della Giunta regionale per
la propria attività contrattuale.
7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera
f), disciplina:
a) gli ulteriori requisiti per il conferimento dell’incarico di titolare
e di sostituto e la valutazione dell’idonea preparazione professionale;
b) le ulteriori competenze collegate all’espletamento dell’incarico;
c) i compiti del sostituto;
d) le modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;
e) l’individuazione e l’ammontare delle spese contrattuali;
f) le eventuali assicurazioni, a carico dell’amministrazione, a
copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della funzione.
ARTICOLO 59
Affidamenti in economia
1. La Giunta regionale e gli altri soggetti di cui all’articolo 50
disciplinano con proprio provvedimento l’acquisizione in economia di
lavori, forniture e servizi, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 125 del d.lgs. 163/2006 e secondo i principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità,
tutela del lavoro e sicurezza del lavoro.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, in relazione alle specifiche
esigenze e competenze, individua in particolare:
a) le singole tipologie di spese per forniture e servizi con eventuali
limiti di importo;
b) nell’ambito delle categorie generali di cui all’articolo 125, comma
6, del d.lgs. 163/2006, i lavori eseguibili in economia;
c) le modalità di affidamento di forniture e servizi, con preventiva
pubblicazione di un avviso pubblico per le spese di importo pari o
superiore ad euro 100.000,00;
d) le modalità di affidamento di lavori, forniture e servizi mediante
l’utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 47.
ARTICOLO 60
Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e
servizi
1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per eventi
imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione
originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi
patti e condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta
entro il quinto dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 61
Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a
carico dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa
al contratto, sono a carico del contraente.
CAPO VIII
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del
servizio sanitario regionale)
ARTICOLO 62
Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 101, della legge regionale 24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è
inserito il seguente:
“1 bis. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), gli
ESTAV operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33
del d.lgs. 163/2006 e dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliero–universitarie e sono pertanto soggetti a tutte le
disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle
aziende stesse.”.
ARTICOLO 63
Modifiche all’articolo 132 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1, dell’articolo 132, della l.r. 40/2005 è sostituito
dal seguente:
“1. Le aziende sanitarie e gli ESTAV, per quanto di rispettiva
competenza ed in conformità della disciplina comunitaria, nazionale e
regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di
lavoro, disciplinano l’attività contrattuale attraverso il regolamento
di cui all’articolo 133.”.
ARTICOLO 64
Sostituzione dell’articolo 133 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 133 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 133
Regolamento dell’attività contrattuale
1. Il regolamento sull’attività contrattuale, adottato dal direttore
generale di ciascun ente, disciplina in particolare:
a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell’attività contrattuale;
b) modalità di raccordo per la rilevazione delle esigenze degli enti per
i quali l’ESTAV opera per l’approvigionamento di beni e servizi;
c) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle
procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei
contratti;
d) tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei fornitori;
e) procedure di affidamento del servizio di cassa;
f) affidamenti in economia.”.
CAPO IX
Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei
rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in
ambito regionale)
ARTICOLO 65
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 87/1997
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 24
novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali
e gli enti pubblici che operano in ambito regionale) è aggiunto il
seguente: “2 bis. I costi relativi al personale non sono soggetti a
ribasso in sede di gara.”.
CAPO X
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 66
Normativa di attuazione
1. La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa
informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione,
con particolare riferimento:
a) all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II,
per quanto attiene:
1) alle modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui
all’articolo 5, comma 3;
2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di
indirizzo di cui all’articolo 6;
3) ai contenuti, termini e modalità operative inerenti gli obblighi di
trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 8, di cui
all’articolo 10, comma 3, nel rispetto del criterio della massima
semplificazione e del minor aggravio procedurale a carico delle stazioni
appaltanti;
4) alle modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del
prezzario di cui all’articolo 12, nonché i dati e le informazioni utili
alla elaborazione dello stesso;
b) alle disposizioni di tutela della sicurezza e della regolarità del
lavoro di cui al capo IV, per quanto attiene:
1) alle modalità di verifica dei pagamenti delle retribuzioni al
personale dipendente dell’impresa appaltatrice, secondo quanto previsto
dall’articolo 18;
2) ai requisiti professionali ed ai compiti del tutor di cantiere di cui
all’articolo 22;
3) alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di
lavoro intercorrenti con i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel
cantiere, come previsto dall’articolo 23, comma 3;
c) alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa di cui
al capo V, per quanto attiene:
1) ai requisiti di professionalità ed i compiti del responsabile unico
del procedimento, le ipotesi di coincidenza tra il responsabile unico
del procedimento ed il direttore dell’esecuzione del contratto di cui
all’articolo 119 del d.lgs. 163/2006; l’importo massimo della tipologia
dei lavori per i quali il responsabile può coincidere con il
progettista, relativamente ai contratti per l’affidamento di lavori
pubblici;
d) alle disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune
delle procedure e dei contratti di cui alla sezione I del capo VI, per
quanto attiene:
1) alla disciplina degli appalti di interesse generale di cui
all’articolo 42;
e) ai sistemi telematici di acquisto di cui alla sezione II del capo VI
per quanto attiene:
1) alla costituzione ed al funzionamento del mercato elettronico della
Toscana, ai sensi dell’articolo 49;
f) alle disposizioni di disciplina dell’attività contrattuale della
Regione e degli enti dipendenti di cui al capo VII, per quanto attiene:
1) alla disciplina degli incentivi al personale incaricato delle
attività di progettazione, di pianificazione e delle attività
tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell’articolo 52;
2) alla disciplina dell’ufficiale rogante, ai sensi dell’articolo 58,
comma 7;
3) alla disciplina degli affidamenti in economia, ai sensi dell’articolo
59, comma 2.
ARTICOLO 67
Clausola valutativa
1. A decorrere dal secondo anno di applicazione, la Giunta regionale
presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione in ordine ai
risultati ottenuti nell’attuazione della presente legge, con
riferimento:
a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il
coordinamento e l’integrazione tra le stazioni appaltanti e per
promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed
ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle
procedure di gara e di conseguente riduzione del numero delle procedure
di appalto avviate sul territorio regionale;
b) alle iniziative assunte in ordine al coordinamento ed al
potenziamento della attività di controllo in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro da parte delle aziende USL e ai risultati conseguiti in
termini di incremento del numero di controlli effettuati, stabilendo che
nell’anno 2008 essi dovranno essere incrementati di almeno il 10 per
cento rispetto all’anno 2007 e nel 2009 di un ulteriore 10 per cento
rispetto allo stesso anno.
2. Alla relazione è allegato il rapporto di sintesi dell’Osservatorio di
cui all’articolo 5, comma 11.
3. Nella prima relazione viene altresì dato conto delle attività svolte
per il potenziamento dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici
e dei relativi provvedimenti attuativi.
4. Al compimento del quinto anno di applicazione della presente legge la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che
illustra gli esiti dei controlli effettuati e l’evoluzione temporale
delle diverse tipologie di violazione accertate.
ARTICOLO 68
Procedimenti in itinere
1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti
di appalto non sono soggette alle disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 69
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività
contrattuale regionale);
b) la legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 (Attuazione dell’articolo 8
della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale
degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche);
c) la legge regionale 12 novembre 1993, n. 87 (Modifica alla legge
regionale 1 dicembre 1989, n. 79 “Attuazione articolo 8 della legge 17
febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti,
delle concessioni e delle opere pubbliche”);
d) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 19 (Modifiche alla legge
regionale 8 marzo 2001, n. 12. “Disciplina dell’attività contrattuale
regionale”).
e) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 17 (Modifiche alla legge
regionale 8 marzo 2001, n. 12 “Disciplina dell’attività contrattuale
regionale”).
ARTICOLO 70
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro
330.000,00 per l’anno 2007, euro 475.000,00 per l’anno 2008 ed euro
475.000,00 per l’anno 2009, si fa fronte con i seguenti stanziamenti del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente
2007/2009:
- euro 330.000,00 per l’anno 2007 sulla unità previsionale di base (UPB)
119 “Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese di investimento”;
- euro 102.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 111
“Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese correnti”;
- euro 373.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 711
“Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di
bilancio.
ARTICOLO 71
Disposizioni transitorie
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro e non
oltre centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
definisce i criteri e le modalità di attribuzione all’Osservatorio delle
risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti
previsti dalla presente legge; determina inoltre la decorrenza
dell’operatività della nuova struttura.
2. Sino alla data fissata dalla deliberazione di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 79/1989.
3. Sino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui
all’articolo 66, comma 1, lettera f), l’attività dell’ufficiale rogante
e gli affidamenti in economia continuano ad essere disciplinati dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale
5 settembre 2001, n. 45/r (Regolamento di attuazione della legge
regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell’attività contrattuale
regionale").
ARTICOLO 72
Disposizioni di prima attuazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure volte
alla stipula del patto per la sicurezza e regolarità del lavoro, di cui
all’articolo 26, mediante la convocazione delle rappresentanze dei
soggetti coinvolti.
2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei
contratti di cui all’articolo 3 nel termine di centottanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge. Fino all’emanazione di tali
disposizioni le stazioni appaltanti osservano quanto previsto
dall’articolo 27 del d.lgs. 163/2006.
3. I soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), provvedono,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a
verificare la conformità alle disposizioni della presente legge dei
rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione, adeguandoli,
ove necessario, e dando comunicazione alla Regione dell’avvenuta
verifica ed adeguamento. Decorso tale termine, le disposizioni dei
regolamenti o degli atti interni di organizzazione eventualmente
contrastanti ed i regolamenti e gli atti interni di organizzazione che
non sono stati oggetto della comunicazione di avvenuta verifica ed
adeguamento, cessano di avere efficacia.
ARTICOLO 73
Decorrenza dell’efficacia
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 12, 18, 22, 52, sono
applicabili dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di
attuazione di cui all’articolo 66.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 1
dell’articolo 25 concernente le direttive volte al potenziamento
dell’attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Negli appalti di servizi, la quantificazione degli oneri della
sicurezza prevista dall’articolo 15 è effettuata obbligatoriamente nelle
procedure di gara avviate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data
di approvazione del prezzario di cui all’articolo 12 da parte della
Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva le linee guida per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 30,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la propria
organizzazione e di svolgere i necessari interventi formativi del
proprio personale, l’applicazione dell’articolo 36, comma 1, in materia
di offerta economicamente più vantaggiosa, avviene in forma graduale nel
termine massimo di sei mesi dalla data di deliberazione da parte della
Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 4. I comuni aventi
popolazione inferiore a quindicimila abitanti sono tenuti a dare
applicazione alla medesima disposizione nel termine massimo di un anno
dalla data sopra indicata.
ARTICOLO 74
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 13 luglio 2007
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
del 27.06.2007.