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Decreto - Legge 23 ottobre 2008 n. 162
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.
(GU n. 249 del 23-10-2008 )
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il
riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese
esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni
materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di
importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche
di ordine occupazionale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione
dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di
competitivita' nei settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura
e della pesca professionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
per la realizzazione di opere connesse al «grande evento» della Presidenza
italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi
per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le
variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori
all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e
10.
3. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al
comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008,
nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura e'
avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta
data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento ilcredito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al
cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile
all'appaltatore.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da
costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, precedenti all'anno
2008, gia' rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo
133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo
133, commi 4 e 5.
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita'
indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in
aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della
rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale
di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatici
provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione
triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalita' di cui al
comma 11.
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento
prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per
l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media
e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse.
Art. 2.
Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito
dal seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca
professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura
patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei
livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre
2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra,
attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di
tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e
per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente
riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro,
ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.».
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
Art. 3.
Interventi in materia di protezione civile
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di
euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del
grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre
2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 24 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di
applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere
CIPE 36/2002 e 17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex
delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE
22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna
dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi
strategici di interesse regionale.
2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi
dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito
dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico
iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei
versamenti gia' eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a
decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per
l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il
fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
e' incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in
termini di sola cassa.
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle
sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le
modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione
delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando
direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalita'
previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le
scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione
stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e
dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero
delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il
mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva
delle rate non pagate.
5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con
apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, le modalita' ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo
provvedimento e' stabilito anche il termine di presentazione del modello.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano