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Decreto 23 gennaio 2008
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Individuazione, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, delle tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni-quadro, stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(GU n. 32 del 7-2-2008)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il quale
prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, gia' Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba
provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia
di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle
amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione
finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il
Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla CONSIP S.p.a.
l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi
per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale
dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.a. per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale
prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla
realizzazione delle iniziative e delle attivita' di cui alle sopra
citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche
avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa' interamente possedute
dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro
dell'economia e delle finanze ha affidato alla CONSIP S.p.a. le
iniziative e le attivita' di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale
ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta societa' e
lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando
quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio
2000;
Visto l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il
quale e' stato previsto che a decorrere dal secondo bimestre dell'anno
2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un
andamento tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
indicati nel patto di stabilita' e crescita presentato agli organi
dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome,
degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno
l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi
parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso di
adesione alle suddette convenzioni le quantita' fisiche dei beni
acquistati e il volume dei servizi non possono eccedere quanto
risultante dalla media del triennio precedente;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di
standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di
gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad
approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie;
Visto, altresi', che le restanti pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive
modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui
all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' a quelle
previste dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualita' come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;
Ritenuto che sussistono gli obblighi di cui sopra e in particolare
quelli relativi all'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualita' di
cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti i
suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101;
Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e servizi
di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture,
ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del
mercato e grado di standardizzazione dei prodotti;
Decreta:
Art. 1.
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2008, ed in ogni
caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei
prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488:
1. arredi per ufficio;
2. carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed
extrarete, buoni carburante e fuel card);
3. combustibili da riscaldamento (specificamente gasolio e biodiesel);
4. energia elettrica;
5. macchine per ufficio, nonche' prodotti hardware e software
(specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal
computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software
microsoft e stampanti);
6. noleggio autoveicoli;
7. servizio di buoni pasto;
8. servizi di telefonia fissa;
9. servizi di telefonia mobile;
10. apparati di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti
locali, centrali telefoniche);
11. servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2008
Il Ministro: Padoa Schioppa