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Decreto 9 luglio 2008, n. 139
Ministero della Giustizia. Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n. 210 del 8-9-2008)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto i1 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale
dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;
Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;
Visto l'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, che ha elevato al 2% dell importo posto a base di gara la somma da
ripartire tra il responsabile del procedimento, g1i incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008, in
sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono
stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto
incentivo economico;
Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26
maggio 2008;
Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23
agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' approvata dal dirigente
dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 individuato,
in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del
procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i
loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da
corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di
una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di
quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come
di seguito:
1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda
Euro 150.000,00;
2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso
tra Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00;
3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso
tra Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00;
4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso
tra Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00;
5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro
25.000.000,00;
b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera
determinata come di seguito:
1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni,
restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e costituito da piu' sotto-progetti
specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali,
l'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima del
2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione). - 1 . Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra
amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo
1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi,
ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo
stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti
di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per
le categorie professionali interessate.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche' le attivita'
del responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in materia
di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il
progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione
definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per
la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il
preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo
quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155.
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di
gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e'
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un
regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due
per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere
b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito,
con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5
tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e
XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una
quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti
preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse
indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre
rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e
dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonche' all'aggiornamento e adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i
comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso
al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall'ente mutuatario.».
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395
(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):
«Art. 35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni). -
1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C
del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena
di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e'
sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente
legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai
profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla tabella A
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche
funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata
alla presente legge.
2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti finzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia
penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni
alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva
sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della
progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con
decreto del Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la
ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i
propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di
indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita
altresi' la facolta', in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di
esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di
estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di
richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere
pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.
4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle
dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge
si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e
militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al
profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.».
- Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono i seguenti:
«Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici). - 1. Le prestazioni
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di
lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento
e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei
lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le
aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'art. 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del
comma 1 dell'art. 36. E vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di
incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'art.
36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253,
comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
ovvero nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle societa' agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle societa' si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza
di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo
gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e
VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o
studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di' categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra'
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le societa' di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione
per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei
soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del
progetto preliminare, definivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di
attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in caso di
carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta' di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgre le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza archittonica o ambientale o in caso di necessita' di
predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere acceriti e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza anche di
giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee.
All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta
attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori
pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori
nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli
affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.».
«Art. 91 (Procedure di affidamento). - 1. Per l'affidamento di incarichi
di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o superiore a 100.000
euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e
titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui
alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui
al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere
d), e), f), g) e h) dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza,
e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita'
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni
geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita' del
progettista.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria
in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e'
consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione.
7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte
III del codice, possono affidare le progettazioni nonche' le connesse
attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla
citata parte III, direttamente a societa' di ingegneria di cui all'art.
90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purche'
almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla
prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine
e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre
procedure diverse da quelle previste dal presente codice.».
- Per il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, vedasi in nota ai titolo.
- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
delle attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 reca: «Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o piu' Ministri.».
- Il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134 (Regolamento recante
norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1
dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25
maggio 2000.
Art. 2.
1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo
1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in
base a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 12%;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici
collaboratori: 4%;
d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attivita' di
supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o
dell'opera: 5%.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la
redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralita' di
competenze tecniche specialistiche, puo' nominare un coordinatore della
progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi tecnici
collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto b).
3. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1 comprende ogni ulteriore
compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo statico o al componente della commissione al quale e' affidato
anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui
al punto e), comma 1, determinata come di seguito:
omissis
dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente
della commissione al quale e' affidato anche tale collaudo,
IS = importo delle strutture;
IT = importo totale delle opere;
CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione;
CS = 1 nel caso in cui il collaudo e' sostituito con il certificato di
regolare esecuzione.
La somma restante, nei casi in cui il collaudo e' affidato ad una
commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.
5. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1, fatta salva l'aliquota
spettante al collaudatore statico, e' addizionata a quella di cui al
punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo
e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
Art. 3.
1. Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le
procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non
derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo di cui al
presente regolamento e ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto
di cui alle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 2, comma 1. Per gli
aventi diritto di cui ai punti a) e f) l'incentivo viene corrisposto
nella misura del 50%.
2. Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei
dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a
responsabilita' del direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo di
cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle precedenti
lettere a), d), e) e f) dell'articolo 2, comma 1, proporzionalmente
all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.
Art. 4.
1. Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo
alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di cui
agli articoli precedenti, l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), viene calcolata come di seguito:
I) redazione del progetto preliminare: 15%;
II) redazione del progetto definitivo: 70%;
III) redazione del progetto esecutivo: 15%.
Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte
dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'Amministrazione, costituiscono economie.
Art. 5.
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e
4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo
2, comma 1, punti b), c), d) ed e), e comma 2 sono ripartiti tra gli
stessi secondo la seguente formula:
omissis
ove:
«Q i» indica la quota parte spettante a ogni singola unita';
«\sum » indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi professionali
e di progettazione;
«n» indica il numero degli aventi diritto al compenso;
«S» indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire
ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
«N» il numero di tali tecnici;
«i» un generico tecnico;
«C i» e ««D i»» rispettivamente il coefficiente di compenso
professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di
prestazione di cui al successivo comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle
competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della
progettazione: 0,60;
b) collaboratore: 0,40.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale
partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale
coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) non e' totale, e' fissato
dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al
lavoro svolto rispetto a quello assegnato, e, comunque, con valore
inferiore all'unita'.
4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e'
ripartita in parti uguali tra i nominativi asseriti dal responsabile del
procedimento.
5. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in
fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere
progettate dagli incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di
tale importo.
Art. 6.
1. Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli
strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della
permuta, di cui all'articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23
dicembre 2000, n. 388, l'incentivo spetta nell'intera misura al
responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore
di progetto. Per tutto il restante personale si applica quanto disposto
ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.
Art. 7.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente
regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o
avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure e ai contratti di cui, alla data suddetta, non
siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Fermo quanto stabilito al precedente comma 1, fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della
giustizia 20 aprile 2000, n. 134.
Art. 8.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il
decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2000, n. 134, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008 Ministeri
istituzionali, registro n. 9, foglio n. 209